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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/05/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1016/2022 R.G. promossa
DA
( ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. SALVATORE SEMINATO
Appellante
CONTRO
) in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIUSEPPE MELI
Appellato AVENTE AD OGGETTO: accertamento subordinazione e reiterazione contratti a termine.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 488/2022 del 05.05.2022 il Tribunale del lavoro di Siracusa
rigettava il ricorso con cui premettendo di aver lavorato presso Parte_2
il con il profilo professionale di consulente informatico, in virtù Controparte_1
di contratti a termine reiterati, dall'1.1.2004 al 30.6.2017 – aveva chiesto al giudice adito: il riconoscimento della natura subordinata del rapporti;
la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive in conformità alle previsioni del CCNL dei dipendenti degli enti locali, nonché alla ricostruzione della posizione giuridica, previdenziale e assistenziale;
la conversione dei rapporti in contratto di lavoro a tempo indeterminato, a far data dal primo contratto o da data successiva ritenuta di giustizia;
la condanna del resistente a reinserire CP_1
il lavoratore nello stesso posto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni svolte durante la vigenza dei rapporti di lavoro a tempo determinato;
la condanna del resistente al risarcimento del danno subito dal ricorrente a seguito CP_1
della illegittima apposizione del termine di durata del rapporto di lavoro, da commisurarsi alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data di messa in mora o dalla diversa data di giustizia;
in subordine, la condanna del resistente al risarcimento del danno ex art. 36 comma VI d.lgs. 165/2001.
Avverso la citata sentenza interponeva appello , con ricorso Parte_1
depositato in data 04.11.2022 Si costituiva in giudizio il resistendo al gravame. Controparte_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 24.04.2025, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, in sintesi, l'appellante censura il capo della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che non fosse stata fornita prova adeguata della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in ricorso. Lamenta che il tribunale non ha tenuto conto dei dati emersi dall'istruttoria, con riferimento alle concrete modalità di espletamento delle prestazioni lavorative rese da in favore dell'ente Pt_1
appellato; rileva che dalle deposizioni dei testi e erano Tes_1 Tes_2
al contrario emersi la eterodirezione dell'attività lavorativa, l'obbligo per il
UL di osservare l'orario di ufficio e la circostanza che lo stesso era destinatario delle circolari interne del servizio e in genere che lo stesso era sottoposto e tenuto ad osservare le direttive impartite dal dirigente.
2. Con il secondo motivo censura il capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese del giudizio;
deduce che il tribunale, nel riconoscere fondata la domanda, avrebbe dovuto assumere ogni statuizione consequenziale e condannare il alla rifusione delle spese. Controparte_1
3. Tali le censure alla sentenza impugnata, in via preliminare va dato atto che il difensore dell'appellante, con note depositate il 23.4.2025, ha rinunziato alla domanda volta ad ottenere la ricostruzione della posizione giuridica previdenziale ed assistenziale del lavoratore. La rinuncia a una parte dell'originaria domanda rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cassazione civile, sez. II, 19/02/2019, n. 4837).
4. L'appello è infondato.
Il primo motivo non può accogliersi, essendo condivisibile la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal tribunale.
Secondo i consolidati principi elaborati dalla Suprema Corte, in relazione ai contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione va individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (in tal senso, Cass. sez. lav. n. 24041 che a sua volta richiama, ex plurimis, Cass. n. 18/2019 e Cass. n.28459/2019).
5. Nel caso in esame, come risulta dalla documentazione prodotta in atti, il comune appellato, con Determinazione del Commissario Straordinario n. 53
del 31/12/2003, ha proceduto all'affidamento in appalto alla ditta “Infostudio e-consulting”, facente capo all'odierno appellante, del servizio concernente l'attività di assistenza e consulenza informatica per gli uffici comunali.
Successivamente il , a mezzo contratti di collaborazione coordinata e Pt_1
continuativa stipulati a seguito di determine sindacali, è stato incaricato di gestire il servizio di gestione della sicurezza dei sistemi informativi dell'ente comunale, nonché di assistenza al progetto "SIOPE" e del servizio di rilascio della carta di identità elettronica.
Tale incarico, prorogato sino al 31.12.2008, è stato poi nuovamente affidato previo conferimento di appalto pubblico alla ditta “Infostudio e-consulting”
sino al 30/06/2017.
6. Ritiene il collegio che, in relazione al rapporto lavorativo del non Pt_1
sussistano gli indici della subordinazione, posto che dalle testimonianze assunte in primo grado non è emersa la prova di una rigida sottoposizione del alle direttive impartite dal dirigente del settore o a qualsiasi degli altri Pt_1
obblighi propri del prestatore di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.
7. Ed invero, i testimoni (dirigente dell'area che nel comune appellato Tes_1
si occupava dei servizi informatici e dei servizi finanziari e tributari) e
(dipendente all'epoca dei fatti del e sindaco Tes_2 Controparte_1
del suddetto da giugno 2006 a giugno 2016) si sono limitati a riferire, CP_1
in modo piuttosto vago, che si doveva attenere alle direttive del Pt_1
in quanto dirigente dell'area in cui l'appellante operava. Tes_1 Tuttavia, tali dichiarazioni non sono state suffragate da alcuna precisazione o circostanza concreta o altro elemento, cosicchè non sono di per sé sufficienti a qualificare come subordinato il rapporto lavorativo.
Ed infatti, nessuno dei due testi è stato in grado di indicare gli specifici ordini o i contenuti delle presunte direttive ricevute dal , né l'appellante – Pt_1
che pure ne aveva l'onere - ha prodotto, a conferma di quanto detto dai testi sopra indicati, ordini di servizio scritti o qualsiasi altro provvedimento del dirigente (o di un suo delegato) che si riferisse specificamente Tes_1
all'attività svolta da , avente ad oggetto la estrinsecazione o in genere Pt_1
la determinazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa da parte del predetto appellante.
8. Peraltro, lo stesso teste , all'evidenza contraddicendosi, ha affermato Tes_1
che svolgeva la propria attività in autonomia e che lo stesso non era Pt_1
soggetto ad alcun controllo sull'orario dell'attività, circostanza questa confermata anche dal teste (“…Non era previsto un orario come Tes_2
quello degli altri dipendenti, né gli veniva pagato uno straordinario per
lavoro supplementare…”), ed inoltre dalla teste , Testimone_3
anch'ella dipendente del la quale ha categoricamente Controparte_1
escluso che fosse obbligato come gli altri dipendenti pubblici a Pt_1
giustificare la propria presenza presso gli uffici comunali (la teste ha precisato che “… non era tenuto a timbrare né a firmare per attestare la Pt_1
presenza. Lo dico con certezza in quanto io per diversi anni ho svolto il ruolo di coordinatore dell'ufficio. Non abbiamo mai esercitato alcun controllo sulla
presenza del ricorrente…”).
Dalla disamina dei sopra indicati elementi istruttori, deve escludersi che il rapporto lavorativo dell'odierno appellante era connotato dagli elementi tipici della subordinazione, non essendovi la prova né dell'obbligo di osservanza di specifiche e stringenti direttive del datore di lavoro, né dell'obbligo di rispettare un preciso orario di lavoro.
Si aggiunga che l'appellante non ha prodotto alcun elemento documentale da cui possa evincersi che lo stesso era sottoposto al continuo controllo del datore di lavoro o al di lui potere organizzativo;
in particolare, non risulta neppure che il fosse tenuto a giustificare le proprie assenze (per malattia o Pt_1
altro) oppure a presentare istanza di ferie.
L'appellante, infatti, neanche sotto tale profilo ha prodotto documentazione utile, avente ad oggetto istanze per ferie o istanze di permessi di qualsiasi tipo,
che potesse far ritenere che egli era obbligato a garantire la propria presenza in ufficio al pari degli altri dipendenti, e in genere che nell'ambito dell'organizzazione comunale era assimilato ad un lavoratore subordinato.
In definitiva, il rapporto di con il si è atteggiato Pt_1 Controparte_1
come un rapporto di lavoro autonomo -connotato dallo svolgimento di attività
connesse a prestazioni intellettuali richiedenti un'elevata specializzazione -
come confermato dal fatto che per la quasi totalità del periodo il rapporto è
stato costituito con la ditta individuale “Infostudio” di UL RE e con le modalità dell'affidamento di appalto di servizi. Tali elementi escludono la subordinazione e appaiono compatibili, come già correttamente evidenziato dal tribunale, con il contratto d'opera ex art. 2222 c.c. e con il contratto di appalto.
9. Dalle considerazioni che precedono, deriva l'infondatezza anche del secondo motivo di appello, relativo al capo sulle spese di primo grado.
10. La sentenza impugnata va integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del comune appellato, nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della causa.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002,
ove dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello;
condanna al pagamento delle spese del grado che liquida Parte_1
in favore del in € 5.500,00 oltre spese generali. Controparte_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, in data
24 aprile 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi