Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 779/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 779/2025 R.V.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposto da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2 tivamente domiciliati in Salerno, a , presso lo studio dell'avv. Ciro Del Grosso che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto ex art. 337 bis e ss. c.c., e Parte_1 Parte_2 hanno premesso di avere intrattenuto una conviven e unione e nata una figlia, (06.11.2015); pertanto, hanno chiesto la regolamentazione dei loro ra ti personali ed economici nell'interesse della figlia minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto. All'udienza del 13 maggio 2025, il Giudice delegato ha riservato la causa al collegio per la decisione.
2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento. In particolare, le parti hanno concordato quanto segue: 1) disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, Per_2 con collocamento prevalente presso la madre Parte_1
2) disporre che il padre veda e tenga con sé la ogni qual volta lo Per_2 riterrà opportuno, nel rispetto delle esigenze di vi tiche della figlia, stabilendo un pernottamento a fine settimana alterni presso l'abitazione paterna, dalle ore 17:00 del sabato alle ore 20:00 della Domenica, con regime di festività alternate, secondo le pattuizioni che verranno stabilite di anno in anno dai genitori. Nel corso della settimana il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle 21:00. Il giorno del compleanno del padre verrà trascorso con lo stesso anche se non ricadente in uno dei giorni di sua pertinenza;
3) disporre a carico del Sig. l'obbligo di versamento del contributo Parte_2 mensile per il mantenimento della figlia nella misura di €. 100,00, da versarsi alla madre , con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, entro e non Parte_1 oltre il di ciascun mese;
4) disporre che gli eventuali assegni familiari eventualmente percepiti per la figlia minore, verranno distratti direttamente, come per Legge, nella misura del 50% per ciascun genitore;
5) disporre la partecipazione del Sig. al pagamento del 50% delle spese Parte_2 mediche, ludiche, sportive e scolast lia nonché di tutte le altre straordinarie. Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate tra le parti in ordine ai loro rapporti personali ed economici nell'interesse della figlia minore e, pertanto, ratifica l'accordo dalle stesse sottoscritto. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, dispone la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse della figlia minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto e richiamate in parte motiva;
− nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi