Articolo 2 della Legge 30 novembre 1942, n. 1744
Articolo 1
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24 febbraio 1943
Art. 2.

Il prefetto di Mantova, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', in dipendenza delle variazioni di circoscrizione disposte con l'articolo precedente al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Mantova e quelli di Curtatone, Porto Mantovano, San Giorgio di Mantova e Roncoferraro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: Grandi
Entrata in vigore il 24 febbraio 1943