TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 527/2021
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 15/1/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti FRANCESCA CARETTO E Parte_1
MICHELANGELA CARETTO;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUIDO Controparte_1
MASSARI; resistente
OGGETTO: risarcimento danni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 15.02.2021 e regolarmente notificato, la ricorrente in epigrafe emarginata, ha convenuto il davanti al Giudice del Controparte_1
Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale 1) Accertato
e dichiarato l'inadempimento contrattuale del , per sua colpa ed inerzia, Controparte_2
per non aver contrattualizzato la ricorrente a far data dalla sentenza di primo grado (anno 2009- come confermato dalle successive sentenze) per i motivi tutti di cui in narrativa con le mansioni di impiegata A1-Settore Regioni ed Autonomie Locali – condannare il Controparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere, in favore della ricorrente
[...]
l'importo di euro 193.197,38= quali retribuzioni dal 1.01.2010 al 31.08.2019, euro 19.140,52 a titolo di rivalutazione per un totale di euro €. 212.337,90=a titolo di retribuzioni impagate (dal
2010 al 2019), oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, ovvero di quella maggiore o minore che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia;
2) Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del per sua colpa ed inerzia, per non aver Controparte_2
contrattualizzato la ricorrente a far data dalla sentenza di primo grado (anno 2009-come confermato dalle successive sentenze) per i motivi tutti di cui in narrativa con le mansioni di
CP_ impiegata A1-Settore Regioni ed Autonomie Locali, condannare l' resistente in persona del
Sindaco pro tempore al pagamento per un importo pari ad €.14.085,04= a titolo di TRF oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo, ovvero quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia. Sempre in via principale 3) Accertare e Dichiarare che il ritardo nella contrattualizzazione della ha determinato un grave danno ex art. 2043 c.c. per la Pt_1 predetta e per l'effetto condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, a corrispondere alla ricorrente il risarcimento del danno che viene equitativamente e prudenzialmente quantificato in €. 100.000,00= oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo o quella maggiore o minore somma che sarà liquidata dall'Ill.mo Giudicante in via equitativa. In via subordinata e nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale: 4) Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del , per sua colpa ed inerzia, Controparte_2
per non aver contrattualizzato la ricorrente a far data dalla sentenza di primo grado (anno 2009- come confermato dalle successive sentenze) per i motivi tutti di cui in narrativa con le mansioni di impiegata A1-Settore Regioni ed Autonomie Locali condannare, il , Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere, in favore della ricorrente, la somma di euro
€. 88.946,93=a titolo di retribuzioni non percepite (anno 2016 –2017 –2018 –fino all'agosto 2019), oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, ovvero di quella maggiore o minore che l'Ill.mo
Giudicante riterrà di giustizia;
5) Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del
[...]
, per sua colpa ed inerzia, per non aver contrattualizzato la ricorrente a far data Controparte_2
dalla sentenza di primo grado (anno 2009-come confermato dalle successive sentenze) per i motivi tutti di cui in narrativa con le mansioni di impiegata A1-Settore Regioni ed Autonomie Locali, condannare l'ente resistente, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute a titolo di TFR, per un importo lordo pari ad €.14.085,04=, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo, ovvero quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo
Giudicante riterrà di giustizia. In ogni caso 6) Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del , per sua colpa ed inerzia, per non aver contrattualizzato la Controparte_2
ricorrente a far data dalla sentenza di primo grado (anno 2009-come confermato dalle successive sentenze) per i motivi tutti di cui in narrativa con le mansioni di impiegata A1-Settore Regioni ed
Autonomie Locali, condannare l'ente resistente, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 100.000,00= oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo o quella maggiore o minore somma che sarà liquidata dall'Ill.mo Giudicante in via equitativa, a titolo di risarcimento per omessa contribuzione. Sempre in ogni caso 7) Con condanna al pagamento dei diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie che rendono la dichiarazione di rito, oltre accessori come per legge esclusa IVA e RA atteso che le scriventi hanno aderito al regime fiscale forfettario.”
In particolare, la ricorrente allegava di aver svolto le mansioni di operatrice non sanitaria, adibita al servizio di integrazione scolastica ai portatori di handicap ex L.R. n. 16/87, presso gli Istituti scolastici del Comune di e limitrofi e, nello specifico, di aver lavorato: - con Controparte_1
la Asl BR1, giusta convenzione della coop Sociale Onlus Alba di Mesagne, con incarichi provvisori sempre rinnovati nel periodo dal 20.12.1999 al 26.06.2000; dal 18.09.2000 al 10.06.2001; dal
19.09.2001 al 10.06.2002; dal 12.05.2005 al 9.06.2005; dal 26.09.2005 al 31.12.2005; dal 1.1.2006 al 10.06.2006; - con contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con la ASL
BR1, nell'anno scolastico 2006/2007, giusta delibera n. 2844 dell'ASL BR1; - presso il Comune di
Torre Santa Susanna con contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal 8.11.2007 fino al
1.05.2008.
Deduceva di aver formulato, in data 19.07.2006, richiesta al Comune di di Controparte_1
regolarizzazione del rapporto di lavoro a natura subordinata, full time, di durata annuale rinnovabile ex lege, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale Puglia n. 19 del 2006, trovando tale richiesta fondamento nell'art. 68, comma 1, della suddetta Legge, essendo la stessa in possesso dei requisiti previsti, per la contrattualizzazione del lavoratore e, segnatamente, risultando “ operatore non sanitario in servizio al 30.05.2006 presso la Asl (svolgente il servizio di integrazione scolastica)” e avendo operato “nel regime di convenzione indiretta con le Asl non continuativamente per almeno 27 mesi dal 31.12.1999 e sino all'entrata in vigore della Legge
Regionale ovvero deve essere titolare di una convenzione al 31.10.1998”.
Rappresentava che stante l'inerzia del e della Asl, aveva esperito tre gradi di giudizio, e CP_2
segnatamente: - il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 632/2009, aveva posto l'obbligo alla contrattualizzazione della ricorrente sia in capo al Comune di che in capo alla Controparte_1
Asl - la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza n. 1870/2010 aveva rigettato i ricorsi Parte_2
del e della confermando la sentenza di 1 grado e dichiarando, Controparte_2 CP_4 tuttavia, che: “l'obbligo ricade esclusivamente in capo al Comune di alla Controparte_1
contrattualizzazione del rapporto di lavoro della ricorrente ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 68 della Legge Regionale Puglia n. 19 del 1996, mentre il rapporto di servizio riguarda esclusivamente la Asl di riferimento; - la Corte di Cassazione, con sentenza n.
13589/2016 respingeva i ricorsi del e della Asl confermando la Controparte_1 sentenza della Corte d'Appello di Lecce.
Puntualizzava che, nonostante le sentenze e le diffide inoltrate dalla ricorrente, il era CP_2
rimasto inadempiente e, pertanto, aveva proposto ricorso ex art. 112 e ss c.p.a. dinanzi al TAR di
Lecce, che con sentenza 1033/2019 aveva ordinato all'Amministrazione di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello Sezione Lavoro n. 1870 del 21.07.2010.
Soggiungeva che a seguito di ordinanza n. 393/2019 del TAR di Lecce, veniva nominato
Commissario ad acta, il Dirigente dell' (dott.ssa ) per Controparte_5 Persona_1 l'attuazione degli obblighi rinvenienti dalla pronuncia del TAR Lecce n. 1113/18 e, solo in seguito al suddetto provvedimento, veniva formalizzato il contratto di lavoro a tempo determinato tra l'istante e il Comune di , a far data dal 1.09.2019 e fino al 31.08.2020. Controparte_1
Lamentava, quindi, la ricorrente il mancato risarcimento dei danni patrimoniali patiti per l'inadempimento contrattuale dell'Ente, conseguenti alla mancata contrattualizzazione del rapporto di lavoro e commisurati al pregiudizio economico subito a causa della ritardata assunzione, corrispondente alle retribuzioni non percepite nel periodo, oltre i contributi pensionistici non versati e la quota di TFR, oggetto del mancato accantonamento.
Rilevava che se fosse stata tempestivamente assunta a seguito della pubblicazione della sentenza del
Tribunale di Brindisi, avrebbe percepito l'importo di euro 193.197,38, quali retribuzioni dal
1.01.2010 al 31.08.2019, ed euro 14.085,04, a titolo di TFR, oltre agli oneri contributivi, come da conteggi allegati e elaborati sulla base della contrattualizzazione, svolgendo la stessa mansioni di impiegata livello A1–settore Regioni ed Autonomie Locali e chiedeva, pertanto, la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle somme come quantificate, oltre la rivalutazione e – in subordine a seguito della sentenza della Corte di Cassazione - al pagamento delle retribuzioni degli anni 2016-2017-2018 fino a settembre 2019 (€ 19.861,50 per l'anno 2016; € 20.033,70 per l'anno
2017; € 20.917,57 per l'anno 2018; € 14.049,12 per l'anno 2019), per un totale pari a €. 74.861,89, importo calcolato sulla base delle retribuzioni non percepite a causa dell'inadempimento contrattuale imputabile all'ente convenuto, oltre all'accantonamento della quota di TFR per l'importo di euro 14.085,04, per un totale complessivo pari a €. 88.946,93, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e gli oneri contributivi.
Da ultimo, chiedeva la condanna del per il risarcimento del danno ex art. 2043, per il CP_2
danno da lucro cessante e da perdita di chance, quantificandolo in una somma non inferiore a euro
100.000,00.
Sulla scorta di tanto la ricorrente rassegnava le conclusioni innanzi trascritte.
Si costituiva l'Ente convenuto, contestando gli avversi assunti ed offrendo una ricostruzione fattuale della vicenda così come diffusamente in memoria cui, per brevità, si rimanda;
eccepiva, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 2909 c.c.
Puntualizzava, in particolare, che la ricorrente, pur vittoriosa sul capo della sentenza riguardante la contrattualizzazione, non aveva impugnato in appello il capo della sentenza del Tribunale di
Brindisi riguardante il rigetto della domanda di risarcimento del danno, rilevando che la vicenda era coperta da giudicato avendo già il Giudice di primo grado con sentenza n. 632/2009 rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata, così come il TAR in sede di ottemperanza con sentenza n. 1113/18. Contestava il ragionamento logico-giuridico sotteso alla richiesta di pagamento delle retribuzioni
“perse” negli anni dal 2009 al 2019 o, comunque, dal 2016 dal 2019, sottolineando che il diritto riconosciuto alla ricorrente era limitato alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui all'art. 68 c.1 c. 4 L.R. Puglia 10.07.2006 n. 19 e, nello specifico, ad un contratto a tempo determinato di durata annuale, senza alcun automatismo nel rinnovo.
Riteneva infondata, altresì, la richiesta di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale a causa del colpevole ritardo del nell'adempiere alla sua assunzione, sia CP_2 riguardo alle retribuzioni che per l'omessa contribuzione per gli anni in questione.
Evidenziava l'estrema difficoltà del a dare esecuzione alle decisioni del G.O a causa delle CP_2
confuse leggi regionali che in più occasioni avevano richiesto nella suddetta materia l'intervento della Corte Costituzionale. Insisteva per il rigetto del ricorso.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, tentata invano la conciliazione, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
In primo luogo, si osserva come, nella specie, è documentato e non contestato che la ricorrente abbia prestato servizio – con le mansioni di operatrice non sanitaria, adibita al servizio di integrazione scolastica ai portatori di handicap ex L.R. n. 16/87 - presso gli Istituti Scolastici del
Comune di e limitrofi e che i periodi in cui il servizio è stato prestato, in forza Controparte_1
di plurimi incarichi provvisori e contratti di collaborazione coordinata e continuata, siano quelli indicati in ricorso.
Risulta, altresì, pacifico che a fronte della richiesta del 19.07.2006, formulata dalla al fine Pt_1
di ottenere la contrattualizzazione del rapporto di lavoro di natura subordinata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68 L.R. n.19/2006, il Comune procedeva ad instaurare il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con la ricorrente solo in data 01.09.2019 e fino al 31.08.2020, a seguito della sentenza 1033/2019 del TAR di Lecce che ordinava all'Ente di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello Sezione Lavoro n. 1870 del 21.07.2010, nominando all'uopo, un Commissario ad acta.
Ciò posto, il thema decidendum del presente giudizio riguarda l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'Ente convenuto, conseguente alla mancata contrattualizzazione del rapporto di lavoro della ricorrente, con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali dalla stessa asseritamente patiti e corrispondenti alle retribuzioni non percepite nel periodo, oltre i contributi pensionistici non versati e la quota di TFR, oggetto del mancato accantonamento nonché dei danni patiti a titolo di responsabilità extracontrattuale a causa del colpevole ritardo dell'Amministrazione resistente nell'adempiere all'assunzione dell'istante.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione sollevata da parte resistente.
In primo luogo, il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione CP_2
dell'art. 2909 c.c., rilevando che la ricorrente non aveva proposto appello né avverso il capo della sentenza n. 632/09, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno né aveva impugnato il capo della sentenza del Tar Lecce n. 1113/18 che aveva ritenuto l'insussistenza dei presupposti per la concessione di una somma di denaro ex art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a.
Ebbene, comparando i giudizi appare evidente come il petitum oggetto del presente giudizio sia differente e sopravvenuto rispetto al petitum oggetto del ricorso proposto nel 2009 dinanzi al
Tribunale di Brindisi e del ricorso dinanzi al Tar.
Invero, nel presente giudizio parte ricorrente fonda le richieste sulla base della mancata esecuzione della sentenza di primo grado n. 632/2009 (chiedendo il pagamento delle retribuzioni dal 2010 al
2019 e, in subordine, dall'anno 2016 all'agosto 2019 nonché del TFR e dei contributi oltre che del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c); mentre, nel giudizio conclusosi con la sentenza n.
632/2009 la ricorrente chiedeva il risarcimento del danno subito per la mancata contrattualizzazione e nel giudizio dinanzi al Tar il risarcimento del danno per ogni violazione o inottemperanza successiva nell'esecuzione del giudicato ex art 114 comma 4 lett. e cpa.
Considerata la diversità dei petitum dei procedimenti, la spiegata eccezione non merita accoglimento.
Passando al merito, quanto alla domanda di condanna dell'ente convenuto al pagamento delle retribuzioni non percepite a causa dell'inadempimento contrattuale, oltre all'accantonamento della quota di TFR, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e gli oneri contributivi, si osserva quanto segue.
Sostiene la ricorrente che se fosse stata contrattualizzata dal sin alla pubblicazione della CP_2
sentenza del Tribunale di Brindisi n. 632/2009, avrebbe percepito l'importo di € 193.197,38 quali retribuzioni dal 1.1.2010 al 31.8.2019, oltre € 14.085,04 a titolo di Tfr e oneri contributivi, per un totale di € 226.422,94, oltre interessi e rivalutazione o, comunque, in via subordinata, le retribuzioni degli anni 2016-2017-2018 sino a settembre 2019, a seguito della decisione della Corte di
Cassazione avvenuta nel 2016, oltre a lamentare - a causa del colpevole ritardo del CP_2 nell'adempiere alla sua assunzione - anche i danni per l'omessa contribuzione per gli anni in questione. Al fine di vagliare la fondatezza della richiesta della ricorrente, occorre – innanzitutto – esaminare la richiamata legge regionale n. 19 del 2006; in particolare, l'art. 68 “Disposizioni per il personale adibito ai servizi sociali d'integrazione scolastica dei portatori di handicap, di cui alla L.R. n.
16/1987” dispone che : “
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2002, n. 13 (Individuazione degli ambiti territoriali e disciplina per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali), e quelle ministeriali sulle definizioni delle figure professionali sociali di cui all'articolo 12 della L. n. 328/2000, i Comuni, singoli o associati, per le particolari prestazioni d'integrazione e sostegno sociali di cui all'articolo 14, comma 1, all'articolo 16, comma 3, lettera e), e all'articolo 22, comma 2, lettera f), della L. n. 328/2000, utilizzano, allo scopo di evitare duplicazioni di esborsi finanziari, gli operatori non sanitari che risultano in servizio al 30 maggio 2006 presso l' di riferimento ai sensi e per le finalità della Pt_3
L.R. n. 16/1987, a condizione che gli stessi abbiano operato nel regime di convenzione indiretta con le anche non continuativamente, per almeno ventisette mesi dal 31 dicembre 1999 e sino Pt_3
alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che siano titolari di una convenzione al
31 ottobre 1998. 2. I Comuni facenti parte del medesimo distretto sanitario o socio-sanitario attuano il provvedimento di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge associandosi obbligatoriamente fra di loro allo scopo della gestione ottimale del personale. L'iniziativa per la costituzione dell'associazione è assunta dal Sindaco del Comune sede del distretto sanitario o socio-sanitario. Il Presidente dell'associazione dei Comuni facenti parte del distretto, di cui al primo periodo del presente comma, ovvero, se non ancora nominato, il
Sindaco del Comune sede del distretto sanitario o socio-sanitario delega all sentiti i Sindaci Pt_3
degli altri Comuni, lo svolgimento dei servizi sociali di cui al comma 1, assegnando, contestualmente alla delega, le risorse finanziarie necessarie, a norma dell'articolo 3, comma 3, del D. Lgs. n. n. 502/1992 e successive modificazioni.
3. Le per le attività di diagnosi, cura e Pt_3
riabilitazione dell'handicap, continuano ad avvalersi, oltre che del personale dipendente, del personale sanitario in servizio ai sensi della L.R. n. 16/1987, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti professionali previsti per l'accesso al rapporto di lavoro presso le aziende del SSN e che abbia operato, anche non continuativamente incluso nel regime di convenzione indiretta con le per almeno ventisette mesi dal 31 ottobre 1998 e sino alla data di entrata in Pt_3
vigore della presente legge, ovvero che sia titolare di una convenzione al 31 ottobre 1998 e attualmente in servizio.
4. I rapporti di lavoro del personale di cui ai commi 1 e 3, con decorrenza dall'applicazione del presente articolo, sono regolati da contratti di lavoro subordinato, full time, a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili, in rapporto ai finanziamenti a disposizione degli enti e aziende interessate, e sono regolati dai contratti collettivi di lavoro (CCNL), rispettivamente, degli enti locali e delle aziende del SSN.”
Dalla lettura della citata norma emerge, esclusivamente, che il diritto riconosciuto alla ricorrente è limitato alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro con le modalità ivi previste e, segnatamente, alla formalizzazione di un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato di durata annuale, regolato dai contratti collettivi degli enti locali e il cui rinnovo, dopo il primo anno, poteva, eventualmente, avvenire in relazione ai finanziamenti a disposizione degli enti interessati.
La ricorrente – chiedendo il risarcimento dei danni per le retribuzioni “perse” negli anni dal 2009 al
2019 o, comunque, dal 2016 dal 2019, oltre la quota di TFR – fonda la sua domanda sull'erroneo presupposto che il contratto di lavoro stipulato – in ossequio alla normativa regionale - dovesse essere automaticamente rinnovato di anno in anno fino alla pronuncia del Tar.
Tuttavia, tale tesi non può essere condivisa in quanto dall'obbligo di contrattualizzazione, scaturente dall'art. 68 c.1 c. 4 L.R. Puglia 10.07.2006 n. 19 e sancito – tra l'altro – da un dictum giurisdizionale, non consegue il diritto soggettivo della ricorrente al rinnovo automatico del contratto in questione, considerato che sul piano normativo tale rinnovo è vincolato al verificarsi di determinate condizioni.
L'erogazione della retribuzione presuppone, comunque, l'avvenuto espletamento della prestazione lavorativa trattandosi di emolumento che, sinallagmaticamente, presuppone l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio.
In assenza di prestazione lavorativa, il diritto alla retribuzione non matura e, di conseguenza, nulla deve essere corrisposto, altresì, a titolo di TFR per gli anni come indicati dalla ricorrente, essendo tale voce strettamente correlata al rapporto di lavoro che nel caso di specie risulta essere a tempo determinato di durata annuale.
Pertanto, tale capo di domanda deve essere rigettato.
Alla luce delle considerazioni suesposte, ne consegue che anche la domanda di condanna dell'ente resistente, al pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 100.000,00, a titolo di risarcimento per omessa contribuzione, presupponendo – comunque – l'espletamento di un'attività lavorativa, deve essere rigettata.
Passando, infine, all'esame della richiesta di condanna del per il risarcimento del danno CP_2
per la tardiva assunzione, si rileva che la domanda in questione è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Risulta incontestabile che parte resistente abbia adempiuto all'obbligo della contrattualizzazione solo a seguito di tre gradi di giudizio e, persino, dopo il giudizio di ottemperanza del Tar, adducendo pretestuosi motivi per giustificare la sua illegittima inerzia nel dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brindisi, asserendo di non avervi provveduto “a causa delle farraginose e confuse leggi regionali che si sono occupate del diritto degli operatori non sanitari che hanno CP_ svolto servizio di integrazione scolastica ai portatori di handicap ex Puglia 16/87 alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro subordinato full time a tempo determinato, di durata annuale, rinnovabile ….”.
Ebbene, come si legge – altresì – nella sentenza del Tar, il era “(..) vincolato alla CP_2 contrattualizzazione della sig.ra da una pronuncia giurisdizionale ormai irrevocabile” e, Pt_1
pertanto, le decisioni della Corte Costituzionale, come gli interventi del Legislatore richiamati a sostegno della tesi difensiva dell'Ente “non sono tali da incidere su un di un obbligo che per un verso discende in modo ormai definitivo da un dictum giurisdizionale e, per altro verso, dev'essere sul piano normativo rapportato solo ed esclusivamente alla richiamata legge regionale n. 19 del
2006”
Pertanto, l'Amministrazione, a causa del considerevole ritardo nel dare esecuzione della sentenza
632/2009, dopo circa 10 anni, è responsabile della mancata contrattualizzazione della ricorrente e non vi è dubbio che tale condotta sia illegittima e imputabile al comportamento colposo della stessa
Sul punto, è doveroso richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza, applicabile anche in questa sede in via analogica, che ha così statuito: “(…)Va confermato il principio di cui a
Cass. 4 agosto 2020, n. 16665,in forza del quale in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., mentre non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento
"ex tunc" del rapporto di lavoro, il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art.
1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che la doverosità dell'assunzione, detratto l'aliunde perceptum qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a
condizioni deteriori. Ciò però non significa, come invece ritiene la Corte territoriale, che fosse necessaria l'allegazione esplicita in primo grado, da parte delle ricorrenti, della loro inoccupazione od occupazione con reddito inferiore, perché all'identificazione del danno rivendicato è sufficiente essersi agito in quella sede, come pacificamente è avvenuto, sul presupposto del pregiudizio consistente nella mancata tempestiva attribuzione del posto e quindi di una perdita delle conseguenti retribuzioni. La vicenda fattuale di inoccupazione od occupazione a condizioni deteriori è l'effetto concreto della mancata assunzione ed i variabili connotati di essa riguardano il piano della prova, anche sotto il profilo del riparto del conseguente onere ex art. 2697 c.c. e non quello dell'introduzione della domanda e della pretesa risarcitoria, che di altro non necessita se non della denuncia, con l'atto introduttivo, di un danno consistente nella tardiva attribuzione del posto e quindi della perdita delle retribuzioni. In altre parole, l'inoccupazione o
l'occupazione a condizioni deteriori costituiscono solo elementi di prova del danno da ritardata assunzione;
nel caso di specie, come documentato dalle ricorrenti attraverso il puntuale richiamo agli atti del giudizio di primo grado, esse hanno depositato le dichiarazioni dei redditi, evidentemente indispensabili al decidere ed indicato la misura dei redditi percepiti nel periodo oggetto di causa, profilo la cui omessa considerazione integra l'omesso esame di fatto decisivo denunciato. È dirimente osservare che, una volta che vi siano prove anche solo presuntive o (a fortiori e come accade nel caso di specie) documentali dell'inoccupazione o della parziale occupazione nel periodo di riferimento, l'esistenza di guadagni diversi che il lavoratore abbia percepito impiegando le proprie energie lavorative integra, in sede di quantificazione, un aliunde perceptum. E l'aliunde perceptum è, per costante insegnamento giurisprudenziale, un'eccezione (sia pure in senso lato) e, come avviene per tutte le eccezioni, deve essere provata da chi la sollevi, vale
a dire dal datore di lavoro ogni qual volta si discuta di danno da lucro cessante (cfr., ad esempio, Cass. 14 giugno 2022, n. 19163; Cass. 31 gennaio 2017 n. 2499; Cass. 12 maggio 2015,
n. 9616; Cass. 17 novembre 2010, n. 23226; Cass. 26 ottobre 2010, n. 21919; Cass. 1 giugno 2004
n. 10531; Cass. 9 aprile 2003 n. 5532; Cass. 29 agosto 2000 n. 11341; Cass. 22 ottobre 1998 n.
10522; Cass. 27 marzo 1996 n. 2756; Cass. 19 luglio 1990 n. 7380; Cass. 20 giugno 1990 n. 6193 e altre). Ciò puntualizzato in termini di corretta distribuzione degli oneri di allegazione e prova, va poi chiarito che i dati fiscali, ovverosia le dichiarazioni dei redditi o le certificazioni sul reddito risultante agli uffici finanziari, che siano prodotte dalle parti o acquisite d'ufficio dal giudice, assumono, in questa tipologia di cause, rilevanza probatoria primaria, anche qualora destinate ad esprimersi attraverso dati che segnalino l'assenza di redditi ed in particolare di redditi di lavoro.
Il valore dei dati fiscali nel processo civile è indubbiamente influenzato dalla tipologia di controversia da affrontare. In ambito di diritto di famiglia è nota la vigenza di un consolidato principio per cui le dichiarazioni dei redditi, in quanto svolgono una funzione tipicamente tributaria, non rivestono valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento rispetto alla capacità reddituale da valutare rispetto alla fissazione degli oneri di mantenimento, su altre risultanze probatorie (Cass. 28 aprile 2006, n. 9876). In ambito previdenziale-assistenziale, esclusa qualsiasi rilevanza anche solo come principio di prova utile all'esercizio dei poteri officiosi alle mere autocertificazioni della parte (Cass. 9 marzo 2018, n. 5708; in senso parzialmente diverso, ovverosia per la valenza dell'autocertificazione almeno al fine dell'esercizio dei poteri officiosi, Cass. 4 novembre 2016, n. 22484), i dati fiscali vengono talora valorizzati dalla legge ai fini della prova del requisito reddituale (Cass. 5 maggio 2016, n. 9010, con riferimento alle attestazioni degli uffici finanziari richieste dalla L. n. 153 del 1969, art. 26). Ciò posto, discutendosi, nelle cause di risarcimento del danno da tardiva assunzione, dei redditi da lavoro che, nelle more dell'assunzione, siano stati percepiti dalla parte che si assume danneggiata, è evidente la centralità dei dati tributari, in quanto di regola i redditi da lavoro sono destinati a lasciare traccia in ambito fiscale. Non può dunque dirsi che la produzione tardiva delle dichiarazioni dei redditi ad opera della ricorrente intercetti realmente una preclusione, perché il giudice, in mancanza, quei dati li avrebbe dovuti acquisire anche d'ufficio, ai sensi degli artt.
421 e 437 c.p.c., stante la loro palese decisività e dunque indispensabilità, risultando invariabilmente che il mancato impegno presso il datore di lavoro che avrebbe dovuto assumere comporta il mantenimento in capo al lavoratore delle energie lavorative - quale effetto del medesimo comportamento dannoso altrui - e quindi la concreta possibilità di produzione di redditi, che va obiettivamente accertata secondo le predette modalità istruttorie. I dati fiscali, anche se tali da non attestare reddito per gli anni interessati, assumono poi valenza presuntiva destinata a sorreggere la quantificazione del menzionato danno da perdita delle retribuzioni e dunque la decisione sulla causa, potendosi prescinderne solo se rispetto ad essi emergano palesi vizi o manifeste incompletezze. A fronte di tali dati, resta salva la prova di ulteriori redditività così non emerse, perché ad es. di entità talmente minima da non essere intercettate fiscalmente o perché afferenti a lavoro svolto "in nero", la cui dimostrazione spetta però a quel punto a chi resista alla domanda. In altre parole, in ambito di pubblico impiego e rispetto al tema del risarcimento del danno da tardiva assunzione, hanno efficacia probatoria le dichiarazioni dei redditi degli anni interessati (se prive di vizi palesi) o le corrispondenti certificazioni fiscali, documenti tutti che, ove mancanti, vanno acquisiti officiosamente ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c.; spetta poi al datore di lavoro inadempiente all'obbligo di assunzione fornire la prova dell'aliunde perceptum in ipotesi non risultante da quei documenti o atti.” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 25/07/2023, n.22294).
Applicando tali principi alla presente fattispecie, ne consegue che risulta fondata la domanda di risarcimento del danno subito dalla ricorrente a causa della tardiva assunzione da parte della p.a.
Seguendo l'orientamento consolidato (Cass. civ., ord. 4 agosto 2020, n. 16665) in materia, la
Suprema Corte conferma il principio in forza del quale in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A.,
(sebbene nel caso di specie l'Amministrazione non abbia adottato un provvedimento illegittimo ma una condotta omissiva non avendo – pur essendo obbligata – provveduto a formalizzare il rapporto di lavoro), mentre non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che la doverosità dell'assunzione, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori. Viene esclusa, altresì, la necessità dell'allegazione da parte del lavoratore dello status di inoccupazione od occupazione con reddito inferiore, in quanto la vicenda fattuale di inoccupazione od occupazione a condizioni deteriori è l'effetto concreto della mancata assunzione ed i variabili connotati di essa riguardano il piano della prova, anche sotto il profilo del riparto del conseguente onere ex art. 2697 c.c. e non quello dell'introduzione della domanda e della pretesa risarcitoria, che di altro non necessita se non della denuncia, con l'atto introduttivo, di un danno consistente nella tardiva attribuzione del posto e quindi della perdita delle retribuzioni;
in altri termini, l'inoccupazione o l'occupazione a condizioni deteriori costituiscono solo elementi di prova del danno da ritardata assunzione.
Allorquando vi siano prove anche solo presuntive o documentali dell'inoccupazione o della parziale occupazione nel periodo di riferimento, l'esistenza di guadagni diversi che il lavoratore abbia percepito impiegando le proprie energie lavorative integra, in sede di quantificazione, un aliunde perceptum; quanto a tale ultima fattispecie, si tratta di un'eccezione (sia pure in senso lato) e, come avviene per tutte le eccezioni, deve essere provata da chi la sollevi, vale a dire dal datore di lavoro ogni qual volta si discuta di danno da lucro cessante (ad esempio, Cass. civ., ord. 14 giugno 2022, n.
19163; Cass. civ., 31 gennaio 2017 n. 2499).
La Suprema Corte chiarisce poi che i dati fiscali, ovverosia le dichiarazioni dei redditi o le certificazioni sul reddito risultante agli uffici finanziari, che siano prodotte dalle parti o acquisite d'ufficio dal giudice, assumono, in questa tipologia di cause, rilevanza probatoria primaria, anche qualora destinate ad esprimersi attraverso dati che segnalino l'assenza di redditi ed in particolare di redditi di lavoro.
In effetti, contrariamente a quanto succede nell'ambito del diritto di famiglia, in ambito previdenziale-assistenziale, esclusa qualsiasi rilevanza anche solo come principio di prova utile all'esercizio dei poteri officiosi alle mere autocertificazioni della parte (Cass. civ., ord. 9 marzo
2018, n. 5708; in senso parzialmente diverso, ovverosia per la valenza dell'autocertificazione almeno al fine dell'esercizio dei poteri officiosi, Cass. civ., ord. 18 luglio 2016, n. 22484), i dati fiscali vengono talora valorizzati dalla legge ai fini della prova del requisito reddituale (Cass. civ., 5 maggio 2016, n. 9010). Ne risulta, nelle cause di risarcimento del danno da tardiva assunzione, la centralità dei dati tributari, in quanto di regola i redditi da lavoro sono destinati a lasciare traccia in ambito fiscale. (fonte nota a sentenza Cassazione civile sez. lav., 25/07/2023, n.22294).
Ebbene, seppure parte ricorrente non abbia depositato certificati attestanti stato di disoccupazione né dichiarazioni fiscali attraverso cui comprovare l'assetto reddituale di quanto percepito negli anni di riferimento, ritiene questo Tribunale che si possa procedere alla quantificazione dei danni in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Al fine della determinazione equitativa del danno, considerando il trattamento economico tabellare stabilito per il profilo professionale in cui risultava inquadrata la ricorrente - determinato nel valore lordo dello stipendio tabellare A1, in misura mensile pari a € 1.421,74 ed in misura annua pari €
17.060,97 (oltre la tredicesima mensilità e l'assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto)
– e il fatto che la sentenza imponeva solo l'assunzione a tempo determinato, visto il tempo decorso tra la sentenza di primo grado e l'adempimento, ritiene questo Tribunale che i danni patiti da parte ricorrente possano essere quantificati nella somma netta di € 15.000,00.
Quanto al danno da perdita di chance, parte ricorrente sostiene che dalla immediata formalizzazione del contratto sarebbe derivato l'automatico rinnovo dello stresso e, in seguito, la stabilizzazione.
L'Ente ha rilevato che la ricorrente non poteva vantare alcun diritto di essere stabilizzata dalla Asl
Br, considerato che con delibera n. 220 del 31.1.2008, si dava attuazione all'art. 3 comma 38 della legge reg. Puglia n. 40 del 2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della : Art 38. Al personale del comparto in servizio CP_7
continuativo da almeno 3 anni alla data in vigore della presente legge presso le aziende sanitarie locali con rapporto di lavoro convenzionale ovvero con incarico a tempo determinato, adibito al servizio integrazione scolastica di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati), si applica il processo di stabilizzazione previsto dall'articolo 30 (Piano di stabilizzazione del personale) della legge regionale 16 aprile 2007, n.10
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009 della ).Quanto sopra previsto si applica anche al personale utilizzato dalle aziende CP_7 sanitarie locali su delega dei comuni, al quale per effetto dell'articolo 68 della l.r. 19 006 stato applicato il contratto degli enti locali. Il processo di stabilizzazione previsto per il personale del ruolo dirigenziale si applica anche al personale adibito, con rapporto di lavoro convenzionale ovvero con incarico a tempo determinato, da almeno 3 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, in forma continuativa, al servizio di integrazione scolastica di cui alla l.r. 16/1987.
Le aziende sanitarie locali, ove necessario, equiparano, sulla base delle mansioni effettivamente svolte, i profili professionali a quelli previsti per il personale del servizio sanitario nazionale. Le aziende sanitarie locali adeguano le dotazioni organiche vigenti qualora i posti dei profili professionali interessati risultino carenti. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, ammontanti a euro 17.938.650,00, si provvede: mediante l'istituzione, nell'ambito Contr dell' 1 . .
1. di nuovo capitolo di spesa “Stabilizzazione personale l.r. 16 1987 finanziato con risorse autonome”, con una dotazione finanziaria di euro 12 milioni 400 mila e corrispondente
Contr riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 921010 - 11.1.1. - del bilancio regionale;
Contr mediante l'istituzione, nell'ambito della 12.2.1, di nuovo capitolo di spesa “Stabilizzazione personale l.r. 16 1987 finanziato con risorse a specifica destinazione”, con una dotazione Contr finanziaria di euro 5.538.650,00 connesso al capitolo di entrata 2037215 – 2.1.17 - del bilancio regionale). Parte resistente rappresentava che con delibera n. 1317 del 7.5.2008 veniva indetto avviso per la stabilizzazione del personale in questione, sia in via diretta per coloro in possesso dei requisiti, che per via concorsuale, ma la ricorrente non figurava nell'elenco dei candidati ammessi come da delibera n. 2339 del 6.8.2008 in quanto non in possesso dei requisiti per poter essere stabilizzata, né risultava che avesse proposto alcuna domanda;
aggiungeva che tutte le leggi regionali che avevano disposto le stabilizzazioni in tal senso, anche successive, erano state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale.
Contrariamente, secondo la tesi prospettata da parte ricorrente il rinnovo del contratto era previsto espressamente dall'art. 68 c. 1 L.R. Puglia 10.07.2006 n. 19, non avendo parte resistente prodotto in giudizio alcuna documentazione comprovante la mancanza di fondi.
Ebbene, ritiene questo Tribunale che tale capo di domanda non merita accoglimento in quanto è escluso che possa configurarsi un diritto soggettivo della ad essere stabilizzata, in quanto la Pt_1 legge finanziaria per l'anno 2007 aveva previsto la facoltà e non l'obbligo di stabilizzare il personale precario, riservando – comunque – tale beneficio ai candidati in possesso di specifici requisiti che nel presente giudizio la ricorrente – tra l'altro - non ha provato inequivocabilmente di possedere, anche in considerazione del fatto che il ), processo di stabilizzazione è necessariamente condizionato dal rispetto delle disponibilità finanziarie e della necessaria predeterminazione del fabbisogno di personale, nonché dal possesso da parte dell'aspirante alla stabilizzazione dei requisiti necessari per l'accesso all'impiego pubblico.
Si richiama, a tal proposito, l'Ordinanza della Suprema Corte, n. 9031 del 2019, che in fattispecie analoga ha così concluso: “il secondo motivo è infondato perché la Corte territoriale correttamente ha escluso che potesse configurarsi un diritto soggettivo della ad essere stabilizzata;
4.1. Pt_4
l'art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 ha limitato la possibilità della stabilizzazione al
«personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del
29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge» ed ha aggiunto che le iniziative di stabilizzazione «del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse» devono essere precedute dal previo espletamento di prove selettive;
4.2. la con l'art. 30 della L.R. n. 10/2007 si è limitata a richiamare CP_7
la norma statale, rinviando a quest'ultima quanto ai requisiti per l'accesso alle procedure, requisiti ai quali non si riferisce il successivo art. 31, che ha disposto la «proroga dei contratti precari del servizio sanitario nazionale» «al fine di dare esecuzione all'articolo 1, comma 565 I. 296/2006», che non riguarda le procedure di stabilizzazione, bensì il contenimento della spesa sanitaria, la ricognizione e la revisione delle piante organiche in occasione della quale può solo «essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato»;
4.3. l'art. 1, comma 519, della legge n.
296/2006 non ha attribuito un diritto soggettivo all'assunzione a tutto il personale precario delle pubbliche amministrazioni, bensì, come già evidenziato da questa Corte, ha solo «inteso avviare un processo virtuoso di graduale riassorbimento di tale precariato con instaurazione di stabili rapporti di lavoro a tempo indeterminato» (Cass. n. 6868/2015), processo necessariamente condizionato dal rispetto delle disponibilità finanziarie e della necessaria predeterminazione del fabbisogno di personale, nonché dal possesso da parte dell'aspirante alla stabilizzazione dei requisiti necessari per l'accesso all'impiego pubblico ( Cass. S.U. n. 19166/2017);
4.4. la norma, quindi, deroga alle normali procedure di reclutamento limitatamente al carattere riservato e non aperto della procedura, ma presuppone in ogni caso il superamento di procedure selettive, imposto dal principio costituzionale sancito dall'art. 97 Cost., con la sola eccezione del personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ( Cass. S.U.
n.1778/2011; Cass. S.U.n. 24904/2011; Cass. S.U. n. 8078/2015; Cass. S.U. n. 19166/2017);
4.4. correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto che il preteso diritto soggettivo alla stabilizzazione dovesse essere in ogni caso escluso perché la non aveva mai superato una Pt_4
procedura concorsuale;
4.5. al riguardo va, infatti, evidenziato che l'inadempimento da parte delle
Pubbliche Amministrazioni dell'obbligo di bandire la procedura riservata, obbligo comunque non sussistente nella fattispecie nella quale viene in rilievo una facoltà (Cass. n. 23019/2018), potrebbe, al più, legittimare una pretesa risarcitoria in relazione al danno da perdita di chance, ma mai fondare il diritto alla costituzione iussu iudicis del rapporto di impiego;
4.6. alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve aggiungere che il rapporto convenzionale triennale valorizzato dall'art. 3, comma 38, della legge regionale n. 40/2007, che ha ampliato la platea dei destinatari delle procedure di stabilizzazione, è solo quello intercorrente fra la ASL e l'aspirante all'assunzione
o fra quest'ultimo e l'ente territoriale, sicché la norma non può essere applicata agli operatori dipendenti o soci di imprese affidatarie del servizio;
4.7. in tal caso, infatti, il lavoratore è solo di fatto assegnato al servizio stesso ma non è parte di alcun "rapporto di lavoro convenzionale" e non assume obbligazioni giuridicamente rilevanti, né dirette né indirette, nei confronti dell'ente territoriale e della ASL, obbligazioni che gravano solo sul soggetto convenzionato, ossia nella specie della cooperativa Alba alle cui dipendenze la aveva operato sino a quando, nel Pt_4
gennaio 2006, aveva stipulato il contratto con la ex AsL BR/1;4.8. la sentenza impugnata è, quindi, corretta e condivisibile anche nella parte in cui esclude che la ricorrente fosse in possesso dell'anzianità necessaria per accedere alla stabilizzazione;
(…)” (Corte di Cassazione Ord. Sez. L
Num. 9031 Anno 2019).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce del valore del petitum così come accertato in giudizio.
pqm
- accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alla domanda di risarcimento dei danni, come in
Con narrativa, e condanna il di al pagamento della somma di € 15.000,00, CP_2 Controparte_1
in favore della ricorrente;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna il al pagamento delle spese processuali, Controparte_1
liquidandole in tal misura in euro 2109,00 oltre accessori di legge con distrazione;
Brindisi, 15/1/2025
Il Giudice
Dr.ssa Gabriella Puzzovio
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 527/2021
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 15/1/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti FRANCESCA CARETTO E Parte_1
MICHELANGELA CARETTO;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUIDO Controparte_1
MASSARI; resistente
OGGETTO: risarcimento danni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 15.02.2021 e regolarmente notificato, la ricorrente in epigrafe emarginata, ha convenuto il davanti al Giudice del Controparte_1
Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale 1) Accertato
e dichiarato l'inadempimento contrattuale del , per sua colpa ed inerzia, Controparte_2
per non aver contrattualizzato la ricorrente a far data dalla sentenza di primo grado (anno 2009- come confermato dalle successive sentenze) per i motivi tutti di cui in narrativa con le mansioni di impiegata A1-Settore Regioni ed Autonomie Locali – condannare il Controparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere, in favore della ricorrente
[...]
l'importo di euro 193.197,38= quali retribuzioni dal 1.01.2010 al 31.08.2019, euro 19.140,52 a titolo di rivalutazione per un totale di euro €. 212.337,90=a titolo di retribuzioni impagate (dal
2010 al 2019), oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, ovvero di quella maggiore o minore che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia;
2) Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del per sua colpa ed inerzia, per non aver Controparte_2
contrattualizzato la ricorrente a far data dalla sentenza di primo grado (anno 2009-come confermato dalle successive sentenze) per i motivi tutti di cui in narrativa con le mansioni di
CP_ impiegata A1-Settore Regioni ed Autonomie Locali, condannare l' resistente in persona del
Sindaco pro tempore al pagamento per un importo pari ad €.14.085,04= a titolo di TRF oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo, ovvero quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia. Sempre in via principale 3) Accertare e Dichiarare che il ritardo nella contrattualizzazione della ha determinato un grave danno ex art. 2043 c.c. per la Pt_1 predetta e per l'effetto condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, a corrispondere alla ricorrente il risarcimento del danno che viene equitativamente e prudenzialmente quantificato in €. 100.000,00= oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo o quella maggiore o minore somma che sarà liquidata dall'Ill.mo Giudicante in via equitativa. In via subordinata e nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale: 4) Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del , per sua colpa ed inerzia, Controparte_2
per non aver contrattualizzato la ricorrente a far data dalla sentenza di primo grado (anno 2009- come confermato dalle successive sentenze) per i motivi tutti di cui in narrativa con le mansioni di impiegata A1-Settore Regioni ed Autonomie Locali condannare, il , Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere, in favore della ricorrente, la somma di euro
€. 88.946,93=a titolo di retribuzioni non percepite (anno 2016 –2017 –2018 –fino all'agosto 2019), oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, ovvero di quella maggiore o minore che l'Ill.mo
Giudicante riterrà di giustizia;
5) Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del
[...]
, per sua colpa ed inerzia, per non aver contrattualizzato la ricorrente a far data Controparte_2
dalla sentenza di primo grado (anno 2009-come confermato dalle successive sentenze) per i motivi tutti di cui in narrativa con le mansioni di impiegata A1-Settore Regioni ed Autonomie Locali, condannare l'ente resistente, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute a titolo di TFR, per un importo lordo pari ad €.14.085,04=, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo, ovvero quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo
Giudicante riterrà di giustizia. In ogni caso 6) Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del , per sua colpa ed inerzia, per non aver contrattualizzato la Controparte_2
ricorrente a far data dalla sentenza di primo grado (anno 2009-come confermato dalle successive sentenze) per i motivi tutti di cui in narrativa con le mansioni di impiegata A1-Settore Regioni ed
Autonomie Locali, condannare l'ente resistente, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 100.000,00= oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo o quella maggiore o minore somma che sarà liquidata dall'Ill.mo Giudicante in via equitativa, a titolo di risarcimento per omessa contribuzione. Sempre in ogni caso 7) Con condanna al pagamento dei diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie che rendono la dichiarazione di rito, oltre accessori come per legge esclusa IVA e RA atteso che le scriventi hanno aderito al regime fiscale forfettario.”
In particolare, la ricorrente allegava di aver svolto le mansioni di operatrice non sanitaria, adibita al servizio di integrazione scolastica ai portatori di handicap ex L.R. n. 16/87, presso gli Istituti scolastici del Comune di e limitrofi e, nello specifico, di aver lavorato: - con Controparte_1
la Asl BR1, giusta convenzione della coop Sociale Onlus Alba di Mesagne, con incarichi provvisori sempre rinnovati nel periodo dal 20.12.1999 al 26.06.2000; dal 18.09.2000 al 10.06.2001; dal
19.09.2001 al 10.06.2002; dal 12.05.2005 al 9.06.2005; dal 26.09.2005 al 31.12.2005; dal 1.1.2006 al 10.06.2006; - con contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con la ASL
BR1, nell'anno scolastico 2006/2007, giusta delibera n. 2844 dell'ASL BR1; - presso il Comune di
Torre Santa Susanna con contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal 8.11.2007 fino al
1.05.2008.
Deduceva di aver formulato, in data 19.07.2006, richiesta al Comune di di Controparte_1
regolarizzazione del rapporto di lavoro a natura subordinata, full time, di durata annuale rinnovabile ex lege, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale Puglia n. 19 del 2006, trovando tale richiesta fondamento nell'art. 68, comma 1, della suddetta Legge, essendo la stessa in possesso dei requisiti previsti, per la contrattualizzazione del lavoratore e, segnatamente, risultando “ operatore non sanitario in servizio al 30.05.2006 presso la Asl (svolgente il servizio di integrazione scolastica)” e avendo operato “nel regime di convenzione indiretta con le Asl non continuativamente per almeno 27 mesi dal 31.12.1999 e sino all'entrata in vigore della Legge
Regionale ovvero deve essere titolare di una convenzione al 31.10.1998”.
Rappresentava che stante l'inerzia del e della Asl, aveva esperito tre gradi di giudizio, e CP_2
segnatamente: - il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 632/2009, aveva posto l'obbligo alla contrattualizzazione della ricorrente sia in capo al Comune di che in capo alla Controparte_1
Asl - la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza n. 1870/2010 aveva rigettato i ricorsi Parte_2
del e della confermando la sentenza di 1 grado e dichiarando, Controparte_2 CP_4 tuttavia, che: “l'obbligo ricade esclusivamente in capo al Comune di alla Controparte_1
contrattualizzazione del rapporto di lavoro della ricorrente ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 68 della Legge Regionale Puglia n. 19 del 1996, mentre il rapporto di servizio riguarda esclusivamente la Asl di riferimento; - la Corte di Cassazione, con sentenza n.
13589/2016 respingeva i ricorsi del e della Asl confermando la Controparte_1 sentenza della Corte d'Appello di Lecce.
Puntualizzava che, nonostante le sentenze e le diffide inoltrate dalla ricorrente, il era CP_2
rimasto inadempiente e, pertanto, aveva proposto ricorso ex art. 112 e ss c.p.a. dinanzi al TAR di
Lecce, che con sentenza 1033/2019 aveva ordinato all'Amministrazione di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello Sezione Lavoro n. 1870 del 21.07.2010.
Soggiungeva che a seguito di ordinanza n. 393/2019 del TAR di Lecce, veniva nominato
Commissario ad acta, il Dirigente dell' (dott.ssa ) per Controparte_5 Persona_1 l'attuazione degli obblighi rinvenienti dalla pronuncia del TAR Lecce n. 1113/18 e, solo in seguito al suddetto provvedimento, veniva formalizzato il contratto di lavoro a tempo determinato tra l'istante e il Comune di , a far data dal 1.09.2019 e fino al 31.08.2020. Controparte_1
Lamentava, quindi, la ricorrente il mancato risarcimento dei danni patrimoniali patiti per l'inadempimento contrattuale dell'Ente, conseguenti alla mancata contrattualizzazione del rapporto di lavoro e commisurati al pregiudizio economico subito a causa della ritardata assunzione, corrispondente alle retribuzioni non percepite nel periodo, oltre i contributi pensionistici non versati e la quota di TFR, oggetto del mancato accantonamento.
Rilevava che se fosse stata tempestivamente assunta a seguito della pubblicazione della sentenza del
Tribunale di Brindisi, avrebbe percepito l'importo di euro 193.197,38, quali retribuzioni dal
1.01.2010 al 31.08.2019, ed euro 14.085,04, a titolo di TFR, oltre agli oneri contributivi, come da conteggi allegati e elaborati sulla base della contrattualizzazione, svolgendo la stessa mansioni di impiegata livello A1–settore Regioni ed Autonomie Locali e chiedeva, pertanto, la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle somme come quantificate, oltre la rivalutazione e – in subordine a seguito della sentenza della Corte di Cassazione - al pagamento delle retribuzioni degli anni 2016-2017-2018 fino a settembre 2019 (€ 19.861,50 per l'anno 2016; € 20.033,70 per l'anno
2017; € 20.917,57 per l'anno 2018; € 14.049,12 per l'anno 2019), per un totale pari a €. 74.861,89, importo calcolato sulla base delle retribuzioni non percepite a causa dell'inadempimento contrattuale imputabile all'ente convenuto, oltre all'accantonamento della quota di TFR per l'importo di euro 14.085,04, per un totale complessivo pari a €. 88.946,93, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e gli oneri contributivi.
Da ultimo, chiedeva la condanna del per il risarcimento del danno ex art. 2043, per il CP_2
danno da lucro cessante e da perdita di chance, quantificandolo in una somma non inferiore a euro
100.000,00.
Sulla scorta di tanto la ricorrente rassegnava le conclusioni innanzi trascritte.
Si costituiva l'Ente convenuto, contestando gli avversi assunti ed offrendo una ricostruzione fattuale della vicenda così come diffusamente in memoria cui, per brevità, si rimanda;
eccepiva, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 2909 c.c.
Puntualizzava, in particolare, che la ricorrente, pur vittoriosa sul capo della sentenza riguardante la contrattualizzazione, non aveva impugnato in appello il capo della sentenza del Tribunale di
Brindisi riguardante il rigetto della domanda di risarcimento del danno, rilevando che la vicenda era coperta da giudicato avendo già il Giudice di primo grado con sentenza n. 632/2009 rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata, così come il TAR in sede di ottemperanza con sentenza n. 1113/18. Contestava il ragionamento logico-giuridico sotteso alla richiesta di pagamento delle retribuzioni
“perse” negli anni dal 2009 al 2019 o, comunque, dal 2016 dal 2019, sottolineando che il diritto riconosciuto alla ricorrente era limitato alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui all'art. 68 c.1 c. 4 L.R. Puglia 10.07.2006 n. 19 e, nello specifico, ad un contratto a tempo determinato di durata annuale, senza alcun automatismo nel rinnovo.
Riteneva infondata, altresì, la richiesta di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale a causa del colpevole ritardo del nell'adempiere alla sua assunzione, sia CP_2 riguardo alle retribuzioni che per l'omessa contribuzione per gli anni in questione.
Evidenziava l'estrema difficoltà del a dare esecuzione alle decisioni del G.O a causa delle CP_2
confuse leggi regionali che in più occasioni avevano richiesto nella suddetta materia l'intervento della Corte Costituzionale. Insisteva per il rigetto del ricorso.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, tentata invano la conciliazione, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
In primo luogo, si osserva come, nella specie, è documentato e non contestato che la ricorrente abbia prestato servizio – con le mansioni di operatrice non sanitaria, adibita al servizio di integrazione scolastica ai portatori di handicap ex L.R. n. 16/87 - presso gli Istituti Scolastici del
Comune di e limitrofi e che i periodi in cui il servizio è stato prestato, in forza Controparte_1
di plurimi incarichi provvisori e contratti di collaborazione coordinata e continuata, siano quelli indicati in ricorso.
Risulta, altresì, pacifico che a fronte della richiesta del 19.07.2006, formulata dalla al fine Pt_1
di ottenere la contrattualizzazione del rapporto di lavoro di natura subordinata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68 L.R. n.19/2006, il Comune procedeva ad instaurare il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con la ricorrente solo in data 01.09.2019 e fino al 31.08.2020, a seguito della sentenza 1033/2019 del TAR di Lecce che ordinava all'Ente di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello Sezione Lavoro n. 1870 del 21.07.2010, nominando all'uopo, un Commissario ad acta.
Ciò posto, il thema decidendum del presente giudizio riguarda l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'Ente convenuto, conseguente alla mancata contrattualizzazione del rapporto di lavoro della ricorrente, con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali dalla stessa asseritamente patiti e corrispondenti alle retribuzioni non percepite nel periodo, oltre i contributi pensionistici non versati e la quota di TFR, oggetto del mancato accantonamento nonché dei danni patiti a titolo di responsabilità extracontrattuale a causa del colpevole ritardo dell'Amministrazione resistente nell'adempiere all'assunzione dell'istante.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione sollevata da parte resistente.
In primo luogo, il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione CP_2
dell'art. 2909 c.c., rilevando che la ricorrente non aveva proposto appello né avverso il capo della sentenza n. 632/09, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno né aveva impugnato il capo della sentenza del Tar Lecce n. 1113/18 che aveva ritenuto l'insussistenza dei presupposti per la concessione di una somma di denaro ex art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a.
Ebbene, comparando i giudizi appare evidente come il petitum oggetto del presente giudizio sia differente e sopravvenuto rispetto al petitum oggetto del ricorso proposto nel 2009 dinanzi al
Tribunale di Brindisi e del ricorso dinanzi al Tar.
Invero, nel presente giudizio parte ricorrente fonda le richieste sulla base della mancata esecuzione della sentenza di primo grado n. 632/2009 (chiedendo il pagamento delle retribuzioni dal 2010 al
2019 e, in subordine, dall'anno 2016 all'agosto 2019 nonché del TFR e dei contributi oltre che del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c); mentre, nel giudizio conclusosi con la sentenza n.
632/2009 la ricorrente chiedeva il risarcimento del danno subito per la mancata contrattualizzazione e nel giudizio dinanzi al Tar il risarcimento del danno per ogni violazione o inottemperanza successiva nell'esecuzione del giudicato ex art 114 comma 4 lett. e cpa.
Considerata la diversità dei petitum dei procedimenti, la spiegata eccezione non merita accoglimento.
Passando al merito, quanto alla domanda di condanna dell'ente convenuto al pagamento delle retribuzioni non percepite a causa dell'inadempimento contrattuale, oltre all'accantonamento della quota di TFR, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e gli oneri contributivi, si osserva quanto segue.
Sostiene la ricorrente che se fosse stata contrattualizzata dal sin alla pubblicazione della CP_2
sentenza del Tribunale di Brindisi n. 632/2009, avrebbe percepito l'importo di € 193.197,38 quali retribuzioni dal 1.1.2010 al 31.8.2019, oltre € 14.085,04 a titolo di Tfr e oneri contributivi, per un totale di € 226.422,94, oltre interessi e rivalutazione o, comunque, in via subordinata, le retribuzioni degli anni 2016-2017-2018 sino a settembre 2019, a seguito della decisione della Corte di
Cassazione avvenuta nel 2016, oltre a lamentare - a causa del colpevole ritardo del CP_2 nell'adempiere alla sua assunzione - anche i danni per l'omessa contribuzione per gli anni in questione. Al fine di vagliare la fondatezza della richiesta della ricorrente, occorre – innanzitutto – esaminare la richiamata legge regionale n. 19 del 2006; in particolare, l'art. 68 “Disposizioni per il personale adibito ai servizi sociali d'integrazione scolastica dei portatori di handicap, di cui alla L.R. n.
16/1987” dispone che : “
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2002, n. 13 (Individuazione degli ambiti territoriali e disciplina per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali), e quelle ministeriali sulle definizioni delle figure professionali sociali di cui all'articolo 12 della L. n. 328/2000, i Comuni, singoli o associati, per le particolari prestazioni d'integrazione e sostegno sociali di cui all'articolo 14, comma 1, all'articolo 16, comma 3, lettera e), e all'articolo 22, comma 2, lettera f), della L. n. 328/2000, utilizzano, allo scopo di evitare duplicazioni di esborsi finanziari, gli operatori non sanitari che risultano in servizio al 30 maggio 2006 presso l' di riferimento ai sensi e per le finalità della Pt_3
L.R. n. 16/1987, a condizione che gli stessi abbiano operato nel regime di convenzione indiretta con le anche non continuativamente, per almeno ventisette mesi dal 31 dicembre 1999 e sino Pt_3
alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che siano titolari di una convenzione al
31 ottobre 1998. 2. I Comuni facenti parte del medesimo distretto sanitario o socio-sanitario attuano il provvedimento di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge associandosi obbligatoriamente fra di loro allo scopo della gestione ottimale del personale. L'iniziativa per la costituzione dell'associazione è assunta dal Sindaco del Comune sede del distretto sanitario o socio-sanitario. Il Presidente dell'associazione dei Comuni facenti parte del distretto, di cui al primo periodo del presente comma, ovvero, se non ancora nominato, il
Sindaco del Comune sede del distretto sanitario o socio-sanitario delega all sentiti i Sindaci Pt_3
degli altri Comuni, lo svolgimento dei servizi sociali di cui al comma 1, assegnando, contestualmente alla delega, le risorse finanziarie necessarie, a norma dell'articolo 3, comma 3, del D. Lgs. n. n. 502/1992 e successive modificazioni.
3. Le per le attività di diagnosi, cura e Pt_3
riabilitazione dell'handicap, continuano ad avvalersi, oltre che del personale dipendente, del personale sanitario in servizio ai sensi della L.R. n. 16/1987, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti professionali previsti per l'accesso al rapporto di lavoro presso le aziende del SSN e che abbia operato, anche non continuativamente incluso nel regime di convenzione indiretta con le per almeno ventisette mesi dal 31 ottobre 1998 e sino alla data di entrata in Pt_3
vigore della presente legge, ovvero che sia titolare di una convenzione al 31 ottobre 1998 e attualmente in servizio.
4. I rapporti di lavoro del personale di cui ai commi 1 e 3, con decorrenza dall'applicazione del presente articolo, sono regolati da contratti di lavoro subordinato, full time, a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili, in rapporto ai finanziamenti a disposizione degli enti e aziende interessate, e sono regolati dai contratti collettivi di lavoro (CCNL), rispettivamente, degli enti locali e delle aziende del SSN.”
Dalla lettura della citata norma emerge, esclusivamente, che il diritto riconosciuto alla ricorrente è limitato alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro con le modalità ivi previste e, segnatamente, alla formalizzazione di un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato di durata annuale, regolato dai contratti collettivi degli enti locali e il cui rinnovo, dopo il primo anno, poteva, eventualmente, avvenire in relazione ai finanziamenti a disposizione degli enti interessati.
La ricorrente – chiedendo il risarcimento dei danni per le retribuzioni “perse” negli anni dal 2009 al
2019 o, comunque, dal 2016 dal 2019, oltre la quota di TFR – fonda la sua domanda sull'erroneo presupposto che il contratto di lavoro stipulato – in ossequio alla normativa regionale - dovesse essere automaticamente rinnovato di anno in anno fino alla pronuncia del Tar.
Tuttavia, tale tesi non può essere condivisa in quanto dall'obbligo di contrattualizzazione, scaturente dall'art. 68 c.1 c. 4 L.R. Puglia 10.07.2006 n. 19 e sancito – tra l'altro – da un dictum giurisdizionale, non consegue il diritto soggettivo della ricorrente al rinnovo automatico del contratto in questione, considerato che sul piano normativo tale rinnovo è vincolato al verificarsi di determinate condizioni.
L'erogazione della retribuzione presuppone, comunque, l'avvenuto espletamento della prestazione lavorativa trattandosi di emolumento che, sinallagmaticamente, presuppone l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio.
In assenza di prestazione lavorativa, il diritto alla retribuzione non matura e, di conseguenza, nulla deve essere corrisposto, altresì, a titolo di TFR per gli anni come indicati dalla ricorrente, essendo tale voce strettamente correlata al rapporto di lavoro che nel caso di specie risulta essere a tempo determinato di durata annuale.
Pertanto, tale capo di domanda deve essere rigettato.
Alla luce delle considerazioni suesposte, ne consegue che anche la domanda di condanna dell'ente resistente, al pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 100.000,00, a titolo di risarcimento per omessa contribuzione, presupponendo – comunque – l'espletamento di un'attività lavorativa, deve essere rigettata.
Passando, infine, all'esame della richiesta di condanna del per il risarcimento del danno CP_2
per la tardiva assunzione, si rileva che la domanda in questione è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Risulta incontestabile che parte resistente abbia adempiuto all'obbligo della contrattualizzazione solo a seguito di tre gradi di giudizio e, persino, dopo il giudizio di ottemperanza del Tar, adducendo pretestuosi motivi per giustificare la sua illegittima inerzia nel dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brindisi, asserendo di non avervi provveduto “a causa delle farraginose e confuse leggi regionali che si sono occupate del diritto degli operatori non sanitari che hanno CP_ svolto servizio di integrazione scolastica ai portatori di handicap ex Puglia 16/87 alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro subordinato full time a tempo determinato, di durata annuale, rinnovabile ….”.
Ebbene, come si legge – altresì – nella sentenza del Tar, il era “(..) vincolato alla CP_2 contrattualizzazione della sig.ra da una pronuncia giurisdizionale ormai irrevocabile” e, Pt_1
pertanto, le decisioni della Corte Costituzionale, come gli interventi del Legislatore richiamati a sostegno della tesi difensiva dell'Ente “non sono tali da incidere su un di un obbligo che per un verso discende in modo ormai definitivo da un dictum giurisdizionale e, per altro verso, dev'essere sul piano normativo rapportato solo ed esclusivamente alla richiamata legge regionale n. 19 del
2006”
Pertanto, l'Amministrazione, a causa del considerevole ritardo nel dare esecuzione della sentenza
632/2009, dopo circa 10 anni, è responsabile della mancata contrattualizzazione della ricorrente e non vi è dubbio che tale condotta sia illegittima e imputabile al comportamento colposo della stessa
Sul punto, è doveroso richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza, applicabile anche in questa sede in via analogica, che ha così statuito: “(…)Va confermato il principio di cui a
Cass. 4 agosto 2020, n. 16665,in forza del quale in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., mentre non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento
"ex tunc" del rapporto di lavoro, il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art.
1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che la doverosità dell'assunzione, detratto l'aliunde perceptum qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a
condizioni deteriori. Ciò però non significa, come invece ritiene la Corte territoriale, che fosse necessaria l'allegazione esplicita in primo grado, da parte delle ricorrenti, della loro inoccupazione od occupazione con reddito inferiore, perché all'identificazione del danno rivendicato è sufficiente essersi agito in quella sede, come pacificamente è avvenuto, sul presupposto del pregiudizio consistente nella mancata tempestiva attribuzione del posto e quindi di una perdita delle conseguenti retribuzioni. La vicenda fattuale di inoccupazione od occupazione a condizioni deteriori è l'effetto concreto della mancata assunzione ed i variabili connotati di essa riguardano il piano della prova, anche sotto il profilo del riparto del conseguente onere ex art. 2697 c.c. e non quello dell'introduzione della domanda e della pretesa risarcitoria, che di altro non necessita se non della denuncia, con l'atto introduttivo, di un danno consistente nella tardiva attribuzione del posto e quindi della perdita delle retribuzioni. In altre parole, l'inoccupazione o
l'occupazione a condizioni deteriori costituiscono solo elementi di prova del danno da ritardata assunzione;
nel caso di specie, come documentato dalle ricorrenti attraverso il puntuale richiamo agli atti del giudizio di primo grado, esse hanno depositato le dichiarazioni dei redditi, evidentemente indispensabili al decidere ed indicato la misura dei redditi percepiti nel periodo oggetto di causa, profilo la cui omessa considerazione integra l'omesso esame di fatto decisivo denunciato. È dirimente osservare che, una volta che vi siano prove anche solo presuntive o (a fortiori e come accade nel caso di specie) documentali dell'inoccupazione o della parziale occupazione nel periodo di riferimento, l'esistenza di guadagni diversi che il lavoratore abbia percepito impiegando le proprie energie lavorative integra, in sede di quantificazione, un aliunde perceptum. E l'aliunde perceptum è, per costante insegnamento giurisprudenziale, un'eccezione (sia pure in senso lato) e, come avviene per tutte le eccezioni, deve essere provata da chi la sollevi, vale
a dire dal datore di lavoro ogni qual volta si discuta di danno da lucro cessante (cfr., ad esempio, Cass. 14 giugno 2022, n. 19163; Cass. 31 gennaio 2017 n. 2499; Cass. 12 maggio 2015,
n. 9616; Cass. 17 novembre 2010, n. 23226; Cass. 26 ottobre 2010, n. 21919; Cass. 1 giugno 2004
n. 10531; Cass. 9 aprile 2003 n. 5532; Cass. 29 agosto 2000 n. 11341; Cass. 22 ottobre 1998 n.
10522; Cass. 27 marzo 1996 n. 2756; Cass. 19 luglio 1990 n. 7380; Cass. 20 giugno 1990 n. 6193 e altre). Ciò puntualizzato in termini di corretta distribuzione degli oneri di allegazione e prova, va poi chiarito che i dati fiscali, ovverosia le dichiarazioni dei redditi o le certificazioni sul reddito risultante agli uffici finanziari, che siano prodotte dalle parti o acquisite d'ufficio dal giudice, assumono, in questa tipologia di cause, rilevanza probatoria primaria, anche qualora destinate ad esprimersi attraverso dati che segnalino l'assenza di redditi ed in particolare di redditi di lavoro.
Il valore dei dati fiscali nel processo civile è indubbiamente influenzato dalla tipologia di controversia da affrontare. In ambito di diritto di famiglia è nota la vigenza di un consolidato principio per cui le dichiarazioni dei redditi, in quanto svolgono una funzione tipicamente tributaria, non rivestono valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento rispetto alla capacità reddituale da valutare rispetto alla fissazione degli oneri di mantenimento, su altre risultanze probatorie (Cass. 28 aprile 2006, n. 9876). In ambito previdenziale-assistenziale, esclusa qualsiasi rilevanza anche solo come principio di prova utile all'esercizio dei poteri officiosi alle mere autocertificazioni della parte (Cass. 9 marzo 2018, n. 5708; in senso parzialmente diverso, ovverosia per la valenza dell'autocertificazione almeno al fine dell'esercizio dei poteri officiosi, Cass. 4 novembre 2016, n. 22484), i dati fiscali vengono talora valorizzati dalla legge ai fini della prova del requisito reddituale (Cass. 5 maggio 2016, n. 9010, con riferimento alle attestazioni degli uffici finanziari richieste dalla L. n. 153 del 1969, art. 26). Ciò posto, discutendosi, nelle cause di risarcimento del danno da tardiva assunzione, dei redditi da lavoro che, nelle more dell'assunzione, siano stati percepiti dalla parte che si assume danneggiata, è evidente la centralità dei dati tributari, in quanto di regola i redditi da lavoro sono destinati a lasciare traccia in ambito fiscale. Non può dunque dirsi che la produzione tardiva delle dichiarazioni dei redditi ad opera della ricorrente intercetti realmente una preclusione, perché il giudice, in mancanza, quei dati li avrebbe dovuti acquisire anche d'ufficio, ai sensi degli artt.
421 e 437 c.p.c., stante la loro palese decisività e dunque indispensabilità, risultando invariabilmente che il mancato impegno presso il datore di lavoro che avrebbe dovuto assumere comporta il mantenimento in capo al lavoratore delle energie lavorative - quale effetto del medesimo comportamento dannoso altrui - e quindi la concreta possibilità di produzione di redditi, che va obiettivamente accertata secondo le predette modalità istruttorie. I dati fiscali, anche se tali da non attestare reddito per gli anni interessati, assumono poi valenza presuntiva destinata a sorreggere la quantificazione del menzionato danno da perdita delle retribuzioni e dunque la decisione sulla causa, potendosi prescinderne solo se rispetto ad essi emergano palesi vizi o manifeste incompletezze. A fronte di tali dati, resta salva la prova di ulteriori redditività così non emerse, perché ad es. di entità talmente minima da non essere intercettate fiscalmente o perché afferenti a lavoro svolto "in nero", la cui dimostrazione spetta però a quel punto a chi resista alla domanda. In altre parole, in ambito di pubblico impiego e rispetto al tema del risarcimento del danno da tardiva assunzione, hanno efficacia probatoria le dichiarazioni dei redditi degli anni interessati (se prive di vizi palesi) o le corrispondenti certificazioni fiscali, documenti tutti che, ove mancanti, vanno acquisiti officiosamente ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c.; spetta poi al datore di lavoro inadempiente all'obbligo di assunzione fornire la prova dell'aliunde perceptum in ipotesi non risultante da quei documenti o atti.” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 25/07/2023, n.22294).
Applicando tali principi alla presente fattispecie, ne consegue che risulta fondata la domanda di risarcimento del danno subito dalla ricorrente a causa della tardiva assunzione da parte della p.a.
Seguendo l'orientamento consolidato (Cass. civ., ord. 4 agosto 2020, n. 16665) in materia, la
Suprema Corte conferma il principio in forza del quale in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A.,
(sebbene nel caso di specie l'Amministrazione non abbia adottato un provvedimento illegittimo ma una condotta omissiva non avendo – pur essendo obbligata – provveduto a formalizzare il rapporto di lavoro), mentre non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che la doverosità dell'assunzione, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori. Viene esclusa, altresì, la necessità dell'allegazione da parte del lavoratore dello status di inoccupazione od occupazione con reddito inferiore, in quanto la vicenda fattuale di inoccupazione od occupazione a condizioni deteriori è l'effetto concreto della mancata assunzione ed i variabili connotati di essa riguardano il piano della prova, anche sotto il profilo del riparto del conseguente onere ex art. 2697 c.c. e non quello dell'introduzione della domanda e della pretesa risarcitoria, che di altro non necessita se non della denuncia, con l'atto introduttivo, di un danno consistente nella tardiva attribuzione del posto e quindi della perdita delle retribuzioni;
in altri termini, l'inoccupazione o l'occupazione a condizioni deteriori costituiscono solo elementi di prova del danno da ritardata assunzione.
Allorquando vi siano prove anche solo presuntive o documentali dell'inoccupazione o della parziale occupazione nel periodo di riferimento, l'esistenza di guadagni diversi che il lavoratore abbia percepito impiegando le proprie energie lavorative integra, in sede di quantificazione, un aliunde perceptum; quanto a tale ultima fattispecie, si tratta di un'eccezione (sia pure in senso lato) e, come avviene per tutte le eccezioni, deve essere provata da chi la sollevi, vale a dire dal datore di lavoro ogni qual volta si discuta di danno da lucro cessante (ad esempio, Cass. civ., ord. 14 giugno 2022, n.
19163; Cass. civ., 31 gennaio 2017 n. 2499).
La Suprema Corte chiarisce poi che i dati fiscali, ovverosia le dichiarazioni dei redditi o le certificazioni sul reddito risultante agli uffici finanziari, che siano prodotte dalle parti o acquisite d'ufficio dal giudice, assumono, in questa tipologia di cause, rilevanza probatoria primaria, anche qualora destinate ad esprimersi attraverso dati che segnalino l'assenza di redditi ed in particolare di redditi di lavoro.
In effetti, contrariamente a quanto succede nell'ambito del diritto di famiglia, in ambito previdenziale-assistenziale, esclusa qualsiasi rilevanza anche solo come principio di prova utile all'esercizio dei poteri officiosi alle mere autocertificazioni della parte (Cass. civ., ord. 9 marzo
2018, n. 5708; in senso parzialmente diverso, ovverosia per la valenza dell'autocertificazione almeno al fine dell'esercizio dei poteri officiosi, Cass. civ., ord. 18 luglio 2016, n. 22484), i dati fiscali vengono talora valorizzati dalla legge ai fini della prova del requisito reddituale (Cass. civ., 5 maggio 2016, n. 9010). Ne risulta, nelle cause di risarcimento del danno da tardiva assunzione, la centralità dei dati tributari, in quanto di regola i redditi da lavoro sono destinati a lasciare traccia in ambito fiscale. (fonte nota a sentenza Cassazione civile sez. lav., 25/07/2023, n.22294).
Ebbene, seppure parte ricorrente non abbia depositato certificati attestanti stato di disoccupazione né dichiarazioni fiscali attraverso cui comprovare l'assetto reddituale di quanto percepito negli anni di riferimento, ritiene questo Tribunale che si possa procedere alla quantificazione dei danni in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Al fine della determinazione equitativa del danno, considerando il trattamento economico tabellare stabilito per il profilo professionale in cui risultava inquadrata la ricorrente - determinato nel valore lordo dello stipendio tabellare A1, in misura mensile pari a € 1.421,74 ed in misura annua pari €
17.060,97 (oltre la tredicesima mensilità e l'assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto)
– e il fatto che la sentenza imponeva solo l'assunzione a tempo determinato, visto il tempo decorso tra la sentenza di primo grado e l'adempimento, ritiene questo Tribunale che i danni patiti da parte ricorrente possano essere quantificati nella somma netta di € 15.000,00.
Quanto al danno da perdita di chance, parte ricorrente sostiene che dalla immediata formalizzazione del contratto sarebbe derivato l'automatico rinnovo dello stresso e, in seguito, la stabilizzazione.
L'Ente ha rilevato che la ricorrente non poteva vantare alcun diritto di essere stabilizzata dalla Asl
Br, considerato che con delibera n. 220 del 31.1.2008, si dava attuazione all'art. 3 comma 38 della legge reg. Puglia n. 40 del 2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della : Art 38. Al personale del comparto in servizio CP_7
continuativo da almeno 3 anni alla data in vigore della presente legge presso le aziende sanitarie locali con rapporto di lavoro convenzionale ovvero con incarico a tempo determinato, adibito al servizio integrazione scolastica di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati), si applica il processo di stabilizzazione previsto dall'articolo 30 (Piano di stabilizzazione del personale) della legge regionale 16 aprile 2007, n.10
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009 della ).Quanto sopra previsto si applica anche al personale utilizzato dalle aziende CP_7 sanitarie locali su delega dei comuni, al quale per effetto dell'articolo 68 della l.r. 19 006 stato applicato il contratto degli enti locali. Il processo di stabilizzazione previsto per il personale del ruolo dirigenziale si applica anche al personale adibito, con rapporto di lavoro convenzionale ovvero con incarico a tempo determinato, da almeno 3 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, in forma continuativa, al servizio di integrazione scolastica di cui alla l.r. 16/1987.
Le aziende sanitarie locali, ove necessario, equiparano, sulla base delle mansioni effettivamente svolte, i profili professionali a quelli previsti per il personale del servizio sanitario nazionale. Le aziende sanitarie locali adeguano le dotazioni organiche vigenti qualora i posti dei profili professionali interessati risultino carenti. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, ammontanti a euro 17.938.650,00, si provvede: mediante l'istituzione, nell'ambito Contr dell' 1 . .
1. di nuovo capitolo di spesa “Stabilizzazione personale l.r. 16 1987 finanziato con risorse autonome”, con una dotazione finanziaria di euro 12 milioni 400 mila e corrispondente
Contr riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 921010 - 11.1.1. - del bilancio regionale;
Contr mediante l'istituzione, nell'ambito della 12.2.1, di nuovo capitolo di spesa “Stabilizzazione personale l.r. 16 1987 finanziato con risorse a specifica destinazione”, con una dotazione Contr finanziaria di euro 5.538.650,00 connesso al capitolo di entrata 2037215 – 2.1.17 - del bilancio regionale). Parte resistente rappresentava che con delibera n. 1317 del 7.5.2008 veniva indetto avviso per la stabilizzazione del personale in questione, sia in via diretta per coloro in possesso dei requisiti, che per via concorsuale, ma la ricorrente non figurava nell'elenco dei candidati ammessi come da delibera n. 2339 del 6.8.2008 in quanto non in possesso dei requisiti per poter essere stabilizzata, né risultava che avesse proposto alcuna domanda;
aggiungeva che tutte le leggi regionali che avevano disposto le stabilizzazioni in tal senso, anche successive, erano state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale.
Contrariamente, secondo la tesi prospettata da parte ricorrente il rinnovo del contratto era previsto espressamente dall'art. 68 c. 1 L.R. Puglia 10.07.2006 n. 19, non avendo parte resistente prodotto in giudizio alcuna documentazione comprovante la mancanza di fondi.
Ebbene, ritiene questo Tribunale che tale capo di domanda non merita accoglimento in quanto è escluso che possa configurarsi un diritto soggettivo della ad essere stabilizzata, in quanto la Pt_1 legge finanziaria per l'anno 2007 aveva previsto la facoltà e non l'obbligo di stabilizzare il personale precario, riservando – comunque – tale beneficio ai candidati in possesso di specifici requisiti che nel presente giudizio la ricorrente – tra l'altro - non ha provato inequivocabilmente di possedere, anche in considerazione del fatto che il ), processo di stabilizzazione è necessariamente condizionato dal rispetto delle disponibilità finanziarie e della necessaria predeterminazione del fabbisogno di personale, nonché dal possesso da parte dell'aspirante alla stabilizzazione dei requisiti necessari per l'accesso all'impiego pubblico.
Si richiama, a tal proposito, l'Ordinanza della Suprema Corte, n. 9031 del 2019, che in fattispecie analoga ha così concluso: “il secondo motivo è infondato perché la Corte territoriale correttamente ha escluso che potesse configurarsi un diritto soggettivo della ad essere stabilizzata;
4.1. Pt_4
l'art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 ha limitato la possibilità della stabilizzazione al
«personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del
29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge» ed ha aggiunto che le iniziative di stabilizzazione «del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse» devono essere precedute dal previo espletamento di prove selettive;
4.2. la con l'art. 30 della L.R. n. 10/2007 si è limitata a richiamare CP_7
la norma statale, rinviando a quest'ultima quanto ai requisiti per l'accesso alle procedure, requisiti ai quali non si riferisce il successivo art. 31, che ha disposto la «proroga dei contratti precari del servizio sanitario nazionale» «al fine di dare esecuzione all'articolo 1, comma 565 I. 296/2006», che non riguarda le procedure di stabilizzazione, bensì il contenimento della spesa sanitaria, la ricognizione e la revisione delle piante organiche in occasione della quale può solo «essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato»;
4.3. l'art. 1, comma 519, della legge n.
296/2006 non ha attribuito un diritto soggettivo all'assunzione a tutto il personale precario delle pubbliche amministrazioni, bensì, come già evidenziato da questa Corte, ha solo «inteso avviare un processo virtuoso di graduale riassorbimento di tale precariato con instaurazione di stabili rapporti di lavoro a tempo indeterminato» (Cass. n. 6868/2015), processo necessariamente condizionato dal rispetto delle disponibilità finanziarie e della necessaria predeterminazione del fabbisogno di personale, nonché dal possesso da parte dell'aspirante alla stabilizzazione dei requisiti necessari per l'accesso all'impiego pubblico ( Cass. S.U. n. 19166/2017);
4.4. la norma, quindi, deroga alle normali procedure di reclutamento limitatamente al carattere riservato e non aperto della procedura, ma presuppone in ogni caso il superamento di procedure selettive, imposto dal principio costituzionale sancito dall'art. 97 Cost., con la sola eccezione del personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ( Cass. S.U.
n.1778/2011; Cass. S.U.n. 24904/2011; Cass. S.U. n. 8078/2015; Cass. S.U. n. 19166/2017);
4.4. correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto che il preteso diritto soggettivo alla stabilizzazione dovesse essere in ogni caso escluso perché la non aveva mai superato una Pt_4
procedura concorsuale;
4.5. al riguardo va, infatti, evidenziato che l'inadempimento da parte delle
Pubbliche Amministrazioni dell'obbligo di bandire la procedura riservata, obbligo comunque non sussistente nella fattispecie nella quale viene in rilievo una facoltà (Cass. n. 23019/2018), potrebbe, al più, legittimare una pretesa risarcitoria in relazione al danno da perdita di chance, ma mai fondare il diritto alla costituzione iussu iudicis del rapporto di impiego;
4.6. alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve aggiungere che il rapporto convenzionale triennale valorizzato dall'art. 3, comma 38, della legge regionale n. 40/2007, che ha ampliato la platea dei destinatari delle procedure di stabilizzazione, è solo quello intercorrente fra la ASL e l'aspirante all'assunzione
o fra quest'ultimo e l'ente territoriale, sicché la norma non può essere applicata agli operatori dipendenti o soci di imprese affidatarie del servizio;
4.7. in tal caso, infatti, il lavoratore è solo di fatto assegnato al servizio stesso ma non è parte di alcun "rapporto di lavoro convenzionale" e non assume obbligazioni giuridicamente rilevanti, né dirette né indirette, nei confronti dell'ente territoriale e della ASL, obbligazioni che gravano solo sul soggetto convenzionato, ossia nella specie della cooperativa Alba alle cui dipendenze la aveva operato sino a quando, nel Pt_4
gennaio 2006, aveva stipulato il contratto con la ex AsL BR/1;4.8. la sentenza impugnata è, quindi, corretta e condivisibile anche nella parte in cui esclude che la ricorrente fosse in possesso dell'anzianità necessaria per accedere alla stabilizzazione;
(…)” (Corte di Cassazione Ord. Sez. L
Num. 9031 Anno 2019).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce del valore del petitum così come accertato in giudizio.
pqm
- accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alla domanda di risarcimento dei danni, come in
Con narrativa, e condanna il di al pagamento della somma di € 15.000,00, CP_2 Controparte_1
in favore della ricorrente;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna il al pagamento delle spese processuali, Controparte_1
liquidandole in tal misura in euro 2109,00 oltre accessori di legge con distrazione;
Brindisi, 15/1/2025
Il Giudice
Dr.ssa Gabriella Puzzovio