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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 25/09/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone all'udienza del 24/09/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi del l'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 3474/2019, promosso
da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Parte_1 C.F._1
Fontana ed elett.te dom.to presso il suo studio in Alatri (FR), via Campello n. 55, in forza di procura allegata al ricorso
ricorrente contro
Controparte_1
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. BONTEMPO
[...]
PATRIZIA, in virtù di procura generale alle liti, in atti, e presso lo stesso elett.te domiciliato in
Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: aumento della rendita.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25/10/2024 , ha esposto che: 1) aveva subito in data Parte_1
16/07/2015 un grave infortunio in itinere;
2) aveva così espletato la procedura amministrativa presso l' conclusasi con il riconoscimento della natura professionale dell'infortunio e di un danno CP_1 biologico nella misura del 21%, con conseguente liquidazione della rendita;
3) era invece portatore di un danno biologico in misura maggiore, del 35%.
Tanto esposto, e ritenuto di aver diritto alla riliquidazione della rendita ex art.66 D.P.R.
n.1124/1965 per un danno biologico in misura del 35%, o comunque al riconoscimento di un danno biologico superiore al 21%, l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone di condannare l' in CP_1 persona del Direttore p.t. della sede di Frosinone, a corrispondere quanto dovuto.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' instando per CP_1 il rigetto del ricorso e deducendo che il danno biologico subito dall'attore in relazione al riconosciuto infortunio era stato correttamente quantificato in sede amministrativa.
La causa è stata istruita con l'espletamento della C.T.U. medico legale.
All'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della perizia del C.T.U. medico legale,
Dott. , non avendo l'Istituto contestato che l'attore abbia subito in data Persona_1
28.2.2016 il denunciata infortunio professionale.
Dalla perizia emerge in maniera chiara ed assolutamente convincente, siccome sorretta da adeguata motivazione, la conclusione che l'attore a seguito dell'infortunio oggetto di causa ha riportato
“- Esiti di lussazione gleno-omerale destra con frattura di trochite omerale oltre a frattura di radio ed ulna omolaterale al III prossimale scomposte trattate con intervento di riduzione dapprima della lussazione e, di poi, con intervento di riduzione e sintesi con placca e viti della frattura di radio e protesi di capitello radiale cui residua dolenzia e dolorabilità locale oltre ad importante deficit funzionale di spalla destra e gomito omolaterale e cicatrici disestesiche ed ipercromiche oltre a mezzi di sintesi in situ;
- Esiti di frattura dell'arco anteriore della III costa di destra con consensuale addensamento polmonare antero - basale omolaterale come per contusione parenchimale cui residua dolenzia e dolorabilità locale che si accentua nelle inspirazioni profonde;
- Ematoma epatico intraparenchimale all'VIII segmento in assenza di esiti medico – legalmente rilevanti;
- Esiti di frattura composta malleolo peroneale a destra trattato con immobilizzazione cui residua dolenzia e dolorabilità locale a minimo riverbero funzionale e statico – deambulatorio.". Dal suddetto infortunio sono residuati postumi permanenti che, a seguito di
2 aggravamento, determinano un danno biologico pari al 27% con decorrenza da aprile 2025.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso - non forniti dall'ente resistente - l' va condannato alla riliquidazione della rendita ex art.66 D.P.R. CP_1
n.1124/1965 per un danno biologico in misura del 27%, a decorrere dal 1°.5.2025, oltre interessi legali sui ratei arretrati, dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo.
Le spese del giudizio possono compensate tra le parti nei limiti di 1/2, stante il mancato accoglimento per intero delle domande attoree, mentre per la residua parte vanno poste a carico di parte convenuta e sono liquidate nella misura precisata in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario dell'attore.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che al ricorrente è derivato dall'infortunio sul lavoro subito il 16/07/2015 un danno biologico pari al 27%, da aprile 2025;
2) per l'effetto, condanna l' alla riliquidazione della rendita ex art.66 D.P.R. n.1124/1965 CP_1 per un danno biologico in misura del 27%, a decorrere dal 1°.5.2025, oltre interessi legali sulle differenze sui ratei arretrati, dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;
3) condanna altresì l' a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate – previa compensazione CP_1 nei limiti di 1/2 - in €.900,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali del 15%, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Frosinone, 24/09/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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