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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 05/08/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 601 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
c.f. , rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 congiunta al ricorso introduttivo, dall'Avv. Simona E. Oliviero presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Valenza, corso Garibaldi n. 130
- ATTRICE -
CONTRO
c.f. , contumace Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO -
OGGETTO: proprietà
L'attrice ha assunto le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1 in via principale e nel merito:
- ordinare al SI. di rilasciare gli immobili siti in Pomaro Monferrato (AL), CP_1
Via Roma n. 6 e 8/10, occupati senza titolo nella piena disponibilità della SI.ra e Pt_1 di provvederne alla voltura delle utenze in favore di quest'ultima;
- condannare il SI. al pagamento della somma ritenuta di giustizia a titolo di CP_1 risarcimento del danno patito dalla SI.ra . Pt_1
Con vittoria di spese e onorari di causa.”
Motivi della decisione
1. - La decisione della presente causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. conveniva nel presente Parte_1 giudizio , esponendo di avere stipulato con il convenuto nel mese di Controparte_1 novembre 2020 un contratto preliminare di compravendita relativo a immobili di sua proprietà siti in Pomaro Monferrato (AL), via Roma n. 6 e n. 8/10.
L'attrice aggiungeva che il , successivamente alla stipulazione, non aveva CP_1 ottemperato a quanto previsto nel contratto preliminare, non avendo versato il corrispettivo pattuito ed essendosi reso irreperibile. Pur tuttavia egli aveva lasciato diversi effetti personali presso gli immobili e aveva mantenuto utenze allacciate a suo nome, così rendendo impossibile per la proseguire nella gestione degli immobili Pt_1 medesimi, anche nell'ottica di eventuali future locazioni o vendite. Anche successivamente alla diffida del legale dell'attrice con lettera del 26.11.2023, il convenuto aveva continuato a non fornire alcun riscontro e a occupare gli immobili abusivamente.
La deduceva che il contratto preliminare di compravendita prevedeva la Pt_1 stipulazione dell'atto notarile di trasferimento entro e non oltre il 31.3.2021. Essendo tale termine esplicitamente individuato come essenziale, era intervenuta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1457 c.c. Dichiarava di volere agire per la restituzione dei beni e di esercitare, a tal fine, nel presente giudizio l'azione di rivendica ex art. 948 c.c. nei confronti del detentore senza titolo. Chiedeva inoltre la condanna del
2 ex art. 2043 c.c. al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'occupazione CP_1
“sine titulo”, essendo stato pregiudicato il suo diritto di proprietà con l'impossibilità di concedere in godimento i beni oggetto di causa o di venderli ad altri.
Il non si costituiva in giudizio ed era dichiarato contumace. CP_1
3. - Nel presente giudizio l'attrice, pur affermando la risoluzione di diritto del contratto preliminare stipulato inter partes, non ha richiesto alcuna declaratoria ai sensi dell'art. 1457 c.c., né ha agito su base contrattuale, ma ha espressamente dichiarato (v. pag. 2 del ricorso introduttivo) di voler esercitare l'azione di rivendicazione della proprietà degli immobili siti in Pomaro Monferrato, via Roma n. 6 e n. 8/10. Nelle sue conclusioni la parte ha così chiesto che sia ordinato al il rilascio degli immobili occupati CP_1 senza titolo e la voltura delle utenze in proprio favore.
Poiché non è stata esercitata un'azione personale di restituzione, bensì è stata richiesta la condanna al rilascio nei confronti di chi si assume disponga di fatto dei beni nell'assenza di ogni titolo, per l'accoglimento di una siffatta domanda è necessaria la
“probatio diabolica” della titolarità del diritto di chi agisce (v. Cass. civ., sez. II,
10.10.2018 n. 25052).
Trattandosi di azione di rivendicazione, la dimostrazione della proprietà da parte del richiedente è infatti soggetta al rigoroso regime probatorio previsto dall'art. 948 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha del resto recentemente evidenziato che “quale che sia la azione proposta dall'attore: di rivendicazione di un bene o di accertamento della proprietà, l'onere della prova per vincere il giudizio prevede la dimostrazione della cosiddetta 'probatio diabolica' prescritta per chi eserciti una azione di rivendica della proprietà ex art. 948 c.c.” (v. Cass. civ., sez. II, 18.1.2017 n. 1210). Detta rigorosa prova deve essere fornita ogniqualvolta sia proposta un'azione che trovi il proprio fondamento nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione (v. Cass. civ., sez. un., 28.3.2014 n. 7305).
Nel caso di specie, del resto, ogni attenuazione dell'onere probatorio va esclusa in considerazione del fatto che l'attrice non si è limitata a chiedere il mero accertamento della proprietà, ma ha agito per ottenere il recupero della piena utilizzazione degli immobili oggetto di causa e, dunque, la modifica di uno stato di fatto.
In effetti, anche ritenendo che l'azione di accertamento della proprietà esima colui il quale la propone dall'onere della “probatio diabolica” e consenta solo di allegare e
3 provare il titolo del proprio acquisto, va ricordato che “detta azione mira non già alla modifica di uno stato di fatto, bensì solo all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito. Nel caso invece in cui l'attore non abbia il possesso del bene o lo abbia acquistato con violenza o clandestinità, ovvero abbia un possesso sulla cui legittimità sussista uno stato di obiettiva e seria incertezza, in relazione alle particolarità del caso concreto, parte attrice ha l'onere di offrire la stessa prova rigorosa richiesta per la rivendica, non ricorrendo in tali ipotesi la presunzione di legittimità del possesso, che giustifica l'attenuazione del rigore probatorio qualora l'azione di accertamento della proprietà sia proposta da colui che sia nel possesso del bene” (v. Cass. civ., sez. II, 16.5.2016 n. 9959).
Ne deriva che “nel giudizio di rivendicazione il ricorrente ha l'onere di dimostrare la propria titolarità sul bene, risalendo a un acquisto a titolo originario o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario all'usucapione. La prova della proprietà non può fondarsi esclusivamente sulla durata ventennale del titolo, ma deve essere accompagnata dall'accertamento del possesso effettivo e continuativo dell'immobile, salvo la presunzione juris tantum di possesso intermedio” (v. Cass. civ., sez. II, 31.12.2024 n. 35258).
4. - Nella presente causa la , avendo assunto di non essere più nella disponibilità Pt_1 materiale dei beni (per essere questi occupati dal convenuto), doveva provare non solo il titolo del proprio acquisto, ma anche tutti i passaggi di proprietà dei beni stessi a partire da quello originario. Era dunque tenuta a dare la prova della proprietà degli immobili risalendo, anche attraverso i propri danti causa, con la sequela degli acquisti a titolo derivativo (inter vivos o mortis causa) fino a chi avesse acquistato in via originaria, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus.
La prova del possesso ad usucapionem per un tempo almeno ventennale non è stata fornita in causa dalla . Infatti l'attrice si è limitata a produrre visure catastali e Pt_1 copia dei propri atti di acquisto. Questi sono costituiti da due scritture private autenticate in data 30.10.2000 e 27.10.2001 (v. docc.
5-a e 5-b), mentre il contratto preliminare di compravendita - per effetto del quale sarebbe derivata, nella prospettazione attorea, l'occupazione da parte del degli immobili - è stato CP_1 stipulato nel novembre 2020.
4 In ogni caso, anche a ritenere assolto da parte dell'attrice l'onere probatorio in ordine alla proprietà, è comunque mancata in causa la dimostrazione dell'altro requisito necessario per il vittorioso esperimento della domanda di rilascio degli immobili, ossia il possesso o la detenzione degli stessi in capo al convenuto.
La si è limitata ad asserire questa circostanza, ma non ha fornito né offerto di Pt_1 fornire alcuna prova in merito. Nell'udienza del 28.1.2025 il procuratore dell'attrice ha infatti espressamente dichiarato “di non avere istanze istruttorie”, chiedendo la rimessione della causa in decisione sulla base dei soli documenti prodotti.
Ebbene dalle clausole del contratto preliminare oggetto di causa emerge l'attestazione di una situazione di fatto opposta a quella dedotta in causa dalla . Pt_1
All'art. 1 si legge infatti che “la promittente venditrice dichiara che l'unità immobiliare promessa è libera da persone e tale si impegna a mantenerla sino alla stipula del rogito”. Inoltre all'art. 3 lett. a) è previsto che “il possesso e il godimento degli immobili decorreranno dalla data dell'atto notarile di vendita, dalla quale data tutte le spese e gli oneri che graveranno gli immobili in oggetto, saranno a carico della parte acquirente”.
5. - Al rigetto della domanda di rilascio si aggiunge il rigetto anche della consequenziale domanda di risarcimento del danno che sarebbe derivato alla dalla (non provata) Pt_1 occupazione degli immobili da parte del . CP_1
Per ciò che infine concerne il regolamento delle spese processuali, in considerazione della contumacia del convenuto si giustifica la compensazione integrale di dette spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti del convenuto Parte_1
; Controparte_1
2) - compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Vercelli, 29 luglio 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
c.f. , rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 congiunta al ricorso introduttivo, dall'Avv. Simona E. Oliviero presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Valenza, corso Garibaldi n. 130
- ATTRICE -
CONTRO
c.f. , contumace Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO -
OGGETTO: proprietà
L'attrice ha assunto le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1 in via principale e nel merito:
- ordinare al SI. di rilasciare gli immobili siti in Pomaro Monferrato (AL), CP_1
Via Roma n. 6 e 8/10, occupati senza titolo nella piena disponibilità della SI.ra e Pt_1 di provvederne alla voltura delle utenze in favore di quest'ultima;
- condannare il SI. al pagamento della somma ritenuta di giustizia a titolo di CP_1 risarcimento del danno patito dalla SI.ra . Pt_1
Con vittoria di spese e onorari di causa.”
Motivi della decisione
1. - La decisione della presente causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. conveniva nel presente Parte_1 giudizio , esponendo di avere stipulato con il convenuto nel mese di Controparte_1 novembre 2020 un contratto preliminare di compravendita relativo a immobili di sua proprietà siti in Pomaro Monferrato (AL), via Roma n. 6 e n. 8/10.
L'attrice aggiungeva che il , successivamente alla stipulazione, non aveva CP_1 ottemperato a quanto previsto nel contratto preliminare, non avendo versato il corrispettivo pattuito ed essendosi reso irreperibile. Pur tuttavia egli aveva lasciato diversi effetti personali presso gli immobili e aveva mantenuto utenze allacciate a suo nome, così rendendo impossibile per la proseguire nella gestione degli immobili Pt_1 medesimi, anche nell'ottica di eventuali future locazioni o vendite. Anche successivamente alla diffida del legale dell'attrice con lettera del 26.11.2023, il convenuto aveva continuato a non fornire alcun riscontro e a occupare gli immobili abusivamente.
La deduceva che il contratto preliminare di compravendita prevedeva la Pt_1 stipulazione dell'atto notarile di trasferimento entro e non oltre il 31.3.2021. Essendo tale termine esplicitamente individuato come essenziale, era intervenuta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1457 c.c. Dichiarava di volere agire per la restituzione dei beni e di esercitare, a tal fine, nel presente giudizio l'azione di rivendica ex art. 948 c.c. nei confronti del detentore senza titolo. Chiedeva inoltre la condanna del
2 ex art. 2043 c.c. al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'occupazione CP_1
“sine titulo”, essendo stato pregiudicato il suo diritto di proprietà con l'impossibilità di concedere in godimento i beni oggetto di causa o di venderli ad altri.
Il non si costituiva in giudizio ed era dichiarato contumace. CP_1
3. - Nel presente giudizio l'attrice, pur affermando la risoluzione di diritto del contratto preliminare stipulato inter partes, non ha richiesto alcuna declaratoria ai sensi dell'art. 1457 c.c., né ha agito su base contrattuale, ma ha espressamente dichiarato (v. pag. 2 del ricorso introduttivo) di voler esercitare l'azione di rivendicazione della proprietà degli immobili siti in Pomaro Monferrato, via Roma n. 6 e n. 8/10. Nelle sue conclusioni la parte ha così chiesto che sia ordinato al il rilascio degli immobili occupati CP_1 senza titolo e la voltura delle utenze in proprio favore.
Poiché non è stata esercitata un'azione personale di restituzione, bensì è stata richiesta la condanna al rilascio nei confronti di chi si assume disponga di fatto dei beni nell'assenza di ogni titolo, per l'accoglimento di una siffatta domanda è necessaria la
“probatio diabolica” della titolarità del diritto di chi agisce (v. Cass. civ., sez. II,
10.10.2018 n. 25052).
Trattandosi di azione di rivendicazione, la dimostrazione della proprietà da parte del richiedente è infatti soggetta al rigoroso regime probatorio previsto dall'art. 948 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha del resto recentemente evidenziato che “quale che sia la azione proposta dall'attore: di rivendicazione di un bene o di accertamento della proprietà, l'onere della prova per vincere il giudizio prevede la dimostrazione della cosiddetta 'probatio diabolica' prescritta per chi eserciti una azione di rivendica della proprietà ex art. 948 c.c.” (v. Cass. civ., sez. II, 18.1.2017 n. 1210). Detta rigorosa prova deve essere fornita ogniqualvolta sia proposta un'azione che trovi il proprio fondamento nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione (v. Cass. civ., sez. un., 28.3.2014 n. 7305).
Nel caso di specie, del resto, ogni attenuazione dell'onere probatorio va esclusa in considerazione del fatto che l'attrice non si è limitata a chiedere il mero accertamento della proprietà, ma ha agito per ottenere il recupero della piena utilizzazione degli immobili oggetto di causa e, dunque, la modifica di uno stato di fatto.
In effetti, anche ritenendo che l'azione di accertamento della proprietà esima colui il quale la propone dall'onere della “probatio diabolica” e consenta solo di allegare e
3 provare il titolo del proprio acquisto, va ricordato che “detta azione mira non già alla modifica di uno stato di fatto, bensì solo all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito. Nel caso invece in cui l'attore non abbia il possesso del bene o lo abbia acquistato con violenza o clandestinità, ovvero abbia un possesso sulla cui legittimità sussista uno stato di obiettiva e seria incertezza, in relazione alle particolarità del caso concreto, parte attrice ha l'onere di offrire la stessa prova rigorosa richiesta per la rivendica, non ricorrendo in tali ipotesi la presunzione di legittimità del possesso, che giustifica l'attenuazione del rigore probatorio qualora l'azione di accertamento della proprietà sia proposta da colui che sia nel possesso del bene” (v. Cass. civ., sez. II, 16.5.2016 n. 9959).
Ne deriva che “nel giudizio di rivendicazione il ricorrente ha l'onere di dimostrare la propria titolarità sul bene, risalendo a un acquisto a titolo originario o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario all'usucapione. La prova della proprietà non può fondarsi esclusivamente sulla durata ventennale del titolo, ma deve essere accompagnata dall'accertamento del possesso effettivo e continuativo dell'immobile, salvo la presunzione juris tantum di possesso intermedio” (v. Cass. civ., sez. II, 31.12.2024 n. 35258).
4. - Nella presente causa la , avendo assunto di non essere più nella disponibilità Pt_1 materiale dei beni (per essere questi occupati dal convenuto), doveva provare non solo il titolo del proprio acquisto, ma anche tutti i passaggi di proprietà dei beni stessi a partire da quello originario. Era dunque tenuta a dare la prova della proprietà degli immobili risalendo, anche attraverso i propri danti causa, con la sequela degli acquisti a titolo derivativo (inter vivos o mortis causa) fino a chi avesse acquistato in via originaria, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus.
La prova del possesso ad usucapionem per un tempo almeno ventennale non è stata fornita in causa dalla . Infatti l'attrice si è limitata a produrre visure catastali e Pt_1 copia dei propri atti di acquisto. Questi sono costituiti da due scritture private autenticate in data 30.10.2000 e 27.10.2001 (v. docc.
5-a e 5-b), mentre il contratto preliminare di compravendita - per effetto del quale sarebbe derivata, nella prospettazione attorea, l'occupazione da parte del degli immobili - è stato CP_1 stipulato nel novembre 2020.
4 In ogni caso, anche a ritenere assolto da parte dell'attrice l'onere probatorio in ordine alla proprietà, è comunque mancata in causa la dimostrazione dell'altro requisito necessario per il vittorioso esperimento della domanda di rilascio degli immobili, ossia il possesso o la detenzione degli stessi in capo al convenuto.
La si è limitata ad asserire questa circostanza, ma non ha fornito né offerto di Pt_1 fornire alcuna prova in merito. Nell'udienza del 28.1.2025 il procuratore dell'attrice ha infatti espressamente dichiarato “di non avere istanze istruttorie”, chiedendo la rimessione della causa in decisione sulla base dei soli documenti prodotti.
Ebbene dalle clausole del contratto preliminare oggetto di causa emerge l'attestazione di una situazione di fatto opposta a quella dedotta in causa dalla . Pt_1
All'art. 1 si legge infatti che “la promittente venditrice dichiara che l'unità immobiliare promessa è libera da persone e tale si impegna a mantenerla sino alla stipula del rogito”. Inoltre all'art. 3 lett. a) è previsto che “il possesso e il godimento degli immobili decorreranno dalla data dell'atto notarile di vendita, dalla quale data tutte le spese e gli oneri che graveranno gli immobili in oggetto, saranno a carico della parte acquirente”.
5. - Al rigetto della domanda di rilascio si aggiunge il rigetto anche della consequenziale domanda di risarcimento del danno che sarebbe derivato alla dalla (non provata) Pt_1 occupazione degli immobili da parte del . CP_1
Per ciò che infine concerne il regolamento delle spese processuali, in considerazione della contumacia del convenuto si giustifica la compensazione integrale di dette spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti del convenuto Parte_1
; Controparte_1
2) - compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Vercelli, 29 luglio 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
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