Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2357/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 4949/2023 resa il 14 marzo 2023 dal
Tribunale di Roma – Prima Sezione, nella causa civile iscritta al n. R.G. 48715/2086
(di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
[...]
tra
, nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Ester Paese, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, Via Andrea Millevoi n. 681
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Ranalli, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, via Antonio Pollaiolo n. 5
APPELLATO nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENTORE
Conclusioni: per l'appellante:
- In via pregiudiziale e cautelare, ai sensi dell'art. 351, comma 2 e 283 c.p.c., sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per
i motivi tutti meglio descritti nel presente atto;
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, per l'effetto, in riforma della sentenza N. 4949/2023 emessa dal
Tribunale Civile di Roma, Sezione Civile, così composto: Presidente Dott.ssa
Marta Ienzi, Giudice Dott.ssa Cristina Cambi, Giudice relatore Dott.ssa Stefania
Ciani, nell'ambito del giudizio N.R.G. 48715/2018, depositata in cancelleria in data 28.03.2023, notificata in data 5.04.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: << 1) disporre che il
Sig. corrisponda alla GN quale assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile l'importo mensile di Euro 2.000,00, rivalutabile in base al 100% dei coefficienti Istat versandole anticipatamente, al di lei domicilio, entro il giorno 5 di ciascun mese;
In via meramente subordinata confermare l'importo di Euro
1.250,00 rivalutabile in base al 100% dei coefficienti Istat versandole anticipatamente, al di lei domicilio, entro il giorno 5 di ciascun mese;
. 2) porre a carico del un assegno mensile perequativo di Euro 4.000,00 quale Parte_1
contributo al mantenimento ordinario dei due figli e , assegno Per_1 Per_2
rivalutabile annualmente in base all'Istat, versandole anticipatamente, al di lei domicilio, entro il giorno 5 di ciascun mese. In via meramente subordinata confermare l'importo di Euro 750,00 per il mantenimento della figlia ed Per_1
Euro 350,00 per il mantenimento del figlio . Assegni rivalutabili Per_2
annualmente in base all'Istat, versandole anticipatamente, al di lei domicilio, entro il giorno 5 di ciascun mese;
3) disporre che il Sig. si faccia carico del Parte_1
100% delle spese straordinarie, di istruzione, sportive, mediche per i figli secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa sottoscritto in data 17 dicembre 2014 dal
Tribunale di Roma e dall'Ordine degli Avvocati di Roma. In via istruttoria si chiede fin d'ora che l'Ill.mo Tribunale Voglia disporre gli accertamenti della Polizia
Tributaria e della Guardia di Finanza al fine di accertare i reali redditi del Sig.
Riservata ogni altra istanza istruttoria. 4) Rigettare la domanda Parte_1 del Sig. avanzata con l'atto di intervento;
5) Rigettare la Parte_2
domanda di revoca e restituzione somme avanzata dal Sig. Con Parte_1
vittoria di spese, competenze ed onorari.>> e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinnanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CAP come per legge per entrambi i gradi di giudizio. R.G. 2357/2023
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: A) – INTERROGATORIO FORMALE DEL RICORRENTE SUI
SEGUENTI CAPITOLI. 1) Vero che a far data dal mese di febbraio 2020 Lei abita stabilmente nell'ex casa coniugale;
B)- PROVA PER TESTI sui seguenti capitoli di prova, scevri da valutazioni, giudizi e opinioni: 1) Vero che la GN CP_1
si è sempre dedicata alla famiglia, ai figli ed al marito dalla data di matrimonio in poi;
2) Vero che in costanza di matrimonio il Sig. si è recata in più Parte_1
occasioni in paesi esteri ove ha soggiornato per periodi non inferiori a venti giorni, affidando alla moglie la totale gestione dei figli;
3) Vero che nell'anno 2009 i coniugi hanno deciso di comune accordo che la GN optasse per il CP_1
regime part-time al fine di consentire al marito di dedicarsi completamente alla propria attività; 4) Vero che a seguito della scelta fatta dai coniugi la situazione economica della famiglia è migliorata a tal punto che svolgevano con cadenza di due volte l'anno vacanze sciistiche al Sestriere, viaggi a Berlino, Barcellona, New
York, Portogallo, Danimarca, Parigi, Grecia, Austria, Corsica;
Si indicano a testi
i Signori: 1) residente in [...]; 2) Testimone_1 Tes_2
residente in [...]; 3) , residente in [...]
[...] Tes_3
Via Vigne di Morena, 89; 4) , residente in [...]
Torino, 107 Chiede, inoltre, disporsi: - INDAGINI FISCALI E TRIBUTARIE SUL
SIG. a mezzo della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Parte_1
Tributaria – in merito ai redditi, alla patrimonialità ed al tenore di vita del Sig. attraverso: a) acquisizione di copia di tutti i conti correnti bancari e/o Parte_1
postali nonché libretti di deposito e deposito titoli a lui intestati o cointestati o con delega di firma in suo favore, nonché cassette di sicurezza di cui lo stesso risulti intestatario e/o delegato all'accesso; b) acquisizione degli estratti conto relativi alle carte di credito di cui il è titolare;
c) acquisizione di copia degli Parte_1
estratti di tutti i conti correnti bancari/postali nonché di tutti i libretti di deposito
e/o deposito titoli intestati ai familiari del sui quali il medesimo abbia Parte_1 delega di firma;
d) acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate di tutti i contratti di locazione e/o comodato relativi agli immobili di cui il è proprietario e/o Parte_1
comproprietario su tutto il territorio nazionale;
e) acquisizione di informazioni presso la Camera di Commercio su tutto il territorio nazionale inerenti la partecipazione del a società e/o la detenzione di cariche e/o quote sociali. Parte_1 R.G. 2357/2023
Per l' appellato:
A. In via preliminare, ritenere superate le richieste avversarie pregiudiziali e cautelari, anche alla luce della disponibilità manifestata dell'appellato (già in sede di costituzione in giudizio e di fatto posta in essere sino ad oggi), concretizzatasi nel non aver posto in esecuzione la sentenza oggetto di gravame sino alla conclusione del procedimento di appello, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
B. Nel merito, rigettare le domande avversarie, relativamente alla sentenza n.
4949/2023 del Tribunale di Roma, poiché manifestamente infondate in fatto e diritto, attesa l'insussistenza dei presupposti fondanti il richiesto assegno di mantenimento, come peraltro puntualmente evidenziato dal Giudice di prime cure il quale ha ritenuto di rigettare la domanda della ex art. 2697 c.c., CP_1 indicando che “alla stregua di tali emergenze istruttorie deve essere rigettata la domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente, non avendo ella specificamente allegato né tantomeno provato che la sperequazione economico- patrimoniale deriva da scelte condivise dai coniugi in costanza di matrimonio e difettando, in ogni caso, il requisito dell'impossidenza di adeguati redditi propri e
l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive” (cfr. sentenza citata, pag. 10)
e, quindi, alla luce delle accertate evidenze documentali e processuali: 1. - rigettare la domanda dell'appellante di corresponsione dell'assegno di mantenimento divorzile in favore della signora sia nell'ammontare richiesto di Controparte_1
euro 2.000 mensili, sia in quello di euro 1.250 mensili, o di qualsivoglia altro ammontare, attesa l'insussistenza dei presupposti in fatto e diritto;
2. - rigettare la domanda dell'appellante di incremento -e di corresponsione alla signora
[...]
dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e (il CP_1 Per_1 Per_2
figlio ormai dal 2021 vive stabilmente ed esclusivamente presso il padre) Per_2
nonché rigettare la domanda di corresponsione alla signora Controparte_1 dell'assegno di mantenimento dei figli, commisurato sia nella maggior somma richiesta che in quella subordinata di euro 750 mensili per la figlia ed in Per_1
euro 350 mensili per il figlio , ribadendosi come lo stesso viva Per_2 Per_2
stabilmente ed esclusivamente presso il padre ed il ragazzo si sia addirittura personalmente costituito nel procedimento di primo grado per evidenziarlo
(rilevando, peraltro, come il signor provvedeva e provvede direttamente Parte_1
alle esigenze del figlio non economicamente sufficiente) non potendo l'appellante R.G. 2357/2023
vantare pretese economiche di mantenimento in sostituzione del figlio Per_2
legittimato ad avanzarle;
3. - disporre, valutate le circostanze ex art. 337 septies, I comma c.c., a carico del sig. il pagamento diretto dell'assegno di Parte_1
mantenimento in favore della figlia nella misura di euro 400 Persona_3
mensili (attesa la permanenza a settimana alterne presso il padre) ovvero, in via subordinata, nella misura di euro 750 mensili;
4. - in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate dalla signora nel presente procedimento Controparte_1
d'appello, poiché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge. In via istruttoria: Rigettare tutte le richieste avanzate dall'appellante, poiché irrilevanti ai fini del decidere ed attesa la natura documentale dell'odierno procedimento.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso depositato il 9 luglio 2018 , premesso che in data Parte_1
12.06.1998 aveva contratto in Roma matrimonio concordatario con CP_1
e premesso che dall'unione in data 8 ottobre 2004 erano nati i due figli
[...]
gemelli, e , esponeva che con sentenza non definitiva n. 5982 del Per_1 Per_2
2016 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi, precisava che da allora non era ripresa la convivenza né si era ricostituita la comunione materiale e spiritual, e chiedeva, pertanto, di: dichiarare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio;
confermare il regime di affidamento condiviso dei figli, con collocamento a settimane alternate presso ciascun genitore e mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva spettanza o, in subordine, nella ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto di porre a carico del un Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli, di stabilirne l'importo in € 600,00 complessivamente;
stabilire, infine, che ciascuna delle parti avrebbe provveduto al proprio mantenimento.
, costituendosi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, tuttavia, di riconoscere in suo favore il diritto alla percezione dell'assegno divorzile nella misura di € 2.000,00 al mese o, in subordine, in quella di € 1.250,00 al mese, e di porre, sempre a carico del un contributo per il mantenimento dei figli nella complessiva misura Parte_1 di € 4.000,00 al mese.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. del Tribunale di Roma assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo: fermo R.G. 2357/2023
l'affidamento condiviso, il collocamento dei figli a settimane alterne presso ciascun genitore;
la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla la CP_1 cessazione dell'obbligo del di corrispondere a quest'ultima € 1.250,00 al Parte_1
mese per spese di manutenzione di detto immobile;
l'obbligo a carico del Parte_1 di versare mensilmente alla l'assegno di € 1.500,00 quale contributo per CP_1
il mantenimento dei figli, oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie.
Con sentenza non definitiva n. 13052/2020 era dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con successiva ordinanza del 13 dicembre 2020 veniva rigettata la richiesta di ammissione delle prove testimoniali articolate dalle parti, in quanto ritenute irrilevanti e ininfluenti ai fini del decidere, ovvero vertenti su circostanze documentali.
Successivamente, con ordinanza del 25 febbraio 2022, preso atto dello stabile trasferimento di nell'abitazione del padre, il G.I. stabiliva che il ragazzo Per_2
rimanesse presso il genitore, disponendo che dal mese di gennaio 2022 il Parte_1
corrispondesse alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la Per_2
somma mensile di euro 350,00.
divenuto maggiorenne, interveniva volontariamente in giudizio, Parte_2
chiedendo che venisse disposto in suo favore il versamento diretto del contributo mensile per il mantenimento percepito dalla con condanna di CP_1 quest'ultima al pagamento, in favore dell'interveniente, della somma da lei a tale titolo ricevuta, a partire dall'agosto 2021 e fino alla data dell'intervento.
Con sentenza n. 4949/2023 pubblicata il 28 marzo 2023 il Tribunale di Roma così pronunciava: dispone che il padre corrisponda alla madre a Parte_1 Controparte_1
titolo di contributo per il mantenimento della figlia (8 ottobre 2004), la Per_1
somma mensile di euro 750,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2015, e condanna il medesimo al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi ratei comprensivi delle CP_1 voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato
Tribunale il 17 dicembre 2014; fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, dichiara cessato, a far data dal mese di marzo 2023, l'obbligo del padre di corrispondere alla madre l'assegno di mantenimento per il figlio (8 Per_2
ottobre 2004) e dispone che il padre provveda integralmente al mantenimento R.G. 2357/2023
ordinario di;
pone integralmente a carico del padre il pagamento delle Per_2
spese extraafferenti e con le specificazioni di cui al Protocollo Per_1 Per_2
d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014; rigetta la domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente Controparte_1
e per l'effetto dichiara cessato, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'obbligo del di corrispondere il mantenimento alla rigetta la domanda di Parte_1 CP_1
mantenimento spiegata da nei confronti della madre;
dichiara il Parte_2
difetto di legittimazione attiva di relativamente alla domanda di Parte_2
ripetizione dal medesimo svolta;
dichiara l'inutilizzabilità dei documenti depositati dalla ricorrente in data 26 e 27 febbraio 2023; dichiara integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti.
Con ricorso depositato il 5 maggio 2023 proponeva appello Controparte_1
avverso la suddetta sentenza, formulando i seguenti motivi:
I. OMESSA VALUTAZIONE DI FATTO CONSEGUENTE ALLA MANCATA
AMMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE
DEPOSITATA DALLA SIG.RA PAOLA PICCIOCCHI - ILLOGICITA' DELLA
MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E
116 C.P.C.
A sostegno del motivo, l'appellante lamentava la erroneità della decisione, nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto inutilizzabile la documentazione economico-patrimoniale depositata dalla in coincidenza con il termine CP_1
di scadenza delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.. Al riguardo, la CP_1
deduceva che il termine indicato dal Giudice di prime cure per il deposito della documentazione economico-patrimoniale aggiornata non poteva non considerarsi ordinatorio, sicché il mancato rispetto di detto termine non avrebbe dovuto comportare alcuna conseguenza giuridica per la parte, rientrando nel potere discrezionale del giudice disporne la proroga. Il primo giudice avrebbe dunque errato nell'affermare che da ambo le parti vi era stato un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendosi l'appellante sottratta all'ordine di deposito della suddetta documentazione;
II. OMESSA VALUTAZIONE DI FATTO CONSEGUENTE ALLA MANCATA
REMISSIONE IN ISTRUTTORIA – ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA' R.G. 2357/2023
DELLA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 115 E 116 C.P.C.
A sostegno di tale motivo, l'appellante deduceva che il primo giudice avrebbe errato nel non rimettere la causa in istruttoria per il deposito della documentazione economico-patrimoniale, affermando che ciò avrebbe determinato un allungamento dei tempi processuali riferibile a entrambe le parti, senza tener conto del fatto che la aveva comunque depositato la documentazione richiesta prima che la CP_1
causa venisse decisa, fornendo al Tribunale tutti gli elementi dai quali trarre la propria decisione, mentre il comportamento poco trasparente, poco collaborativo e poco leale dal punto di vista processuale era ascrivibile esclusivamente al ricorrente, il quale all'udienza Presidenziale aveva omesso di dichiarare la proprietà di diverse unità immobiliari fonti di reddito in Sardegna, e nel corso della fase di merito aveva completamente omesso di depositare la documentazione economico- patrimoniale aggiornata, con l'unico intento di sottrarsi alla probabile revisione dell'importo dell'assegno di mantenimento della figlia e di eludere la Per_1
domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile.
III. OMESSA VALUTAZIONE DI FATTO CONSEGUENTE ALLA MANCATA
AMMISSIONE DELLE PROVE RICHIESTE DALLA SIGNORA PICCIOCCHI –
VIZIO DI MOTIVAZIONE PER OMESSA AMMISSIONE DEI MEZZI
ISTRUTTORI - OMESSA VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI - VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. - ERRONEITA',
CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE
ALLA CONFIGURABILITA' DEI PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE
DELL'ASSEGNO DIVORZILE DI CUI ALLA L. 898 DEL 1970.
L'appellante censurava la decisione del primo giudice, nella parte in cui era stato affermato che la non aveva fornito prova del sacrifico delle sue CP_1
aspettative e prospettive di carriera a favore della famiglia, così come richiesto dalla legge, rilevando che su tale punto l'appellante aveva, invece, formulato specifici capitoli di prova, non ammessi dal Giudicante. Inoltre, lo stesso giudicante aveva del tutto omesso di pronunciarsi sulle altre richieste istruttorie formulate dalla resistente, e in particolare sulle indagini fiscali e tributarie relative al Parte_1
infine, la motivazione della sentenza era contraddittoria nella parte in cui, dopo aver ritenuto inammissibile la documentazione prodotta dalla con le note di CP_1
replica, il tribunale aveva in parte utilizzato tale documentazione (buste paga e R.G. 2357/2023
richieste di concessione del tempo parziale) ai fini della formazione del proprio convincimento, relativamente alla ricostruzione della situazione reddituale della resistente;
IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 6 LEGGE
898/1970 – CONTRADDITORIETA' ED ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE
DELLA SENTENZA IN ORDINE ALLA CONFIGURABILITA' DEI
PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE DI CUI
ALLA L. 898/70.
Al riguardo, l'appellante deduceva che il primo Giudice avrebbe fondato la propria decisione solo sul criterio dell'autosufficienza economica, escludendo dalla propria indagine l'accertamento dell'eventuale incidenza degli ulteriori indicatori concorrenti contenuti nell'art. 5, comma 6, della I. n. 898/1970, e in particolare quello relativo al contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare e alla conseguente formazione del patrimonio familiare comune e di quello personale dell'altro coniuge. Inoltre, lo stesso giudice avrebbe omesso di valutare che: la aveva rinunciato all'ex casa coniugale solo ed CP_1 esclusivamente nell'interesse dei figli, essendo detta casa lontana da tutti i servizi,
e che per questo motivo ella aveva acquistato un altro immobile, contraendo un mutuo con scadenza al 2041; in sede di separazione era stato riconosciuto in favore della odierna appellante un assegno di mantenimento di Euro 900,00 corrispondente alla rata mensile di mutuo;
il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile aveva provocato alla un'evidente difficoltà economica;
nei diciotto anni di CP_1 matrimonio e nei sei anni di fidanzamento l'azienda del era passata da Parte_1
semplice azienda familiare a multinazionale, mentre la aveva lavorato CP_1
per vari anni in part-time, con conseguenze sia sulla sua carriera che sul suo trattamento pensionistico;
durante la vita coniugale il aveva intestato tutto Parte_1
a se stesso e nulla all'ex coniuge. Infine, lo stesso Giudice non avrebbe considerato la durata del matrimonio (ben 18 anni) e l'attuale età dell'appellante (57 anni);
V. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 156 c.c., DELL'ART.
438 C.C., DELL'ART 2033 C.C. DELL'ART. 189 DISP. ATT. C.P.C. CON
RIGUARDO ALLA DECORRENZA DELLA REVOCA DELL'ASSEGNO DI
MANTENIMENTO -OMESSA MOTIVAZIONE
L'appellante censurava la pronuncia del tribunale, nella parte in cui la revoca dell'obbligo del di corrispondere alla l'assegno di Parte_1 CP_1 R.G. 2357/2023
mantenimento era stata fatta decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status, laddove per costante interpretazione giurisprudenziale la sentenza che rivede in diminuzione o che esclude l'assegno corrisposto in base al provvedimento presidenziale o a quello, successivo, del giudice istruttore, non potrebbe avere efficacia retroattiva, disponendo solo per l'avvenire, in ragione della natura e della funzione di tale assegno;
VI. OMESSA VALUTAZIONE DI FATTO CONSEGUENTE ALLA MANCATA
AMMISSIONE DEI DOCUMENTI – ALLA MANCATA REMISSIONE DELLA
CAUSA SUL RUOLO- – OMESSA ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI
DOCUMENTI - ERRONEITA', CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA'
DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA CONFERMA LE VIGENTI
STATUIZIONI ECONOMICHE AFFERENTI LA FIGLIA VALENTINA.
A sostegno di tale motivo, l'appellante lamentava che il tribunale avrebbe erroneamente respinto la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia “per le medesime ragioni” esposte a sostegno del Per_1
mancato riconoscimento dell'assegno divorzile, pur essendo del tutto diversi i presupposti dell'uno e dell'altro beneficio. A tal fine, evidenziava che per la determinazione del contributo per il mantenimento della figlia il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto delle attuali esigenze di quest'ultima, del tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori, dei tempi di permanenza della ragazza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, circostanze tutte neppure minimamente considerate dal giudicante.
L'appellante concludeva come in epigrafe.
Fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 20 giugno 2024
(successivamente rinviata di ufficio al 6 febbraio 2025) l'appellato si costituiva in data 30 marzo 2024 preliminarmente dichiarando la propria disponibilità a non porre in esecuzione la sentenza di primo grado n. 4949/2023 sino alla conclusione del procedimento di appello.
Nel merito, l'appellato rilevava la assoluta infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto e deducendo in particolare, che: il termine fissato dal Magistrato per il deposito telematico della documentazione da parte della era quello del 22.11.2022; CP_1 R.G. 2357/2023
la richiesta di rimessione della causa sul ruolo era stata formulata dalla CP_1
dopo la scadenza del termine concesso dal giudice per il deposito delle memorie di replica, allorquando il fascicolo era già stato trasmesso al Collegio per la decisione;
l'onere probatorio è a carico della parte che chiede l'assegno divorzile;
non sussiste il presupposto per l'erogazione di un assegno divorzile qualora: a) - non vi sia la “comprovata ed effettiva non autosufficienza economica del richiedente”; b) - “la disparità economica tra gli ex coniugi non sia casualmente riconducibile” in via esclusiva o prevalente, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi;
la redattrice del “Il Sole 24 Ore” con contratto a tempo indeterminato, CP_1
aveva chiesto il part-time nel 2009, aveva sempre lavorato, sia prima che dopo la nascita dei figli, era titolare di un reddito certamente idoneo (circa 1.800 euro mensili netti in busta paga per 14 mensilità) a ritenerla economicamente autosufficiente;
il dopo la morte del padre (che aveva fondato, gestito Parte_1 Persona_4
in prima persona e reso grande la società , aveva ereditato insieme alle CP_2
proprie sorelle le relative partecipazioni azionarie e insieme agli altri eredi verso la fine del 2007aveva deciso di vendere l'azienda, che nel 2008 risultava già venduta;
con il ricavato della vendita dell'azienda paterna, il aveva avviato svariate Parte_1
forme di investimenti, fondi azioni ed obbligazioni, che gli avevano consentito di poter condurre una vita serena, negli anni successivi e sino ad oggi, senza necessità di dover reperire un'lteriore attività lavorativa;
le somme ricavate dall'appellato con la vendita dell'azienda familiare non erano imputabili o riconducibili in alcun modo alle scelte assunte dalla ex coniuge nel
2009; dal 2009 in poi, l'appellante aveva dedicato parte del suo tempo per scrivere e pubblicare diversi libri (nel 2009 pubblicava il libro “Il medico condotto”; nel 2010 il libro “Incubi e sogni”; nel 2013 il libro “Indagine dell'anima”; nel 2014 il libro
“La forza della fantasia”; nel 2019 il libro “L'incontro”); fino al 2009 (nonostante i due figli gemelli fossero nati nel 2004) la CP_1
aveva sempre mantenuto la propria attività lavorativa full time di redattrice presso
“Il Sole 24 Ore”; R.G. 2357/2023
l'accertamento della insussistenza dei presupposti per la corresponsione di un assegno di mantenimento divorzile fa venir meno il diritto alla percezione di tali importi una volta cessato il vincolo matrimoniale;
l'originario provvedimento assunto il 6 ottobre 2015, nella fase presidenziale del giudizio di separazione, aveva stabilito in € 750,00 mensili l'assegno di mantenimento in favore di ciascuno dei due figli, e , sul Per_2 Per_1
presupposto di un collocamento prevalente dei minori presso la madre e di una ridotta permanenza dei figli presso il padre;
i figli dal 2018 erano stati collocati a settimane alternate presso ciascun genitore, con proporzionale riduzione dei costi di mantenimento a carico della CP_1
in considerazione della maggiore età raggiunta da (8 ottobre 2022) questa Per_1
Corte di Appello adita, valutate le circostanze, avrebbe dovuto disporre -ai sensi dell'art. 337 septies, I comma c.c.- la corresponsione dell'assegno di mantenimento direttamente in favore della suddetta.
L'appellato concludeva come in epigrafe.
In data 8 gennaio 2025 la Cancelleria provvedeva a trasmettere gli atti al P.G. per la formulazione del parere.
Con decreto del 2 gennaio 2024 era disposta, ai sensi degli artt. 127 ter e 128 c.p.c., la sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025 con il deposito di brevi note contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in
Camera di Consiglio.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa Corte ha riservato la decisione in camera in consiglio, senza assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., trattandosi di giudizio camerale, relativamente al quale in grado di appello non è prevista la applicazione di detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante lamenta, sostanzialmente, che il primo giudice avrebbe errato nel: non ammettere la produzione depositata dalla con le note di replica ex CP_1
articolo 190 c.p.c.; non rimettere la causa sul ruolo, per acquisire la documentazione fiscale e reddituale relativa al Parte_1 R.G. 2357/2023
respingere le richieste istruttorie di prova orale formulate dalla CP_1 relativamente all'an e al quantum dell'assegno divorzile;
non decidere sulla richiesta di acquisizione di informazioni, anche mediante G.F., in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale del Parte_1
non comparare i redditi e la condizione di vita delle parti, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della CP_1
non considerare che la nel 2009 aveva dovuto optare per il lavoro part- CP_1
time al fine di dedicarsi alla famiglia, onde consentire al coniuge di poter svolgere serenamente sua attività imprenditoriale, contribuendo in tal modo a incrementare le disponibilità economiche dell'intero nucleo e del coniuge;
non valutare che la nell'interesse dei figli, aveva dovuto contrarre un CP_1
mutuo per l'acquisto di una nuova abitazione;
non considerare che l'attuale reddito dell'appellante era di gran lunga inferiore rispetto a quello dell'ex coniuge, il cui arricchimento era stato reso possibile grazie al contributo offerto dalla al ménage familiare; CP_1
non riconoscere il diritto della alla percezione dell'assegno divorzile CP_1
esclusivamente sulla base della insussistenza del presupposto della inadeguatezza dei mezzi economici in capo alla predetta, senza valutare la funzione perequativa e compensative dell'assegno stesso;
non riconoscere l'aumento del contributo mensile posto a carico del per Parte_1
il mantenimento della figlia . Per_1
Ciò posto, va in primo luogo rilevato che il Tribunale di Roma ha dichiarato la non utilizzabilità ai fini della decisione, della documentazione economico-patrimoniale depositata dalla resistente in data 26 e 27 febbraio 2023, in coincidenza con la scadenza del termine di scadenza delle memorie di replica, concesso ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., ritenendola tardiva.
La decisione sul punto è corretta e deve essere pienamente condivisa.
Al riguardo, questa Corte rileva che con ordinanza del 13.12.2020 il Giudice aveva ordinato alle parti la produzione delle dichiarazioni dei redditi aggiornate, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, contenente tutte le indicazioni di cui al decreto di fissazione d'udienza, corredata dagli estratti conto dei conti correnti bancari e/o postali a ciascuna parte intestati e/o cointestati afferenti il periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 settembre 2022. R.G. 2357/2023
Con ordinanza del 6 dicembre 2022 lo stesso giudice aveva rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. .
La in data 26 e 27 febbraio 2023 provvedeva a depositare la propria CP_1
documentazione economico-patrimoniale in coincidenza con la scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. e successivamente, con istanza depositata il 6 marzo 2023, oltre la scadenza di tale termine, sul presupposto che la mancata produzione della suddetta documentazione, da parte del non consentisse la decisione della causa, chiedeva al Tribunale di Parte_1
“disporre la remissione della causa in istruttoria, ordinando al Sig.
[...]
di provvedere a depositare la richiesta con ordinanza del 13.12.2020”. Parte_1
Osserva questa Corte che la produzione della documentazione in questione, da parte della odierna appellante, non può che essere ritenuta tradiva, essendo avvenuta del tutto al di fuori del contraddittorio, successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni e addirittura in coincidenza con la scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, il che, nel complesso, non ha in alcun modo consentito alla controparte di replicarvi.
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte, secondo cui Nel rito camerale previsto dall'art. 4, comma 12, l. 1° dicembre 1970 n. 898, l'allegazione di documenti può eseguirsi anche oltre i termini fissati a tal fine, ma a condizione che sia rispettato il diritto dell'altra parte
a interloquire sulla loro tardiva produzione (Cass. 13/04/2012 n. 5876).
Nella specie è stato violato il principio del contraddittorio, essendo avvenuto il deposito di documenti, da parte della ben oltre il termine all'uopo CP_1
assegnato dal giudice, oltre che completamente al di fuori del contraddittorio.
Né la richiesta di rimessione della causa sul ruolo formulata dalla odierna appellante in data 7 marzo 2023 potrebbe al riguardo ritenersi accoglibile, sia perché formulata allorquando era scaduto anche il termine per le memorie di replica, sia perché finalizzata, secondo la prospettazione della stessa richiedente, ad acquisire la documentazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, prospettata dalla richiedente come indispensabile ai fini della decisione.
Appare evidente, quanto a questo secondo aspetto, che la fosse priva di CP_1
interesse alla formulazione dell'istanza, appartenendo alla scelta difensiva della parte interessata la decisione relativa al deposito della documentazione richiesta dal giudice e comportando la omessa ottemperanza al relativo ordine la applicazione R.G. 2357/2023
dell'articolo 116 c.p.c., norma che nel caso di specie è stata correttamente richiamata dal Tribunale di Roma con riferimento al comportamento processuale tenuto da entrambe le parti.
Quanto alla mancata ammissione delle prove (interpello e prova testimoniale) richieste dalla va rilevato che quest'ultima con memoria istruttoria di CP_1
replica del 2 novembre 2020 aveva chiesto di ammettere l'interrogatorio formale del ricorrente sul seguente capitolo: 1) Vero che a far data dal mese di febbraio
2020 Lei abita stabilmente nell'ex casa coniugale e prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che la GN si è sempre dedicata alla famiglia, ai CP_1
figli ed al marito dalla data di matrimonio in poi;
2) Vero che in costanza di matrimonio il Sig. si è recata in più occasioni in paesi esteri ove ha Parte_1
soggiornato per periodi non inferiori a venti giorni, affidando alla moglie la totale gestione dei figli;
3) Vero che nell'anno 2009 i coniugi hanno deciso di comune accordo che la GN optasse per il regime part-time al fine di CP_1
consentire al marito di dedicarsi completamente alla propria attività; 4) Vero che
a seguito della scelta fatta dai coniugi la situazione economica della famiglia è migliorata a tal punto che svolgevano con cadenza di due volte l'anno vacanze sciistiche al Sestriere, viaggi a Berlino, Barcellona, New York, Portogallo,
Danimarca, Parigi, Grecia, Austria, Corsica.
Con ordinanza del 13 dicembre 2020 il giudice, ritenuta l'inammissibilità delle prove orali articolate in quanto considerate irrilevanti e ininfluenti ai fini del decidere, ovvero vertenti su circostanze documentali, non ammetteva le suddette prove, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 dicembre 2022.
La parte che ora si duole della mancata ammissione di dette prove, tuttavia, in sede di precisazione delle conclusioni non ha reiterato la richiesta di ammissione delle suddette prove, essendosi limitata a chiedere, in via istruttoria, “che l'Ill.mo
Tribunale Voglia disporre gli accertamenti della Polizia Tributaria e della Guardia di Finanza al fine di accertare i reali redditi del Sig. Riservata Parte_1
ogni altra istanza istruttoria”, con la conseguenza che la richiesta dell'interrogatorio formale e della prova per testi non accolta dal primo giudice deve ritenersi inevitabilmente rinunciata. Ed invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento R.G. 2357/2023
della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, non essendo sufficiente il generico richiamo "agli atti", le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello (Cass. 10748/2012; Cass. 16290/2016; Cass.
19352/2017; Cass. 33103/2021)
Relativamente alla richiesta invece reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, di disporre gli accertamenti della Polizia Tributaria e della Guardia di Finanza al fine di accertare i reali redditi del Sig. ritiene questa Parte_1
Corte che detta prova non possa trovare accoglimento, tenuto conto della esaustività della documentazione prodotta dall'appellato nel presente grado del giudizio e considerata, inoltre, la natura meramente esplorativa dell'accertamento, così come richiesto dalla CP_1
Quanto all'assegno divorzile, va rilevato che il primo giudice ne ha negato il riconoscimento, in favore della in ragione della situazione economico- CP_1
patrimoniale della stessa, percettrice di un reddito netto medio mensile stimato in circa € 2.000,00 al mese, della comparazione con la situazione reddituale e patrimoniale del e, infine, della mancanza di prova in ordine al sacrificio, Parte_1
da parte della odierna appellata, di prospettive e aspettative di carriera e di guadagno sulla base di scelte condivise con l'altro coniuge.
In particolare, il primo giudice, nell'esaminare la situazione del ricorrente, ha evidenziato che quest'ultimo in costanza di matrimonio e successivamente al decesso del padre, nel 2008 aveva alienato l'azienda familiare per circa € 3.000.000, come emergeva dalla sentenza di separazione, ed era proprietario di diverse unità immobiliari produttive di reddito.
Ciò posto, ai fini del corretto inquadramento della questione in esame, va premesso che il criterio guida nell'interpretazione dell'art. 5, sesto comma, della legge 898/70
è stato per numerosi anni quello di attribuire all'avente diritto un assegno tale da consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Tale posizione interpretativa, come è noto, è stata superata dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 11504 del 2017, che ha affermato l'orientamento opposto, negando il riconoscimento dell'assegno divorzile al richiedente che fosse economicamente autosufficiente (cfr. anche Cass. n. 23602/2017).
L'acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sorto tra i due contrapposti orientamenti è culminato nel noto intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. R.G. 2357/2023
18287 dell'11 luglio 2018, che ha enunciato il seguente principio: “Ai sensi della
l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. anche Cass., 23/01/2019, n. 1882).
In motivazione, la Corte di legittimità ha affermato che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà
e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Nel caso specifico, l'appellante lamenta che il tribunale avrebbe erroneamente valutato le risultanze processuali ed erroneamente interpretato la normativa in materia di assegno divorzile, con riferimento alla disparità reddituale tra gli ex coniugi e alla funzione perequativa e compensativa dell'assegno in questione. R.G. 2357/2023
Osserva questa Corte che sul punto la decisione del primo giudice è perfettamente conforme alla giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata e non merita censura.
E difatti, come emerge dalle risultanze istruttorie, nella specie il matrimonio tra le parti è stato celebrato nel 1998 e la separazione è intervenuta nel 2015 (durata complessiva del rapporto coniugale diciassette anni); nel corso della convivenza coniugale, la redattrice del “Il Sole 24 Ore”, per circa undici anni ha CP_1
sempre continuato a svolgere con le stesse modalità la propria attività lavorativa, optando solo nel 2009per il part-time.
Il che nei primi anni di matrimonio svolgeva l'attività di amministratore Parte_1
delegato della società di famiglia, aveva ereditato dal defunto padre le quote di partecipazione a detta società e numerosi beni immobili, e dopo la cessione delle suddette quote aveva smesso di lavorare, investendo il ricavato in titoli finanziari che gli assicuravano un consistente reddito, unitamente alle rendite provenienti dagli immobili di sua proprietà.
Come si evince dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa il 3 marzo
2024, nonché dalla documentazione fiscale prodotta in grado di appello, attualmente la percepisce un reddito netto complessivo di circa € CP_1
2.000,00 al mese su dodici mensilità (moltiplicando la retribuzione netta mensile per quattordici e dividendo il risultato per dodici); nel 2020 ha percepito un lordo annuale di € 30.409,33, nel 2021 di € 30.971,24, nel 2022 di € 32.922,52; è proprietaria esclusiva dell'appartamento ove attualmente risiede, in Roma, Via
Alberto Ascario n. 257, nonché della quota di 1/3 di un terreno agricolo in
Casalpalocco, da lei ricevuto in eredità dal defunto genitore.
La suddetta ha ceduto il quinto dello stipendio (con trattenuta mensile di € 300,00), ed è gravata da: un mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione (rata mensile di € 919,76 con scadenza al 2041); una rata mensile di restituzione di un prestito di € 10.000,00 (€ 172,66); tre rate mensili dai restituzione di altrettanti finanziamenti Findomestic, con scadenza a febbraio 2025 ( di € 99,00, € 18,23 e €
18,23).
, come si rileva dalla dichiarazione sostitutiva dall'atto di notorietà Parte_3
da lui resa il 6 marzo 2024 e dalla documentazione prodotta nel presente grado del giudizio, percepisce un reddito netto medio mensile di circa € 7.075,00 (sommando le rendite nette medie da immobili e da investimenti finanziari degli ultimi tre anni e dividendo per tre e poi per dodici); egli è proprietario di numerosi beni immobili: R.G. 2357/2023
quota di 83/1000 dell'immobile in Roma, Via del Fosso della Castelluccia 146/2, per successione paterna;
quota di 1/6 dell'immobile in Roma, Via Elio Lampridio
Cerva, per successione paterna;
quota di ¼ di un immobile in Arzachena;
intera proprietà di un immobile in Sabaudia;
quota di ½ di un immobile in Sabaudia;
1/6 della proprietà di un immobile in Rocca di Mezzo per successione paterna;
quota di
83/1000 dell'immobile in Roma, Via Crivellucci per successione paterna. Egli è inoltre titolare di 1/3 delle quote della Mades s.r.l. in liquidazione, nonché di investimento finanziari per un importo di circa € 2.013.000.
L'analisi dei dati emergenti dalla documentazione economico-patrimoniale relativa alla rivela che quest'ultima percepisce un reddito da lavoro del tutto CP_1
idoneo ad assicurarle adeguatamente l'autosufficienza economica.
Va poi evidenziato che gli obblighi volontariamente assunti dall'appellante per l'acquisto di una nuova casa da destinare ad abitazione, per cessione del quinto dello stipendio e per finanziamenti vari non possono certamente essere in questa sede invocati ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, non potendo la funzione assistenziale di tale beneficio supportare le scelte liberamente effettuate e le obbligazioni volontariamente assunte dalla parte richiedente.
Quanto al contributo che la odierna appellante asserisce in questa sede di aver fornito alla famiglia in costanza di matrimonio, va osservato che non risulta affatto dimostrato che la abbia dovuto rinunciare, con la scelta del part-time, a CP_1
più allettanti prospettive di carriera o di guadagno, per dedicarsi alla cura del coniuge e dei figli, in relazione a specifiche scelte concordate e condivise da entrambe le parti. Emerge, al contrario, dagli atti di causa che nei primi anni di matrimonio i coniugi lavoravano entrambi (lei sempre quale redattrice del giornale, lui quale amministratore delegato della società di famiglia) e che solo nell'anno
2009, allorquando i due figli gemelli, nati nel 2004, avevano ormai cinque anni e il coniuge aveva smesso di lavorare, decidendo di vivere con le rendite finanziarie e immobiliari derivanti dall'eredità paterna, ella abbia chiesto al suo datore di poter lavorare a tempo parziale, dedicandosi, poi, a partire da quell'anno, alla pubblicazione di ben cinque libri(come emerge dalla produzione dell'appellato).
Non vi è prova che dopo la scelta del part-time la odierna appellante abbia significativamente contribuito al menage familiare intensificando la cura e l'assistenza del coniuge e della prole. Con riferimento a quest'ultima, va osservato che trattandosi di due gemelli, gli oneri materni avrebbero dovuto essere R.G. 2357/2023
verosimilmente più gravosi solo nei primissimi anni di vita, laddove al momento della scelta del part-time i bambini avevano ormai cinque anni.
Inoltre, non risulta assolutamente dimostrato che la suddetta abbia, con la sua scelta, contribuito a incrementare la formazione del patrimonio familiare o di quello individuale del coniuge. A tal fine, va rilevato che tutte le risorse economico- patrimoniali del ad eccezione degli immobili di Sabaudia e di Arzachena, Parte_1
provengono dalla successione paterna, aperta nel 1998, e non vi è prova che gli investimenti operati dall'appellato in virtù di dette risorse abbiano ricevuto un accrescimento grazie al contributo della inoltre, i soli immobili non CP_1
provenienti da successione sono diventati di proprietà del nel 1994 Parte_1
(Arzachena) e nel 2004 (Sabaudia), quindi prima della decisione della di CP_1
optare per il part-time.
Recentemente la Suprema Corte, richiamando alcune sue conformi pronunce ((cfr.
S.U 18287/2018,18287/2019 e 5603/2020), ha ribadito che La natura perequativo- compensativa dell'assegno di divorzio conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita end-oconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cassazione civile sez. I,
18/01/2023, n.1482).
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, i motivi attinenti al riconoscimento dell'assegno divorzile non possono, pertanto, trovare accoglimento.
Quanto alla decorrenza degli effetti del mancato riconoscimento del diritto all'assegno divorzile in favore della appellante, va rilevato che nella specie, tale diritto è stato escluso per ritenuta insussistenza, ab origine, dei presupposti richiesti dall'art. 5 comma 6 l. 898/1970, con la conseguenza che correttamente gli effetti del rigetto della domanda formulata dalla sono stati fatti decorrere dalla CP_1
data del passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale decisione è in linea con i principi sullo specifico punto affermati R.G. 2357/2023
dalla Suprema Corte a SS.UU., secondo cui "In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi.... a) opera la "condictio indebiti" ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la "condictio indebiti" e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, "delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)", sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità"((Cass. SS. UU. 8 novembre 2022, n. 32914).
Quanto, infine, al contributo per il mantenimento della figlia , giova Per_1
ricordare che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema
Corte, Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Il principio di proporzionalità - che l'art. 316-bis civ. civ. fissa in linea generale in materia di concorso nel mantenimento, a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni e fino a quando tale obbligo perduri, ex art. 337-septies cod. civ. - governa, quindi, il rapporto interno fra i genitori, imponendo che questi ultimi adempiano i loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e R.G. 2357/2023
della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno
(Cassazione civile sez. I, 23/05/2024, n.14371).
Con riferimento al caso di specie, ritiene questa Corte che correttamente l'importo del contributo paterno per il mantenimento della figlia sia stato Per_1 determinato nella misura di € 750,00 al mese, in ragione dell'età (venti anni) e delle esigenze della ragazza, dei tempi paritari di permanenza di quest'ultima presso ciascun genitore, dei redditi dei genitori, come sopra specificamente indicati. In particolare, deve sottolinearsi che il contributo di € 750,00 a carico del padre era stato stabilito allorquando la ragazza era prevalentemente collocata presso la madre, sicché tale importo deve reputarsi del tutto congruo, in ragione dell'attuale collocamento paritario della ragazza presso ciascun genitore e della conseguente notevole riduzione delle spese di mantenimento diretto a carico della madre. Non può, inoltre, ignorarsi che le spese straordinarie, le quali in relazione all'età della beneficiaria costituiscono una componente rilevante del mantenimento, sono state poste interamente a carico del padre, il che conferma ulteriormente la congruità dell'importo stabilito dal primo giudice per il mantenimento ordinario.
Relativamente alla domanda formulata dall'appellato, di corresponsione del contributo paterno direttamente alla figlia, va osservato che in ossequio al principio della domanda, l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente non può essere versato dal genitore obbligato direttamente nei confronti del figlio, in mancanza di esplicita domanda da parte di quest'ultimo.
Nel caso di specie, non ha spiegato intervento per la Persona_3
formulazione della domanda in questione, con la conseguenza che il versamento dell'assegno di mantenimento dovrà continuare ad essere effettuato in favore della come correttamente stabilito dal primo giudice. CP_1
Non sussiste la legittimazione della appellante relativamente alla domanda di aumento del contributo in favore del figlio , il quale diventato maggiorenne Per_2
era intervenuto in primo grado per ottenere il versamento diretto di tale contributo, riconosciuto dal tribunale in favore dell'interventore con pronuncia non sottoposta a gravame.
Per le motivazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. R.G. 2357/2023
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia dell'appellante che dell'appellata, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. n. 115/02, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso Controparte_1
depositato il 5 maggio 2023 avverso la sentenza 4949/2023 emessa dal Tribunale di Roma il 14 marzo 2023 e pubblicata il 28 marzo 2023, nel procedimento R.G. n.
48715/2018, nel contraddittorio con l'appellato, così dispone:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma della sentenza impugnata;
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 6.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%) IVA e CPA come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, se effettivamente dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)