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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n° 7449/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7449/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppina Rizza Parte_1
ATTRICE - opposta contro con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Grammatico Controparte_1
CONVENUTO – opponente
E nei confronti di
CP_2
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi
MOTIVI DELLA DECISIONE - IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 31.3.2023 l' ha Parte_1 intrapreso il giudizio di merito concernente l'opposizione agli atti esecutivi formulata da CP_1
con ricorso depositato il 18.10.2022 avverso l'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati
[...]
CP_ da presso l' in proprio danno. CP_3
L'attrice espone che il debitore, opponendosi all'ordinanza di assegnazione, aveva lamentato l'omessa o irregolare notifica dell'atto di pignoramento e degli atti prodromici e l'inefficacia dello stesso pignoramento per difetto di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo. Tali doglianze erano state ritenute infondate in sede cautelare, ove il GE aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'ordinanza di pagina 1 di 3 assegnazione, compensato le spese della fase sommaria e fissato il termine per intraprendere il merito.
L avviando il giudizio di merito, ha chiesto dunque accertarsi la debenza del credito azionato e CP_3
delle spese di esecuzione e la legittimità del pignoramento, con vittoria di spese.
Si è costituito il debitore opponente, , il quale ha ribadito le ragioni della propria Controparte_1 opposizione e concluso chiedendo l'accertamento dell'inesistenza, nullità, inefficacia del pignoramento, la revoca dell'ordinanza di assegnazione con svincolo delle somme in proprio favore e con vittoria di spese.
Dopo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , terzo pignorato, disposta con CP_2
ordinanza del 23.1.2024, questo non si è costituito.
Ciò premesso, deve rilevarsi che alla luce della documentazione depositata dal creditore procedente nel fascicolo di esecuzione – la cui acquisizione d'ufficio, in esercizio del potere-dovere incombente sul giudice del merito delle opposizioni esecutive (cfr. Cass. 1919/2017), è stata possibile solo in data
19.3.2025 - le ragioni dell'opposizione proposta da risultano del tutto infondate. Controparte_1
Ed infatti, come correttamente osservato dal GE nella fase sommaria dell'opposizione in esame:
- Risulta notificata all'indirizzo di residenza del debitore (Via Castello, 36), benchè erroneamente risulti indicato nell'intestazione dell'atto un precedente indirizzo dello stesso (Via Castellana, n.
10) l'intimazione di pagamento n. 29620229003690481, che necessariamente deve precedere l'esecuzione a norma dell'art. 50 DPR 602/1973, giacchè le cartelle di pagamento sono anteriori di oltre un anno rispetto alla notifica del pignoramento;
- L'atto di pignoramento presso terzi risulta notificato al debitore all'indirizzo di Via Castello,
36;
- Entrambe le notifiche risultano effettuate ex artt. 140 cpc e 60 DPR 602/1973, con deposito della prova degli occorrenti adempimenti;
- Non occorreva la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo, in ragione della notifica del pignoramento nel mese di maggio 2022, in data anteriore all'applicazione della norma di cui all'art. 543 comma V cpc, prevista dal 22.6.2022.
Ne consegue il rigetto integrale dell'opposizione.
La domanda di parte attrice, opposta, quindi, va accolta, con conseguente condanna del CP_1
alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo all'ammontare del credito controverso, pari a euro 9952,70, secondo i criteri di cui al DM 147/2022, applicando pagina 2 di 3 parametri prossimi ai minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento delle domande formulate da , rigetta l'opposizione Parte_1
agli atti esecutivi proposta da;
Controparte_1
condanna a rifondere all le spese del presente giudizio, che liquida in Controparte_1 CP_3
complessivi euro 2.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Palermo, 14 aprile 2025
Il Giudice
Claudia Turco
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7449/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppina Rizza Parte_1
ATTRICE - opposta contro con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Grammatico Controparte_1
CONVENUTO – opponente
E nei confronti di
CP_2
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi
MOTIVI DELLA DECISIONE - IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 31.3.2023 l' ha Parte_1 intrapreso il giudizio di merito concernente l'opposizione agli atti esecutivi formulata da CP_1
con ricorso depositato il 18.10.2022 avverso l'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati
[...]
CP_ da presso l' in proprio danno. CP_3
L'attrice espone che il debitore, opponendosi all'ordinanza di assegnazione, aveva lamentato l'omessa o irregolare notifica dell'atto di pignoramento e degli atti prodromici e l'inefficacia dello stesso pignoramento per difetto di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo. Tali doglianze erano state ritenute infondate in sede cautelare, ove il GE aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'ordinanza di pagina 1 di 3 assegnazione, compensato le spese della fase sommaria e fissato il termine per intraprendere il merito.
L avviando il giudizio di merito, ha chiesto dunque accertarsi la debenza del credito azionato e CP_3
delle spese di esecuzione e la legittimità del pignoramento, con vittoria di spese.
Si è costituito il debitore opponente, , il quale ha ribadito le ragioni della propria Controparte_1 opposizione e concluso chiedendo l'accertamento dell'inesistenza, nullità, inefficacia del pignoramento, la revoca dell'ordinanza di assegnazione con svincolo delle somme in proprio favore e con vittoria di spese.
Dopo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , terzo pignorato, disposta con CP_2
ordinanza del 23.1.2024, questo non si è costituito.
Ciò premesso, deve rilevarsi che alla luce della documentazione depositata dal creditore procedente nel fascicolo di esecuzione – la cui acquisizione d'ufficio, in esercizio del potere-dovere incombente sul giudice del merito delle opposizioni esecutive (cfr. Cass. 1919/2017), è stata possibile solo in data
19.3.2025 - le ragioni dell'opposizione proposta da risultano del tutto infondate. Controparte_1
Ed infatti, come correttamente osservato dal GE nella fase sommaria dell'opposizione in esame:
- Risulta notificata all'indirizzo di residenza del debitore (Via Castello, 36), benchè erroneamente risulti indicato nell'intestazione dell'atto un precedente indirizzo dello stesso (Via Castellana, n.
10) l'intimazione di pagamento n. 29620229003690481, che necessariamente deve precedere l'esecuzione a norma dell'art. 50 DPR 602/1973, giacchè le cartelle di pagamento sono anteriori di oltre un anno rispetto alla notifica del pignoramento;
- L'atto di pignoramento presso terzi risulta notificato al debitore all'indirizzo di Via Castello,
36;
- Entrambe le notifiche risultano effettuate ex artt. 140 cpc e 60 DPR 602/1973, con deposito della prova degli occorrenti adempimenti;
- Non occorreva la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo, in ragione della notifica del pignoramento nel mese di maggio 2022, in data anteriore all'applicazione della norma di cui all'art. 543 comma V cpc, prevista dal 22.6.2022.
Ne consegue il rigetto integrale dell'opposizione.
La domanda di parte attrice, opposta, quindi, va accolta, con conseguente condanna del CP_1
alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo all'ammontare del credito controverso, pari a euro 9952,70, secondo i criteri di cui al DM 147/2022, applicando pagina 2 di 3 parametri prossimi ai minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento delle domande formulate da , rigetta l'opposizione Parte_1
agli atti esecutivi proposta da;
Controparte_1
condanna a rifondere all le spese del presente giudizio, che liquida in Controparte_1 CP_3
complessivi euro 2.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Palermo, 14 aprile 2025
Il Giudice
Claudia Turco
pagina 3 di 3