Articolo 2 della Legge 14 febbraio 1987, n. 45
Articolo 1Articolo 3
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27 febbraio 1987
Art. 2. 1. Al fondo di dotazione dell'Ente autonomo gestione cinema (EAGC) e' conferito l'apporto di lire 37 miliardi per l'anno 1987.
2. All'onere di 37 miliardi di lire per l'anno 1987 derivante dal comma 1 si fa fronte mediante corrispondete riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1986 utilizzando parzialmente la quota 1987 dell'apposito accantonamento.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1987
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