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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/08/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1036/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1036/2025 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. POLIMENO ROSALINA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CARDAIO ELENA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17/03/1990 in San Gemini, precisando che dall'unione è nato in data [...] il figlio (attualmente Persona_1 maggiorenne ed economicamente indipendente), e che a far data dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione, di cui alla sentenza del Tribunale di Terni n.
602/2015 del 06/07/2015, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione. Le parti nel ricorso introduttivo hanno concordemente rappresentato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“Ogni reciproco rapporto dare/avere passato, presente e futuro sarà regolato mediante la cessione, da parte del Sig. , in favore della Sig.ra della quota del 50% di CP_1 Parte_1 proprietà della casa familiare – appartamento con garage di pertinenza sito in Terni Via Aristide
Gabelli n. 30 (distinti al NCEU del Comune di Terni fg. 105 p.lla 326 sub 15 e 22) –, inclusi gli arredi ed il corredo assegnati al in sede di separazione ad oggi da costui non asportati, a CP_1 fronte del versamento da parte della Sig.ra in favore del Sig. dell'importo di Parte_1 CP_1 euro 47.000,00. Il trasferimento avverrà mediante rogito notarile, entro giorni 20 dal deposito del presente ricorso, a spese della Sig.ra la quale salderà contestualmente alla stipula Parte_1
l'importo di € 47.000,00 al Sig. , il compenso del Notaio, gli oneri fiscali e tributari, CP_1 nonché ogni altro relativo accessorio;
il Sig. provvederà a proprie spese, alla consegna CP_1 dell'attestato di prestazione energetica. La data del rogito sarà comunicata dalla Sig.ra Parte_1 al Sig. , per il tramite dei rispettivi Legali, almeno 7 giorni prima del rogito medesimo. CP_1
Le parti danno atto che la cessione della quota di proprietà di detti immobili e dei mobili di arredo
e corredo a fronte della corresponsione dell'importo di € 47.000,00 ha funzione solutorio- compensativa dell'obbligo di mantenimento del Sig. in favore della Sig.ra CP_1 Parte_1 mediante attribuzione una tantum.
A tal fine, la Sig.ra dichiara che il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile e Parte_1 dei beni mobili di arredo e corredo è satisfattivo di ogni propria pretesa presente e futura nei confronti del Sig. , anche copertura degli scoperti arretrati inerenti l'assegno di CP_1 mantenimento con riferimento anche al periodo di malattia.
Le parti espressamente dichiarano che l'accordo inerente i trasferimenti di cui sopra e la conseguente stipulazione della compravendita sono da ritenersi connessi e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione di tutti i rapporti tra loro pendenti.
Per quant'altro, le parti che, con il presente accordo finalizzato alla richiesta congiunta di divorzio, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
All'udienza presidenziale, tenuta in data 09/07/2025 con modalità di scambio di note scritte, entrambe le parti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già spiegate con l'atto introduttivo, hanno dato atto di aver ottemperato nelle more agli accordi intercorsi stipulando l'atto di compravendita dell'immobile in data 03/06/2025.
All'esito dell'udienza, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, la decisione è stata rimessa al Collegio. L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 17/03/1990 in San Gemini
(TR) tra e alle condizioni indicate nel ricorso Controparte_1 Parte_1 congiunto e riportate in parte motiva;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di San
Gemini (TR) (atto n.3, parte II, serie A, Uff. 1, anno 1990);
- spese compensate;
Così deciso nella camera di consiglio in data 16.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli