Versione
27 febbraio 1987
27 febbraio 1987
Art. 2. 1. Al fondo di dotazione dell'Ente autonomo gestione cinema (EAGC) e' conferito l'apporto di lire 37 miliardi per l'anno 1987.
2. All'onere di 37 miliardi di lire per l'anno 1987 derivante dal comma 1 si fa fronte mediante corrispondete riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1986 utilizzando parzialmente la quota 1987 dell'apposito accantonamento.
2. All'onere di 37 miliardi di lire per l'anno 1987 derivante dal comma 1 si fa fronte mediante corrispondete riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1986 utilizzando parzialmente la quota 1987 dell'apposito accantonamento.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 06/06/1995, n. 230Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 444, 445, 446, 447 e 448 del codice di procedura penale e dell'art. 2 n. 45 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1994 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di AT CE, iscritta al n. 774 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, […]Leggi di più...
- applicazione della pena su richiesta delle parti·
- procedimenti speciali·
- controllo del giudice sulla congruita' della pena richiesta·
- lamentata lesione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale·
- lamentato contrasto con i principi direttivi della legge-delega·
- ord. 230/95 b. processo penale·
- richiesta presentata nel corso delle indagini preliminari·
- difetto di rilevanza nel giudizio "a quo"·
- ritenuta radicale illegittimita' costituzionale di detto procedimento·
- questioni gia' decise·
- osservanza del principio di proporzione tra entita' della pena e gravita' dell'offesa.·
- manifesta infondatezza.·
- ord. 230/95 a. processo penale·
- ord. 230/95 c. processo penale·
- manifesta inammissibilita' della questione.