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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/09/2025, n. 7157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7157 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 19241/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.05.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Anna Maria Castoldi e Eleonora Di Lauro presso quest'ultima ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: romeno Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Guglielmo Moretti e Raffaella Lauricella presso quest'ultima ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia: (C.F. ) nata a [...] il Parte_3 C.F._3
15.01.2006, cittadina italiana FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., depositato in data 21.05.2025, la sig.ra Parte_1
chiedeva la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, della figlia
[...] avuta dalla convivenza more uxorio con il Sig. alle condizioni ivi Parte_3 Parte_2 previste. Con comparsa di costituzione, in data 21.07.2025, si costituiva nel giudizio il sig. che Parte_2 contestando il contenuto del ricorso di parte attrice chiedeva il rigetto delle domande di controparte. All'udienza del 16.09.2025, celebrata davanti al GOT, le parti hanno congiuntamente chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo per regolamentare le questioni attinenti alla figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“1.- assegnare l'immobile familiare sito in Milano via Bengasi n. 1, con tutti gli arredi ed i beni ivi presenti, alla sig.ra , che vi risiederà con la figlia Parte_1 Persona_1
[...]
2.- dare atto che il sig. rilascerà l'immobile de quo, entro e non oltre il 30.10.2025, Parte_2 asportando i beni e oggetti personali di sua pertinenza entro e non oltre la medesima data;
3.- porre a carico del sig. a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_2
e sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, la somma di € 200,00.= Parte_3 mensili, da versare a mezzo di bonifico bancario - sul conto personale intestato alla madre ed intrattenuto presso Banca Intesa San Paolo, IBAN [...] - in via anticipata, entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat/Costo Vita;
4.- porre a carico del sig. il 50 % delle spese extra assegno necessarie per la figlia come Pt_2 indicate nelle linee guida del Tribunale di Milano e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.”;
5.- dare atto che i genitori si impegnano a sostenere il percorso scolastico (Accademia BCM Beauty Center of Milan s.r.l.) della figlia maggiorenne corrispondendo ciascuno il 50% Parte_3 dei relativi costi. Le parti dichiarano che per l'anno accademico 2025/2026 i costi per la retta (comprensiva di iscrizione e tassa esame) pari ad € 4.950,00 e del materiale specialistico per ulteriori
€ 1.647,54 sono stati coperti con gli assegni unici percepiti a favore della figlia ed accantonati all'uopo dai genitori;
6.- dare atto che l'assegno unico a favore della figlia sarà percepito integralmente Parte_3 dalla madre, fino alla data della sua esigibilità, con obbligo per il padre di rinunciare al 50% dello stesso;
7.- spese legali compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza emessa in pari data il Giudice delegato, dato atto dell'intervenuto accordo raggiunto, disponeva procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. e assegnava alle parti termini per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 24.09.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.05.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Anna Maria Castoldi e Eleonora Di Lauro presso quest'ultima ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: romeno Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Guglielmo Moretti e Raffaella Lauricella presso quest'ultima ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia: (C.F. ) nata a [...] il Parte_3 C.F._3
15.01.2006, cittadina italiana FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., depositato in data 21.05.2025, la sig.ra Parte_1
chiedeva la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, della figlia
[...] avuta dalla convivenza more uxorio con il Sig. alle condizioni ivi Parte_3 Parte_2 previste. Con comparsa di costituzione, in data 21.07.2025, si costituiva nel giudizio il sig. che Parte_2 contestando il contenuto del ricorso di parte attrice chiedeva il rigetto delle domande di controparte. All'udienza del 16.09.2025, celebrata davanti al GOT, le parti hanno congiuntamente chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo per regolamentare le questioni attinenti alla figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“1.- assegnare l'immobile familiare sito in Milano via Bengasi n. 1, con tutti gli arredi ed i beni ivi presenti, alla sig.ra , che vi risiederà con la figlia Parte_1 Persona_1
[...]
2.- dare atto che il sig. rilascerà l'immobile de quo, entro e non oltre il 30.10.2025, Parte_2 asportando i beni e oggetti personali di sua pertinenza entro e non oltre la medesima data;
3.- porre a carico del sig. a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_2
e sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, la somma di € 200,00.= Parte_3 mensili, da versare a mezzo di bonifico bancario - sul conto personale intestato alla madre ed intrattenuto presso Banca Intesa San Paolo, IBAN [...] - in via anticipata, entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat/Costo Vita;
4.- porre a carico del sig. il 50 % delle spese extra assegno necessarie per la figlia come Pt_2 indicate nelle linee guida del Tribunale di Milano e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.”;
5.- dare atto che i genitori si impegnano a sostenere il percorso scolastico (Accademia BCM Beauty Center of Milan s.r.l.) della figlia maggiorenne corrispondendo ciascuno il 50% Parte_3 dei relativi costi. Le parti dichiarano che per l'anno accademico 2025/2026 i costi per la retta (comprensiva di iscrizione e tassa esame) pari ad € 4.950,00 e del materiale specialistico per ulteriori
€ 1.647,54 sono stati coperti con gli assegni unici percepiti a favore della figlia ed accantonati all'uopo dai genitori;
6.- dare atto che l'assegno unico a favore della figlia sarà percepito integralmente Parte_3 dalla madre, fino alla data della sua esigibilità, con obbligo per il padre di rinunciare al 50% dello stesso;
7.- spese legali compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza emessa in pari data il Giudice delegato, dato atto dell'intervenuto accordo raggiunto, disponeva procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. e assegnava alle parti termini per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 24.09.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato