Articolo 3 della Legge 26 giugno 1902, n. 245
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22 luglio 1902
Art. 3.

Nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, sara' stanziata, in apposito capitolo, a titolo di concorso dello Stato e delle provincie nella spesa dell'Acquedotto, la somma di L. 1,000,000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1903-904 al 1907-908 e di L. 5,000,000 dal 1908-909 al 1931-932.

In un capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'entrata verra' stanziata la somma di L. 1,000,000 da riscuotersi dallo Stato a titolo di contributo delle tre provincie, a cominciare dall'esercizio 1907-908.

Contemporaneamente nella parte passiva del bilancio di ciascuna delle tre provincie, dall'anno 1907 fino al 1931, verra' stanziata, fra le spese obbligatorie, le quote rispettiva di contributo, il cui riparto, da farsi in ragione della popolazione dei Comuni serviti dall'Acquedotto, sara' stabilito con R. decreto, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

Entrata in vigore il 22 luglio 1902