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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.2994/ 2022 introdotta
D A
), rappresentata e difesa dall'avv. GUASTAFIERRO Parte_1 C.F._1
PASQUALE e dall'avv. ALFIERI GIOVANNI;
-ricorrente-
CONTRO
), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. MONTANILE ANTONIETTA;
-resistente-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 29.9.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “- accertare e dichiarare l'illegittimità, inefficacia, annullabilità e/o nullità del licenziamento intimato oralmente alla sig.ra per le causali di cui in premessa;
- per l'effetto, Pt_1 ordinare alla , in persona del titolare p.t., la reintegra nel Controparte_1
posto di lavoro, oltre al paga-mento del risarcimento del danno pari alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del recesso sino all'effettiva reintegra nel posto di la-voro, tenuto conto che
l'ultima retribuzione di fatto percepita dalla ricor-rente è pari ad € 659,71, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione all'avvocato Alfieri e Guastafierro anticipatari”.
1 A fondamento delle proprie domande, la ricorrente deduceva di aver lavorato presso la ditta individuale del sig. e precisamente in favore della Planet Caffè di Rega Francesco, CP_1
con mansioni banconista, V° livello del CCNL Pubblici Esercizi, dal 17.1.2022 al 4.7.2022, sebbene il rapporto di lavoro venisse formalizzato solo in data 11.5.2022. Rappresentava inoltre che il rapporto di lavoro, a tempo indeterminato e part time al 40%, cessava con un licenziamento orale, all'esito di una discussione con il sig. poiché quest'ultimo aveva venduto una bevanda superalcolica al CP_1
fratello minorenne. Il predetto licenziamento veniva prontamente impugnato in via stragiudiziale in data 9.8.2022.
La ricorrente precisava di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione scritta del proprio licenziamento e solo in data 22.8.2022, accertava presso il Centro per l'Impiego di Avellino di essere stata licenziata in data 4.7.2022 per un presunto giustificato motivo oggettivo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente la Controparte_1
, la quale eccepiva che la ricorrente era stata assunta in prova a partire dal 11.5.2022, con
[...]
contratto a tempo determinato, part-time orizzontale e che durante un litigio con il CP_1
era stata allontanata affinché si calmasse ma, invece, ella non aveva mai più fatto ritorno sul luogo di lavoro. Per tali ragioni, quindi, ritenendo che ella non avesse più interesse alla prosecuzione del rapporto lavorativo, dopo un paio di giorni in data 7.7.2022 veniva formalizzata la cessazione del rapporto.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
Innanzitutto, deve osservarsi che il patto di prova, affinché sia valido e legittimo deve essere stipulato secundum legem e, per quanto rileva nella fattispecie in esame, è necessario che lo stesso venga inserito per iscritto nel contratto, al momento della costituzione del rapporto. Pertanto, nel caso di specie, in assenza di prova documentale sul punto deve escludersi che la ricorrente, al momento della cessazione del contratto, fosse in un periodo di prova.
Quanto alle modalità di cessazione del rapporto, deve osservarsi che oramai è principio consolidato quello secondo cui il lavoratore che impugna un licenziamento, deducendo l'assenza della forma scritta ex lege, ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della propria pretesa, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo bastevole la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
giacché il rapporto lavorativo può cessare naturalmente ovvero a causa della volontà dell'una o dell'altra parte e persino a seguito di accordo tra le stesse.
2 Posto questo come principio generale, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame il ricorrente deduce di aver subito un licenziamento orale e di aver appreso, tramite la consultazione del proprio Unilav, di essere stato licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Copia di detta documentazione è stata depositata dalla stessa parte resistente al momento della costituzione in giudizio.
Tale circostanza, quindi, in quanto risultante per tabulas (vd. allegato 2.), induce questo GDL a ritenere che il lavoratore abbia assolto all'onere probatorio posto a suo carico avendo provato sia la sussistenza di un rapporto di lavoro, sia "il fatto costitutivo" della sua domanda rappresentato dalla manifestazione della volontà datoriale di risolvere il rapporto di lavoro, sicché la cessazione del rapporto de quo può essere considerata a tutti gli effetti un licenziamento. Sul punto, può richiamarsi una recente pronuncia della Cassazione (n. 19746/2023) che proprio con riferimento all'onere della prova di un licenziamento orale ha affermato “come ha esattamente rilevato la Corte territoriale, il predetto onere probatorio del lavoratore risulta pienamente assolto con la comunicazione UNILAV dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro mediante licenziamento per giustificato motivo oggettivo, documento considerato esattamente utilizzabile in quanto proveniente dalla stessa società.
Altresì infondata è la censura di violazione dell'art. 2702 c.c. per avere la Corte d'Appello attribuito efficacia probatoria tipica della scrittura privata ad un documento proveniente da un terzo
(certificazione UNILAV della Provincia di Latina): il certo presupposto fattuale di quella certificazione è, appunto, l'avvenuta comunicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo proveniente dalla stessa società. Del tutto generica e, quindi, inammissibile è la deduzione
(articolata in via logicamente subordinata dalla società ricorrente) relativa alla possibilità di un errore materiale nella compilazione della predetta comunicazione”.
Nel caso di specie, la resistente ha eccepito che il rapporto di lavoro de quo fosse cessato a causa di una libera scelta della lavoratrice, manifestata per fatti concludenti, ovverosia deducibile dalla sua ingiustificata e protratta assenza dal lavoro (dimissioni di fatto o tacite).
La parte datoriale, inoltre, ha confermato di aver avuto un alterco con la lavoratrice e di averla allontanata dal luogo di lavoro (sebbene solo temporaneamente) ed ha precisato di aver lei stessa comunicato la cessazione del rapporto lavorativo agli Enti preposti a causa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Pertanto, deve ritenersi che la parte resistente abbia posto in essere una condotta errata e non conforme alla disciplina in materia di cessazione del rapporto lavorativo. Si ritiene, infatti, che la parte datoriale avrebbe dovuto invitare la lavoratrice a riprendere servizio ovvero a fornire dei chiarimenti per la propria condotta, nonché eventualmente procedere ad una formale contestazione della stessa.
3 Alla luce di tutte le circostanze dedotte in giudizio, quindi, si ritiene che anche laddove l'assenza della fosse stata effettivamente ingiustificata, la parte datoriale non avrebbe potuto limitarsi Pt_1
a comunicare il licenziamento agli Enti preposti, senza nulla comunicare alla lavoratrice.
Peraltro, non sfugge che la certificazione UNILAV depositata in atti indica come causale della cessazione del rapporto de quo la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo, il quale secondo l'articolo 3 della legge n. 604/1966 è da ricercarsi in ragioni legate all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo normale funzionamento e, quindi, contempla circostanze diverse da quelle venute in essere nel caso in esame.
Dunque, deve concludersi che la risoluzione del rapporto lavorativo con la in quanto Pt_1 priva di forma scritta, sia inefficace ai sensi dell'art. 2 della legge n. 604/1966.
Ne consegue che la il cui rapporto è subordinato alla disciplina di cui alla legge n. Pt_1
23/2015 poiché instaurato nel maggio 2022, ha diritto alla tutela di cui all'art. 2 della citata legge n.
23 a mente del quale: “
1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto
l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere
4 effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.”
Ciò posto, la parte resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente della predetta indennità nella misura di 5 mensilità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto in relazione alla breve durata del rapporto di lavoro ( circa due mesi).
Nulla è stato dedotto o provato in merito ad un aliunde perceptum.
Va infine precisato che l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR è stata individuata dalla lavoratrice in € 659,71 e non è stata contestata dalla parte datoriale.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'inefficacia del licenziamento orale intimato alla ricorrente in data 4.7.2022 ed ordina alla parte resistente la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro precedentemente occupato;
- Condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia e stabilisce a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione , nella misura di cinque mensilità;
- Condanna il datore di lavoro, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali agli Enti preposti.
- Condanna il datore di lavoro al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2684,00 oltre accessori, con attribuzione.
Così deciso in Avellino, il 12.2.2025.
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.2994/ 2022 introdotta
D A
), rappresentata e difesa dall'avv. GUASTAFIERRO Parte_1 C.F._1
PASQUALE e dall'avv. ALFIERI GIOVANNI;
-ricorrente-
CONTRO
), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. MONTANILE ANTONIETTA;
-resistente-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 29.9.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “- accertare e dichiarare l'illegittimità, inefficacia, annullabilità e/o nullità del licenziamento intimato oralmente alla sig.ra per le causali di cui in premessa;
- per l'effetto, Pt_1 ordinare alla , in persona del titolare p.t., la reintegra nel Controparte_1
posto di lavoro, oltre al paga-mento del risarcimento del danno pari alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del recesso sino all'effettiva reintegra nel posto di la-voro, tenuto conto che
l'ultima retribuzione di fatto percepita dalla ricor-rente è pari ad € 659,71, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione all'avvocato Alfieri e Guastafierro anticipatari”.
1 A fondamento delle proprie domande, la ricorrente deduceva di aver lavorato presso la ditta individuale del sig. e precisamente in favore della Planet Caffè di Rega Francesco, CP_1
con mansioni banconista, V° livello del CCNL Pubblici Esercizi, dal 17.1.2022 al 4.7.2022, sebbene il rapporto di lavoro venisse formalizzato solo in data 11.5.2022. Rappresentava inoltre che il rapporto di lavoro, a tempo indeterminato e part time al 40%, cessava con un licenziamento orale, all'esito di una discussione con il sig. poiché quest'ultimo aveva venduto una bevanda superalcolica al CP_1
fratello minorenne. Il predetto licenziamento veniva prontamente impugnato in via stragiudiziale in data 9.8.2022.
La ricorrente precisava di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione scritta del proprio licenziamento e solo in data 22.8.2022, accertava presso il Centro per l'Impiego di Avellino di essere stata licenziata in data 4.7.2022 per un presunto giustificato motivo oggettivo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente la Controparte_1
, la quale eccepiva che la ricorrente era stata assunta in prova a partire dal 11.5.2022, con
[...]
contratto a tempo determinato, part-time orizzontale e che durante un litigio con il CP_1
era stata allontanata affinché si calmasse ma, invece, ella non aveva mai più fatto ritorno sul luogo di lavoro. Per tali ragioni, quindi, ritenendo che ella non avesse più interesse alla prosecuzione del rapporto lavorativo, dopo un paio di giorni in data 7.7.2022 veniva formalizzata la cessazione del rapporto.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
Innanzitutto, deve osservarsi che il patto di prova, affinché sia valido e legittimo deve essere stipulato secundum legem e, per quanto rileva nella fattispecie in esame, è necessario che lo stesso venga inserito per iscritto nel contratto, al momento della costituzione del rapporto. Pertanto, nel caso di specie, in assenza di prova documentale sul punto deve escludersi che la ricorrente, al momento della cessazione del contratto, fosse in un periodo di prova.
Quanto alle modalità di cessazione del rapporto, deve osservarsi che oramai è principio consolidato quello secondo cui il lavoratore che impugna un licenziamento, deducendo l'assenza della forma scritta ex lege, ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della propria pretesa, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo bastevole la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
giacché il rapporto lavorativo può cessare naturalmente ovvero a causa della volontà dell'una o dell'altra parte e persino a seguito di accordo tra le stesse.
2 Posto questo come principio generale, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame il ricorrente deduce di aver subito un licenziamento orale e di aver appreso, tramite la consultazione del proprio Unilav, di essere stato licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Copia di detta documentazione è stata depositata dalla stessa parte resistente al momento della costituzione in giudizio.
Tale circostanza, quindi, in quanto risultante per tabulas (vd. allegato 2.), induce questo GDL a ritenere che il lavoratore abbia assolto all'onere probatorio posto a suo carico avendo provato sia la sussistenza di un rapporto di lavoro, sia "il fatto costitutivo" della sua domanda rappresentato dalla manifestazione della volontà datoriale di risolvere il rapporto di lavoro, sicché la cessazione del rapporto de quo può essere considerata a tutti gli effetti un licenziamento. Sul punto, può richiamarsi una recente pronuncia della Cassazione (n. 19746/2023) che proprio con riferimento all'onere della prova di un licenziamento orale ha affermato “come ha esattamente rilevato la Corte territoriale, il predetto onere probatorio del lavoratore risulta pienamente assolto con la comunicazione UNILAV dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro mediante licenziamento per giustificato motivo oggettivo, documento considerato esattamente utilizzabile in quanto proveniente dalla stessa società.
Altresì infondata è la censura di violazione dell'art. 2702 c.c. per avere la Corte d'Appello attribuito efficacia probatoria tipica della scrittura privata ad un documento proveniente da un terzo
(certificazione UNILAV della Provincia di Latina): il certo presupposto fattuale di quella certificazione è, appunto, l'avvenuta comunicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo proveniente dalla stessa società. Del tutto generica e, quindi, inammissibile è la deduzione
(articolata in via logicamente subordinata dalla società ricorrente) relativa alla possibilità di un errore materiale nella compilazione della predetta comunicazione”.
Nel caso di specie, la resistente ha eccepito che il rapporto di lavoro de quo fosse cessato a causa di una libera scelta della lavoratrice, manifestata per fatti concludenti, ovverosia deducibile dalla sua ingiustificata e protratta assenza dal lavoro (dimissioni di fatto o tacite).
La parte datoriale, inoltre, ha confermato di aver avuto un alterco con la lavoratrice e di averla allontanata dal luogo di lavoro (sebbene solo temporaneamente) ed ha precisato di aver lei stessa comunicato la cessazione del rapporto lavorativo agli Enti preposti a causa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Pertanto, deve ritenersi che la parte resistente abbia posto in essere una condotta errata e non conforme alla disciplina in materia di cessazione del rapporto lavorativo. Si ritiene, infatti, che la parte datoriale avrebbe dovuto invitare la lavoratrice a riprendere servizio ovvero a fornire dei chiarimenti per la propria condotta, nonché eventualmente procedere ad una formale contestazione della stessa.
3 Alla luce di tutte le circostanze dedotte in giudizio, quindi, si ritiene che anche laddove l'assenza della fosse stata effettivamente ingiustificata, la parte datoriale non avrebbe potuto limitarsi Pt_1
a comunicare il licenziamento agli Enti preposti, senza nulla comunicare alla lavoratrice.
Peraltro, non sfugge che la certificazione UNILAV depositata in atti indica come causale della cessazione del rapporto de quo la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo, il quale secondo l'articolo 3 della legge n. 604/1966 è da ricercarsi in ragioni legate all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo normale funzionamento e, quindi, contempla circostanze diverse da quelle venute in essere nel caso in esame.
Dunque, deve concludersi che la risoluzione del rapporto lavorativo con la in quanto Pt_1 priva di forma scritta, sia inefficace ai sensi dell'art. 2 della legge n. 604/1966.
Ne consegue che la il cui rapporto è subordinato alla disciplina di cui alla legge n. Pt_1
23/2015 poiché instaurato nel maggio 2022, ha diritto alla tutela di cui all'art. 2 della citata legge n.
23 a mente del quale: “
1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto
l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere
4 effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.”
Ciò posto, la parte resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente della predetta indennità nella misura di 5 mensilità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto in relazione alla breve durata del rapporto di lavoro ( circa due mesi).
Nulla è stato dedotto o provato in merito ad un aliunde perceptum.
Va infine precisato che l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR è stata individuata dalla lavoratrice in € 659,71 e non è stata contestata dalla parte datoriale.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'inefficacia del licenziamento orale intimato alla ricorrente in data 4.7.2022 ed ordina alla parte resistente la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro precedentemente occupato;
- Condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia e stabilisce a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione , nella misura di cinque mensilità;
- Condanna il datore di lavoro, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali agli Enti preposti.
- Condanna il datore di lavoro al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2684,00 oltre accessori, con attribuzione.
Così deciso in Avellino, il 12.2.2025.
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
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