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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 6266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6266 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti ha pronunciato, all'udienza del 17.09.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 494 del ruolo gen. Lavoro dell'anno 2024
TRA
e , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2
(n. 04.11.1964 - d. 24.08.2021), rappresentate e difese Persona_1 dall'avv. Stefano Pannone con cui in Napoli al Corso Umberto I n. 293 elettivamente domiciliano, giusta procura in atti;
ricorrenti E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 Agostino Di Feo, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S., giusta procura in atti;
resistente FATTO e DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato le parti ricorrenti esponevano:
1) che il Sig. era titolare di pensione di inabilità civile cat. inv Persona_1 civ. n. 07130231 con decorrenza 1/3/2009;
2) che con provvedimento del 28/9/2016 l' chiedeva, per il periodo dal CP_1
1/6/2010 al 31/10/16, la restituzione di € 4.973,43 sulla prestazione cat. Inv civ. n. 07130231 (pensione di inabilità civile) con la seguente motivazione: “sono state riscosse rate di assegno non spettanti”;
3) che a seguito di ricorso RG 7253/18, il Tribunale di Napoli sezione lavoro, con sentenza n. 6660/18 del 17/10/2019, passata in cosa giudicata, dichiarava il de cuius non tenuto alla restituzione della sola minore somma di € 2.794,70 a titolo di ratei di pensione di inabilità civile percepiti nell'anno 2016, condannando, per l' effetto, l' alla restituzione delle somme illegittimamente recuperate oltre CP_1 interessi legali;
4) che con provvedimento del 16/06/17 l' chiedeva, per il periodo dal 01/01/98 CP_1 al 31/12/98, la restituzione di € 2.368,57 sulla prestazione di disoccupazione cat. DS n. 990006891 con la seguente motivazione: “sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti. E' stata corrisposta indennità di disoccupazione non spettante”;
5) che tale indebito era già stato richiesto dall' con provvedimenti del CP_1
17/12/2003, del 09/05/2012, del 13/12/13 e da ultimo del 10/03/2020; 6) che in relazione ad altra prestazione di disoccupazione cat. DS n. 020006888, con altro provvedimento del 16/06/17 l' chiedeva, per il periodo dal 01/01/2001 CP_1 al 31/12/2001, la restituzione di € 2.850,82 sulla con la seguente motivazione: “sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti. E' stata corrisposta indennità di disoccupazione non spettante”; 7) che tale indebito era già stato richiesto dall' con provvedimenti del CP_1
09/05/2012, del 13/12/13, 16/06/17;
8) che a seguito di ricorso RG 20962/18, il Tribunale di Napoli sezione lavoro, con sentenza n. 2921/2020 del 18/6/2020, dichiarava il de cuius non tenuto alla restituzione della somma di € 2.368,57 e di quella di € 2.850,82 di cui ai predetti provvedimenti del 16/06/17 condannando, per l' effetto, l' alla restituzione CP_1 delle somme illegittimamente recuperate;
9) che avverso detta sentenza n. 2921/2020 l' proponeva appello RG CP_1
1416/2020;
10) che tale gravame veniva rigettato dalla Corte di Appello di Napoli sezione lavoro con sentenza n. 2540/20213 del 08/058/23 e su di esso si formava il giudicato;
11) che, pertanto, a fronte dei perdetti tre indebiti rispettivamente di € 4.973,43, di € 2.368,57 e di € 2.850,82, il Sig. era tenuto alla restituzione solo di € Parte_2
2.178,73 (4.973,43-2.794,70) come da sentenza n. 6660/19;
12) che al contrario l' per il recupero dei predetti indebiti ha operato trattenute CP_1 per un importo complessivo di € 9.711,80 sulla pensione cat. IO n. 19226231 e INV.CIV n. 07130231 di cui era titolare il de cuius, giusta ricevute mensili di pagamento con applicazione della trattenuta dal 01/01/2013 al 31/08/2021;
13) che, pertanto, gli eredi in epigrafe hanno diritto alla restituzione da parte dell' di € 7.533,07 risultante dalla differenza tra € 9.711,80 (importo totale CP_1 delle trattenute) ed € 2178,73 a sua volta risultante dalla differenza tra € 4.973,43
– 2.794,70 per effetti di quanto statuito dalla sentenza n. 6660/19 citata. Tutto ciò premesso, le parti ricorrenti chiedevano all'intestato Tribunale di:
1) condannare l' alla restituzione e al pagamento in favore dei ricorrenti, CP_1 quali eredi del Sig. , della somma di euro 7.533,07 o in via Persona_1 subordinata della diversa somma, maggiore o minore, da accertarsi a mezzo CTU o secondo Giustizia, per le causali di cui alla premessa;
2) condannare l' al pagamento sulle predette somme degli interessi legali e CP_1 della rivalutazione monetaria secondo legge;
3) condannare il convenuto, al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
4) in via istruttoria si chiede ordinarsi al convenuto la esibizione di tutta la documentazione in suo esclusivo possesso;
5) in caso di rigetto della domanda si chiede compensare le spese di giudizio sussistendo i requisiti reddituali di cui all'art. 152 disp. att. cpc, come da dichiarazione sostituiva di certificazione parte integrante delle presenti conclusioni e che si allega su separato foglio sottoscritta dai ricorrenti. Si costituiva la parte resistente che chiedeva di accertare l'infondatezza CP_1 dell'avverso ricorso e per l'effetto rigettare la domanda di condanna al pagamento dell'importo di € 7.533,07, dichiarando che, in virtù delle sentenze del Tribunale di Napoli, era dovuta la minor somma di € 3.694,01. In ogni caso, chiedeva di accogliere la spiegata eccezione di compensazione della somma di €
2 2.794,70, erogata indebitamente alla parte ricorrente dall'Ente, con il maggior credito dovuto di € 3.694,01 e per l'effetto dichiarare dovuta la minor somma di
€ 899,31. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. All'udienza del 16/04/2025 le parti venivano inviate a depositare note contabili. Con tali note, redatte per l'udienza del 04.06.2025, parte ricorrente, rettificando la originaria domanda, precisava che la somma illegittimamente trattenuta dall'Ente era in realtà pari ad € 4.870,99 (inferiore, quindi, all'importo originariamente richiesto in ricorso e pari ad € 7.533,07) ed in tal senso limitava espressamente la domanda salvo la maggiore o minore da accertarsi a mezzo CTU o secondo giustizia. L' , d'altro canto, sosteneva di dover restituire complessivamente CP_1
l'importo di € 5.800,45. All'esito, all'odierna udienza, prima svolta innanzi al sottoscritto giudicante, la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente.
********* Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono. Nel caso in esame non è in contestazione tra le parti l'esistenza di una serie di partite debitorie e creditorie reciproche. Difatti, il de cuius , titolare di pensione di inabilità nr. Persona_1 19226231, con decorrenza dal 01/10/2016; titolare di pensione di invalidità civile nr. 07130231, con decorrenza dal 01/03/2009, era destinatario, da parte dell'Istituto, di n. 5 provvedimenti di indebito: 1) indebito n. 13074205 di € 4.973,43, su prestazione di invalidità civile INVCIV, relativo alle prestazioni di invalidità civile nr 07130231, per il periodo 06.2010-10.2016; 2) indebito n. 10355152 di € 3.034,57, su prestazione di invalidità INVCIV relativo alle prestazioni di invalidità civile nr 07130231, per il periodo 01.2013- 11.2013 di € 3.034,57 per effetto del ricalcolo delle prestazioni a lui dovute in seguito alle comunicazioni dei redditi per l'anno 2011; 3) indebito n. 17423 DS di € 2.368,57, relativo a trattamenti di famiglia non spettanti erogati sulla prestazione di disoccupazione n. 020006888 per il periodo 01.2001-12.2001; 4) indebito n. 17422 DS di € 2.850,82, relativo a trattamenti di famiglia non spettanti erogati sulla prestazione di disoccupazione n. 990006891 per il periodo 01.1998-12.1998; 5) indebito n. 3005663 di € 237,59, relativo alla perdita della maggiorazione sociale di € 10,33 sulla prestazione di invalidità civile nr. 07130231 per superamento dei redditi, relativamente al periodo 01.2011-10.2011. Tanto premesso, dai prospetti chiari e precisi allegati dalla difesa di parte resistente emerge che:
3 - l'indebito contrassegnato con il n. 17422 di € 2.850,82, oggetto di recupero integrale su pensione del dante causa dei ricorrenti, è stato dichiarato irripetibile con sentenza n. 2921/2020 e le somme ad oggi non sono state ancora restituite;
- l'indebito contrassegnato dal n. 17423 di € 2.368,57, dichiarato irripetibile con sentenza n. 2921/20, non è stato oggetto di recupero nei confronti del dante causa, essendo state trattenute solo € 580,74 dai ratei corrisposti agli eredi e deve essere oggetto di restituzione;
- l'indebito contrassegnato con il n. 13074205 di € 4.973,43, dichiarato parzialmente irripetibile con sentenza n. 6660/2019, è stato recuperato nella misura di
€ 4.547,62 e devono essere restituiti, in virtù della menzionata sentenza, € 2.368,89 (€ 4.547,62 - € 2.178,73). Gli indebiti contrassegnati ai precedenti n.ri 2 e 5, invece, sono stati integralmente recuperati sempre mediante trattenuta sul cedolino di pensione e non sono stati ad oggi oggetto di contestazione, neppure sono oggetto di alcun provvedimento giudiziario ed in ogni caso non costituiscono oggetto del presente giudizio. Non luogo a provvedere, dunque, in ordine a tali indebiti. Osserva pertanto il Tribunale come l' debba restituire alla parte ricorrente CP_1 complessivamente l'importo di € 5.800,25 (€ 2.850,82 + € 580,74 + € 2.368,69), allo stato risultante illegittimamente trattenuto. Spettano, inoltre, gli interessi legali con decorrenza dalla maturazione di ogni singolo rateo illegittimamente trattenuto.
Le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento assolutamente parziale della domanda si compensano nella misura della metà, mentre seguono la soccombenza per la residua parte che si liquida nella misura di cui al dispositivo adeguata all'assenza di qualsivoglia attività istruttoria ed al non elevato valore della lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
- in parziale accoglimento del ricorso condanna l' alla restituzione CP_1 dell'indebito accertato in parte motiva e per l'effetto lo condanna al pagamento in favore dei ricorrenti, quali eredi del Sig. , Persona_1 della complessiva somma di € 5.800,25 oltre interessi legali con decorrenza dalla maturazione di ogni singolo rateo illegittimamente trattenuto;
- condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite che liquida in € CP_1
850,00 oltre IVA e CPA con attribuzione al difensore istante per dichiarato anticipo;
- compensa le spese per la residua metà.
Napoli, 17 settembre 2025
Il giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti ha pronunciato, all'udienza del 17.09.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 494 del ruolo gen. Lavoro dell'anno 2024
TRA
e , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2
(n. 04.11.1964 - d. 24.08.2021), rappresentate e difese Persona_1 dall'avv. Stefano Pannone con cui in Napoli al Corso Umberto I n. 293 elettivamente domiciliano, giusta procura in atti;
ricorrenti E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 Agostino Di Feo, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S., giusta procura in atti;
resistente FATTO e DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato le parti ricorrenti esponevano:
1) che il Sig. era titolare di pensione di inabilità civile cat. inv Persona_1 civ. n. 07130231 con decorrenza 1/3/2009;
2) che con provvedimento del 28/9/2016 l' chiedeva, per il periodo dal CP_1
1/6/2010 al 31/10/16, la restituzione di € 4.973,43 sulla prestazione cat. Inv civ. n. 07130231 (pensione di inabilità civile) con la seguente motivazione: “sono state riscosse rate di assegno non spettanti”;
3) che a seguito di ricorso RG 7253/18, il Tribunale di Napoli sezione lavoro, con sentenza n. 6660/18 del 17/10/2019, passata in cosa giudicata, dichiarava il de cuius non tenuto alla restituzione della sola minore somma di € 2.794,70 a titolo di ratei di pensione di inabilità civile percepiti nell'anno 2016, condannando, per l' effetto, l' alla restituzione delle somme illegittimamente recuperate oltre CP_1 interessi legali;
4) che con provvedimento del 16/06/17 l' chiedeva, per il periodo dal 01/01/98 CP_1 al 31/12/98, la restituzione di € 2.368,57 sulla prestazione di disoccupazione cat. DS n. 990006891 con la seguente motivazione: “sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti. E' stata corrisposta indennità di disoccupazione non spettante”;
5) che tale indebito era già stato richiesto dall' con provvedimenti del CP_1
17/12/2003, del 09/05/2012, del 13/12/13 e da ultimo del 10/03/2020; 6) che in relazione ad altra prestazione di disoccupazione cat. DS n. 020006888, con altro provvedimento del 16/06/17 l' chiedeva, per il periodo dal 01/01/2001 CP_1 al 31/12/2001, la restituzione di € 2.850,82 sulla con la seguente motivazione: “sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti. E' stata corrisposta indennità di disoccupazione non spettante”; 7) che tale indebito era già stato richiesto dall' con provvedimenti del CP_1
09/05/2012, del 13/12/13, 16/06/17;
8) che a seguito di ricorso RG 20962/18, il Tribunale di Napoli sezione lavoro, con sentenza n. 2921/2020 del 18/6/2020, dichiarava il de cuius non tenuto alla restituzione della somma di € 2.368,57 e di quella di € 2.850,82 di cui ai predetti provvedimenti del 16/06/17 condannando, per l' effetto, l' alla restituzione CP_1 delle somme illegittimamente recuperate;
9) che avverso detta sentenza n. 2921/2020 l' proponeva appello RG CP_1
1416/2020;
10) che tale gravame veniva rigettato dalla Corte di Appello di Napoli sezione lavoro con sentenza n. 2540/20213 del 08/058/23 e su di esso si formava il giudicato;
11) che, pertanto, a fronte dei perdetti tre indebiti rispettivamente di € 4.973,43, di € 2.368,57 e di € 2.850,82, il Sig. era tenuto alla restituzione solo di € Parte_2
2.178,73 (4.973,43-2.794,70) come da sentenza n. 6660/19;
12) che al contrario l' per il recupero dei predetti indebiti ha operato trattenute CP_1 per un importo complessivo di € 9.711,80 sulla pensione cat. IO n. 19226231 e INV.CIV n. 07130231 di cui era titolare il de cuius, giusta ricevute mensili di pagamento con applicazione della trattenuta dal 01/01/2013 al 31/08/2021;
13) che, pertanto, gli eredi in epigrafe hanno diritto alla restituzione da parte dell' di € 7.533,07 risultante dalla differenza tra € 9.711,80 (importo totale CP_1 delle trattenute) ed € 2178,73 a sua volta risultante dalla differenza tra € 4.973,43
– 2.794,70 per effetti di quanto statuito dalla sentenza n. 6660/19 citata. Tutto ciò premesso, le parti ricorrenti chiedevano all'intestato Tribunale di:
1) condannare l' alla restituzione e al pagamento in favore dei ricorrenti, CP_1 quali eredi del Sig. , della somma di euro 7.533,07 o in via Persona_1 subordinata della diversa somma, maggiore o minore, da accertarsi a mezzo CTU o secondo Giustizia, per le causali di cui alla premessa;
2) condannare l' al pagamento sulle predette somme degli interessi legali e CP_1 della rivalutazione monetaria secondo legge;
3) condannare il convenuto, al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
4) in via istruttoria si chiede ordinarsi al convenuto la esibizione di tutta la documentazione in suo esclusivo possesso;
5) in caso di rigetto della domanda si chiede compensare le spese di giudizio sussistendo i requisiti reddituali di cui all'art. 152 disp. att. cpc, come da dichiarazione sostituiva di certificazione parte integrante delle presenti conclusioni e che si allega su separato foglio sottoscritta dai ricorrenti. Si costituiva la parte resistente che chiedeva di accertare l'infondatezza CP_1 dell'avverso ricorso e per l'effetto rigettare la domanda di condanna al pagamento dell'importo di € 7.533,07, dichiarando che, in virtù delle sentenze del Tribunale di Napoli, era dovuta la minor somma di € 3.694,01. In ogni caso, chiedeva di accogliere la spiegata eccezione di compensazione della somma di €
2 2.794,70, erogata indebitamente alla parte ricorrente dall'Ente, con il maggior credito dovuto di € 3.694,01 e per l'effetto dichiarare dovuta la minor somma di
€ 899,31. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. All'udienza del 16/04/2025 le parti venivano inviate a depositare note contabili. Con tali note, redatte per l'udienza del 04.06.2025, parte ricorrente, rettificando la originaria domanda, precisava che la somma illegittimamente trattenuta dall'Ente era in realtà pari ad € 4.870,99 (inferiore, quindi, all'importo originariamente richiesto in ricorso e pari ad € 7.533,07) ed in tal senso limitava espressamente la domanda salvo la maggiore o minore da accertarsi a mezzo CTU o secondo giustizia. L' , d'altro canto, sosteneva di dover restituire complessivamente CP_1
l'importo di € 5.800,45. All'esito, all'odierna udienza, prima svolta innanzi al sottoscritto giudicante, la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente.
********* Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono. Nel caso in esame non è in contestazione tra le parti l'esistenza di una serie di partite debitorie e creditorie reciproche. Difatti, il de cuius , titolare di pensione di inabilità nr. Persona_1 19226231, con decorrenza dal 01/10/2016; titolare di pensione di invalidità civile nr. 07130231, con decorrenza dal 01/03/2009, era destinatario, da parte dell'Istituto, di n. 5 provvedimenti di indebito: 1) indebito n. 13074205 di € 4.973,43, su prestazione di invalidità civile INVCIV, relativo alle prestazioni di invalidità civile nr 07130231, per il periodo 06.2010-10.2016; 2) indebito n. 10355152 di € 3.034,57, su prestazione di invalidità INVCIV relativo alle prestazioni di invalidità civile nr 07130231, per il periodo 01.2013- 11.2013 di € 3.034,57 per effetto del ricalcolo delle prestazioni a lui dovute in seguito alle comunicazioni dei redditi per l'anno 2011; 3) indebito n. 17423 DS di € 2.368,57, relativo a trattamenti di famiglia non spettanti erogati sulla prestazione di disoccupazione n. 020006888 per il periodo 01.2001-12.2001; 4) indebito n. 17422 DS di € 2.850,82, relativo a trattamenti di famiglia non spettanti erogati sulla prestazione di disoccupazione n. 990006891 per il periodo 01.1998-12.1998; 5) indebito n. 3005663 di € 237,59, relativo alla perdita della maggiorazione sociale di € 10,33 sulla prestazione di invalidità civile nr. 07130231 per superamento dei redditi, relativamente al periodo 01.2011-10.2011. Tanto premesso, dai prospetti chiari e precisi allegati dalla difesa di parte resistente emerge che:
3 - l'indebito contrassegnato con il n. 17422 di € 2.850,82, oggetto di recupero integrale su pensione del dante causa dei ricorrenti, è stato dichiarato irripetibile con sentenza n. 2921/2020 e le somme ad oggi non sono state ancora restituite;
- l'indebito contrassegnato dal n. 17423 di € 2.368,57, dichiarato irripetibile con sentenza n. 2921/20, non è stato oggetto di recupero nei confronti del dante causa, essendo state trattenute solo € 580,74 dai ratei corrisposti agli eredi e deve essere oggetto di restituzione;
- l'indebito contrassegnato con il n. 13074205 di € 4.973,43, dichiarato parzialmente irripetibile con sentenza n. 6660/2019, è stato recuperato nella misura di
€ 4.547,62 e devono essere restituiti, in virtù della menzionata sentenza, € 2.368,89 (€ 4.547,62 - € 2.178,73). Gli indebiti contrassegnati ai precedenti n.ri 2 e 5, invece, sono stati integralmente recuperati sempre mediante trattenuta sul cedolino di pensione e non sono stati ad oggi oggetto di contestazione, neppure sono oggetto di alcun provvedimento giudiziario ed in ogni caso non costituiscono oggetto del presente giudizio. Non luogo a provvedere, dunque, in ordine a tali indebiti. Osserva pertanto il Tribunale come l' debba restituire alla parte ricorrente CP_1 complessivamente l'importo di € 5.800,25 (€ 2.850,82 + € 580,74 + € 2.368,69), allo stato risultante illegittimamente trattenuto. Spettano, inoltre, gli interessi legali con decorrenza dalla maturazione di ogni singolo rateo illegittimamente trattenuto.
Le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento assolutamente parziale della domanda si compensano nella misura della metà, mentre seguono la soccombenza per la residua parte che si liquida nella misura di cui al dispositivo adeguata all'assenza di qualsivoglia attività istruttoria ed al non elevato valore della lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
- in parziale accoglimento del ricorso condanna l' alla restituzione CP_1 dell'indebito accertato in parte motiva e per l'effetto lo condanna al pagamento in favore dei ricorrenti, quali eredi del Sig. , Persona_1 della complessiva somma di € 5.800,25 oltre interessi legali con decorrenza dalla maturazione di ogni singolo rateo illegittimamente trattenuto;
- condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite che liquida in € CP_1
850,00 oltre IVA e CPA con attribuzione al difensore istante per dichiarato anticipo;
- compensa le spese per la residua metà.
Napoli, 17 settembre 2025
Il giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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