Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/1986, n. 2037
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Sentenza 22 marzo 1986

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Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione d'Invalidità a carico della cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, il requisito dell'Esercizio della libera professione - richiesto dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 100 per l'iscrizione alla cassa di previdenza - non è qualificato da alcun particolare elemento relativo all'entità o intensità del lavoro concretamente svolto, ma resta unicamente legato alla pratica professionale, qualunque sia il volume della stessa. Ha, pertanto, diritto alla pensione d'Invalidità il professionista, che avendo esercitato la libera professione ed essendo stato iscritto all'albo professionale e quindi alla cassa di previdenza, abbia contribuito alla stessa cassa da almeno cinque anni all'atto della sopravvenuta Invalidità (art. 7, secondo comma legge 23 dicembre 1970 n. 7140). ( Conf 159/82, mass n 417841).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/1986, n. 2037
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2037
    Data del deposito : 22 marzo 1986

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