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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/10/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 89/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
1) Dott. MELE RI - Presidente
2) Dott. PETRELLI Maurizio - Consigliere
3) Dott.ssa ZUPPETTA Virginia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 89 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022;
TRA
(cod. fiscale e numero di iscrizione al Registro Parte_1
delle Imprese di n. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mara Pt_1 P.IVA_1
Lippolis, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Francavilla Fontana, alla Via Bottari
n.12, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in questo grado;
- APPELLANTE -
E
(partita IVA n. , in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in Oria (Br) alla Via Torre S. Susanna n.63, presso lo Studio dell'avv. Giuseppe
D'Ippolito, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato rilasciato su foglio separato in uno con la comparsa di costituzione in questo grado;
- APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE –
NONCHE' (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Controparte_2 C.F._1
D'Ippolito, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Oria (Br) alla Via Torre Santa
Susanna n.63, come da mandato allegata alla comparsa di intervento ex art.111 c.p.c. in data
31/3/2025;
-APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE-
All'udienza del 2/4/2025, previo deposito di note da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa risultano così riassunti negli atti di causa:
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del l.r.p.t. evocava in Controparte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, la per ottenere Parte_1
l'accertamento della nullità delle clausole del contratto di c/c n. 600371.37 e, conseguentemente,
sentire condannare la convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la Parte_1
affermando l'infondatezza della domanda ed eccependo la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate.
La causa, istruita con produzione documentale nonché CTU econometrica, volta all'accertamento dei rapporti dare/avere tra le parti, veniva decisa con sentenza n.1277/2021, con la quale il Tribunale
adito, “a) rideterminava le ragioni di dare e avere tra le parti in euro 56.683,93; - interessi debitori:
euro 1.898,67; - interessi creditori, al lordo della ritenuta d'acconto: euro 8.112,35 e, per l'effetto,
condannava la banca, al pagamento, in favore dell'attrice, del suddetto importo, oltre interessi di legge;
b) condannava la convenuta al pagamento delle spese, in favore delle altre parti del giudizio;
3) poneva le spese della disposta CTU, definitivamente a carico della convenuta.”
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato,
[...]
in persona del l.r.p.t., cui si opponeva la società appellata, chiedendone il Parte_1
rigetto e spiegando appello incidentale;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza del 16/6/2022, questo Collegio ordinava a di Parte_1
produrre in giudizio – entro il termine del 20 settembre 2022 – il contratto di apertura del c.c.
n.60037137, nonché tutti gli estratti conto emessi nel corso del rapporto e che non fossero già stati depositati in atti.
Con successiva ordinanza in data 30/7/2024, veniva rigettata l'istanza di rinnovo della c.t.u. avanzata da parte appellante.
All'udienza del 2/4/2025, previo deposito di note da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c..
Con comparsa di intervento ex art 111 c.p.c., depositata il 31/4/2025, si costituiva in giudizio
[...]
quale cessionaria del credito della della quale chiedeva l'estromissione. CP_2 Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente il Collegio rileva la inammissibilità della costituzione nel presente giudizio di cessionaria del credito litigioso in oggetto, in quanto avvenuta in data 31/4/2025, Controparte_2
successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2/4/2025, in violazione del principio del contraddittorio.
Tanto non esclude l'efficacia della sentenza nei confronti degli aventi causa delle parti, per atto tra vivi o mortis causa.
2. Con un unico, articolato, motivo di gravame, l'appellante principale contesta la sentenza impugnata in quanto “frutto di un macroscopico errore logico nonché di parziale valutazione delle risultanze
documentali e processuali tutte, oltre che di presunzioni altrettanto arbitrarie e destituite di
qualunque fondamento, sia in fatto che in diritto, con conseguente erronea applicazione della legge
...”.
Segnatamente, deduce – in primis – come la società attrice, nel giudizio di primo grado, abbia omesso di depositare sia il contratto di conto corrente, sostenendo che il rapporto era stato acceso “nel corso degli anni '90”, che il contratto di apertura di credito, nonostante avesse sostenuto che il conto godeva di una linea di credito, e si sia limitata a depositare esclusivamente gli estratti conto dal 2003 al 2015.
Deduce come, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “in tema di
ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore”, per cui l'attore in ripetizione, che alleghi la mancata valida pattuizione dell'interesse debitore, è onerato di dar prova dell'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale, evidenziando come l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non sia mai stato impartito alla banca, che nulla doveva provare in quanto parte convenuta.
Rileva che, in ogni caso, i conteggi del CTU devono essere presi in considerazione solo nell'ipotesi di calcolo che parte dal saldo indicato nel primo estratto conto prodotto e non certamente dal saldo
“zero”, come avvenuto nella sentenza impugnata.
Da ultimo si duole che il Giudice di merito abbia completamente omesso di valutare e pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione.
3. Con il proprio appello incidentale, articolato in due motivi, la società appellata si duole –
innanzitutto – che il primo giudice non abbia ordinato alla banca, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.,
l'esibizione della documentazione mancante – preventivamente richiestagli dalla correntista, ex art.119 TUB, con esito negativo;
in secondo luogo, censura la sentenza impugnata per non avere il
Tribunale recepito l'ipotesi di ricalcolo che ha tenuto conto delle scritture contabili (cd. mastrini) ove erano contenute le movimentazioni del c/c con riferimento al periodo per cui non risultavano depositati gli estratti conto.
4. In disparte il rilievo per cui il primo motivo dell'appello incidentale – che costituisce in realtà una rinnovata richiesta istruttoria - deve ritenersi assorbito a seguito dell'ordine ex art.210 c.p.c. impartito da questo Collegio alla banca appellante, le predette censure vanno esaminate congiuntamente per ragioni di evidente connessione.
Quanto alla contestazione inerente al principio dell'onere probatorio incombente al correntista che agisce in ripetizione, è noto che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ripetizione di indebito, opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 27 novembre 2018, n. 30713; con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario: Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948).
Il principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullità di singole clausole contrattuali. Infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 14 maggio 2012, n. 7501).
La S.C. ha, difatti, più volte affermato che "alle controversie tra e correntista, introdotte su Pt_1
domanda del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della al pagamento delle Pt_1
maggiori spettanze dell'attore, quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione" (Cass., 28 novembre 2018, n. 30822).
È stato, infatti, stabilito che il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è
tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. Tale orientamento è stato ribadito anche di recente,
affermando che il correntista è onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione e che il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto anche se il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile (Cass., 17 aprile
2020, n. 7895; Cass., 11 novembre 2019, n. 29050; Cass. 11543/2019).
Ancor più di recente, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui "il diritto spettante al cliente,
a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119,
comma 4, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato" (Cass., 13 settembre 2021, n. 24641; 2022 n. 27861).
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.
si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Sez. 2, 24.1.2020, n. 1634; Sez. lav., 19.8.2020, n. 17313; Sez. 6, 23.10.2018 n.
26769; Sez. 3, 29.5.2018, n. 13395; Sez. 2, 7.11.2017 n. 26366).
Sennonché, in un recente arresto, la S.C. ha chiarito “…per completezza, che tale principio, di
carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso
per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi,
entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per
fatti concludenti.
È possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare
senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che
giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma
è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma
scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del
negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova
negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne
positivo riscontro”. (cfr., in tal senso, Cass. n.6480/2021).
Non è revocabile in dubbio che il contratto di conto corrente bancario non costituisce
documentazione contabile, bensì, ai sensi dell'art. 117 commi 1 e 3 T.U.B. costituisce la prova scritta
richiesta ad substantiam ed a pena di nullità dell'esistenza del rapporto di conto corrente bancario
e deve indicare il tasso di interesse ed ogni altro presso o condizioni praticati. In difetto di prova
scritta in ordine all'esistenza del contratto di conto corrente bancario e, quindi, delle pattuizioni
intercorse tra le parti la non avrebbe alcun titolo per addebitare alla società correntista Pt_1
somma alcuna sia a titolo di interessi convenzionali eccedenti il tasso legale sia a titolo di
commissioni di massimo scoperto e spese per le operazioni effettuate.
Orbene, all'esito dell'ordine di esibizione, a cura del Collegio, in sede di gravame, non risulta depositato nessun altro documento utile, in particolare non è stato esibito dalla banca né il contratto di apertura del c/c in oggetto, né eventuali contratti di apertura di affidamento successivamente intervenuti a regolamentare il rapporto.
Ebbene, come pacificamente riconosciuto da controparte e rilevato dal CTU nel proprio
elaborato, parte attrice, unitamente all'atto di citazione, ha depositato tutta la documentazione in proprio possesso relativa al rapporto bancario oggetto del giudizio, comprensiva degli e/c con annessi
scalari relativi al il periodo 2003-1015 del rapporto contrattuale inter-partes e la CTP
econometrica, con ivi allegati il ricalcolo delle competenze per l'intero periodo del rapporto.
Pertanto, assumendo la 3° ipotesi del calcolo predisposto dal c.t.u. in sede di integrazione peritale
(elaborato depositato in data 4/4/2019, pag.10), al netto delle competenze prescritte (rilevate sui saldi ricalcolati), la somma a credito della società correntista è pari (alla minor somma di) euro 55.972,33.
In tale conteggio, considerando la mancanza del contratto di accensione del c/c in oggetto, e dunque partendo dal primo estratto conto esibito (operazione già correttamente seguita dal primo giudice,
diversamente da quanto affermato dalla difesa della banca appellante), sono stati applicati: - il tasso nominale dei BOT annuali, emessi nei 12 mesi precedenti ogni chiusura trimestrale del conto, ex art.117, lett.a, del D.lgs.n.385/93, - la capitalizzazione trimestrale per gli interessi attivi e quella annuale per quelli passivi, - niente oneri, cms e spese, evidentemente non pattuite, - un rilevato affidamento di fatto nel calcolo delle competenze prescritte che (considerato il breve arco – poco più
di un decennio – di tp per il quale sono stati acquisiti gli estratti conto) sono state quantificate in euro
711,33.
È stata, invece, esclusa l'ipotesi che ha considerato i mastrini, per il periodo non coperto dagli estratti conto, non avendo il c.t.u. asseverato la loro attendibilità circa la movimentazione del rapporto in essi riportata. I mastrini, infatti, in quanto documentazione riconducibile al correntista, possono essere utilizzati anche per la ricostruzione della movimentazione del conto quando vi siano elementi attendibili di riscontro per ritenere che essi siano aderenti alla realtà. Così, ad esempio, i mastrini possono essere utilizzati quando vi siano spazi temporali limitati per i quali manchino gli estratti conto e si riscontri piena corrispondenza tra il saldo ricostruito sulla base dei mastrini e il saldo dell'estratto immediatamente successivo alla interruzione. Nel caso in esame il periodo per il quale mancano gli estratti conto è di oltre dieci anni, sicché non è possibile alcun riscontro.
Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'appellante va condannata, in favore dell'appellata, della (minor) somma di euro 55.972,61.
5. Le spese del presente grado di giudizio considerato l'esito complessivo del giudizio - liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis
- vanno poste a carico dell'appellante soccombente.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del l.r.p.t., con atto ritualmente Parte_1
notificato, nei confronti di , nonché sull'appello incidentale Controparte_3
proposto da quest'ultima, avverso la Sentenza n.2189/2023, emessa dal Tribunale di Brindisi, così
provvede:
a) In riforma della sentenza impugnata, ridetermina in euro 55.972,61, oltre accessori, la somma per cui è condanna;
b) Rigetta l'appello incidentale;
c) Condanna l'appellante principale alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 6.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore dell'avv.to G. D'Ippolito, dichiaratosi antistatario;
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater t.u. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello incidentale, a norma del comma 1 bis,
dello stesso art.13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione in data 6 settembre 2025. Il Consigliere estensore
dr.ssa Virginia Zuppetta
Il Presidente
dr. RI Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
1) Dott. MELE RI - Presidente
2) Dott. PETRELLI Maurizio - Consigliere
3) Dott.ssa ZUPPETTA Virginia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 89 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022;
TRA
(cod. fiscale e numero di iscrizione al Registro Parte_1
delle Imprese di n. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mara Pt_1 P.IVA_1
Lippolis, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Francavilla Fontana, alla Via Bottari
n.12, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in questo grado;
- APPELLANTE -
E
(partita IVA n. , in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in Oria (Br) alla Via Torre S. Susanna n.63, presso lo Studio dell'avv. Giuseppe
D'Ippolito, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato rilasciato su foglio separato in uno con la comparsa di costituzione in questo grado;
- APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE –
NONCHE' (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Controparte_2 C.F._1
D'Ippolito, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Oria (Br) alla Via Torre Santa
Susanna n.63, come da mandato allegata alla comparsa di intervento ex art.111 c.p.c. in data
31/3/2025;
-APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE-
All'udienza del 2/4/2025, previo deposito di note da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa risultano così riassunti negli atti di causa:
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del l.r.p.t. evocava in Controparte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, la per ottenere Parte_1
l'accertamento della nullità delle clausole del contratto di c/c n. 600371.37 e, conseguentemente,
sentire condannare la convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la Parte_1
affermando l'infondatezza della domanda ed eccependo la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate.
La causa, istruita con produzione documentale nonché CTU econometrica, volta all'accertamento dei rapporti dare/avere tra le parti, veniva decisa con sentenza n.1277/2021, con la quale il Tribunale
adito, “a) rideterminava le ragioni di dare e avere tra le parti in euro 56.683,93; - interessi debitori:
euro 1.898,67; - interessi creditori, al lordo della ritenuta d'acconto: euro 8.112,35 e, per l'effetto,
condannava la banca, al pagamento, in favore dell'attrice, del suddetto importo, oltre interessi di legge;
b) condannava la convenuta al pagamento delle spese, in favore delle altre parti del giudizio;
3) poneva le spese della disposta CTU, definitivamente a carico della convenuta.”
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato,
[...]
in persona del l.r.p.t., cui si opponeva la società appellata, chiedendone il Parte_1
rigetto e spiegando appello incidentale;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza del 16/6/2022, questo Collegio ordinava a di Parte_1
produrre in giudizio – entro il termine del 20 settembre 2022 – il contratto di apertura del c.c.
n.60037137, nonché tutti gli estratti conto emessi nel corso del rapporto e che non fossero già stati depositati in atti.
Con successiva ordinanza in data 30/7/2024, veniva rigettata l'istanza di rinnovo della c.t.u. avanzata da parte appellante.
All'udienza del 2/4/2025, previo deposito di note da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c..
Con comparsa di intervento ex art 111 c.p.c., depositata il 31/4/2025, si costituiva in giudizio
[...]
quale cessionaria del credito della della quale chiedeva l'estromissione. CP_2 Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente il Collegio rileva la inammissibilità della costituzione nel presente giudizio di cessionaria del credito litigioso in oggetto, in quanto avvenuta in data 31/4/2025, Controparte_2
successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2/4/2025, in violazione del principio del contraddittorio.
Tanto non esclude l'efficacia della sentenza nei confronti degli aventi causa delle parti, per atto tra vivi o mortis causa.
2. Con un unico, articolato, motivo di gravame, l'appellante principale contesta la sentenza impugnata in quanto “frutto di un macroscopico errore logico nonché di parziale valutazione delle risultanze
documentali e processuali tutte, oltre che di presunzioni altrettanto arbitrarie e destituite di
qualunque fondamento, sia in fatto che in diritto, con conseguente erronea applicazione della legge
...”.
Segnatamente, deduce – in primis – come la società attrice, nel giudizio di primo grado, abbia omesso di depositare sia il contratto di conto corrente, sostenendo che il rapporto era stato acceso “nel corso degli anni '90”, che il contratto di apertura di credito, nonostante avesse sostenuto che il conto godeva di una linea di credito, e si sia limitata a depositare esclusivamente gli estratti conto dal 2003 al 2015.
Deduce come, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “in tema di
ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore”, per cui l'attore in ripetizione, che alleghi la mancata valida pattuizione dell'interesse debitore, è onerato di dar prova dell'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale, evidenziando come l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non sia mai stato impartito alla banca, che nulla doveva provare in quanto parte convenuta.
Rileva che, in ogni caso, i conteggi del CTU devono essere presi in considerazione solo nell'ipotesi di calcolo che parte dal saldo indicato nel primo estratto conto prodotto e non certamente dal saldo
“zero”, come avvenuto nella sentenza impugnata.
Da ultimo si duole che il Giudice di merito abbia completamente omesso di valutare e pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione.
3. Con il proprio appello incidentale, articolato in due motivi, la società appellata si duole –
innanzitutto – che il primo giudice non abbia ordinato alla banca, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.,
l'esibizione della documentazione mancante – preventivamente richiestagli dalla correntista, ex art.119 TUB, con esito negativo;
in secondo luogo, censura la sentenza impugnata per non avere il
Tribunale recepito l'ipotesi di ricalcolo che ha tenuto conto delle scritture contabili (cd. mastrini) ove erano contenute le movimentazioni del c/c con riferimento al periodo per cui non risultavano depositati gli estratti conto.
4. In disparte il rilievo per cui il primo motivo dell'appello incidentale – che costituisce in realtà una rinnovata richiesta istruttoria - deve ritenersi assorbito a seguito dell'ordine ex art.210 c.p.c. impartito da questo Collegio alla banca appellante, le predette censure vanno esaminate congiuntamente per ragioni di evidente connessione.
Quanto alla contestazione inerente al principio dell'onere probatorio incombente al correntista che agisce in ripetizione, è noto che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ripetizione di indebito, opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 27 novembre 2018, n. 30713; con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario: Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948).
Il principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullità di singole clausole contrattuali. Infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 14 maggio 2012, n. 7501).
La S.C. ha, difatti, più volte affermato che "alle controversie tra e correntista, introdotte su Pt_1
domanda del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della al pagamento delle Pt_1
maggiori spettanze dell'attore, quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione" (Cass., 28 novembre 2018, n. 30822).
È stato, infatti, stabilito che il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è
tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. Tale orientamento è stato ribadito anche di recente,
affermando che il correntista è onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione e che il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto anche se il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile (Cass., 17 aprile
2020, n. 7895; Cass., 11 novembre 2019, n. 29050; Cass. 11543/2019).
Ancor più di recente, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui "il diritto spettante al cliente,
a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119,
comma 4, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato" (Cass., 13 settembre 2021, n. 24641; 2022 n. 27861).
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.
si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Sez. 2, 24.1.2020, n. 1634; Sez. lav., 19.8.2020, n. 17313; Sez. 6, 23.10.2018 n.
26769; Sez. 3, 29.5.2018, n. 13395; Sez. 2, 7.11.2017 n. 26366).
Sennonché, in un recente arresto, la S.C. ha chiarito “…per completezza, che tale principio, di
carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso
per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi,
entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per
fatti concludenti.
È possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare
senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che
giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma
è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma
scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del
negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova
negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne
positivo riscontro”. (cfr., in tal senso, Cass. n.6480/2021).
Non è revocabile in dubbio che il contratto di conto corrente bancario non costituisce
documentazione contabile, bensì, ai sensi dell'art. 117 commi 1 e 3 T.U.B. costituisce la prova scritta
richiesta ad substantiam ed a pena di nullità dell'esistenza del rapporto di conto corrente bancario
e deve indicare il tasso di interesse ed ogni altro presso o condizioni praticati. In difetto di prova
scritta in ordine all'esistenza del contratto di conto corrente bancario e, quindi, delle pattuizioni
intercorse tra le parti la non avrebbe alcun titolo per addebitare alla società correntista Pt_1
somma alcuna sia a titolo di interessi convenzionali eccedenti il tasso legale sia a titolo di
commissioni di massimo scoperto e spese per le operazioni effettuate.
Orbene, all'esito dell'ordine di esibizione, a cura del Collegio, in sede di gravame, non risulta depositato nessun altro documento utile, in particolare non è stato esibito dalla banca né il contratto di apertura del c/c in oggetto, né eventuali contratti di apertura di affidamento successivamente intervenuti a regolamentare il rapporto.
Ebbene, come pacificamente riconosciuto da controparte e rilevato dal CTU nel proprio
elaborato, parte attrice, unitamente all'atto di citazione, ha depositato tutta la documentazione in proprio possesso relativa al rapporto bancario oggetto del giudizio, comprensiva degli e/c con annessi
scalari relativi al il periodo 2003-1015 del rapporto contrattuale inter-partes e la CTP
econometrica, con ivi allegati il ricalcolo delle competenze per l'intero periodo del rapporto.
Pertanto, assumendo la 3° ipotesi del calcolo predisposto dal c.t.u. in sede di integrazione peritale
(elaborato depositato in data 4/4/2019, pag.10), al netto delle competenze prescritte (rilevate sui saldi ricalcolati), la somma a credito della società correntista è pari (alla minor somma di) euro 55.972,33.
In tale conteggio, considerando la mancanza del contratto di accensione del c/c in oggetto, e dunque partendo dal primo estratto conto esibito (operazione già correttamente seguita dal primo giudice,
diversamente da quanto affermato dalla difesa della banca appellante), sono stati applicati: - il tasso nominale dei BOT annuali, emessi nei 12 mesi precedenti ogni chiusura trimestrale del conto, ex art.117, lett.a, del D.lgs.n.385/93, - la capitalizzazione trimestrale per gli interessi attivi e quella annuale per quelli passivi, - niente oneri, cms e spese, evidentemente non pattuite, - un rilevato affidamento di fatto nel calcolo delle competenze prescritte che (considerato il breve arco – poco più
di un decennio – di tp per il quale sono stati acquisiti gli estratti conto) sono state quantificate in euro
711,33.
È stata, invece, esclusa l'ipotesi che ha considerato i mastrini, per il periodo non coperto dagli estratti conto, non avendo il c.t.u. asseverato la loro attendibilità circa la movimentazione del rapporto in essi riportata. I mastrini, infatti, in quanto documentazione riconducibile al correntista, possono essere utilizzati anche per la ricostruzione della movimentazione del conto quando vi siano elementi attendibili di riscontro per ritenere che essi siano aderenti alla realtà. Così, ad esempio, i mastrini possono essere utilizzati quando vi siano spazi temporali limitati per i quali manchino gli estratti conto e si riscontri piena corrispondenza tra il saldo ricostruito sulla base dei mastrini e il saldo dell'estratto immediatamente successivo alla interruzione. Nel caso in esame il periodo per il quale mancano gli estratti conto è di oltre dieci anni, sicché non è possibile alcun riscontro.
Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'appellante va condannata, in favore dell'appellata, della (minor) somma di euro 55.972,61.
5. Le spese del presente grado di giudizio considerato l'esito complessivo del giudizio - liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis
- vanno poste a carico dell'appellante soccombente.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del l.r.p.t., con atto ritualmente Parte_1
notificato, nei confronti di , nonché sull'appello incidentale Controparte_3
proposto da quest'ultima, avverso la Sentenza n.2189/2023, emessa dal Tribunale di Brindisi, così
provvede:
a) In riforma della sentenza impugnata, ridetermina in euro 55.972,61, oltre accessori, la somma per cui è condanna;
b) Rigetta l'appello incidentale;
c) Condanna l'appellante principale alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 6.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore dell'avv.to G. D'Ippolito, dichiaratosi antistatario;
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater t.u. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello incidentale, a norma del comma 1 bis,
dello stesso art.13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione in data 6 settembre 2025. Il Consigliere estensore
dr.ssa Virginia Zuppetta
Il Presidente
dr. RI Mele