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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/08/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 527/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 527/2020 promossa da:
Parte_1
C.F. C.F._1
Parte_2
C.F. C.F._2
Parte_3
C.F. C.F._3
Parte_4
CF. C.F._4
con il patrocinio dell'avv. NICOLA PABIS TICCI
ATTORI
1 Contro
CP_1
C.F. C.F._5
con il patrocinio dell'avv. RICCARDO VASELLI
, per egli, successivamente i suoi eredi Controparte_2
collettivamente e impersonalmente
Controparte_3
C.F. C.F._6
Controparte_4
C.F. C.F._7
Controparte_5
C.F. C.F._8
Controparte_6
C.F. C.F._9
con l'avvocato ROMANO LOMBARDI
CONVENUTI
2 La causa veniva posta in decisione come da verbale di udienza del 2.4.2025 nella forma di cui all'articolo 281 quinquies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e “in proprio e quali componenti del Parte_3 Parte_4
Consiglio di amministrazione della , Controparte_7
hanno convenuto in giudizio (fondatrice della , CP_1 CP_7
unitamente a Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e (questi ultimi quali nuovi Controparte_8 Controparte_9
componenti del consiglio di amministrazione), al fine di far accertare la nullità delle disposizioni statutarie che prevedono il potere di revoca degli amministratori da parte della fondatrice, nonché la nullità dei conseguenziali atti di revoca e di nomina di nuovi membri posti in essere dalla medesima in forza delle disposizioni statuare censurate;
in ipotesi, al fine di far accertare l'assenza dei presupposti di merito previsti dallo stesso statuto per la revoca degli amministratori.
A fondamento del loro assunto gli attori hanno dedotto che la fondazione CP_7
costituita nel febbraio 2016 da per la realizzazione di
[...] CP_1
una struttura di ospitalità per malati oncologici e per i loro familiari, sarebbe una tipica fondazione di diritto privato munita di personalità giuridica, autonomia patrimoniale perfetta, con la finalità di creare una struttura sociosanitaria per i malati e per i loro familiari. Ed in particolare, per espressa previsione di legge, il ruolo del fondatore si esaurirebbe con l'avvenuta costituzione dell'ente, con il riconoscimento della sua personalità giuridica e con l'attribuzione di alcune facoltà iniziali al fondatore (come quella della nomina dei primi amministratori), non essendogli tuttavia consentito di
3 mantenere un potere permanente e incondizionato sulla gestione dell'ente stesso, riservato all'autorità governativa che ne assume la vigilanza e alla quale è riservato ex lege il potere di revoca e scioglimento del consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 25 c.c.
Dunque, essendo i poteri di gestione affidati al consiglio di amministrazione, la fondatrice ne avrebbe illegittimamente revocato i membri, così come altrettanto illegittimamente avrebbe nominato altri consiglieri in sostituzione di quelli revocati.
A ciò conseguirebbe, sempre secondo l'assunto difensivo degli attori, non solo la nullità delle disposizioni statutarie (in particolare degli articoli 6 e 9 dello statuto) che attribuiscono alla fondatrice il potere di revoca degli amministratori ma, come si è già detto, anche la nullità degli atti consequenziali compiuti dalla fondatrice in forza delle disposizioni ritenute nulle.
In ogni caso gli attori hanno contestato la sussistenza, nel merito, dei presupposti previsti dallo stesso statuto per la revoca dei consiglieri, non ritenendo questi ultimi di aver compiuto alcuna irregolarità nella gestione della CP_7
Costituendosi in giudizio la convenuta ha contestato le CP_1
domande attoree sostenendo la legittimità delle disposizioni statutarie che attribuiscono al fondatore il potere di revoca degli amministratori e del conseguenti atti di revoca e di nuova nomina dalla stessa posti in essere assumendo in particolare, a fondamento del proprio assunto, la natura della fondazione “ quale “fondazione di partecipazione”, modello CP_7
4 contrattuale più moderno rispetto a quello codicistico, caratterizzato da un assetto più flessibile e da una maggiore autonomia statutaria ivi incluso, come nella specie, il potere di revoca degli amministratori. In via riconvenzionale, la convenuta ha chiesto dunque di accertare lapiena validità ed efficacia della revoca degli amministratori e , nonché l'invalidità Parte_4 Pt_1 Parte_3
della nomina, da parte dello stesso consiglio di amministrazione già revocato, del consigliere , in quanto avvenuta per cooptazione in modo difforme Pt_2
da quanto previsto dallo statuto, nonché la validità della nomina dei nuovi consiglieri e, infine, la condanna degli attori all'immediata consegna della documentazione amministrativa e contabile della (ivi compresi i CP_7
verbali del cda revocato), assumendo il mancato adempimento alle numerose richieste stragiudiziali già in tal senso formulate.
Costituitisi in giudizio anche Controparte_2 Controparte_3
e (nuovi Controparte_4 Controparte_8 Controparte_9
membri del cda nominato da , questi ultimi si sono associati CP_1
alla difesa della convenuta, instando a loro volta per il rigetto delle domande attoree.
Nell'ambito di questo giudizio, con separato ricorso ex artt. 669 quater e 700
c.p.c. in corso di causa, ha chiesto al Tribunale di ordinare, in CP_1
via d'urgenza, agli attori Parte_4 Parte_1 Parte_3
e l'immediata cessazione di ogni attività di consiglieri di Parte_2
amministrazione (attività perpetuata nonostante la revoca), con conseguente divieto di continuare ad agire in nome per conto dell'ente, nonché l'immediata consegna di tutta la documentazione amministrativa, contabile e materiale della CP_7
5 Il ricorso cautelare è stato accolto con ordinanza del precedente istruttore del
5.10.2020 e il provvedimento è stato confermato in sede di reclamo con ordinanza collegiale del 19.01.2023.
Deceduto in corso di causa il convenuto il processo, Controparte_2
ritualmente proseguito nella contumacia degli eredi del de cuius, è stato istruito con prove testimoniali e documentali ed è stato assunto in decisione- su richiesta degli attori- nelle forme di cui all'articolo 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 2.4.2025, con discussione orale successiva al deposito delle comparse conclusionali.
Le parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
Per parte attrice: “Gli attori chiedono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
281 quinquies, II comma c.p.c.1, che la causa sia discussa oralmente a seguito del deposito delle comparse conclusionali e, dichiarando di non accettare il contradditorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove dei convenuti, concludono come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, previa ogni più opportuna declaratoria in ordine alla inammissibilità e infondatezza delle avverse domande, svolte anche in via riconvenzionale, istanze ed eccezioni,
(a) accertare la nullità dell'art. 9 dello Statuto della Controparte_7
(atto Notaio rep. 3294 - racc. 2382 del
[...] Persona_1
16.2.2016) nella parte in cui prevede che i membri del Consiglio di amministrazione possono essere revocati dal Fondatore;
6 (a.1) in via gradata rispetto all'accertamento sub (a), accertare, comunque,
l'assenza di atti posti in essere da parte degli attori in violazione di “norme statutarie e/o regolamentari” o, comunque, il mancato compimento di atti che abbiano arrecato “danno patrimoniale o morale alla e, dunque, CP_7
l'assenza dei presupposti per la revoca secondo il disposto di cui all'art. 9 dello Statuto (atto Notaio rep. 3294 - racc. 2382 del Persona_1
16.2.2016);
(b) per l'effetto, dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia o comunque disporre l'annullamento della revoca dei Consiglieri Parte_4
e di cui alla lettera del 19.4.2019 inviata dalla
[...] Parte_1
, nonché del Consigliere di cui alla lettera del Parte_5 Parte_3
2.12.2019 della e, conseguentemente, accertare e dichiarare che i Parte_5
Consiglieri e sono i legittimi Consiglieri della Parte_4 Pt_1 Parte_3
medesima, avendo sempre mantenuto, senza soluzione di CP_7
continuità, le rispettive cariche originariamente conferite, disponendo la reintegrazione dei medesimi nel predetto Consiglio di Amministrazione;
(c) accertare la nullità dell'art. 6 dello Statuto della Controparte_7
(atto Notaio rep. 3294 - racc. 2382 del
[...] Persona_1
16.2.2016) nella parte in cui attribuisce al Fondatore il potere di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, o, comunque,
(c.1) in via gradata, accertare l'incompatibilità e inoperatività di tale potere alla luce dell'accertamento di cui al punto (a.1) e dell'inefficacia delle delibere di revoca di cui al precedente punto (b);
7 (d) per l'effetto, dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia o comunque disporre l'annullamento dell'atto di nomina del “nuovo” Consiglio di amministrazione di cui agli atti del Notaio di Grosseto (rep. Persona_2
99596 – racc. 13825 del 19.12.2019) composto dai Sig.ri CP_2
, , , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_8
; Controparte_6
(d.1) per l'effetto, dichiarare altresì l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia
o comunque disporre l'annullamento della delibera di trasferimento sede della assunta contestualmente all'atto di nomina di cui agli atti CP_7
del Notaio di Grosseto (rep. 99596 – racc. 13825 del Persona_2
19.12.2019);
(e) in ogni caso, accertare e dichiarare la legittimità della nomina del
Consigliere e la sua permanenza nel Consiglio di Parte_2
amministrazione della disponendo la reintegrazione del CP_7
medesimo nel predetto Consiglio di amministrazione.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
In via istruttoria, per l'ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse ammissibile
e/o rilevante la produzione del “verbale di consegna del cantiere e documentazione tecnica” sottoscritto all'esito dei sopralluoghi svoltisi in contraddittorio tra le parti tra il 22.12.2020 e il 07.01.2021 (allegato sub doc.
64), si insiste nella richiesta di ammissione di CTU finalizzata a “verificare lo stadio di completamento dei lavori della struttura in costruzione quale centro operativo della ”, così come formulata nella Controparte_7
memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2”.
8 Per parte convenuta CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, disattesa e reietta ogni contraria istanza e domanda, respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto e, al contempo, a valere in via riconvenzionale, voglia:
1. accertare e dichiarare la validità ed efficacia a tutti gli effetti dello
Statuto della con riferimento ai poteri da questo attribuiti al CP_7
fondatore nella persona della signora CP_1
2. accertare e dichiarare valida ed efficace la revoca dalla carica di consigliere di amministrazione comunicata dalla Fondatrice CP_1
agli attori e con lettera del 19.4.2019 (doc. Parte_1 Parte_4
n. 14 depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta) con ogni conseguenza di legge e con efficacia ex tunc;
3. accertare e dichiarare valida ed efficace la revoca dalla carica di consigliere di amministrazione comunicata dalla Fondatrice CP_1
alla attrice con lettera del 2.12.2019 (doc. n. 18 depositato Parte_3
unitamente alla comparsa di costituzione e risposta) con ogni conseguenza di legge e con efficacia ex tunc;
4. accertare e dichiarare inesistente e/o nulla la nomina del signor
a membro del consiglio di amministrazione per assoluta Parte_2
contrarietà e violazione delle norme statutarie che regolano i criteri e le modalità di nomina dei consiglieri di amministrazione della Controparte_7
in subordine, dichiarare comunque inefficace e
[...]
conseguentemente annullare, detta nomina in quanto assunta in violazione
9 delle norme statutarie che regolano le modalità di nomina dei consiglieri di amministrazione;
5. accertare e dichiarare pienamente valida ed efficace ad ogni effetto di legge la costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione nominato con atto del Notaio di Grosseto in data 19.12.2019, rep. 99596 – racc. Persona_2
13825 (doc. n. 1 allegato al presente atto);
6. conseguentemente alle superiori domande, ordinare agli attori
l'immediata consegna della documentazione amministrativa e contabile della
nulla escluso, nelle mani del presidente del Consiglio di CP_7
amministrazione nominato con atto del Notaio di Grosseto in Persona_2
data 19.12.2019, rep. 99596 – racc. 13825 (doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
7. In ogni caso, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, accertare e dichiarare integrati i presupposti per la revoca degli attori in ragione del mancato rispetto delle norme statutarie per le motivazioni espresse nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta (sub paragrafo 5. della parte in diritto, pag. 27 e 28); per l'effetto, ordinare agli attori la cessazione dalla carica e l'immediata consegna della documentazione amministrativa e contabile della al presidente CP_7
del Consiglio di amministrazione nominato con del Notaio di Persona_2
Grosseto in data 19.12.2019, rep. 99596 – racc. 13825 (doc. n. 1 allegato al presente atto) da intendersi qui confermato dalla esponente in qualità di fondatrice nelle persone indicate nel predetto atto. Con vittoria di spese e compenso di lite ivi compresa la fase cautelare (ricorso ex art. 700 c.p.c.
10 rubricato al n. 527-1/2020 RG e fase di reclamo rubricata al n. 2119/2020
R.G.), oltre accessori di legge”.
Per parte convenuta come per il CP_8 CP_3 CP_4 CP_9
rigetto delle domande.
Le domande attoree sono infondate.
Ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie sub judice si rendono necessarie alcune puntualizzazioni di carattere generale.
Tradizionalmente la fondazione viene definita come un ente costituito con atto unilaterale –inter vivos o mortis causa– attraverso il quale il fondatore destina, staccandosene completamente e definitivamente, un certo patrimonio alla realizzazione di uno scopo necessariamente di pubblica utilità.
Tuttavia, nel corso degli ultimi decenni al modello tradizionale di fondazione si sono affiancate nella prassi nuovi modelli di enti che, sebbene caratterizzati dalla presenza di un patrimonio destinato alla realizzazione di uno scopo di pubblica utilità (nucleo essenziale minimo ed elemento imprescindibile della
), presentano tuttavia caratteristiche nuove rispetto al modello CP_7
tradizionale, avvicinandosi sotto certi aspetti agli enti collettivi e, in particolare, alle associazioni.
In tale ambito si colloca la figura della fondazione di partecipazione, così denominata dalla dottrina specialistica e dalla giurisprudenza, prevalentemente quella ammnistrativa e contabile dato che il fenomeno si è manifestato in larga parte nelle fondazioni a partecipazione pubblica. Tale tipologia di fondazione, pur essendo al pari di quella classica di matrice codicistica un ente non
11 lucrativo, tuttavia, a differenza di quest'ultima, non è più connotata dal distacco netto dell'ente dal fondatore, ma da una progressiva accentuazione dell'aspetto di carattere personalistico accanto a quello patrimoniale della mera costituzione di un patrimonio destinato allo scopo. La soddisfazione dell'esigenza di immanenza del fondatore o dei fondatori rappresenta dunque una costante nella metamorfosi dell'istituto pur nella varietà dei modelli organizzativi attuati nella prassi.
In questo contesto le disposizioni del codice civile dettate in materia di fondazione (artt. 16, 25, 26, 27, 28, 2500-octies) continuano a disciplinare il momento funzionale (cioè come si è detto la destinazione del patrimonio allo scopo quale nucleo essenziale minimo ai fini della configurabilità stessa della fondazione), mentre le modalità di azione e gli aspetti gestori, che possono essere i più variegati nella prassi, sono lasciati all'autonomia privata pur sempre vincolata, come si è detto, solo alla “destinazione patrimoniale” e, comunque, sotto il vigile costante controllo dell'autorità governativa. Il tratto comune di queste nuove forme di fondazione attiene dunque al fatto che i fondatori non si distaccano definitivamente dal patrimonio destinato allo scopo ma controllano e partecipano al perseguimento dello scopo stesso mediante la nomina e la revoca dei componenti dell'organo amministrativo/esecutivo (al fine di coinvolgere i conferenti nell'amministrazione e così soddisfare l'esigenza di controllo del proprio investimento ideale) ed anche consentendo, nella prassi, il reclutamento di altri fondatori al fine di apportare ulteriori risorse per il conseguimento dello scopo, come avviene ad esempio nell'ambito di numerose fondazione a partecipazione pubblica.
12 In conclusione, sia che le fondazioni di partecipazione siano considerate figure atipiche quali espressione del principio di autonomia contrattuale ai sensi degli articoli.1322 e 1324 c.c., sia quali fondazioni tipiche in senso proprio, ancorché caratterizzate da una maggior flessibilità della struttura organizzativa nei limiti dell' immanenza del minimo comune denominatore costituito dal vincolo istituzionale dello scopo non lucrativo e di destinazione del patrimonio (entrambe qualificazioni giuridiche sostenute in dottrina e in giurisprudenza), in ogni caso in presenza di un tale modello organizzativo la disciplina della fondazione va ricercata nello statuto quale espressione negoziale della volontà del fondatore e nelle facoltà allo stesso riconosciute al fine di valorizzare -in deroga all'assetto tradizionale previsto dal codice-
l'aspetto personalistico con il riconoscimento di un ruolo attivo al fondatore nella gestione dell'ente.
È dunque alla luce dei suindicati principi che occorre interpretare lo statuto al fine di accertare la volontà del fondatore ed in tal senso il chiaro tenore letterale delle relative disposizioni non lascia alcun dubbio in merito al riconoscimento, in capo al fondatore stesso, del potere di nomina e di revoca degli amministratori.
Ed in particolare, secondo l'art. 6 dello statuto “Il Consiglio di
Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da un minimo di due ad un massimo di nove, secondo il numero esatto che sarà determinato di volta in volta dal fondatore o dai fondatori alla unanimità o dalle altre persone che essi designeranno, una per ciascuno di essi, a sostituirli in tale ruolo”; secondo l'articolo 9, poi, “I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal Fondatore o dai Fondatori alla unanimità per il
13 mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari ovvero per il compimento di atti che arrechino danno patrimoniale o morale alla
(cfr. doc. n. 2 di parte attrice). CP_7
Né deve ritenersi, contrariamente all'assunto difensivo degli attori, che le norme codicistiche e, in particolare, l'articolo 25 c.c., vietino il suddetto modello organizzativo, dovendosi dunque ritenere pienamente legittime le clausole statutarie che consentono alla fondatrice di nominare, così come di revocare i componenti dell'organo amministrativo nell'ambito dei limiti previsti dallo statuto e nel rispetto dell'indisponibilità dello scopo, questo sì, inderogabile come più volte ricordato.
Giova a tal proposito richiamare anche il contenuto dell'ordinanza collegiale del 19.01.2023 resa all'esito dal reclamo cautelare, avendo in particolare il
Collegio, nel confermare l'ordinanza del giudice di prime cure, condivisibilmente osservato quanto segue: “il Collegio non ritiene che il suddetto articolo vieti in modo inderogabile ai privati di dare vita a fondazioni che si discostino dal modello codicistico. Lo scopo del controllo della pubblica autorità sull'operato degli amministratori, come evidenziato, è solo quello di sopperire all'assenza di organi di controllo e di indirizzo nella fondazione, assenza che tuttavia non deve necessariamente verificarsi perché si possa dare vita a una valida fondazione nell'ordinamento giuridico. Anzi, la previsione di organi preposti al controllo e alla vigilanza sull'operato degli amministratori appare corroborare l'obiettivo perseguito dal legislatore con
l'art. 25 c.c. Del resto, l'art. 25, comma 1 c.c. non afferma affatto che l'unica autorità preposta alla nomina o alla revoca degli amministratori sia quella governativa, bensì che quest'ultima “provvede alla nomina e alla sostituzione
14 degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi”, sicché il predetto potere è esercitato dall'autorità solo in quanto vi sia un'impossibilità irrimediabile applicazione delle disposizioni statutarie” (cfr. ordinanza allegata alla nota di deposito del 30.1.2023 di parte convenuta . CP_1
Alcuna nullità può dunque configurarsi nelle suddette clausole statuarie censurate.
Ciò posto, rimane dunque da verificare se -nel merito- la revoca degli amministratori, così come la nomina dei nuovi consiglieri, sia stata disposta dalla fondatrice nel perimetro dei poteri e delle facoltà alla stessa riconosciute dallo statuto, prevedendo in particolare l'articolo 9 che la revoca possa essere disposta dal fondatore per il mancato rispetto di regole statutarie e/o regolamentari, ovvero per il compimento di atti che arrechino danno patrimoniale o morale alla fondazione (cfr. statuto cit).
È alla luce di tale previsione statutaria che deve dunque essere esaminata la richiesta della convenuta (più volte reiterata nel corso del tempo, come dimostrato dalla copiosa corrispondenza inter- partes sin dalla prima richiesta del 5 aprile 2018), di essere informata sul “percorso finanziario, contabile e operativo della (cfr. doc. nn. 16-26 atto di citazione). CP_7
Ed in particolare, a fronte di tali richieste, dapprima formulate direttamente e poi per il tramite del loro legale, gli attori hanno sempre fermamente contestato -in radice- il diritto della fondatrice, di ricevere informazioni relative alla gestione amministrativa della , che le sono state infatti CP_7
15 parzialmente fornite a titolo di mera “cortesia” ed in assenza del riconoscimento di qualsivoglia obbligo giuridico.
In questi termini si è espresso infatti il presidente del consiglio di amministrazione nella lettera del 15 marzo 2019 con la Parte_4
quale, per il tramite del proprio legale, ha precisato che “ la ha CP_7
sempre ottemperato ad ogni richiesta pervenutagli dalla fondatrice e volendo così adempiere ad una preciso atto di cortesia e rispetto nei confronti della stessa, posta, viceversa, l'insussistenza di qualsivoglia obbligo giuridico (né le norme pubblicistiche, né lo statuo, infatti, conferiscono alla fondatrice poteri di intervento sulla gestione ed amministrazione della fondazione, ma solamente poteri di controllo circa l'osservanza dei fini statutari (cfr. doc. n.
28 di parte attrice).
Tale assunto è stato poi confermato nella corrispondenza successiva e fermamente ribadito anche a seguito della revoca degli amministratori disposta dalla fondatrice con la lettera del 19.4.2019 ( quanto ai consiglieri e e con quella successiva del 2.12.2019 (quanto alla Pt_1 Parte_4
consigliera ), non avendo infatti i consiglieri riconosciuto in Parte_3
capo alla fondatrice alcun potere nell'amministrazione della né, CP_7
tanto meno, di revoca del cda, che ha pertanto ritenuto di continuare ad operare senza soluzione di continuità nonostante la revoca ed anche a seguito della nomina del nuovo consiglio di amministrazione..
Ed in particolare, con la lettera del 6.5.2019, gli amministratori revocati hanno sostenuto espressamente che la fondatrice “non dispone di alcun potere di revoca nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione” e che “i
Sig.ri e pertanto, rivestono tuttora le rispettive cariche di Parte_4 Pt_1
16 presidente e Consigliere dell'ente, non essendo la loro posizione minimamente incisa dalla pretesa “revoca”” e ciò sul presupposto che “la missiva della
Sig.ra per quanto concerne la revoca dei consiglieri è tanquam Parte_6
non esset: tale revoca, prima ancora che essere illegittima, è senza dubbio inesistente, in quanto disposta da un soggetto non legittimato ad adottare un simile provvedimento – che a tutto concedere, spetterebbe all'autorità governativa nei limiti di cui all'art. 25 c.c. – con la necessaria conseguenza che i Sig.ri e mantengono intatti i loro poteri (anzi doveri) Parte_4 Pt_1
continuando a ricoprire le rispettive cariche di Presidente e di Consigliere dell'ente”; al contempo gli stessi hanno diffidato “la sig. dal CP_1
tentare nuovamente di ingerirsi nella gestione della compito CP_7
istituzionalmente attribuito ai soli amministratori” (cfr. docc. n. 32-33 allegati all'atto di citazione).
Nella successiva missiva del 24.1.2020, poi, il legale degli amministratori revocati ha ribadito, in loro nome e conto, che “I Consiglieri da me assistiti
… mantengono la carica loro originariamente conferita, non essendo la loro posizione minimamente incisa dalla pretesa “revoca” richiamata nell'atto notarile in forza del quale – altrettanto impropriamente – la con una inammissibile ingerenza sull'operato della ad un nuovo C.d.A. di CP_7
gradimento dell … respingono recisamente la Parte_7
richiesta di consegna della documentazione inerente la contenuta CP_7
nella Sua missiva e, ad ogni effetto, diffidano la Sig.ra ed i CP_1
pretesi “nuovi” consiglieri dal porre in essere qualsiasi atto di ingerenza nella gestione della riservandosi ogni azione a tutela della CP_7
della propria posizione e del proprio operato” (cfr. doc. n. 2 CP_7
allegato alla comparsa di risposta dei convenuti ).
17 Il mancato riconoscimento di qualsivoglia potere della fondatrice di revocare e nominare i membri del consiglio di amministrazione della CP_7
(nonostante ciò fosse espressamente previsto dallo statuto), nonché quello logicamente presupposto di controllare la regolarità della gestione e l'attuazione del progetto, integra di per sé una grave violazione delle regole statutarie da parte dei consiglieri i quali hanno negato alla fondatrice, giova ribadire, quel legittimo spazio di intervento che la stessa ha inteso ab origine riservarsi al fine di vigilare sull'amministrazione dell'ente e sul corretto adempimento degli obblighi di destinazione dell'ingentissimo patrimonio (di un milione e settecentocinquantamila euro), dalla stessa destinato al perseguimento della finalità di pubblico interesse stabilita nell'atto costitutivo e nello statuto.
In questo contesto deve dunque essere valutato l'inadempimento dei consiglieri, sia in relazione alla richiesta di consegna della documentazione e, in particolare, dei verbali del consiglio di amministrazione (inadempimento confermato dal fatto che la documentazione è stata consegnata in forma competa solo nel corso del presente giudizio a seguito dell'accoglimento del ricorso cautelare con verbale di consegna del 16.10.2020- cfr. nota di deposito del 16.11.2020), sia in relazione alle altre gravi irregolarità puntualmente contestate dalla convenuta e, in particolare, per come già emerso in sede cautelare e confermato in corso di causa:
- la nomina di quale membro del consiglio di Parte_2
amministrazione in luogo di medio tempore deceduto, Persona_3
senza le formalità previste dallo statuto e in ogni caso senza che la fondatrice ne fosse stata informata. Sul punto la teste Testimone_1
18 (coniuge dello stesso ), sentita all'udienza del 12.10.2021 in Pt_2
merito alla conoscenza, da parte della della nomina del marito CP_1
a consigliere di amministrazione ha dichiarato che “…la sig.ra CP_1
nulla sapeva e chiamò la presidente della per avere conferma. Pt_7
Mio marito disse che era disponibile per un incontro a tre ma da quel giorno non ha più avuto alcun contatto.”:
- la volontà di stipulare una convenzione con enti diversi da “ ” Parte_7
(associazione individuata nello statuto per l'assegnazione della gestione dell'erigenda struttura di ospitalità dei malati), in violazione -anche in questo caso- della regola statutaria in base alla quale solo in caso di consenso unanime degli amministratori, ma anche della stessa fondatrice, la gestione avrebbe potuto essere affidata ad altre onlus. Tale circostanza si evince chiaramente dalla lettera del 17.6.2019 con la quale il consiglio di amministrazione, addirittura dopo la revoca, ha Parte manifestato alla il chiaro intento della fondazione di “mettere a disposizione dell' le unità realizzate Parte_9
nell'immobile, con criteri da essa Azienda stabiliti e svincolati dalla discrezionalità del soggetto privato”; ed ancora stabilito che ““Il
Consiglio all'unanimità delibera di attivarsi per fissare, quanto prima, Parte un appuntamento con il D.G. della per sottoscrivere una Parte convenzione che assegni alla stessa la facoltà di definire i criteri di assegnazione per l'accesso alle unità abitative della struttura”;
- l'avere in generale i membri del cda revocato continuato (cosa ancora più grave) ad agire in nome della spendendone il nome, tra CP_7
l'altro, come si è già detto, mettendo a disposizione dell
[...]
le unità realizzate nell'immobile in violazione Parte_9
19 dell'obbligo di coinvolgere la fondatrice nelle decisioni relative alla destinazione della gestione ad enti diversi da “ ”; Parte_7
- la delibera con la quale le spese di causa, in un tale contesto, sono state addebitate provvisoriamente alla fondazione (doc n. 34 della citazione);
- il mancato riconoscimento, in radice, della carica assunta dai nuovi membri del consiglio di amministrazione nominati dalla fondatrice;
- la vendita di parte di un terreno di proprietà della in data CP_7
successiva alla revoca del cda da parte dell'ex Presidente il Parte_4
quale ha continuato a spendere il nome della (cfr.doc. n. 37). CP_7
Le suindicate condotte, complessivamente valutate, denotano dunque la chiara volontà degli originari componenti del consiglio di amministrazione di non riconoscere alla fondatrice alcun ruolo nella vita organizzativa della fondazione, arrivando financo ad escludere in radice il potere (invece espressamente riconosciuto dallo statuto), di nominare e revocare gli amministratori nei casi disciplinati dallo statuto all'evidente scopo di coinvolgere la fondatrice nella vita stessa della fondazione e nella gestione diretta del progetto, come dimostrato dalla chiara volontà di affidare la gestione della struttura all'associazione “ ”. Ed infatti, giova Parte_7
ribadire, lo statuto prevede espressamente la necessità del consenso della stessa fondatrice (oltre che quello unanime dei membri del consiglio stesso di amministrazione), per poter individuare strutture alternative, non potendo assumere alcuna efficacia esimente dal rispetto di tale regola statutaria il fatto che i consiglieri si siano determinati a rivolgersi ad altri enti pubblici per l'affidamento della gestione della struttura al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione (cfr. sul
20 punto, testimonianza rese da progettista dei lavori, Testimone_2
sentito all'udienza del 22.06.2021).
Conclusivamente, dunque, a fronte della totale noncuranza delle prerogative statutarie riconosciute alla fondatrice e di mancato coinvolgimento nelle decisioni (anche) alla stessa demandate, non può assumere alcun rilievo neppure la circostanza che l'immobile (destinato allo scopo), sia stato poi portato a termine al momento della consegna del cantiere al nuovo consiglio di amministrazione e, più in generale, la realizzazione -oggettiva- del progetto in quanto, giova ribadire, in ogni caso eseguito senza tenere conto del necessario coinvolgimento della fondatrice e delle facoltà alla stessa riconosciute, sin dalla costituzione della fondazione, dallo statuto.
Ne consegue l'irrilevanza, ai fini del giudizio, del supplemento istruttorio richiesto dagli attori in ordine all'espletamento di una consulenza tecnica volta a “verificare lo stadio di completamento dei lavori della struttura in costruzione quale centro operativo della ”, Controparte_7
con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione o rilievo sul punto.
Conclusivamente, dunque, le domande attore devono essere respinte, con conseguente accoglimento delle corrispondenti domande riconvenzionali volte ad ottenere: l'accertamento della validità della revoca degli amministratori da parte della fondatrice e della validità CP_1
della nomina -sempre da parte della fondatrice dei nuovi Controparte_1
membri del cda con atto del Notaio di Grosseto del Persona_2
19.12.2019, rep. 99596 – racc. 13825; l'accertamento dell'invalidità della
21 nomina di quale nuovo consigliere di amministrazione;
la Parte_2
condanna degli attori alla consegna della documentazione già richiesta dalla convenuta in sede cautelare, con conseguente conferma delle relative ordinanze interinali.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria, assorbiti per le ragioni di cui in parte motiva.
Le spese del giudizio (ivi compresa la fase cautelare di primo grado e quella di reclamo innanzi al Collegio) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM n 55/2014 succ mod. e integr, ma, quanto alla fase cautelare, con esclusione della fase istruttoria e con diminuzione del 50% della fase decisoria, stante la natura documentale del procedimento cautelare e la concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
527/2020, ogni diversa istanza e richiesta disattesa così ha deciso:
- respinge tutte le domande attoree;
- accoglie le domande riconvenzionali della convenuta come specificato in parte motiva;
- condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore della parte convenuta in euro 4.230,00 CP_1
per la fase cautelare (di cui euro 2.115,00 per quella di primo grado ed euro 2.115,00 per quella di reclamo), oltre al rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva a cpa come per lege;
in euro 10.860,00,
22 oltre al rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva a cpa come per legge, per il giudizio di merito;
- condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della parte convenuta Controparte_10 [...]
e in euro CP_4 Controparte_8 Controparte_3
4.230,00 per la fase cautelare (di cui euro 2.115,00 per quella di primo grado ed euro 2.115,00 per quella di reclamo), oltre all'aumento del
90%, -pari a euro 1. 903,50- per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, oltre al rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva e cpa come per legge;
per il giudizio di merito, in euro
10.860,00, oltre all'aumento del 90%, -pari a euro 9.774,00- per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, oltre al rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva e cpa come per legge
Grosseto 30.7.2025
Il Giudice
Dr.ssa Claudia Frosini
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 527/2020 promossa da:
Parte_1
C.F. C.F._1
Parte_2
C.F. C.F._2
Parte_3
C.F. C.F._3
Parte_4
CF. C.F._4
con il patrocinio dell'avv. NICOLA PABIS TICCI
ATTORI
1 Contro
CP_1
C.F. C.F._5
con il patrocinio dell'avv. RICCARDO VASELLI
, per egli, successivamente i suoi eredi Controparte_2
collettivamente e impersonalmente
Controparte_3
C.F. C.F._6
Controparte_4
C.F. C.F._7
Controparte_5
C.F. C.F._8
Controparte_6
C.F. C.F._9
con l'avvocato ROMANO LOMBARDI
CONVENUTI
2 La causa veniva posta in decisione come da verbale di udienza del 2.4.2025 nella forma di cui all'articolo 281 quinquies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e “in proprio e quali componenti del Parte_3 Parte_4
Consiglio di amministrazione della , Controparte_7
hanno convenuto in giudizio (fondatrice della , CP_1 CP_7
unitamente a Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e (questi ultimi quali nuovi Controparte_8 Controparte_9
componenti del consiglio di amministrazione), al fine di far accertare la nullità delle disposizioni statutarie che prevedono il potere di revoca degli amministratori da parte della fondatrice, nonché la nullità dei conseguenziali atti di revoca e di nomina di nuovi membri posti in essere dalla medesima in forza delle disposizioni statuare censurate;
in ipotesi, al fine di far accertare l'assenza dei presupposti di merito previsti dallo stesso statuto per la revoca degli amministratori.
A fondamento del loro assunto gli attori hanno dedotto che la fondazione CP_7
costituita nel febbraio 2016 da per la realizzazione di
[...] CP_1
una struttura di ospitalità per malati oncologici e per i loro familiari, sarebbe una tipica fondazione di diritto privato munita di personalità giuridica, autonomia patrimoniale perfetta, con la finalità di creare una struttura sociosanitaria per i malati e per i loro familiari. Ed in particolare, per espressa previsione di legge, il ruolo del fondatore si esaurirebbe con l'avvenuta costituzione dell'ente, con il riconoscimento della sua personalità giuridica e con l'attribuzione di alcune facoltà iniziali al fondatore (come quella della nomina dei primi amministratori), non essendogli tuttavia consentito di
3 mantenere un potere permanente e incondizionato sulla gestione dell'ente stesso, riservato all'autorità governativa che ne assume la vigilanza e alla quale è riservato ex lege il potere di revoca e scioglimento del consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 25 c.c.
Dunque, essendo i poteri di gestione affidati al consiglio di amministrazione, la fondatrice ne avrebbe illegittimamente revocato i membri, così come altrettanto illegittimamente avrebbe nominato altri consiglieri in sostituzione di quelli revocati.
A ciò conseguirebbe, sempre secondo l'assunto difensivo degli attori, non solo la nullità delle disposizioni statutarie (in particolare degli articoli 6 e 9 dello statuto) che attribuiscono alla fondatrice il potere di revoca degli amministratori ma, come si è già detto, anche la nullità degli atti consequenziali compiuti dalla fondatrice in forza delle disposizioni ritenute nulle.
In ogni caso gli attori hanno contestato la sussistenza, nel merito, dei presupposti previsti dallo stesso statuto per la revoca dei consiglieri, non ritenendo questi ultimi di aver compiuto alcuna irregolarità nella gestione della CP_7
Costituendosi in giudizio la convenuta ha contestato le CP_1
domande attoree sostenendo la legittimità delle disposizioni statutarie che attribuiscono al fondatore il potere di revoca degli amministratori e del conseguenti atti di revoca e di nuova nomina dalla stessa posti in essere assumendo in particolare, a fondamento del proprio assunto, la natura della fondazione “ quale “fondazione di partecipazione”, modello CP_7
4 contrattuale più moderno rispetto a quello codicistico, caratterizzato da un assetto più flessibile e da una maggiore autonomia statutaria ivi incluso, come nella specie, il potere di revoca degli amministratori. In via riconvenzionale, la convenuta ha chiesto dunque di accertare lapiena validità ed efficacia della revoca degli amministratori e , nonché l'invalidità Parte_4 Pt_1 Parte_3
della nomina, da parte dello stesso consiglio di amministrazione già revocato, del consigliere , in quanto avvenuta per cooptazione in modo difforme Pt_2
da quanto previsto dallo statuto, nonché la validità della nomina dei nuovi consiglieri e, infine, la condanna degli attori all'immediata consegna della documentazione amministrativa e contabile della (ivi compresi i CP_7
verbali del cda revocato), assumendo il mancato adempimento alle numerose richieste stragiudiziali già in tal senso formulate.
Costituitisi in giudizio anche Controparte_2 Controparte_3
e (nuovi Controparte_4 Controparte_8 Controparte_9
membri del cda nominato da , questi ultimi si sono associati CP_1
alla difesa della convenuta, instando a loro volta per il rigetto delle domande attoree.
Nell'ambito di questo giudizio, con separato ricorso ex artt. 669 quater e 700
c.p.c. in corso di causa, ha chiesto al Tribunale di ordinare, in CP_1
via d'urgenza, agli attori Parte_4 Parte_1 Parte_3
e l'immediata cessazione di ogni attività di consiglieri di Parte_2
amministrazione (attività perpetuata nonostante la revoca), con conseguente divieto di continuare ad agire in nome per conto dell'ente, nonché l'immediata consegna di tutta la documentazione amministrativa, contabile e materiale della CP_7
5 Il ricorso cautelare è stato accolto con ordinanza del precedente istruttore del
5.10.2020 e il provvedimento è stato confermato in sede di reclamo con ordinanza collegiale del 19.01.2023.
Deceduto in corso di causa il convenuto il processo, Controparte_2
ritualmente proseguito nella contumacia degli eredi del de cuius, è stato istruito con prove testimoniali e documentali ed è stato assunto in decisione- su richiesta degli attori- nelle forme di cui all'articolo 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 2.4.2025, con discussione orale successiva al deposito delle comparse conclusionali.
Le parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
Per parte attrice: “Gli attori chiedono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
281 quinquies, II comma c.p.c.1, che la causa sia discussa oralmente a seguito del deposito delle comparse conclusionali e, dichiarando di non accettare il contradditorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove dei convenuti, concludono come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, previa ogni più opportuna declaratoria in ordine alla inammissibilità e infondatezza delle avverse domande, svolte anche in via riconvenzionale, istanze ed eccezioni,
(a) accertare la nullità dell'art. 9 dello Statuto della Controparte_7
(atto Notaio rep. 3294 - racc. 2382 del
[...] Persona_1
16.2.2016) nella parte in cui prevede che i membri del Consiglio di amministrazione possono essere revocati dal Fondatore;
6 (a.1) in via gradata rispetto all'accertamento sub (a), accertare, comunque,
l'assenza di atti posti in essere da parte degli attori in violazione di “norme statutarie e/o regolamentari” o, comunque, il mancato compimento di atti che abbiano arrecato “danno patrimoniale o morale alla e, dunque, CP_7
l'assenza dei presupposti per la revoca secondo il disposto di cui all'art. 9 dello Statuto (atto Notaio rep. 3294 - racc. 2382 del Persona_1
16.2.2016);
(b) per l'effetto, dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia o comunque disporre l'annullamento della revoca dei Consiglieri Parte_4
e di cui alla lettera del 19.4.2019 inviata dalla
[...] Parte_1
, nonché del Consigliere di cui alla lettera del Parte_5 Parte_3
2.12.2019 della e, conseguentemente, accertare e dichiarare che i Parte_5
Consiglieri e sono i legittimi Consiglieri della Parte_4 Pt_1 Parte_3
medesima, avendo sempre mantenuto, senza soluzione di CP_7
continuità, le rispettive cariche originariamente conferite, disponendo la reintegrazione dei medesimi nel predetto Consiglio di Amministrazione;
(c) accertare la nullità dell'art. 6 dello Statuto della Controparte_7
(atto Notaio rep. 3294 - racc. 2382 del
[...] Persona_1
16.2.2016) nella parte in cui attribuisce al Fondatore il potere di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, o, comunque,
(c.1) in via gradata, accertare l'incompatibilità e inoperatività di tale potere alla luce dell'accertamento di cui al punto (a.1) e dell'inefficacia delle delibere di revoca di cui al precedente punto (b);
7 (d) per l'effetto, dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia o comunque disporre l'annullamento dell'atto di nomina del “nuovo” Consiglio di amministrazione di cui agli atti del Notaio di Grosseto (rep. Persona_2
99596 – racc. 13825 del 19.12.2019) composto dai Sig.ri CP_2
, , , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_8
; Controparte_6
(d.1) per l'effetto, dichiarare altresì l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia
o comunque disporre l'annullamento della delibera di trasferimento sede della assunta contestualmente all'atto di nomina di cui agli atti CP_7
del Notaio di Grosseto (rep. 99596 – racc. 13825 del Persona_2
19.12.2019);
(e) in ogni caso, accertare e dichiarare la legittimità della nomina del
Consigliere e la sua permanenza nel Consiglio di Parte_2
amministrazione della disponendo la reintegrazione del CP_7
medesimo nel predetto Consiglio di amministrazione.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
In via istruttoria, per l'ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse ammissibile
e/o rilevante la produzione del “verbale di consegna del cantiere e documentazione tecnica” sottoscritto all'esito dei sopralluoghi svoltisi in contraddittorio tra le parti tra il 22.12.2020 e il 07.01.2021 (allegato sub doc.
64), si insiste nella richiesta di ammissione di CTU finalizzata a “verificare lo stadio di completamento dei lavori della struttura in costruzione quale centro operativo della ”, così come formulata nella Controparte_7
memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2”.
8 Per parte convenuta CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, disattesa e reietta ogni contraria istanza e domanda, respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto e, al contempo, a valere in via riconvenzionale, voglia:
1. accertare e dichiarare la validità ed efficacia a tutti gli effetti dello
Statuto della con riferimento ai poteri da questo attribuiti al CP_7
fondatore nella persona della signora CP_1
2. accertare e dichiarare valida ed efficace la revoca dalla carica di consigliere di amministrazione comunicata dalla Fondatrice CP_1
agli attori e con lettera del 19.4.2019 (doc. Parte_1 Parte_4
n. 14 depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta) con ogni conseguenza di legge e con efficacia ex tunc;
3. accertare e dichiarare valida ed efficace la revoca dalla carica di consigliere di amministrazione comunicata dalla Fondatrice CP_1
alla attrice con lettera del 2.12.2019 (doc. n. 18 depositato Parte_3
unitamente alla comparsa di costituzione e risposta) con ogni conseguenza di legge e con efficacia ex tunc;
4. accertare e dichiarare inesistente e/o nulla la nomina del signor
a membro del consiglio di amministrazione per assoluta Parte_2
contrarietà e violazione delle norme statutarie che regolano i criteri e le modalità di nomina dei consiglieri di amministrazione della Controparte_7
in subordine, dichiarare comunque inefficace e
[...]
conseguentemente annullare, detta nomina in quanto assunta in violazione
9 delle norme statutarie che regolano le modalità di nomina dei consiglieri di amministrazione;
5. accertare e dichiarare pienamente valida ed efficace ad ogni effetto di legge la costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione nominato con atto del Notaio di Grosseto in data 19.12.2019, rep. 99596 – racc. Persona_2
13825 (doc. n. 1 allegato al presente atto);
6. conseguentemente alle superiori domande, ordinare agli attori
l'immediata consegna della documentazione amministrativa e contabile della
nulla escluso, nelle mani del presidente del Consiglio di CP_7
amministrazione nominato con atto del Notaio di Grosseto in Persona_2
data 19.12.2019, rep. 99596 – racc. 13825 (doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
7. In ogni caso, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, accertare e dichiarare integrati i presupposti per la revoca degli attori in ragione del mancato rispetto delle norme statutarie per le motivazioni espresse nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta (sub paragrafo 5. della parte in diritto, pag. 27 e 28); per l'effetto, ordinare agli attori la cessazione dalla carica e l'immediata consegna della documentazione amministrativa e contabile della al presidente CP_7
del Consiglio di amministrazione nominato con del Notaio di Persona_2
Grosseto in data 19.12.2019, rep. 99596 – racc. 13825 (doc. n. 1 allegato al presente atto) da intendersi qui confermato dalla esponente in qualità di fondatrice nelle persone indicate nel predetto atto. Con vittoria di spese e compenso di lite ivi compresa la fase cautelare (ricorso ex art. 700 c.p.c.
10 rubricato al n. 527-1/2020 RG e fase di reclamo rubricata al n. 2119/2020
R.G.), oltre accessori di legge”.
Per parte convenuta come per il CP_8 CP_3 CP_4 CP_9
rigetto delle domande.
Le domande attoree sono infondate.
Ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie sub judice si rendono necessarie alcune puntualizzazioni di carattere generale.
Tradizionalmente la fondazione viene definita come un ente costituito con atto unilaterale –inter vivos o mortis causa– attraverso il quale il fondatore destina, staccandosene completamente e definitivamente, un certo patrimonio alla realizzazione di uno scopo necessariamente di pubblica utilità.
Tuttavia, nel corso degli ultimi decenni al modello tradizionale di fondazione si sono affiancate nella prassi nuovi modelli di enti che, sebbene caratterizzati dalla presenza di un patrimonio destinato alla realizzazione di uno scopo di pubblica utilità (nucleo essenziale minimo ed elemento imprescindibile della
), presentano tuttavia caratteristiche nuove rispetto al modello CP_7
tradizionale, avvicinandosi sotto certi aspetti agli enti collettivi e, in particolare, alle associazioni.
In tale ambito si colloca la figura della fondazione di partecipazione, così denominata dalla dottrina specialistica e dalla giurisprudenza, prevalentemente quella ammnistrativa e contabile dato che il fenomeno si è manifestato in larga parte nelle fondazioni a partecipazione pubblica. Tale tipologia di fondazione, pur essendo al pari di quella classica di matrice codicistica un ente non
11 lucrativo, tuttavia, a differenza di quest'ultima, non è più connotata dal distacco netto dell'ente dal fondatore, ma da una progressiva accentuazione dell'aspetto di carattere personalistico accanto a quello patrimoniale della mera costituzione di un patrimonio destinato allo scopo. La soddisfazione dell'esigenza di immanenza del fondatore o dei fondatori rappresenta dunque una costante nella metamorfosi dell'istituto pur nella varietà dei modelli organizzativi attuati nella prassi.
In questo contesto le disposizioni del codice civile dettate in materia di fondazione (artt. 16, 25, 26, 27, 28, 2500-octies) continuano a disciplinare il momento funzionale (cioè come si è detto la destinazione del patrimonio allo scopo quale nucleo essenziale minimo ai fini della configurabilità stessa della fondazione), mentre le modalità di azione e gli aspetti gestori, che possono essere i più variegati nella prassi, sono lasciati all'autonomia privata pur sempre vincolata, come si è detto, solo alla “destinazione patrimoniale” e, comunque, sotto il vigile costante controllo dell'autorità governativa. Il tratto comune di queste nuove forme di fondazione attiene dunque al fatto che i fondatori non si distaccano definitivamente dal patrimonio destinato allo scopo ma controllano e partecipano al perseguimento dello scopo stesso mediante la nomina e la revoca dei componenti dell'organo amministrativo/esecutivo (al fine di coinvolgere i conferenti nell'amministrazione e così soddisfare l'esigenza di controllo del proprio investimento ideale) ed anche consentendo, nella prassi, il reclutamento di altri fondatori al fine di apportare ulteriori risorse per il conseguimento dello scopo, come avviene ad esempio nell'ambito di numerose fondazione a partecipazione pubblica.
12 In conclusione, sia che le fondazioni di partecipazione siano considerate figure atipiche quali espressione del principio di autonomia contrattuale ai sensi degli articoli.1322 e 1324 c.c., sia quali fondazioni tipiche in senso proprio, ancorché caratterizzate da una maggior flessibilità della struttura organizzativa nei limiti dell' immanenza del minimo comune denominatore costituito dal vincolo istituzionale dello scopo non lucrativo e di destinazione del patrimonio (entrambe qualificazioni giuridiche sostenute in dottrina e in giurisprudenza), in ogni caso in presenza di un tale modello organizzativo la disciplina della fondazione va ricercata nello statuto quale espressione negoziale della volontà del fondatore e nelle facoltà allo stesso riconosciute al fine di valorizzare -in deroga all'assetto tradizionale previsto dal codice-
l'aspetto personalistico con il riconoscimento di un ruolo attivo al fondatore nella gestione dell'ente.
È dunque alla luce dei suindicati principi che occorre interpretare lo statuto al fine di accertare la volontà del fondatore ed in tal senso il chiaro tenore letterale delle relative disposizioni non lascia alcun dubbio in merito al riconoscimento, in capo al fondatore stesso, del potere di nomina e di revoca degli amministratori.
Ed in particolare, secondo l'art. 6 dello statuto “Il Consiglio di
Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da un minimo di due ad un massimo di nove, secondo il numero esatto che sarà determinato di volta in volta dal fondatore o dai fondatori alla unanimità o dalle altre persone che essi designeranno, una per ciascuno di essi, a sostituirli in tale ruolo”; secondo l'articolo 9, poi, “I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal Fondatore o dai Fondatori alla unanimità per il
13 mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari ovvero per il compimento di atti che arrechino danno patrimoniale o morale alla
(cfr. doc. n. 2 di parte attrice). CP_7
Né deve ritenersi, contrariamente all'assunto difensivo degli attori, che le norme codicistiche e, in particolare, l'articolo 25 c.c., vietino il suddetto modello organizzativo, dovendosi dunque ritenere pienamente legittime le clausole statutarie che consentono alla fondatrice di nominare, così come di revocare i componenti dell'organo amministrativo nell'ambito dei limiti previsti dallo statuto e nel rispetto dell'indisponibilità dello scopo, questo sì, inderogabile come più volte ricordato.
Giova a tal proposito richiamare anche il contenuto dell'ordinanza collegiale del 19.01.2023 resa all'esito dal reclamo cautelare, avendo in particolare il
Collegio, nel confermare l'ordinanza del giudice di prime cure, condivisibilmente osservato quanto segue: “il Collegio non ritiene che il suddetto articolo vieti in modo inderogabile ai privati di dare vita a fondazioni che si discostino dal modello codicistico. Lo scopo del controllo della pubblica autorità sull'operato degli amministratori, come evidenziato, è solo quello di sopperire all'assenza di organi di controllo e di indirizzo nella fondazione, assenza che tuttavia non deve necessariamente verificarsi perché si possa dare vita a una valida fondazione nell'ordinamento giuridico. Anzi, la previsione di organi preposti al controllo e alla vigilanza sull'operato degli amministratori appare corroborare l'obiettivo perseguito dal legislatore con
l'art. 25 c.c. Del resto, l'art. 25, comma 1 c.c. non afferma affatto che l'unica autorità preposta alla nomina o alla revoca degli amministratori sia quella governativa, bensì che quest'ultima “provvede alla nomina e alla sostituzione
14 degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi”, sicché il predetto potere è esercitato dall'autorità solo in quanto vi sia un'impossibilità irrimediabile applicazione delle disposizioni statutarie” (cfr. ordinanza allegata alla nota di deposito del 30.1.2023 di parte convenuta . CP_1
Alcuna nullità può dunque configurarsi nelle suddette clausole statuarie censurate.
Ciò posto, rimane dunque da verificare se -nel merito- la revoca degli amministratori, così come la nomina dei nuovi consiglieri, sia stata disposta dalla fondatrice nel perimetro dei poteri e delle facoltà alla stessa riconosciute dallo statuto, prevedendo in particolare l'articolo 9 che la revoca possa essere disposta dal fondatore per il mancato rispetto di regole statutarie e/o regolamentari, ovvero per il compimento di atti che arrechino danno patrimoniale o morale alla fondazione (cfr. statuto cit).
È alla luce di tale previsione statutaria che deve dunque essere esaminata la richiesta della convenuta (più volte reiterata nel corso del tempo, come dimostrato dalla copiosa corrispondenza inter- partes sin dalla prima richiesta del 5 aprile 2018), di essere informata sul “percorso finanziario, contabile e operativo della (cfr. doc. nn. 16-26 atto di citazione). CP_7
Ed in particolare, a fronte di tali richieste, dapprima formulate direttamente e poi per il tramite del loro legale, gli attori hanno sempre fermamente contestato -in radice- il diritto della fondatrice, di ricevere informazioni relative alla gestione amministrativa della , che le sono state infatti CP_7
15 parzialmente fornite a titolo di mera “cortesia” ed in assenza del riconoscimento di qualsivoglia obbligo giuridico.
In questi termini si è espresso infatti il presidente del consiglio di amministrazione nella lettera del 15 marzo 2019 con la Parte_4
quale, per il tramite del proprio legale, ha precisato che “ la ha CP_7
sempre ottemperato ad ogni richiesta pervenutagli dalla fondatrice e volendo così adempiere ad una preciso atto di cortesia e rispetto nei confronti della stessa, posta, viceversa, l'insussistenza di qualsivoglia obbligo giuridico (né le norme pubblicistiche, né lo statuo, infatti, conferiscono alla fondatrice poteri di intervento sulla gestione ed amministrazione della fondazione, ma solamente poteri di controllo circa l'osservanza dei fini statutari (cfr. doc. n.
28 di parte attrice).
Tale assunto è stato poi confermato nella corrispondenza successiva e fermamente ribadito anche a seguito della revoca degli amministratori disposta dalla fondatrice con la lettera del 19.4.2019 ( quanto ai consiglieri e e con quella successiva del 2.12.2019 (quanto alla Pt_1 Parte_4
consigliera ), non avendo infatti i consiglieri riconosciuto in Parte_3
capo alla fondatrice alcun potere nell'amministrazione della né, CP_7
tanto meno, di revoca del cda, che ha pertanto ritenuto di continuare ad operare senza soluzione di continuità nonostante la revoca ed anche a seguito della nomina del nuovo consiglio di amministrazione..
Ed in particolare, con la lettera del 6.5.2019, gli amministratori revocati hanno sostenuto espressamente che la fondatrice “non dispone di alcun potere di revoca nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione” e che “i
Sig.ri e pertanto, rivestono tuttora le rispettive cariche di Parte_4 Pt_1
16 presidente e Consigliere dell'ente, non essendo la loro posizione minimamente incisa dalla pretesa “revoca”” e ciò sul presupposto che “la missiva della
Sig.ra per quanto concerne la revoca dei consiglieri è tanquam Parte_6
non esset: tale revoca, prima ancora che essere illegittima, è senza dubbio inesistente, in quanto disposta da un soggetto non legittimato ad adottare un simile provvedimento – che a tutto concedere, spetterebbe all'autorità governativa nei limiti di cui all'art. 25 c.c. – con la necessaria conseguenza che i Sig.ri e mantengono intatti i loro poteri (anzi doveri) Parte_4 Pt_1
continuando a ricoprire le rispettive cariche di Presidente e di Consigliere dell'ente”; al contempo gli stessi hanno diffidato “la sig. dal CP_1
tentare nuovamente di ingerirsi nella gestione della compito CP_7
istituzionalmente attribuito ai soli amministratori” (cfr. docc. n. 32-33 allegati all'atto di citazione).
Nella successiva missiva del 24.1.2020, poi, il legale degli amministratori revocati ha ribadito, in loro nome e conto, che “I Consiglieri da me assistiti
… mantengono la carica loro originariamente conferita, non essendo la loro posizione minimamente incisa dalla pretesa “revoca” richiamata nell'atto notarile in forza del quale – altrettanto impropriamente – la con una inammissibile ingerenza sull'operato della ad un nuovo C.d.A. di CP_7
gradimento dell … respingono recisamente la Parte_7
richiesta di consegna della documentazione inerente la contenuta CP_7
nella Sua missiva e, ad ogni effetto, diffidano la Sig.ra ed i CP_1
pretesi “nuovi” consiglieri dal porre in essere qualsiasi atto di ingerenza nella gestione della riservandosi ogni azione a tutela della CP_7
della propria posizione e del proprio operato” (cfr. doc. n. 2 CP_7
allegato alla comparsa di risposta dei convenuti ).
17 Il mancato riconoscimento di qualsivoglia potere della fondatrice di revocare e nominare i membri del consiglio di amministrazione della CP_7
(nonostante ciò fosse espressamente previsto dallo statuto), nonché quello logicamente presupposto di controllare la regolarità della gestione e l'attuazione del progetto, integra di per sé una grave violazione delle regole statutarie da parte dei consiglieri i quali hanno negato alla fondatrice, giova ribadire, quel legittimo spazio di intervento che la stessa ha inteso ab origine riservarsi al fine di vigilare sull'amministrazione dell'ente e sul corretto adempimento degli obblighi di destinazione dell'ingentissimo patrimonio (di un milione e settecentocinquantamila euro), dalla stessa destinato al perseguimento della finalità di pubblico interesse stabilita nell'atto costitutivo e nello statuto.
In questo contesto deve dunque essere valutato l'inadempimento dei consiglieri, sia in relazione alla richiesta di consegna della documentazione e, in particolare, dei verbali del consiglio di amministrazione (inadempimento confermato dal fatto che la documentazione è stata consegnata in forma competa solo nel corso del presente giudizio a seguito dell'accoglimento del ricorso cautelare con verbale di consegna del 16.10.2020- cfr. nota di deposito del 16.11.2020), sia in relazione alle altre gravi irregolarità puntualmente contestate dalla convenuta e, in particolare, per come già emerso in sede cautelare e confermato in corso di causa:
- la nomina di quale membro del consiglio di Parte_2
amministrazione in luogo di medio tempore deceduto, Persona_3
senza le formalità previste dallo statuto e in ogni caso senza che la fondatrice ne fosse stata informata. Sul punto la teste Testimone_1
18 (coniuge dello stesso ), sentita all'udienza del 12.10.2021 in Pt_2
merito alla conoscenza, da parte della della nomina del marito CP_1
a consigliere di amministrazione ha dichiarato che “…la sig.ra CP_1
nulla sapeva e chiamò la presidente della per avere conferma. Pt_7
Mio marito disse che era disponibile per un incontro a tre ma da quel giorno non ha più avuto alcun contatto.”:
- la volontà di stipulare una convenzione con enti diversi da “ ” Parte_7
(associazione individuata nello statuto per l'assegnazione della gestione dell'erigenda struttura di ospitalità dei malati), in violazione -anche in questo caso- della regola statutaria in base alla quale solo in caso di consenso unanime degli amministratori, ma anche della stessa fondatrice, la gestione avrebbe potuto essere affidata ad altre onlus. Tale circostanza si evince chiaramente dalla lettera del 17.6.2019 con la quale il consiglio di amministrazione, addirittura dopo la revoca, ha Parte manifestato alla il chiaro intento della fondazione di “mettere a disposizione dell' le unità realizzate Parte_9
nell'immobile, con criteri da essa Azienda stabiliti e svincolati dalla discrezionalità del soggetto privato”; ed ancora stabilito che ““Il
Consiglio all'unanimità delibera di attivarsi per fissare, quanto prima, Parte un appuntamento con il D.G. della per sottoscrivere una Parte convenzione che assegni alla stessa la facoltà di definire i criteri di assegnazione per l'accesso alle unità abitative della struttura”;
- l'avere in generale i membri del cda revocato continuato (cosa ancora più grave) ad agire in nome della spendendone il nome, tra CP_7
l'altro, come si è già detto, mettendo a disposizione dell
[...]
le unità realizzate nell'immobile in violazione Parte_9
19 dell'obbligo di coinvolgere la fondatrice nelle decisioni relative alla destinazione della gestione ad enti diversi da “ ”; Parte_7
- la delibera con la quale le spese di causa, in un tale contesto, sono state addebitate provvisoriamente alla fondazione (doc n. 34 della citazione);
- il mancato riconoscimento, in radice, della carica assunta dai nuovi membri del consiglio di amministrazione nominati dalla fondatrice;
- la vendita di parte di un terreno di proprietà della in data CP_7
successiva alla revoca del cda da parte dell'ex Presidente il Parte_4
quale ha continuato a spendere il nome della (cfr.doc. n. 37). CP_7
Le suindicate condotte, complessivamente valutate, denotano dunque la chiara volontà degli originari componenti del consiglio di amministrazione di non riconoscere alla fondatrice alcun ruolo nella vita organizzativa della fondazione, arrivando financo ad escludere in radice il potere (invece espressamente riconosciuto dallo statuto), di nominare e revocare gli amministratori nei casi disciplinati dallo statuto all'evidente scopo di coinvolgere la fondatrice nella vita stessa della fondazione e nella gestione diretta del progetto, come dimostrato dalla chiara volontà di affidare la gestione della struttura all'associazione “ ”. Ed infatti, giova Parte_7
ribadire, lo statuto prevede espressamente la necessità del consenso della stessa fondatrice (oltre che quello unanime dei membri del consiglio stesso di amministrazione), per poter individuare strutture alternative, non potendo assumere alcuna efficacia esimente dal rispetto di tale regola statutaria il fatto che i consiglieri si siano determinati a rivolgersi ad altri enti pubblici per l'affidamento della gestione della struttura al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione (cfr. sul
20 punto, testimonianza rese da progettista dei lavori, Testimone_2
sentito all'udienza del 22.06.2021).
Conclusivamente, dunque, a fronte della totale noncuranza delle prerogative statutarie riconosciute alla fondatrice e di mancato coinvolgimento nelle decisioni (anche) alla stessa demandate, non può assumere alcun rilievo neppure la circostanza che l'immobile (destinato allo scopo), sia stato poi portato a termine al momento della consegna del cantiere al nuovo consiglio di amministrazione e, più in generale, la realizzazione -oggettiva- del progetto in quanto, giova ribadire, in ogni caso eseguito senza tenere conto del necessario coinvolgimento della fondatrice e delle facoltà alla stessa riconosciute, sin dalla costituzione della fondazione, dallo statuto.
Ne consegue l'irrilevanza, ai fini del giudizio, del supplemento istruttorio richiesto dagli attori in ordine all'espletamento di una consulenza tecnica volta a “verificare lo stadio di completamento dei lavori della struttura in costruzione quale centro operativo della ”, Controparte_7
con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione o rilievo sul punto.
Conclusivamente, dunque, le domande attore devono essere respinte, con conseguente accoglimento delle corrispondenti domande riconvenzionali volte ad ottenere: l'accertamento della validità della revoca degli amministratori da parte della fondatrice e della validità CP_1
della nomina -sempre da parte della fondatrice dei nuovi Controparte_1
membri del cda con atto del Notaio di Grosseto del Persona_2
19.12.2019, rep. 99596 – racc. 13825; l'accertamento dell'invalidità della
21 nomina di quale nuovo consigliere di amministrazione;
la Parte_2
condanna degli attori alla consegna della documentazione già richiesta dalla convenuta in sede cautelare, con conseguente conferma delle relative ordinanze interinali.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria, assorbiti per le ragioni di cui in parte motiva.
Le spese del giudizio (ivi compresa la fase cautelare di primo grado e quella di reclamo innanzi al Collegio) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM n 55/2014 succ mod. e integr, ma, quanto alla fase cautelare, con esclusione della fase istruttoria e con diminuzione del 50% della fase decisoria, stante la natura documentale del procedimento cautelare e la concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
527/2020, ogni diversa istanza e richiesta disattesa così ha deciso:
- respinge tutte le domande attoree;
- accoglie le domande riconvenzionali della convenuta come specificato in parte motiva;
- condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore della parte convenuta in euro 4.230,00 CP_1
per la fase cautelare (di cui euro 2.115,00 per quella di primo grado ed euro 2.115,00 per quella di reclamo), oltre al rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva a cpa come per lege;
in euro 10.860,00,
22 oltre al rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva a cpa come per legge, per il giudizio di merito;
- condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della parte convenuta Controparte_10 [...]
e in euro CP_4 Controparte_8 Controparte_3
4.230,00 per la fase cautelare (di cui euro 2.115,00 per quella di primo grado ed euro 2.115,00 per quella di reclamo), oltre all'aumento del
90%, -pari a euro 1. 903,50- per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, oltre al rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva e cpa come per legge;
per il giudizio di merito, in euro
10.860,00, oltre all'aumento del 90%, -pari a euro 9.774,00- per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, oltre al rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva e cpa come per legge
Grosseto 30.7.2025
Il Giudice
Dr.ssa Claudia Frosini
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