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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 3334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3334 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 833/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Harald Parte_1 P.IVA_1
Bonura;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Salvatore Valerio;
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Ermenegildo Mangiapane;
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 444 c.p.c. in materia previdenziale.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 14 luglio 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 404 c.p.c. depositato il 25 gennaio 2023 la ha Parte_1 proposto opposizione avverso la sentenza n. 3383 pronunciata da questo Tribunale il 15 1 novembre 2017, esclusivamente nei confronti di e di Controparte_1 [...]
chiedendo, in primo luogo, l'annullamento della suddetta Controparte_3
pronuncia e, in secondo luogo, l'accertamento della sussistenza dei crediti relati ai ruoli degli anni 2000, 2006, 2007 e 2008. A sostegno delle superiori domande la ricorrente, sotto il profilo rescindente, ha dedotto che la sentenza n. 3383/2017 sarebbe stata illegittimamente resa nei confronti di un soggetto, qual è il concessionario per la riscossione, carente di legittimazione passiva rispetto all'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore;
sotto il profilo rescissorio, invece, ha argomentato circa _1
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione relativamente ai ruoli degli anni 2000, 2006,
2007 e 2008, vista la documentata interruzione del decorso del termine (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 16 ottobre 2024 Controparte_3
ha sostanzialmente aderito alle richieste della chiedendo che
[...] Parte_1
venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'azione del
[...]
, nonché la regolarità della procedura di riscossione;
soltanto in subordine, dunque, _1
ha chiesto che la venga condannata al rimborso delle somme di cui Parte_1 dovesse risultare gravata in dipendenza del giudizio (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 9 giugno 2025 ha Controparte_1
chiesto il rigetto del ricorso, insistendo nell'eccezione di decadenza formulata nel precedente giudizio nei confronti del concessionario e nell'eccezione di prescrizione dei crediti (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va preliminarmente condiviso l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui
“nell'opposizione di terzo, la sentenza che accerti che il terzo opponente è titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza pronunciata "inter alias" non deve solo provvedere - ove il diritto del terzo prevalga, per ragioni di diritto sostanziale, su quello della parte vittoriosa nel primo giudizio - all'accoglimento, in ragione di detta prevalenza, dell'opposizione, dichiarando, con pronuncia rescindente, l'inefficacia nei confronti del terzo del giudicato formatosi tra le parti originarie, ma deve anche pronunciarsi, in sede rescissoria, sul merito della domanda proposta dal terzo, procedendo, secondo le ordinarie regole processuali,
2 all'accertamento del reale modo d'essere del diritto che lo stesso ha azionato” (Cass., sez. II, sentenza n. 21641 del 23 agosto 2019).
Il giudizio rescindente.
Con ricorso introduttivo del procedimento iscritto al n. 8569/2016 r.gl. _1
proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n.
[...]
29676201600002253, chiedendone l'annullamento per l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle n. 29620000040456225, n. 29620040001068023, n. 29620060108574870,
n. 29620070166793257/000 e n. 29620080172635761.
Con la sentenza n. 3383/2017 questo Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava la comunicazione preventiva d'ipoteca per l'intervenuta prescrizione dei crediti contenuti nelle cinque cartelle sopra menzionate.
Tale giudizio si svolgeva esclusivamente tra l'opponente e la convenuta _1
, cosicché la relativa pronuncia veniva resa soltanto nei Controparte_3 confronti di dette parti, senza il coinvolgimento, dunque, della Parte_1
Ora, per giurisprudenza recentemente consolidata chi agisce in giudizio per la declaratoria dell'estinzione di un credito previdenziale per l'intervenuta prescrizione è tenuto ad evocare in giudizio l'ente previdenziale, quale unico soggetto dotato di legittimazione passiva (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”).
Alla luce del superiore insegnamento la sentenza n. 3383/2017 va ritenuta errata, perché pronunciata nei confronti di un soggetto (il concessionario) privo di legittimazione passiva.
Ebbene, posto che l'opposizione ordinaria di terzo di cui al primo comma dell'art. 404 c.p.c. può essere esperita da tutti coloro i quali, rivestendo la qualità di terzo,
3 “facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo
e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato” (Cass., sez. I, ordinanza n. 5244 del 21 febbraio 2019) e che nella fattispecie veniva dichiarata l'estinzione per prescrizione di un diritto della l'odierna Parte_1
opposizione deve trovare sicuro accoglimento.
Dichiarata l'inefficacia nei confronti della del giudicato della sentenza n. Parte_1
3383/2017 (limitatamente, però, alle cartelle n. n. 2962000040456225, n. 29620060108574870,
n. 29620070166793257 e n. 29620080172635761, visto che l'odierna ricorrente non ha agito in opposizione anche in relazione alla cartella n. 29620040001068023, ritenendosi estranea al relativo credito: cfr. ricorso), occorre procedere all'esame del profilo rescissorio del giudizio.
Il giudizio rescissorio.
Dichiarata l'inefficacia della sentenza nei confronti di occorre verificare Parte_1 la sussistenza dei crediti portati dalle cartelle n. 2962000040456225 (concernente le annualità 1998, 1999 e 2000), n. 29620060108574870 (concernente le annualità 2004 e 2005),
n. 29620070166793257 (concernente le annualità 2005 e 2006) e n. 29620080172635761
(concernente l'annualità 2007) alla luce dell'eccezione di prescrizione sollevata dal
[...]
. _1
Cartella di pagamento n. 29620060108574870 (concernente le annualità 2004 e 2005: anno di ruolo 2006).
Posto che la cartella veniva notificata il 16 giugno 2007 e che il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto prima il 21 dicembre 2011 (cfr. allegato n. 6 del ricorso) e poi l'8 novembre 2016 (cfr. allegato n. 7 del ricorso), oltre che dalla comunicazione preventiva d'iscrizione d'ipoteca del 13 giugno 2016, l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata ed il credito sussistente.
Cartella di pagamento n. 29620070166793257 (concernente le annualità 2005 e 2006: anno di ruolo 2007).
Posto che la cartella veniva notificata il 20 dicembre 2010 e che il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto prima il 27 novembre 2012 (cfr. allegato n. 8 del ricorso) e poi il 20 settembre 2017 (cfr. allegato n. 9 del ricorso), oltre che dalla comunicazione
4 preventiva d'iscrizione d'ipoteca del 13 giugno 2016, l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata ed il credito sussistente.
Cartella di pagamento n. 29620080172635761 (concernente l'annualità 2007: anno di ruolo 2008).
Posto che la cartella veniva notificata il 5 ottobre 2009 e che il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto prima il 22 ottobre 2013 (cfr. allegato n. 10 del ricorso) e poi il 22 maggio 2019 (cfr. allegato n. 11 del ricorso), oltre che dalla comunicazione preventiva d'iscrizione d'ipoteca del 13 giugno 2016, l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata ed il credito sussistente.
Cartella di pagamento n. 2962000040456225 (concernente le annualità 1998, 1999 e
2000: anno di ruolo 2000).
Posto che dopo la notifica del 13 dicembre 2000, non risultano atti interruttivi,
l'eccezione di prescrizione formulata dal va ritenuta fondata. _1
Il credito, dunque, va dichiarato insussistente.
Sulle domande di . Controparte_3
Il concessionario ha formulato delle domande manifestamente inammissibili perché il procedimento ex art. 404 c.p.c. è volto esclusivamente a dichiarare l'inefficacia del giudicato formatosi inter partes nei confronti del terzo illegittimamente pretermesso, mentre il soggetto parte di quel giudizio (che, peraltro, non interponeva neppure gravame avverso la sentenza n. 3383/2017) non può giovarsi dell'azione intrapresa dalla
[...]
e non in via riflessa. Pt_1
Se ciò non bastasse, va rilevato come il concessionario, formulando delle domande evidentemente riconvenzionali, non ha neppure chiesto lo spostamento dell'udienza di trattazione, con la conseguente decadenza dalle medesime (art. 418 c.p.c.).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla va Parte_1
dichiarata l'inefficacia nei confronti della medesima del giudicato della sentenza n.
3383/2017 pronunciata da questo Tribunale il 15 novembre 2017 limitatamente alle cartelle n. 2962000040456225, n. 29620060108574870, n. 29620070166793257 e n. 2962008017263576, nonché, da un lato, la sussistenza nei confronti di dei crediti portati Controparte_1
5 dalle cartelle n. 29620060108574870, n. 29620070166793257 e n. 2962008017263576 e, dall'altro lato, la prescrizione dei crediti portati dalla cartella n. 2962000040456225.
In base alla regola della soccombenza (art. 91 c.p.c.), va condannato alla refusione _1 delle spese giudiziali di che si liquidano come in dispositivo in un Parte_1
importo inferiore ai valori tariffari minimi in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione. Tra il concessionario e le altre parti in causa, invece, le spese giudiziali possono essere integralmente compensate per la posizione processuale del primo.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara l'inefficacia nei confronti della del giudicato della sentenza Parte_1
n. 3383/2017 pronunciata da questo Tribunale il 15 novembre 2017 limitatamente alle cartelle n. 2962000040456225, n. 29620060108574870, n. 29620070166793257 e n.
2962008017263576; dichiara sussistenti i crediti portati dalle cartelle n. 29620060108574870, n.
29620070166793257 e n. 2962008017263576; dichiara estinto per prescrizione il credito portato dalla cartella n.
2962000040456225; dichiara inammissibili le domande proposte da;
Controparte_3 condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_3
delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.243,00, di cui € 43,00
[...]
per esborsi ed € 1.200,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dichiara compensate le spese di lite tra le altre parti in causa.
Così deciso il 15/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 833/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Harald Parte_1 P.IVA_1
Bonura;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Salvatore Valerio;
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Ermenegildo Mangiapane;
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 444 c.p.c. in materia previdenziale.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 14 luglio 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 404 c.p.c. depositato il 25 gennaio 2023 la ha Parte_1 proposto opposizione avverso la sentenza n. 3383 pronunciata da questo Tribunale il 15 1 novembre 2017, esclusivamente nei confronti di e di Controparte_1 [...]
chiedendo, in primo luogo, l'annullamento della suddetta Controparte_3
pronuncia e, in secondo luogo, l'accertamento della sussistenza dei crediti relati ai ruoli degli anni 2000, 2006, 2007 e 2008. A sostegno delle superiori domande la ricorrente, sotto il profilo rescindente, ha dedotto che la sentenza n. 3383/2017 sarebbe stata illegittimamente resa nei confronti di un soggetto, qual è il concessionario per la riscossione, carente di legittimazione passiva rispetto all'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore;
sotto il profilo rescissorio, invece, ha argomentato circa _1
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione relativamente ai ruoli degli anni 2000, 2006,
2007 e 2008, vista la documentata interruzione del decorso del termine (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 16 ottobre 2024 Controparte_3
ha sostanzialmente aderito alle richieste della chiedendo che
[...] Parte_1
venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'azione del
[...]
, nonché la regolarità della procedura di riscossione;
soltanto in subordine, dunque, _1
ha chiesto che la venga condannata al rimborso delle somme di cui Parte_1 dovesse risultare gravata in dipendenza del giudizio (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 9 giugno 2025 ha Controparte_1
chiesto il rigetto del ricorso, insistendo nell'eccezione di decadenza formulata nel precedente giudizio nei confronti del concessionario e nell'eccezione di prescrizione dei crediti (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va preliminarmente condiviso l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui
“nell'opposizione di terzo, la sentenza che accerti che il terzo opponente è titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza pronunciata "inter alias" non deve solo provvedere - ove il diritto del terzo prevalga, per ragioni di diritto sostanziale, su quello della parte vittoriosa nel primo giudizio - all'accoglimento, in ragione di detta prevalenza, dell'opposizione, dichiarando, con pronuncia rescindente, l'inefficacia nei confronti del terzo del giudicato formatosi tra le parti originarie, ma deve anche pronunciarsi, in sede rescissoria, sul merito della domanda proposta dal terzo, procedendo, secondo le ordinarie regole processuali,
2 all'accertamento del reale modo d'essere del diritto che lo stesso ha azionato” (Cass., sez. II, sentenza n. 21641 del 23 agosto 2019).
Il giudizio rescindente.
Con ricorso introduttivo del procedimento iscritto al n. 8569/2016 r.gl. _1
proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n.
[...]
29676201600002253, chiedendone l'annullamento per l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle n. 29620000040456225, n. 29620040001068023, n. 29620060108574870,
n. 29620070166793257/000 e n. 29620080172635761.
Con la sentenza n. 3383/2017 questo Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava la comunicazione preventiva d'ipoteca per l'intervenuta prescrizione dei crediti contenuti nelle cinque cartelle sopra menzionate.
Tale giudizio si svolgeva esclusivamente tra l'opponente e la convenuta _1
, cosicché la relativa pronuncia veniva resa soltanto nei Controparte_3 confronti di dette parti, senza il coinvolgimento, dunque, della Parte_1
Ora, per giurisprudenza recentemente consolidata chi agisce in giudizio per la declaratoria dell'estinzione di un credito previdenziale per l'intervenuta prescrizione è tenuto ad evocare in giudizio l'ente previdenziale, quale unico soggetto dotato di legittimazione passiva (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”).
Alla luce del superiore insegnamento la sentenza n. 3383/2017 va ritenuta errata, perché pronunciata nei confronti di un soggetto (il concessionario) privo di legittimazione passiva.
Ebbene, posto che l'opposizione ordinaria di terzo di cui al primo comma dell'art. 404 c.p.c. può essere esperita da tutti coloro i quali, rivestendo la qualità di terzo,
3 “facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo
e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato” (Cass., sez. I, ordinanza n. 5244 del 21 febbraio 2019) e che nella fattispecie veniva dichiarata l'estinzione per prescrizione di un diritto della l'odierna Parte_1
opposizione deve trovare sicuro accoglimento.
Dichiarata l'inefficacia nei confronti della del giudicato della sentenza n. Parte_1
3383/2017 (limitatamente, però, alle cartelle n. n. 2962000040456225, n. 29620060108574870,
n. 29620070166793257 e n. 29620080172635761, visto che l'odierna ricorrente non ha agito in opposizione anche in relazione alla cartella n. 29620040001068023, ritenendosi estranea al relativo credito: cfr. ricorso), occorre procedere all'esame del profilo rescissorio del giudizio.
Il giudizio rescissorio.
Dichiarata l'inefficacia della sentenza nei confronti di occorre verificare Parte_1 la sussistenza dei crediti portati dalle cartelle n. 2962000040456225 (concernente le annualità 1998, 1999 e 2000), n. 29620060108574870 (concernente le annualità 2004 e 2005),
n. 29620070166793257 (concernente le annualità 2005 e 2006) e n. 29620080172635761
(concernente l'annualità 2007) alla luce dell'eccezione di prescrizione sollevata dal
[...]
. _1
Cartella di pagamento n. 29620060108574870 (concernente le annualità 2004 e 2005: anno di ruolo 2006).
Posto che la cartella veniva notificata il 16 giugno 2007 e che il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto prima il 21 dicembre 2011 (cfr. allegato n. 6 del ricorso) e poi l'8 novembre 2016 (cfr. allegato n. 7 del ricorso), oltre che dalla comunicazione preventiva d'iscrizione d'ipoteca del 13 giugno 2016, l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata ed il credito sussistente.
Cartella di pagamento n. 29620070166793257 (concernente le annualità 2005 e 2006: anno di ruolo 2007).
Posto che la cartella veniva notificata il 20 dicembre 2010 e che il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto prima il 27 novembre 2012 (cfr. allegato n. 8 del ricorso) e poi il 20 settembre 2017 (cfr. allegato n. 9 del ricorso), oltre che dalla comunicazione
4 preventiva d'iscrizione d'ipoteca del 13 giugno 2016, l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata ed il credito sussistente.
Cartella di pagamento n. 29620080172635761 (concernente l'annualità 2007: anno di ruolo 2008).
Posto che la cartella veniva notificata il 5 ottobre 2009 e che il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto prima il 22 ottobre 2013 (cfr. allegato n. 10 del ricorso) e poi il 22 maggio 2019 (cfr. allegato n. 11 del ricorso), oltre che dalla comunicazione preventiva d'iscrizione d'ipoteca del 13 giugno 2016, l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata ed il credito sussistente.
Cartella di pagamento n. 2962000040456225 (concernente le annualità 1998, 1999 e
2000: anno di ruolo 2000).
Posto che dopo la notifica del 13 dicembre 2000, non risultano atti interruttivi,
l'eccezione di prescrizione formulata dal va ritenuta fondata. _1
Il credito, dunque, va dichiarato insussistente.
Sulle domande di . Controparte_3
Il concessionario ha formulato delle domande manifestamente inammissibili perché il procedimento ex art. 404 c.p.c. è volto esclusivamente a dichiarare l'inefficacia del giudicato formatosi inter partes nei confronti del terzo illegittimamente pretermesso, mentre il soggetto parte di quel giudizio (che, peraltro, non interponeva neppure gravame avverso la sentenza n. 3383/2017) non può giovarsi dell'azione intrapresa dalla
[...]
e non in via riflessa. Pt_1
Se ciò non bastasse, va rilevato come il concessionario, formulando delle domande evidentemente riconvenzionali, non ha neppure chiesto lo spostamento dell'udienza di trattazione, con la conseguente decadenza dalle medesime (art. 418 c.p.c.).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla va Parte_1
dichiarata l'inefficacia nei confronti della medesima del giudicato della sentenza n.
3383/2017 pronunciata da questo Tribunale il 15 novembre 2017 limitatamente alle cartelle n. 2962000040456225, n. 29620060108574870, n. 29620070166793257 e n. 2962008017263576, nonché, da un lato, la sussistenza nei confronti di dei crediti portati Controparte_1
5 dalle cartelle n. 29620060108574870, n. 29620070166793257 e n. 2962008017263576 e, dall'altro lato, la prescrizione dei crediti portati dalla cartella n. 2962000040456225.
In base alla regola della soccombenza (art. 91 c.p.c.), va condannato alla refusione _1 delle spese giudiziali di che si liquidano come in dispositivo in un Parte_1
importo inferiore ai valori tariffari minimi in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione. Tra il concessionario e le altre parti in causa, invece, le spese giudiziali possono essere integralmente compensate per la posizione processuale del primo.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara l'inefficacia nei confronti della del giudicato della sentenza Parte_1
n. 3383/2017 pronunciata da questo Tribunale il 15 novembre 2017 limitatamente alle cartelle n. 2962000040456225, n. 29620060108574870, n. 29620070166793257 e n.
2962008017263576; dichiara sussistenti i crediti portati dalle cartelle n. 29620060108574870, n.
29620070166793257 e n. 2962008017263576; dichiara estinto per prescrizione il credito portato dalla cartella n.
2962000040456225; dichiara inammissibili le domande proposte da;
Controparte_3 condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_3
delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.243,00, di cui € 43,00
[...]
per esborsi ed € 1.200,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dichiara compensate le spese di lite tra le altre parti in causa.
Così deciso il 15/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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