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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA N.4034/2024 V.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. P.M.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N. CRON.
Sezione I Civile N. SENT.
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) dott.ssa Nadia Zampogna Presidente
2) dott. Eugenio Troisi Giudice rel/est.
3) dott.ssa Veronica Vernetti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 23/10/2024 dai coniugi
(C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Angela Servillo ed elettivamente domiciliata in Afragola (NA) alla via
Messina n.24, e (C.F.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv.to Claudio Montariello ed elettivamente domiciliato in Afragola (NA) alla via
Rossini n.34, come da procure in atti, tendente ad ottenere la separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
tenuto conto, in fatto, che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data
23/11/1985 e che dalla loro unione sono nati cinque figli – (nata il [...]), Per_1
(nato il [...]), (nato il [...]) e (nato il Per_2 Per_3 Per_4
13/07/1992) ed (nata il [...]) – tutti maggiorenni ed economicamente Per_5
autosufficienti;
sentito il relatore;
ritenuta la propria competenza;
viste le dichiarazioni rese dal sig. e dalla sig.ra CP_1 Parte_1 rispettivamente in data 20/12/2024 e 17/01/2025, nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. con cui manifestavano l'intenzione di rinunciare alla comparizione all'udienza del 23/01/2025, con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
ritenuto, in diritto, che le risultanze degli atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione da rendersi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
considerato che il ricorso congiunto prevede compiutamente le condizioni che si intendono espressamente richiamate che di seguito si riportano:
1) i coniugi vivranno separatamente, libero ognuno di fissare la propria dimora dove meglio crede, con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero ed ad ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio;
2) i figli sono tutti economicamente indipendenti;
3) la casa coniugale è stata lasciata da entrambi i coniugi;
4) i coniugi riconoscono e si danno atto di essere economicamente autosufficienti e conseguentemente, di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o causale.
Per quanto qui non espressamente convenuto, valgono le norme del codice civile e la normativa tutta che regola la materia.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
considerato come è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria;
tenuto conto del parere favorevole espresso dal P.M. in data 24/10/2024;
ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
pag. 2/3 Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Napoli (NA) l'11/08/1968, e , nato a [...] il [...] alle CP_1
condizioni di cui al ricorso introduttivo a tutti gli effetti di legge;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396
(Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli
(Atto n°476, P.II, S. A, Sez. D, Anno 1985), nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione
3) nulla per le spese
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in Aversa il 18.03.2025
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. P.M.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N. CRON.
Sezione I Civile N. SENT.
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) dott.ssa Nadia Zampogna Presidente
2) dott. Eugenio Troisi Giudice rel/est.
3) dott.ssa Veronica Vernetti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 23/10/2024 dai coniugi
(C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Angela Servillo ed elettivamente domiciliata in Afragola (NA) alla via
Messina n.24, e (C.F.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv.to Claudio Montariello ed elettivamente domiciliato in Afragola (NA) alla via
Rossini n.34, come da procure in atti, tendente ad ottenere la separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
tenuto conto, in fatto, che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data
23/11/1985 e che dalla loro unione sono nati cinque figli – (nata il [...]), Per_1
(nato il [...]), (nato il [...]) e (nato il Per_2 Per_3 Per_4
13/07/1992) ed (nata il [...]) – tutti maggiorenni ed economicamente Per_5
autosufficienti;
sentito il relatore;
ritenuta la propria competenza;
viste le dichiarazioni rese dal sig. e dalla sig.ra CP_1 Parte_1 rispettivamente in data 20/12/2024 e 17/01/2025, nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. con cui manifestavano l'intenzione di rinunciare alla comparizione all'udienza del 23/01/2025, con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
ritenuto, in diritto, che le risultanze degli atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione da rendersi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
considerato che il ricorso congiunto prevede compiutamente le condizioni che si intendono espressamente richiamate che di seguito si riportano:
1) i coniugi vivranno separatamente, libero ognuno di fissare la propria dimora dove meglio crede, con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero ed ad ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio;
2) i figli sono tutti economicamente indipendenti;
3) la casa coniugale è stata lasciata da entrambi i coniugi;
4) i coniugi riconoscono e si danno atto di essere economicamente autosufficienti e conseguentemente, di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o causale.
Per quanto qui non espressamente convenuto, valgono le norme del codice civile e la normativa tutta che regola la materia.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
considerato come è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria;
tenuto conto del parere favorevole espresso dal P.M. in data 24/10/2024;
ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
pag. 2/3 Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Napoli (NA) l'11/08/1968, e , nato a [...] il [...] alle CP_1
condizioni di cui al ricorso introduttivo a tutti gli effetti di legge;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396
(Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli
(Atto n°476, P.II, S. A, Sez. D, Anno 1985), nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione
3) nulla per le spese
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in Aversa il 18.03.2025
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
pag. 3/3