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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 534/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”
T R A
e rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Rollo, come Parte_1 Parte_2 da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.3.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.2.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 2.9.2002;
− di aver generato un figlio, nato in data [...];
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza di comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza 17.3.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento. Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
Deve, pertanto, omologarsi la separazione personale tra i coniugi.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: - omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 2.9.2002 in
Otranto (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 55 parte II Serie A, anno 2002, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni indicate in motivazione;
- dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
- dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Lecce, 10.4.2025
La Presidente est.
dott. ssa Francesca Caputo