Legge 4 marzo 1987, n. 88

Commentario1

  • 1Motivi nuovi sono in realtà motivi .. vecchi (Cass. 4683/98)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 settembre 2019

Giurisprudenza43

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  • 1Trib. Patti, sentenza 24/01/2025, n. 185
    Provvedimento: TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 24/01/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3901 /2020 R.G., promossa da: , nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1 Fisc. , elettivamente domiciliato in CONTRADA C.F._1 CAVARRETTA N.88 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO presso lo studio dell'Avv. NOCIFORA TIRANNO MARIELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, - ricorrente - contro CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1 C/O AVVOCATURA INPS DI MESSINA 301/BIS MESSINA presso lo studio …
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    • ripristino indennità·
    • art. 2 Legge n. 241/1990·
    • accertamento medico-legale·
    • art. 4 Legge n. 1088/1970·
    • tutela del legittimo affidamento·
    • interessi legali e rivalutazione monetaria·
    • spese di lite·
    • sospensione illegittima·
    • indennità ACT (Assegno Cure Tubercolari)·
    • diritto al contraddittorio

  • 2Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 17/11/2025, n. 254
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA Sent.254/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di pensione, iscritto al n. 37585 del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.: xxxxxxxx, nato a [...] (xx) il xxxxxx (xxxxxxxx) e ivi residente in via xxxxxx n. xxx, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Attilio Galati ([...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Surano (LE) alla via G. Marconi n. 15 (galati.pietroattilio@ordavvle.legalmail.it); contro: INPS – …
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    • CTU contabile·
    • giurisprudenza di legittimità·
    • contributi figurativi·
    • ricongiunzione contributiva·
    • protezione dati personali·
    • requisiti per accredito contributi·
    • compensazione spese·
    • art. 7 l. 419/1975·
    • malattia specifica

  • 3Trib. Roma, sentenza 20/06/2024, n. 7242
    Provvedimento: TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 34013 2023 RG FRA Avv. NIGLIO ROSANNA Parte_1 E contumace CP_1 Svolgimento del processo e motivi della decisione Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio l' in persona del suo Controparte_2 legale rappresentate pro – tempore per rivendicare la indennità giornaliera antitubercolare. Ha allegato di aver inoltrato, in data 04/02/2021, apposita domanda per ottenere il riconoscimento …
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    • art. 7 L 88/87·
    • art. 2 L 88/87·
    • interessi legali·
    • profilassi tubercolosi·
    • spese processuali·
    • art. 4 L 1088/70·
    • art. 2 L 1088/70·
    • requisiti socio-economici·
    • art. 15 RDL 14.04.1939 n. 363·
    • art. 1 L.14\12\70 n.1088·
    • indennità giornaliera antitubercolare·
    • rivalutazione monetaria·
    • CTU medico legale

  • 4Trib. Palermo, sentenza 18/04/2024, n. 1697
    Provvedimento: Tribunale di Palermo Sezione Lavoro N° ____/____ Registro Sentenze Lavoro RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________ IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A. _________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Bernarda Zangla, all'esito della Rilasciata spedizione in discussione orale ed uditi i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente forma esecutiva all'Avv. SENTENZA _____________________________ nella causa iscritta al n. 1522 del Ruolo Generale del 2023 vertente TRA Parte_1 per (Avv. Massimo Aiello) [...] …
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    • capacità di guadagno·
    • CTU·
    • indennità post-sanatoriale·
    • indennità tubercolare·
    • art. 93 c.p.c.·
    • legge 4 marzo 1987 n. 88·
    • indennità giornaliera·
    • requisiti prestazioni antitubercolari·
    • assegno di cura o sostentamento

  • 5Trib. Potenza, sentenza 05/02/2024, n. 98
    Provvedimento: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile – Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 5 febbraio 2024, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2283/2018 R.G. e vertente fra c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Assunta Parte_1 C.F._1 Bilotta ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Roma via Monti di Creta 53, giusta mandato in atti; - RICORRENTE - e l' , in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1 domiciliato per la carica in Roma ed ai fini del presente atto in …
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    • decadenza domanda·
    • requisiti prestazione previdenziale·
    • riduzione capacità di guadagno·
    • prova diritto·
    • art. 1 L.35/1980·
    • indennità antitubercolari·
    • art. 5 comma 2 L. 88/1987·
    • compensazione spese legali
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 , gia' sostituito dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419 , e' sostituito dai seguenti:
    "L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento postsanatoriale, previsto dall'articolo 2 della presente legge, qualora la domanda sia presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale.
    Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto termine di novanta giorni, l'assegno di cura o di sostentamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
    Hanno il diritto di presentare domanda e di essere ammessi al beneficio dell'assegno di cura o di sostentamento anche gli ex assistiti che, avendone i requisiti ed affetti dalle menomazioni fisiche previste, hanno fruito dell'indennita' post-sanatoriale in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge". NOTE

    Nota agli articoli 1 e 2, comma 1:
    Il testo dell' art. 4 della legge n. 1088/1970 (Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi), gia' modificato dall' art. 6 della legge n. 419/1975 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
    "Art. 4. - Agli assistiti contro la tubercolosi e loro familiari a carico, spetta a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui al precedente art. 2, un assegno per un periodo di due anni di cura o di sostentamento nella misura di L. 480.000 annue, pagabili in rate mensili posticipate.
    Tale assegno e' concesso agli assistiti ed ai loro familiari a carico la cui capacita' di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta a meno della meta' per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. L'assegno e' rinnovabile di due anni in due anni, permanendo la predetta riduzione.
    Ai familiari a carico di eta' inferiore agli anni 15 l'assegno e' concesso qualora siano accertate minorazioni che rendano necessario un ulteriore trattamento a titolo di cura o di sostentamento. Qualora nel corso di godimento dell'assegno il minore compia il quindicesimo anno di eta' ai fini del rinnovo biennale della concessione dell'assegno medesimo si applica il criterio di cui al comma precedente.
    L'assegno non e' cumulabile con la normale retribuzione continuativa ed a tempo pieno ne' con i trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.
    L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale, previsto dall'art. 2 della presente legge, qualora la domanda sia presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale.
    Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto termine di novanta giorni, l'assegno di cura o di sostentamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
    Hanno diritto di presentare domanda e di essere ammessi al beneficio dell'assegno di cura o di sostentamento anche gli ex assistiti che, avendone i requisiti ed affetti dalle menomazioni fisiche previste, hanno fruito dell'indennita' post-sanatoriale in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
    L'accertamento delle condizioni per il diritto all'assegno di cura o di sostentamento previsto dal secondo comma del presente articolo e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le procedure in atto per l'accertamento dell'invalidita' pensionabile. Per tale accertamento l'Istituto nazionale della previdenza sociale puo' servirsi dei propri istituti di cura o dei dispensari dipendenti dai concorsi provinciali.
    Contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione dell'assegno di cura o di sostentamento di cui ai commi precedenti e' ammesso il ricorso in via amministrativa da parte degli assicurati nei termini e nei modi previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni e integrazioni. Le stesse norme si applicano per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale".
  • Art. 2. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo di L. 40.000 mensili, di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 , come sostituiti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419 , e' aumentato a L. 70.000 mensili.
    2. A tale importo si applicano le norme che disciplinano la perequazione del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti.
  • Art. 3. 1. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , come sostituito dal primo capoverso della novella dell' articolo 7 della legge 6 agosto 1975, n. 419 , e' sostituito dal seguente:
    "Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura, o di sostentamento, sussidiabili per legge. Il suddetto "accredito figurativo" decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , concernente il "Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 ".
    Nota agli articoli 3 e 4, comma 1:
    Il testo dell' art. 4 della legge n. 218/1952 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti), gia' modificato dall' art. 7 della legge n. 419/1975 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
    "Art. 4. - A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi per i quali e' corrisposta l'indennita' ordinaria della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa.
    Per detti periodi si computera' come versato a favore dei singoli assicurati il contributo calcolato sulla media dei singoli contributi effettivamente versati nell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato.
    Per la copertura dell'onere relativo sara' annualmente trasferita al Fondo assicurati obbligatori e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo art. 14, una somma da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato nell'assicurazione obbligatoria e nel Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la generalita' degli assicurati.
    Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura o di sostentamento, sussidiabili per legge. Il suddetto "accredito figurativo" decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , concernente il "Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 .
    Sono utili i periodi di prestazione e di ricovero avvenuti prima e dopo il pensionamento, senza limiti.
    La misura dei contributi da accreditare e' pari alla classe media dei contributi effettivamente versati nell'anno precedente il primo ricovero, comunque non inferiore alla classe 10ª della tabella B, allegata al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 .
    Le pensioni, le ricostituzioni ed i supplementi di pensione, definitivi precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, devono essere aggiornati e riliquidati a domanda dell'interessato.
    Per i periodi da computarsi come utili ai fini del comma precedente e per la copertura del conseguente onere a carico della gestione dell'assicurazione per le tubercolosi, si seguono gli stessi criteri previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo".