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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 05/09/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
759/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso congiunto
DA
, nato ad [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Zaira Meo e Marco Rosboch
E
nata il [...], Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Zaira Meo e Marco Rosboch
RICORRENTI per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Aosta n. 49 del 2013 con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I ricorrenti hanno proposto ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Aosta n. 49 del 2013, come di seguito riportato:
“che il Tribunale Illustrissimo, a modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio previste dalla sentenza n. 49 del 2013 e modificate con provvedimento del 15 luglio del 2021, revochi con decorrenza dal giugno 2025 sia il contributo al mantenimento in favore della figlia posto a carico del Signor sia il concorso nelle spese Per_1 Parte_1
pagina 1 di 2 scolastiche, extrascolastiche e mediche relative alla figlia poste a carico dello stesso Per_1
Signor ”. Parte_1
L'accordo così concluso tra le parti può essere recepito dal Tribunale avendo i ricorrenti dato atto che la figlia è maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
Inoltre, non si ravvisano pattuizioni contrarie alla legge.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza del
Tribunale di Aosta n. 49 del 2013.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 4.9.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso congiunto
DA
, nato ad [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Zaira Meo e Marco Rosboch
E
nata il [...], Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Zaira Meo e Marco Rosboch
RICORRENTI per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Aosta n. 49 del 2013 con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I ricorrenti hanno proposto ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Aosta n. 49 del 2013, come di seguito riportato:
“che il Tribunale Illustrissimo, a modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio previste dalla sentenza n. 49 del 2013 e modificate con provvedimento del 15 luglio del 2021, revochi con decorrenza dal giugno 2025 sia il contributo al mantenimento in favore della figlia posto a carico del Signor sia il concorso nelle spese Per_1 Parte_1
pagina 1 di 2 scolastiche, extrascolastiche e mediche relative alla figlia poste a carico dello stesso Per_1
Signor ”. Parte_1
L'accordo così concluso tra le parti può essere recepito dal Tribunale avendo i ricorrenti dato atto che la figlia è maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
Inoltre, non si ravvisano pattuizioni contrarie alla legge.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza del
Tribunale di Aosta n. 49 del 2013.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 4.9.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
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