Articolo 4 della Legge 4 marzo 1987, n. 88
Articolo 3Articolo 5
Versione
2 aprile 1987
Art. 4. 1. La gestione dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi trasferira' al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per la copertura degli oneri relativi all'accreditamento della contribuzione figurativa di cui al precedente articolo, per i periodi di prestazioni antitubercolari anteriori al 1 gennaio 1952, una somma determinata secondo i criteri stabiliti al comma ottavo dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e successive modificazioni e integrazioni. Tale somma sara' maggiorata degli interessi composti, al tasso del 4,50 per cento annuo, calcolati dal primo giorno dell'anno successivo a quello di competenza sino al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene il trasferimento.
2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'accreditamento di contributi figurativi per i periodi di prestazioni antitubercolari non erogate dalla gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, sara' trasferito dalla medesima gestione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti l'importo dei contributi base accreditati e dei corrispondenti contributi a percentuale maggiorato degli interessi composti al tasso del 4,50 per cento annuo, computati secondo i criteri di cui sopra.
Entrata in vigore il 2 aprile 1987
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