Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 08/05/2026, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01369/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00482/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2026, proposto da Lavorincorso soc. coop. sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Ammatuna e Francesca Abbramo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di Comiso, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso del 16 gennaio 2026.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026, il Presidente RA NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
TO e TT
Premesso che il ricorso ha ad oggetto l’annullamento del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso del 16 gennaio 2026;
Rilevato che il Comune di Comiso, seppur ritualmente intimato, non si è costituito;
Considerato che parte ricorrente, con memoria depositata il 20 marzo 2026, ha rappresentato e documentato l’avvenuta ostensione della documentazione richiesta nelle more del giudizio;
Ritenuto che non resta altro al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere e liquidare le spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il pagamento di Comiso al pagamento, nei confronti di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA NT, Presidente, Estensore
Valeria Ventura, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA NT |
IL SEGRETARIO