Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2807/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. ALBERTO COCCIOLI e dell'avv. MARIO COCCIOLI;
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. ANNA CP_1 FARETRA;
a seguito di trattazione scritta, ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa come dirigente medico dal 16.09.1989 all'1.03.2021 presso la struttura complessa di chirurgia generale del P.O. della , affermava che, nei periodi Per_1 di tempo ivi specificamente indicati: 1) aveva effettuato servizio di pronta disponibilità festiva senza godere, nelle settimane in cui aveva prestato servizio per la pronta disponibilità, del riposo compensativo previsto dalla normativa e dalla contrattazione di settore;
2) aveva svolto servizio di guardia in giornata festiva senza fruire dell'obbligatorio riposo settimanale;
3) non aveva fruito delle 11 ore di riposo giornaliero;
4) aveva svolto turni di pronta disponibilità mensile ben superiori al limite ordinario dei dieci mensili come stabilito dalla contrattazione collettiva.
In ragione di tanto parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
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1. condannare la (P.IVA: Controparte_2
), in persona del proprio legale rappresentante, P.IVA_1 con sede in 70123 al Lungomare Starita n°6, la cui PEC CP_1 istituzionale è protocollo.asl. upar.puglia.it, al Email_1
1
- € 38.100,24 per mancata fruizione del riposo settimanale obbligatorio;
- € 4.673,54 per mancata fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero consecutivo;
- € 53.335,98 per aver comandato al ricorrente ben più di 10 turni di pronta disponibilità ex contractu, per un totale di € 96.109,76, o quella maggiore o minore somma che l'adito Tribunale riterrà dovuta a seguito di valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo legge dal dì del fatto fino al soddisfo;
2. condannare la resistente al pagamento delle spese Pt_2 e delle competenze del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore dichiaratosi distrattario.>>. Cont Si costituiva in giudizio l' che contestava quanto sostenuto dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
In via preliminare deve evidenziarsi che l'art. 17 del ccnl dirigenza sanitaria del 3.11.2005 stabilisce che:
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1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure cui all'art. 6, comma 1, lett. B), nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
…
4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.
5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale>>.
2 L'art. 27 del successivo ccnl del 19 dicembre 2019 stabilisce che:
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1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere lo stabilimento nel tempo stabilito nell'ambito del piano annuale adottato, all'inizio di ogni anno, dall'Azienda per affrontare Pt_3 le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
..
3. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale, fatto salvo quanto previsto all'Art. 6 bis comma 2 (Organismo paritetico). …
4. Nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta, su richiesta del dirigente anche un'intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario.
5. In caso di chiamata, l'attività può essere compensata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 30 (Lavoro straordinario) o, su richiesta dell'interessato, come recupero orario, purché il dirigente abbia assolto integralmente il proprio debito orario, avuto riguardo al saldo progressivo annuale rilevato alla fine del mese precedente.
6. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola, potranno essere programmati per ciascun dirigente non più di dieci turni di pronta disponibilità mensili.
7. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile in sede di contrattazione integrativa. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata – che comunque non possono essere inferiori a quattro ore – l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata della stessa, maggiorata del 10%.
8. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo;
nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti avendo riguardo di collocare il turno successivo a
3 quello programmato in pronta disponibilità, nella fascia oraria pomeridiana>>. Le parti collettive, quindi hanno previsto e disciplinato le diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dipendente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacché quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva), o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità attiva). A fronte di tanto, la Corte di Cassazione, in ipotesi analoghe alla presente, ha più volte condivisibilmente chiarito che in tema di servizio medico di pronta disponibilità la contrattazione collettiva della dirigenza medica si limita a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore effettivamente prestate in regime di cd. reperibilità attiva, sicché, in caso di chiamata effettiva del dipendente, e a prescindere da una sua richiesta, andrà comunque riconosciuto il diritto alla fruizione del riposo compensativo, nel rispetto della Cost., art. 36 e dell'art. 5 della Direttiva n. 2003/88/CE (Cass. n. 6491/2016); invero, la norma contrattuale disciplinante la reperibilità attiva è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo;
da ciò discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, l'azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dalla contrattazione collettiva dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE, in conformità al precetto inderogabile dettato dal d. lgs. n. 66/2003, art. 9 (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 8508/2023).
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato
4 servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo.
Tali conclusioni sono ulteriormente confermate nella presente fattispecie in cui la contrattazione collettiva della dirigenza sanitaria del 2005 statuisce che, nello specifico caso di pronta disponibilità che “cada” in un giorno festivo (e quindi non deve trattarsi specificamente di pronta disponibilità attiva) spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale, e la contrattazione collettiva successiva stabilisce, conformemente a quanto illustrato innanzi, che il servizio di pronta disponibilità va limitato garantendo il riposo settimanale.
Ne discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dalla contrattazione collettiva, deve riconoscere un riposo compensativo tale da garantire, comunque, allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. cfr. tra le altre Cass. civ. n.6491/16). Ciò posto, parte ricorrente lamenta che, avendo svolto la Cont prestazione in regime di disponibilità c.d. attiva, la non le ha fatto fruire il dovuto riposo settimanale, che è irrinunciabile e si pone su un piano diverso e distinto da quello della quantificazione del trattamento retributivo previsto dalle parti collettive per la prestazione resa a seguito della chiamata. L'effettivo espletamento della disponibilità attiva deve ritenersi pacifico (in quanto non specificamente contestato dalla parte resistente all'interno della memoria di costituzione) in relazione a tutte le settimane indicate all'interno del ricorso. E' evidente che la richiesta attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale atteso che parte ricorrente non ha avuto diritto anche al riposo compensativo. Ciò posto, come detto la Cassazione ha più volte sottolineato che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul
5 diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dall'azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE.
Il mancato godimento del riposo settimanale giustifica la richiesta risarcitoria. E difatti la Cassazione ha ribadito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché
“l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno....” (cfr.Cass.n.24563/16;n.16665/15;n.24180/13;Cass.S.U.n.142/1 3). In ragione di tanto, alla parte ricorrente spetta il danno risarcimento da usura psico-fisica da mancato riposo in relazione alle settimane come analiticamente indicate in ricorso e non contestate. In merito al criterio per determinare l'entità del danno, la maggiore penosità del lavoro non seguito dal riposo settimanale e al contempo il maggior valore della prestazione effettuata oltre i limiti di legge relativi alla durata settimanale della stessa, rende applicabile - aderendo a quanto da ultimo illustrato dalla Corte di Appello di Bari (sent. 1589/2021 pubbl. in data 05/10/2021, est. dott. Pietro Mastrorilli) - la misura del lavoro ordinario feriale e non invece quella del lavoro straordinario festivo. Come, difatti, osservato dalla Corte nella sentenza da ultimo citata non è assolutamente detto che le (dovute) giornate di riposo compensativo (illegittimamente) non fruite, sarebbero o avrebbero dovuto cadere in un giorno festivo, dovendosi, anzi, ragionevolmente opinare il contrario, per cui appare più coerente optare per il criterio risarcitorio volto a parametrare equitativamente l'indennizzo - in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie - al compenso giornaliero ordinario spettante per i turni di diponibilità attiva espletata.
Ne deriva che alla parte ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata lavorativa feriale per ogni riposo settimanale non goduto in relazione a ciascuna delle settimane come analiticamente elencate in ricorso oltre interessi e rivalutazione. Per altro verso, la parte ricorrente si è anche doluta di aver svolto servizio di guardia in giornata festiva senza fruire dell'obbligatorio riposo settimanale. Un ragionamento assolutamente analogo a quello innanzi esposto deve essere operato anche sul punto.
6 Difatti, le disposizioni della contrattazione collettiva della dirigenza medica in atti stabiliscono che il servizio di guardia è obbligatorio per tutti i dirigenti, che la guardia è svolta nel normale orario di lavoro e che i servizi di guardia eventualmente svolti fuori del normale orario di lavoro sono compensati come straordinario o nelle forme del riposo compensativo, che il riposo compensativo è fruibile, a domanda del dirigente, entro il mese successivo. Orbene, posto che è pacifica (in quanto incontestata Cont dall' resistente) l'esecuzione, nelle specifiche giornate indicate in ricorso, del servizio di guardia in giornata festiva senza fruizione dell'obbligatorio riposo settimanale, va osservato che la contrattazione collettiva richiamata ha comunque lasciato fermo (né avrebbe potuto disporre in senso contrario) il diritto del dipendente al riposo settimanale (che, pacificamente non è stato assicurato). Anche in relazione a questi specifici lassi temporali spetta il risarcimento del danno da quantificarsi, parimenti, in una giornata lavorativa feriale per ogni riposo settimanale non goduto (per le medesime motivazioni di cui innanzi) oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni posta sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994. Orbene, con riferimento alla precisa liquidazione del risarcimento di entrambe le richieste risarcitorie sino ad ora esaminate, essendo pacifici (in quanto allegati in ricorso e non contestati da controparte) sia l'importo della retribuzione individuale giornaliera (Euro 203,527) sia il numero complessivo di turni di pronta disponibilità attiva e di servizi di guardia effettuati senza riposo Cont settimanale (in tutto 144), l' resistente deve essere condanna, per i predetti due titoli, alla corresponsione dell'importo complessivo di Euro 29.307,89 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni posta sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994. Ancora, la parte ricorrente si è doluta del fatto che, in relazione agli specifici periodi indicati in ricorso, non aveva fruito delle 11 ore di riposo giornaliero continuativo (circostanza pacifica in quanto non contestata Cont dall' ). Sul punto va osservato che l'art. 7 del d.lgs. 66/2003 riconosce, appunto, in generale ad ogni lavoratore il diritto ad undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. A fronte di tanto, l'art. 24, comma 11, del ccnl dirigenza sanitaria del 19.12.2019 riconosce parimenti al dirigente il diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche.
7 Ciò posto, come parimenti condiviso dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 18884/2019 in motivazione) anche sul punto deve ritenersi la spettanza del risarcimento da usura pscico-fisica in relazione alle ore che, in ciascuno dei frangenti indicati dal ricorrente (non contestati da controparte), sono mancati rispetto al raggiungimento della soglia delle undici ore continuative di riposo. Anche a questo riguardo la liquidazione deve avvenire prendendo a riferimento la retribuzione (oraria) stabilita per la giornata lavorativa feriale. Cont In ragione di tutto quanto innanzi, posto che l' resistente non ha contestato all'interno della sua memoria di costituzione, i conteggi analiticamente riportati in ricorso e posto che parte attrice, sul punto, ha espletato i suoi calcoli applicando le retribuzioni orarie stabilite in relazione al lavoro straordinario implicanti una Cont maggiorazione del 30% rispetto a quello feriale, l' resistente, per il titolo ora in esame, deve essere condannata alla corresponsione dell'importo complessivo di Euro 3271,48 (pari a quello conteggiato dal ricorrente in proposito e con decurtazione del 30% in quanto, come detto, non spettante) oltre accessori. Sotto un ultimo versante, la parte ricorrente si è doluta Cont anche del fatto che l' resistente, dal gennaio 2014 al settembre 2020, abbia disposto che la stessa svolgesse più dei 10 turni di pronta disponibilità mensile come contrattualmente previsti. Sul punto va osservato che, effettivamente, gli artt. 17, comma 4, del c.c.n.l. del 2005 e 27, comma 6, del c.c.n.l. del 2019 suddetti prevedono che “di regola” non possono essere previsti, per ciascun dirigente, più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese. Orbene, questo specifico profilo è stato condivisibilmente esaminato dalla Suprema Corte all'interno della sentenza 21934/2023 (ripresa nei medesimi termini nella successiva sentenza 27427/2024), le cui motivazioni di seguito si riportano.
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3. l'oggetto del contendere non riguarda il pagamento a titolo retributivo delle prestazioni di pronta disponibilità assicurate nel tempo, ma l'asserita illegittimità della richiesta di esse perché avvenuta in misura abnorme rispetto alla regola fissata dalla contrattazione collettiva ed il danno che da ciò sarebbe derivato;
in proposito, questa S.C., interpretando analoga norma dell'Area medica, ha fissato il principio, da prendere a base del ragionamento da svolgere in questa sede, in forza del quale la previsione secondo cui "di regola non potranno essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese" (nel caso di specie, non trattandosi di dirigente, declinata dal CCNL di comparto
8 nel senso che "di regola non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese") va intesa come precetto di natura programmatica e non come limite temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma, alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, fermo restando il diritto alla retribuzione per i turni eccedentari e salvo il risarcimento del danno nel caso di pregiudizio per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore; pertanto, per i turni di pronta disponibilità resi oltre il numero di dieci (qui, sei) mensili deve essere corrisposta la specifica indennità retributiva prevista dall'art. 17, comma 5, del medesimo CCNL (qui, art. 7, comma 6, CCNL comparto sanità 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7.4.1999): Cass. 15 dicembre 2022, n. 36839; in senso analogo, quanto al pagamento delle prestazioni, Cass. 8 novembre 2019, n. 28938; 3.1 si possono poi richiamare altri precedenti, dai quali emerge la distinzione tra varie situazioni, differenziate anche dalla natura dei riposi spettanti e rispetto al cui diritto si postula la violazione, nel senso complessivo che possono esservi:
- riposi il cui mancato riconoscimento, con richiesta della prestazione, non è in sé illecito, perché la contrattazione collettiva non nega la possibilità che ciò accada, pur imponendo il riconoscimento di un corrispettivo retributivo, talora maggiorato ed eventualmente anche recuperi compensativi (casi di cui è menzione in Cass. 1 dicembre 2016, n. 24563; Cass. 8 novembre 2019, n. 28938);
- riposi il cui mancato riconoscimento è in sé illegittimo, perché tale da violare regole di riconoscimento necessario delle soste nella prestazione lavorativa, nel quale caso, al di là della remunerazione del lavoro comunque svolto e/o al riposo compensativo, sorge il diritto al risarcimento del danno (ancora Cass. 24563/2016 cit.; Cass. 20 agosto 2004, n. 16398), tanto più grave e significativo quanto più protrattosi nel tempo (Cass. 14 luglio 2015, n. 14710; Cass. 10 maggio 2019, n. 12538); il caso di specie intercetta una variante ulteriore della prima ipotesi, non ignota ad altri precedenti (v. Cass. 5 agosto 2020, n. 16711, in tema di straordinario dei medici, ma anche la massima citata di Cass. 36839/2022 cit.), perché la contrattazione ammette il superamento dei limiti da essa stessa fissati, ma è il concreto atteggiarsi della mancata fruizione piena dei riposi, per le sue modalità di manifestazione, a far sorgere il diritto al risarcimento in ragione del carattere usurante e della lesione della personalità morale (Cost., art. 35 e 2, in relazione all'art. 2087 c.c.) del lavoratore che deriva dall'impedimento al ristoro ed alla conduzione di una vita compatibile con gli impegni lavorativi;
9 in sostanza, in casi come quello di specie, il superamento dei limiti di turni normale, ovverosia quello previsto come "di regola", non è in sé ragione di inadempimento datoriale, ma lo può diventare se in concreto si determini un'interferenza tale, rispetto alla vita privata del lavoratore, da far individuare un pregiudizio al diritto al riposo; 3.2 tale pregiudizio, proprio per la natura elastica della norma collettiva, per essere individuato, necessita di un superamento significativo di quel limite, fino al punto di poter dire che la vita personale del lavoratore, in ragione di ciò, sia stata inevitabilmente compromessa; a questo proposito, il ragionamento della Corte territoriale, oltre all'errore sul numero normale di turni (sei, invece che dieci), ha ritenuto non eccessivo un numero di essi che, mediamente, si è attestato attorno a dieci turni eccedentari mensili (120 annui, afferma infatti la Corte territoriale), ovverosia su un'entità quantitativa che, al di là della determinazione esatta che qui non può avere corso, si colloca manifestamente al di fuori da ogni proporzione;
è vero che, trattandosi di prestazione di mera disponibilità, l'impatto di essa sulle attività che il lavoratore può svolgere per non essere direttamente impegnato nel lavoro attivo è minore, ma quella dimensione esorbitante è comunque tale da interferire senza alcun dubbio sulla vita privata dell'interessato, condizionata per quasi metà del mese (i sei turni regolamentari, più i dieci aggiuntivi) nel proprio libero svolgimento; l'affermazione della Corte territoriale secondo cui quella richiesta di turni fosse di "non eccessiva entità", è manifestamente irragionevole e coglie nel segno la censura del ricorrente sotto il profilo della violazione della norma collettiva, nel senso che quest'ultima, nel fissare un parametro di normalità ("di regola"), rende illegittimo il ricorso in forma smodata a quella turnistica e resta pacificamente violata nel momento in cui "ictu oculi" i turni fatti svolgere sono al di fuori da ogni tollerabile dimensione quantitativa; qui non è problema di valutazioni di merito, perché le misure dell'accaduto sono tali da valicare senza altre possibilità il limite - se si vuole poi comunque imposto anche da regole di buona fede che fanno della proporzionalità rispetto alla vicenda reale il proprio fondamento ultimo - che è implicito nella previsione collettiva;
3.3 è quindi indubbio che il profilo dell'inadempimento sia stato mal apprezzato e che la norma collettiva non consenta di individuare un diritto dell'ente sanitario di richiedere prestazioni con tali abnormi modalità quantitative;
4. conclusioni non diverse valgono sotto il profilo del danno;
10 i precedenti di questa S.C. sono chiari nel precisare che, al di là dello sfociare del pregiudizio (danno-conseguenza) in condizioni di patologia psicofisica, di cui non vi è traccia nelle difese del ricorrente, qualora venga in gioco la violazione (in una delle forme di cui si è sopra detto al punto 3.1) del diritto al riposo e dunque della personalità del lavoratore, il danno è in re ipsa (Cass. 24563/2016; Cass. 14710/2015; Cass., 16398/2004 citt.); nel caso di specie, attraverso "turni" di reperibilità per periodi che almeno in media sono stati pari a circa metà di ogni mese, se non di più, si è determinata una situazione che realizza un condizionamento illecito della vita personale, perché le dimensioni dell'impegno sono state tali da impedire la possibilità stessa di fare liberamente cose ad una certa distanza territoriale dal posto di lavoro; ma poi, riposo nel suo significato più pieno e completo, significa allontanamento anche mentale dalla necessità di mantenersi a disposizione del datore di lavoro e l'entità dell'impegno di cui si è detto impedisce inevitabilmente il realizzarsi di tale fine;
non vi era dunque necessità che il ricorrente allegasse alcunché di specifico, perché quella misura dell'impegno di disponibilità è la negazione in sé di un tratto della vita personale e dunque un danno alla personalità morale del lavoratore, per essersi perduto il riposo ed essersi in tal modo realizzata un'interferenza illecita nella sfera giuridica inviolabile altrui (Cost., art. 2) munita in questo di specifico riconoscimento costituzionale (artt. 35, comma 1, e nei principi sottesi alla Cost., art. 36, comma 2 e 3), oltre che di riconoscimento in fonti Eurounitarie (direttiva 2003/88/CE) ed internazionali (Convenzioni OIL sull'orario di lavoro, a partire dalla n. 1 del 2019, resa esecutiva dal R.D.L. n. 1429 del 1923); tale lesione, come è per altri beni personalissimi, è in quanto tale perdita risarcibile, potendo anzi risultare fuorviante pretendere necessariamente l'esistenza di perdite-conseguenza diverse;
il danno matura, dunque, senza che rilevino più di tanto allegazioni di dettaglio atte e differenziare a tutti i costi una situazione pregiudizievole che tendenzialmente ha una base uguale per tutti, per il fatto della lesione alla vita personale che scaturisce dalla violazione del diritto al riposo nei termini di abnormità di cui si è detto;
l'esistenza di ulteriori danni-conseguenza (come quello alla salute) certamente comporterebbe specifici risarcimenti ad essi riconnessi (v. ancora Cass. 24563/2016 cit.), ma il ristoro prescinde da essi e deriva già dal pregiudizio alla vita personale considerato come tale;
4.1 questione diversa, rispetto alla quale valgono evidentemente cauti apprezzamenti di natura equitativa, è quella delle modalità di stima di tale danno, ma non si può
11 dire che il pregiudizio non sia stato dimostrato, perché si è determinata in sé l'alterazione di una dinamica personale
- quella del distanziamento dal lavoro in direzione del riposo - la cui tutela è indefettibile sulla base dei parametri di principio sopra richiamati;
5. neppure ha rilievo, sotto il profilo dell'inadempimento datoriale, il fatto che il lavoratore non abbia mai mosso rilievi rispetto alle richieste di assicurazione di quella pronta disponibilità; la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi (v. Cass. 12538/2019 cit.)>>. Inquadrate in questi termini le connotazioni della richiesta risarcitoria in esame, con riferimento alla fattispecie di cui all'odierno vaglio, va osservato che è pacifico tra le parti (in quanto allegato in ricorso e non contestato nella memoria) che il ricorrente, dal gennaio 2014 al settembre 2020, abbia espletato 597 turni mensili in eccesso rispetto al suddetto limite dei dieci mensili con una media settimanale, in quello stesso periodo, di 17,3 turni di pronta disponibilità al mese. A fronte della reiterazione di tale limite mensile per ben sette anni e delle proporzioni del superamento di tale limite (per una entità media del 70% superiore) è evidente la sussistenza del pregiudizio lamentato. Ciò posto, con riferimento alla liquidazione del risarcimento, va osservato che parte ricorrente ha depositato due diversi contratti collettivi aziendali (uno ligure ed uno piemontese) che hanno disposto la corresponsione di specifiche indennità per ciascuna reperibilità oltre il limite ordinario delle 10 mensili. Orbene, trattandosi di un pregiudizio in re ipsa, in mancanza di specifiche allegazioni e prove su ulteriori effetti deleteri effettivamente verificati nel caso concreto, appare congruo fare riferimento all'indennità, tra le due, di valore più basso (quindi, pari ad Euro 100 per ogni turno eccedente i 10 mensili). A tale importo deve essere decurtata la somma di Euro 20,66 per ciascun turno eccedente i dieci che parte ricorrente ha ammesso essere già stato corrisposto. In ragione di tutto quanto innanzi, al fine della liquidazione del pregiudizio ora in esame appare congruo far riferimento all'importo unitario di Euro 79,34 da moltiplicare per il numero complessivo di turni eccedenti i 10 mensili effettuati negli anni ora in esame sicchè, per
12 Cont il titolo in questione, l' va condannata al risarcimento nella misura di complessivi Euro 47.365,98 oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al saldo. In conclusione, in accoglimento parziale delle domande Cont proposte, l' deve essere condannata alla corresponsione dell'importo complessivo di Euro 79.945,35 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni posta sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994. Il mancato accoglimento integrale di tutte le domande spiegate giustifica la compensazione di 1/5 delle spese di lite che, nella restante quota liquidata in ragione del valore della controversia e negli importi minimi attesa la proposizione di altro ricorso assolutamente analogo da parte di altro collega patrocinato dal medesimo difensore, Cont sono poste a carico dell' secondo prevalente soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
- accoglie per quanto di ragione le domande proposte e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere, a titolo di CP_1 risarcimento, la complessiva somma di Euro 79.945,35 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni posta sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994;
- compensa per 1/5 le spese di lite e condanna parte ricorrente a rifondere la restante parte che liquida in complessivi Euro 4288,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e cpa e rimborso contributo unificato come per legge con distrazione.
Bari, 3/06/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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