Art. 4. 1. La gestione dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi trasferira' al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per la copertura degli oneri relativi all'accreditamento della contribuzione figurativa di cui al precedente articolo, per i periodi di prestazioni antitubercolari anteriori al 1 gennaio 1952, una somma determinata secondo i criteri stabiliti al comma ottavo dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e successive modificazioni e integrazioni. Tale somma sara' maggiorata degli interessi composti, al tasso del 4,50 per cento annuo, calcolati dal primo giorno dell'anno successivo a quello di competenza sino al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene il trasferimento.
2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'accreditamento di contributi figurativi per i periodi di prestazioni antitubercolari non erogate dalla gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, sara' trasferito dalla medesima gestione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti l'importo dei contributi base accreditati e dei corrispondenti contributi a percentuale maggiorato degli interessi composti al tasso del 4,50 per cento annuo, computati secondo i criteri di cui sopra.
2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'accreditamento di contributi figurativi per i periodi di prestazioni antitubercolari non erogate dalla gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, sara' trasferito dalla medesima gestione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti l'importo dei contributi base accreditati e dei corrispondenti contributi a percentuale maggiorato degli interessi composti al tasso del 4,50 per cento annuo, computati secondo i criteri di cui sopra.