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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza dell'1.7.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 12074/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Federico Arena;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Riccardo Vagliasindi;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/12/2024, l'odierna parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, ha ritenuto che “…Per dette infermità ritengo che la sunnominata debba essere valutata quale INVALIDA ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L. 509/ 88 L. 124/98) grave 100% alla data della domanda amministrativa del 07/12/2023, concordando con il giudizio espresso dalla commissione in prima istanza.
Le sue condizioni di salute, quindi, non sono in grado di soddisfare positivamente i requisiti previsti dalla legge per la richiesta indennità di accompagnamento alla data innanzi indicata, né lo erano alla data della domanda. A fronte delle medesime infermità si
1 concorda, inoltre, con il riconoscimento a carico della ricorrente dello stato di soggetto portatore di handicap ex comma 1, articolo 3 L.104/92, sempre a partire dalla data già indicata e senza connotazione di gravità”.
Chiede, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l.
104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza dell'1.7.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che
“….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è infondato, non sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 e successive modifiche, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992.
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono: a) invalidità civile totale (per gli ultrasessantacinquenni, v. art. 2 co. 3 l. 118/1971, come
2 novellato dall'art. 6 l. 509/1988, secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi
i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”); b) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana;
c) non ricovero in istituti con retta a carico dello Stato (che, in effetti, non rappresenta un elemento costitutivo del diritto, ma rileva come elemento esterno alla fattispecie, che non impedisce il riconoscimento della provvidenza richiesta, bensì la mera erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario).
A tal riguardo, è opportuno sottolineare che, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili, l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l'attribuzione del beneficio” (cfr. C. Cass.
1377/2003). Si deve altresì evidenziare che il diritto all'indennità di accompagnamento sussiste anche in presenza della capacità meccanica di compiere gli atti della vita quotidiana quando, a causa di una malattia psichica, non vi sia la capacità di percepire la portata dei singoli atti e di comprendere come e quando svolgerli (cfr. C. Cass. 1268/2005).
Ciò premesso, anche il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle scrupolose indagini effettuate, ha escluso la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento delle provvidenze in esame.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta (id est: “Esiti di adenocarcinoma del colon retto trattata chirurgicamente con residua ileostomia in uno a lesione iatrogena uretere dx trattata chirurgicamente con apposizione di stent”) e avere precisato che la predetta “…allo stato attuale, conserva una residua autonomia funzionale globale tale da consentire autonomamente l'espletamento delle comuni attività (sia elementari che strumentali) quotidiane della vita, correlata all'età”, ha chiaramente concluso che “…la sig.ra
, per le patologie di cui è affetta, risulta essere soggetto invalido Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88. 124/98) grave 100% e portatore di Handicap (Comma 1 Art. 3).”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e
3 coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Per le esposte ragioni, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata in data 12.11.2024, a firma del dott.
[...]
, redatta in sede di giudizio di ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. Per_1
6801/2024.
5. Con specifico riferimento alle spese di lite, l'odierna ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese.
Atteso quanto sopra e nonostante la soccombenza in giudizio, pertanto, parte ricorrente non può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute CP_ dall' che vanno dichiarate irripetibili con riguardo a entrambe le fasi del giudizio.
Stante quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata in data 12.11.2024, a firma del dott. , redatta in sede di Persona_1 giudizio di ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 6801/2024; CP_
dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 1 luglio 2025
Il giudice del lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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