TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 27/05/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1667/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1667/2023 promossa da:
nata a [...] – Romania, il 17.12.2021, C.F. Parte_1
, residente in [...](AQ, rappresentata e difesa in proprio dalla C.F._1
Curatrice speciale avv. Carla Lettere, C.F. , del foro di L'Aquila, con studio C.F._2
alla via Agnifili, 20, presso la cui pec elegge domicilio, Email_1 nominata dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila con decreto cron. n. 2162/2022 e incaricata di promuovere la presente azione con decreto cron. n. 6/2023, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO nata a [...]-Romania il 27.03.1991, (C.F. Controparte_1
) residente a [...]di Montereale (AQ), elettivamente domiciliata in C.F._3
L'Aquila, Via Verdi n. 23, presso lo studio dell'Avv. Simona Fiorenza, dal quale è rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
, nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_2 C.F._4 residente a Marana di Montereale (AQ), ed elettivamente domiciliato in L'Aquila, Viale Aldo Moro
n. 28/D presso lo Studio dell'Avv Silvia Gioia, dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'illustrissimo Tribunale di L'Aquila, accertata l'inesistenza del rapporto biologico di filiazione tra la minore nata il [...] ed il signor Persona_1
, dichiari il difetto di veridicità operato dal signor nella Controparte_2 Controparte_2
dichiarazione di paternità della minore con il conseguente ordine agli ufficiali Persona_1 dello stato civile del comune di nascita e residenza delle conseguenziali annotazioni.” Per la ricorrente “ Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni Controparte_1 opportuna declaratoria del caso e di legge: Accertare l'inesistenza del rapporto biologico di filiazione tra la minore e il sig. e, per l'effetto, accogliere Persona_1 Controparte_3
l'impugnazione del riconoscimento, operata dal Curatore speciale del minore, per difetto di veridicità, ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune di nascita e/o di residenza di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita, altresì attribuendo alla minore il cognome materno.”
Per il ricorrente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adottare i conseguenziali Controparte_2 provvedimenti e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza e di nascita di mantenere ilcognome paterno “ accanto al cognome materno.” CP_2
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.08.2023 la Curatrice Speciale della minore Parte_1
Avv. Carla Lettere, ricorreva dinanzi all'intestato Tribunale, impugnando ex art. 263
[...]
c.c. il riconoscimento della paternità di il quale, non unito in matrimonio Controparte_2
alla madre della bambina, aveva originariamente riconosciuto la Controparte_1
minore;
2. Esponeva la ricorrente che: 1) la minore , nata in Romania in [...] Parte_1
17.12.2021, era stata riconosciuta dalla sig.ra e dal sig. Controparte_1 CP_2
, non uniti in matrimonio;
2) successivamente, il nucleo familiare, composto altresì dal
[...]
minore , nato in [...] il [...] da una precedente relazione Persona_2
della sig.ra si era trasferito in Italia, precisamente nel Comune di Montereale CP_1
(AQ); 3) il minore veniva sottoposto ad un procedimento civile di Persona_2
tutela (Proc. R.G. n. 976/2022 V.G.) a seguito degli accertati maltrattamenti subiti ad opera della madre e del compagno, e, con successivo decreto cron. n. 1870/22, il Tribunale di
L'Aquila statuiva la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori di ed il collocamento in struttura e l'affido del minore al Servizio Sociale del Persona_2
Comune di Montereale, nominando tutore il Sindaco del Comune di Montereale e curatore speciale l'Avv. Carla Lettere;
4) nell'espletamento delle ulteriori indagini, si veniva a conoscenza dell'esistenza della sorella uterina del minore, , e pertanto, Parte_1 con decreto cron. del 2162/2022 emesso dal T.M., considerato l'elevato grado di pregiudizio che la minore avrebbe corso nel vivere nel suddetto contesto familiare, il procedimento di tutela veniva esteso anche alla piccola veniva quindi disposta la sospensione della Pt_1 responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e l'affido della minore al Servizio sociale del
Comune di Montereale, con incarico di disporne il collocamento presso adeguata struttura di casa famiglia, altresì confermando quale Curatore speciale l'Avv. Carla Lettere;
6) il servizio sociale affidatario, tuttavia, redigeva una relazione nella quale non venivano ravvisati particolari pericoli nel reinserimento della minore nel contesto familiare e, Pt_1
pertanto, con decreto cron. 2424/2022, veniva sospeso il precedente provvedimento di collocamento in struttura della piccola;
7) pochi giorni dopo il rientro della bambina presso la famiglia, la sig.ra fuggiva di casa recandosi con la minore presso Controparte_1
i Servizi Sociali, denunciando le violenze subite dal e i cattivi rapporti con la di CP_2
lui madre. In tale occasione, la donna confessava che il Sig. non era il padre CP_2
naturale della piccola e tale circostanza veniva confermata dallo stesso;
8) dunque, Pt_1
con decreto cron. 6/2023, il T.M. stabiliva il collocamento in struttura della madre insieme alla bambina, dando incarico al curatore speciale della minore ad impugnare ex art. 263 c.c. il riconoscimento operato dal sig. CP_2
3. Si costituivano entrambi i resistenti, la Sig.ra con comparsa del 21.12.2023 e il CP_1
Sig. con comparsa del , non opponendosi al disconoscimento di paternità, tuttavia CP_2 il si opponeva all'istanza di attribuzione alla minore del solo nome della madre, CP_2
chiedendo che la bambina potesse conservare il proprio cognome, in aggiunta a quello materno;
4. All'udienza del 21.02.2024 le parti si riportavano alle conclusioni spiegate, non opponendosi ad una eventuale indagine genetica, che veniva disposta con provvedimento del 20.07.2024, nominando quale CTU il dott. ; Persona_3
5. Il CTU nominato accettava l'incarico conferito dal Tribunale e l'elaborato peritale, depositato in data 21.11.2024, perveniva alla seguente conclusione: “le caratteristiche genetiche di
nata da , non sono compatibili con quelle Persona_1 Controparte_1
di e, quindi, non è figlia naturale di Controparte_2 Persona_1 CP_2
”;
[...]
6. Precisate da tutte le parte le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, la causa veniva trattenuta a decisione;
7. La domanda va accolta. Sussistono i presupposti per il disconoscimento della paternità della piccola Devono trovare accoglimento, infatti, le conclusioni alle quali Parte_1 è pervenuta la CTU depositata in data 21.11.2024 dal Dott. , che hanno escluso Persona_3
in maniera incontrovertibile la paternità del ricorrente . Parte_2
8. Non può trovare accoglimento la richiesta del ricorrente in ordine al CP_2
mantenimento del cognome attuale della piccola in aggiunta a quello materno. Pt_1
9. Va osservato infatti, sul piano dei principi generali applicabili al caso concreto che, nella valutazione degli interessi coinvolti, il bilanciamento tra il diritto all'identità personale del riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione deve essere effettuato non sulla base di un principio astratto, quanto su una valutazione concreta che tenga conto di tutte le variabili del caso. Ciò posto, anche qualora si tratti di decidere in ordine all'eventuale annullamento del riconoscimento di persona maggiorenne, non può prescindersi dal bilanciamento tra gli interessi di colui che vorrebbe veder venir meno gli effetti del riconoscimento sulla base della pur accertata assenza di legame genetico e l'interesse al mantenimento dello status di chi abbia costruito sulla qualità di figlio non solo la propria identità personale e sociale, ma anche una rete di relazioni familiari e consuetudini di vita
((Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 32417 del 22 novembre 2023). Nel caso di specie, risulta evidente dall'esame degli atti prodotti, né in alcun modo smentito con diverse produzioni o richieste di prova dai genitori, che le vicissitudini del nucleo familiare siano tali da rivelare un quadro gravemente degradato e suscettibile di produrre effetti gravemente lesivi sull'integrità psico-fisica del minore, di soli 4 anni ed affidato da tempo ai servizi sociali, in seguito alla declaratoria di sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, come risulta chiaramente dal documentale in atti (cfr. provv. di nomina del curatore speciale ed autorizzazione all'azione qui esercitata). Va peraltro osservato che, a tutela del minore, va sollecitata la parte pubblica, oltre a chi ritenga avervi interesse, a verificare lo stato del procedimento aperto presso il Tribunale per i minorenni per porre in essere tutte le azioni necessarie, al fine di adottare i provvedimenti più opportuni a tutela della minorenne.
10. Fatta questa premessa, dovendo questo collegio comunque decidere nei limiti dell'azione proposta e delle domande formulate, si deve osservare anzitutto, che dall'esame genetico espletato (vds. all. 6, prodotto anche nell'altro procedimento in corso tra le parti, n. 285/2023
R.G.V.G., da cui è risultato con un'approssimazione prossima alla certezza e dunque, processualmente, senza ombra di dubbio, che non sia figlio Persona_4
di Parte_3
11. Tutte le parti hanno, del resto, concordato su questa valutazione;
di particolare rilievo assume la posizione assunta dal curatore speciale del minore, che ha chiesto pronunciarsi sentenza in linea con la realtà biologica, con accoglimento della domanda proposta. 12. L'età del minore e le vicissitudini di una separazione che sostanzialmente è datata in un periodo a ridosso della nascita e la tenerissima età del bambino, consigliano di aderire alle richieste in tal senso formulate e dichiarare che non è figlio Persona_4
di Parte_3
13. Pertanto, la domanda viene accolta, nell'interesse del minore. La sentenza che dichiara il disconoscimento di paternità fa venir meno lo status di figlio. Di conseguenza, il figlio perde il cognome paterno e diviene a tutti gli effetti di legge un figlio riconosciuto dalla sola madre. La sua tenera età è ulteriore elemento per escludere la sussistenza di alcun genere di ripercussione negativa sotto il profilo del riconoscimento sociale.
La bimba dovrà dunque assumere il cognome dell'unico genitore che finora l'ha riconosciuta
(e che risulta essere tale), e cioè della madre (Cass. 06/11/2019, n.28518).
Quanto alla scelta del cognome, la Cassazione ha chiarito che il padre legale non ha legittimazione al riguardo. Il diritto al nome è diritto di natura personalissima e pertanto solo il figlio, diretto interessato può decidere se mantenere il vecchio cognome (cfr. Cass.
15/02/2017, n. 4020).
14. Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti, visto l'esito della lite e la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che non è figlia di Parte_1
, e le assegna il cognome Controparte_2 CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale di Stato civile competente per l'annotazione e le ulteriori incombenze;
c) manda alla locale Procura perché verifichi, ove lo ritenga necessario o opportuno, lo stato del procedimento presso il locale Tribunale per i Minorenni, e la conseguente eventuale necessità di attivare procedimenti a tutela della medesima;
d) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio e pone a carico delle parti e il pagamento dell'onorario di CTU come liquidato con separatao Controparte_2 CP_1 provvedimento.
Così deciso in L'Aquila,
IL PRESIDENTE rel est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1667/2023 promossa da:
nata a [...] – Romania, il 17.12.2021, C.F. Parte_1
, residente in [...](AQ, rappresentata e difesa in proprio dalla C.F._1
Curatrice speciale avv. Carla Lettere, C.F. , del foro di L'Aquila, con studio C.F._2
alla via Agnifili, 20, presso la cui pec elegge domicilio, Email_1 nominata dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila con decreto cron. n. 2162/2022 e incaricata di promuovere la presente azione con decreto cron. n. 6/2023, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO nata a [...]-Romania il 27.03.1991, (C.F. Controparte_1
) residente a [...]di Montereale (AQ), elettivamente domiciliata in C.F._3
L'Aquila, Via Verdi n. 23, presso lo studio dell'Avv. Simona Fiorenza, dal quale è rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
, nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_2 C.F._4 residente a Marana di Montereale (AQ), ed elettivamente domiciliato in L'Aquila, Viale Aldo Moro
n. 28/D presso lo Studio dell'Avv Silvia Gioia, dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'illustrissimo Tribunale di L'Aquila, accertata l'inesistenza del rapporto biologico di filiazione tra la minore nata il [...] ed il signor Persona_1
, dichiari il difetto di veridicità operato dal signor nella Controparte_2 Controparte_2
dichiarazione di paternità della minore con il conseguente ordine agli ufficiali Persona_1 dello stato civile del comune di nascita e residenza delle conseguenziali annotazioni.” Per la ricorrente “ Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni Controparte_1 opportuna declaratoria del caso e di legge: Accertare l'inesistenza del rapporto biologico di filiazione tra la minore e il sig. e, per l'effetto, accogliere Persona_1 Controparte_3
l'impugnazione del riconoscimento, operata dal Curatore speciale del minore, per difetto di veridicità, ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune di nascita e/o di residenza di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita, altresì attribuendo alla minore il cognome materno.”
Per il ricorrente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adottare i conseguenziali Controparte_2 provvedimenti e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza e di nascita di mantenere ilcognome paterno “ accanto al cognome materno.” CP_2
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.08.2023 la Curatrice Speciale della minore Parte_1
Avv. Carla Lettere, ricorreva dinanzi all'intestato Tribunale, impugnando ex art. 263
[...]
c.c. il riconoscimento della paternità di il quale, non unito in matrimonio Controparte_2
alla madre della bambina, aveva originariamente riconosciuto la Controparte_1
minore;
2. Esponeva la ricorrente che: 1) la minore , nata in Romania in [...] Parte_1
17.12.2021, era stata riconosciuta dalla sig.ra e dal sig. Controparte_1 CP_2
, non uniti in matrimonio;
2) successivamente, il nucleo familiare, composto altresì dal
[...]
minore , nato in [...] il [...] da una precedente relazione Persona_2
della sig.ra si era trasferito in Italia, precisamente nel Comune di Montereale CP_1
(AQ); 3) il minore veniva sottoposto ad un procedimento civile di Persona_2
tutela (Proc. R.G. n. 976/2022 V.G.) a seguito degli accertati maltrattamenti subiti ad opera della madre e del compagno, e, con successivo decreto cron. n. 1870/22, il Tribunale di
L'Aquila statuiva la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori di ed il collocamento in struttura e l'affido del minore al Servizio Sociale del Persona_2
Comune di Montereale, nominando tutore il Sindaco del Comune di Montereale e curatore speciale l'Avv. Carla Lettere;
4) nell'espletamento delle ulteriori indagini, si veniva a conoscenza dell'esistenza della sorella uterina del minore, , e pertanto, Parte_1 con decreto cron. del 2162/2022 emesso dal T.M., considerato l'elevato grado di pregiudizio che la minore avrebbe corso nel vivere nel suddetto contesto familiare, il procedimento di tutela veniva esteso anche alla piccola veniva quindi disposta la sospensione della Pt_1 responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e l'affido della minore al Servizio sociale del
Comune di Montereale, con incarico di disporne il collocamento presso adeguata struttura di casa famiglia, altresì confermando quale Curatore speciale l'Avv. Carla Lettere;
6) il servizio sociale affidatario, tuttavia, redigeva una relazione nella quale non venivano ravvisati particolari pericoli nel reinserimento della minore nel contesto familiare e, Pt_1
pertanto, con decreto cron. 2424/2022, veniva sospeso il precedente provvedimento di collocamento in struttura della piccola;
7) pochi giorni dopo il rientro della bambina presso la famiglia, la sig.ra fuggiva di casa recandosi con la minore presso Controparte_1
i Servizi Sociali, denunciando le violenze subite dal e i cattivi rapporti con la di CP_2
lui madre. In tale occasione, la donna confessava che il Sig. non era il padre CP_2
naturale della piccola e tale circostanza veniva confermata dallo stesso;
8) dunque, Pt_1
con decreto cron. 6/2023, il T.M. stabiliva il collocamento in struttura della madre insieme alla bambina, dando incarico al curatore speciale della minore ad impugnare ex art. 263 c.c. il riconoscimento operato dal sig. CP_2
3. Si costituivano entrambi i resistenti, la Sig.ra con comparsa del 21.12.2023 e il CP_1
Sig. con comparsa del , non opponendosi al disconoscimento di paternità, tuttavia CP_2 il si opponeva all'istanza di attribuzione alla minore del solo nome della madre, CP_2
chiedendo che la bambina potesse conservare il proprio cognome, in aggiunta a quello materno;
4. All'udienza del 21.02.2024 le parti si riportavano alle conclusioni spiegate, non opponendosi ad una eventuale indagine genetica, che veniva disposta con provvedimento del 20.07.2024, nominando quale CTU il dott. ; Persona_3
5. Il CTU nominato accettava l'incarico conferito dal Tribunale e l'elaborato peritale, depositato in data 21.11.2024, perveniva alla seguente conclusione: “le caratteristiche genetiche di
nata da , non sono compatibili con quelle Persona_1 Controparte_1
di e, quindi, non è figlia naturale di Controparte_2 Persona_1 CP_2
”;
[...]
6. Precisate da tutte le parte le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, la causa veniva trattenuta a decisione;
7. La domanda va accolta. Sussistono i presupposti per il disconoscimento della paternità della piccola Devono trovare accoglimento, infatti, le conclusioni alle quali Parte_1 è pervenuta la CTU depositata in data 21.11.2024 dal Dott. , che hanno escluso Persona_3
in maniera incontrovertibile la paternità del ricorrente . Parte_2
8. Non può trovare accoglimento la richiesta del ricorrente in ordine al CP_2
mantenimento del cognome attuale della piccola in aggiunta a quello materno. Pt_1
9. Va osservato infatti, sul piano dei principi generali applicabili al caso concreto che, nella valutazione degli interessi coinvolti, il bilanciamento tra il diritto all'identità personale del riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione deve essere effettuato non sulla base di un principio astratto, quanto su una valutazione concreta che tenga conto di tutte le variabili del caso. Ciò posto, anche qualora si tratti di decidere in ordine all'eventuale annullamento del riconoscimento di persona maggiorenne, non può prescindersi dal bilanciamento tra gli interessi di colui che vorrebbe veder venir meno gli effetti del riconoscimento sulla base della pur accertata assenza di legame genetico e l'interesse al mantenimento dello status di chi abbia costruito sulla qualità di figlio non solo la propria identità personale e sociale, ma anche una rete di relazioni familiari e consuetudini di vita
((Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 32417 del 22 novembre 2023). Nel caso di specie, risulta evidente dall'esame degli atti prodotti, né in alcun modo smentito con diverse produzioni o richieste di prova dai genitori, che le vicissitudini del nucleo familiare siano tali da rivelare un quadro gravemente degradato e suscettibile di produrre effetti gravemente lesivi sull'integrità psico-fisica del minore, di soli 4 anni ed affidato da tempo ai servizi sociali, in seguito alla declaratoria di sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, come risulta chiaramente dal documentale in atti (cfr. provv. di nomina del curatore speciale ed autorizzazione all'azione qui esercitata). Va peraltro osservato che, a tutela del minore, va sollecitata la parte pubblica, oltre a chi ritenga avervi interesse, a verificare lo stato del procedimento aperto presso il Tribunale per i minorenni per porre in essere tutte le azioni necessarie, al fine di adottare i provvedimenti più opportuni a tutela della minorenne.
10. Fatta questa premessa, dovendo questo collegio comunque decidere nei limiti dell'azione proposta e delle domande formulate, si deve osservare anzitutto, che dall'esame genetico espletato (vds. all. 6, prodotto anche nell'altro procedimento in corso tra le parti, n. 285/2023
R.G.V.G., da cui è risultato con un'approssimazione prossima alla certezza e dunque, processualmente, senza ombra di dubbio, che non sia figlio Persona_4
di Parte_3
11. Tutte le parti hanno, del resto, concordato su questa valutazione;
di particolare rilievo assume la posizione assunta dal curatore speciale del minore, che ha chiesto pronunciarsi sentenza in linea con la realtà biologica, con accoglimento della domanda proposta. 12. L'età del minore e le vicissitudini di una separazione che sostanzialmente è datata in un periodo a ridosso della nascita e la tenerissima età del bambino, consigliano di aderire alle richieste in tal senso formulate e dichiarare che non è figlio Persona_4
di Parte_3
13. Pertanto, la domanda viene accolta, nell'interesse del minore. La sentenza che dichiara il disconoscimento di paternità fa venir meno lo status di figlio. Di conseguenza, il figlio perde il cognome paterno e diviene a tutti gli effetti di legge un figlio riconosciuto dalla sola madre. La sua tenera età è ulteriore elemento per escludere la sussistenza di alcun genere di ripercussione negativa sotto il profilo del riconoscimento sociale.
La bimba dovrà dunque assumere il cognome dell'unico genitore che finora l'ha riconosciuta
(e che risulta essere tale), e cioè della madre (Cass. 06/11/2019, n.28518).
Quanto alla scelta del cognome, la Cassazione ha chiarito che il padre legale non ha legittimazione al riguardo. Il diritto al nome è diritto di natura personalissima e pertanto solo il figlio, diretto interessato può decidere se mantenere il vecchio cognome (cfr. Cass.
15/02/2017, n. 4020).
14. Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti, visto l'esito della lite e la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che non è figlia di Parte_1
, e le assegna il cognome Controparte_2 CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale di Stato civile competente per l'annotazione e le ulteriori incombenze;
c) manda alla locale Procura perché verifichi, ove lo ritenga necessario o opportuno, lo stato del procedimento presso il locale Tribunale per i Minorenni, e la conseguente eventuale necessità di attivare procedimenti a tutela della medesima;
d) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio e pone a carico delle parti e il pagamento dell'onorario di CTU come liquidato con separatao Controparte_2 CP_1 provvedimento.
Così deciso in L'Aquila,
IL PRESIDENTE rel est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli