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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/10/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2981/2015 del Ruolo Generale, promossa
D A
con l'Avv. Ivo Calcagni, Parte_1
- attrice
CONTRO
, in persona del Legale rapp.te p.t., con gli Avv.ti Pierdamiano Controparte_1
Sconosciuto e TR G. AV,
- convenuto
E CONTRO
in persona del Sindaco e Legale rapp.te p.t., con l'Avv. Luana Nacci, Controparte_2
- terzo chiamato
CONCLUSIONI delle Parti : come da memorie conclusionali.
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti. Richiamati tutti i provvedimenti resi in corso di causa.
Richiamate le note di trattazione scritta, depositate dalle Parti.
Rilevato che Parte attrice ha chiesto che venisse accertata e dichiarata “la responsabilità del danno lamentato dall'attrice vada imputato al cattivo funzionamento della condotta fognaria”. [in corsivo le testuali conclusioni attoree].
Visto che Parte convenuta ha concluso “riportandosi a tutto quanto dedotto nei verbali di causa, nei propri scritti difensivi ed atti di causa al cui contenuto integralmente si riporta ed insiste nell'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte, con il rigetto di ogni avversa richiesta “. [in corsivo le testuali conclusioni di Parte convenuta].
Considerato che Parte terza chiamata ha concluso insistendo per “il rigetto di ogni avversa richiesta, eccezione e deduzione nei confronti del terzo chiamato in causa.”[in corsivo le Controparte_2 testuali conclusioni di Parte terza chiamata].
Osserva.
FATTO E DIRITTO
- Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice lamentava danni da infiltrazioni di acque piovane e fognarie e, più precisamente, “la presenza di perdite, provenienti dal tronco fognante di via dei Florenzia, che provocavano infiltrazioni nel locale deposito al piano seminterrato e che erano causate dal cattivo funzionamento nonché del deterioramento del condotto fognario, con contestuale richiesta di sopralluogo al fine di segnalare ed evidenziare la presenza di lesioni alle murature del locale seminterrato, di un cedimento strutturale e di danni all'appartamento posto al piano superiore”. [in corsivo le testuali doglianze attoree].
Precisava Parte attrice di aver più volte segnalato ad AQP Spa i suddetti problemi e danni senza aver mai ottenuto un riscontro concludente fino ad un intervento decisamente tardivo dopo che le lamentate infiltrazioni avevano compromesso la staticità del fabbricato di proprietà attorea, ubicato in alla via dei Giovio n. 3, angolo via dei Florenzia, riportato in catasto al foglio 132, p.lla CP_2
1328, sub. 7, vani 7 e p.lla 2486, sub 1 graffata.
- Così, l'Attrice avviava innanzi a questo Tribunale (R.G. n.2727/2013) un procedimento di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 696 c.p.c., onde accertare lo stato dei luoghi;
il perdurare di fenomeni di infiltrazione, verificando le opere necessarie ad limitare i danni e mettere in sicurezza l'immobile.
In sede di ATP, il CTU, Ing. accertava “un dilavamento delle acque dovuto a Persona_1 cause esterne può aver provocato un'erosione delle terre sotterranee al di sotto della struttura dell'immobile, la quale non essendo rigida, in quanto realizzata in parte con elementi in muratura irregolare, può aver subito cedimenti”. [in corsivo le testuali asserzioni del CTU, nominato in sede di ATP]
In buona sostanza, non vi erano dubbi sulla cattiva condizione delle condotte di deflusso delle acque nere attraverso la rete fognaria pubblica, ovviata con il tardivo intervento di AQP nel 2013.
A seguito del procedimento di accertamento tecnico preventivo e stante la perdurante inerzia ed inadempienza di Parte odierna convenuta, l'Attrice avviava il presente giudizio risarcitorio.
- Si costituiva la Società convenuta, impugnando e contestando integralmente gli assunti attorei, chiedendo il rigetto della domanda, ritenuta inammissibile, non sufficientemente provata e infondata in fatto ed in diritto.
AQP Spa, inoltre, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, chiamava in causa il
[...]
custode dei luoghi in cui si sono verificati i fatti oggetto del presente giudizio. CP_2
- In corso di causa veniva svolta attività istruttoria con ascolto di testimoni, che confermavano gli assunti attorei, e con espletamento di ulteriore CTU, le cui risultanze sono state dirimenti ai fini della presente decisione.
- Questo Giudice invitava (vanamente) le Parti ad addivenire ad una soluzione anticipata in via bonaria del presente giudizio, ricevendone netto diniego.
- Così, all'udienza del 13.6.2025 la causa veniva spedita a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dall'1.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Dirimenti, ai fini della decisione sulle responsabilità e sull'entità del danno liquidabile, sono non solo le risultanze del prodromico Accertamento Tecnico Preventivo, ma anche le risultanze dell'incontestata CTU esperita in corso di causa.
Secondo il nominato CTU, Dott. Ing. , invero, “A seguito della realizzazione dei lavori Persona_2 effettuati dall' (periodo giugno/luglio 2013) la canalizzazione dell'impianto fognario CP_3 pubblica, relativamente alla via dei Florenzia, ha sicuramente migliorato l'aspetto impiantistico del sito, garantendo una migliore condizione di funzionamento dello stesso. L'eventuale sovraccarico dello stesso impianto fognario causato dalle eventuali acque meteoriche, sottolineate dall' CP_3
non possono essere riscontrate in quanto, lo scrivente, non conosceva la situazione
[...] impiantistica fognaria e comunque la situazione della sezione stradale del sito. Va inoltre evidenziato che negli anni e comunque ogni anno, nella zona avvengono le oramai conosciute bombe d'acqua che avrebbero potuto causare ulteriori ed eventuali danni all'immobile in parola. Sulla base di quanto visionato sul posto e sulla scorta delle documentazioni pervenute e delle ricerche effettuate, lo scrivente considera che presumibilmente i danni denunciati dalla sig.ra siano stati causati Pt_2 dal cattivo funzionamento del vecchio impianto fognario”. [in corsivo le testuali affermazioni del
CTU nominato nel corso del presente giudizio].
II) Nel caso di specie si possono sicuramente addebitare i danni lamentati da Parte attrice ad un comportamento solidalmente colpevole e negligente tanto della Parte convenuta che di quella Terza chiamata ed è anche possibile accertare il nesso di causalità fra quanto lamentato dall'Attrice e lo stato dei luoghi, inscrivendo la vicenda per cui è causa nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c..
La Giurisprudenza meno recente ravvisa nella richiamata norma una responsabilità per colpa presunta, fondata sul fatto del custode, venuto meno al dovere di controllo e di vigilanza affinché la cosa non produca danni a terzi (cfr. Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 1995 n. 11264; Cass. civile, sez.
III, 1 giugno 1995, n. 6125); mentre, i più recenti orientamenti ravvisano una responsabilità di tipo oggettivo in capo al custode, la cui condotta non viene in considerazione, essendo sufficiente la sussistenza del nesso eziologico tra cosa in custodia e danno arrecato (Così, C. Cass. civile, sez. III,
28.6.2012, n. 10860; C. Cass. civile, sez. III, 16.1.2009, n. 993; C. Cass. civile, sez. III, 10.3.2009, n.
5741).
L'art. 2051 c.c. richiede un dovere specifico di contenuto positivo, consistente nel dovere di vigilanza e di controllo sul bene ed adottare le misure idonee ad impedire che la cosa in custodia arrechi danni ai terzi.
In sostanza, la richiamata norma prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito, ossia dell'evento inevitabile ed imprevedibile.
III) Proprio dall'esame dei fatti per cui è causa, si evince che Parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, in quanto detti fatti sono stati confermati dai testimoni escussi e corroborati dalle risultanze delle due CTU esperite;
mentre, non risulta che Parte convenute e Parte terza chiamata abbiano provveduto a dispiegare alcuna attività probatoria per andare esenti da qualsivoglia responsabilità.
Nel caso di allagamento di una strada comunale o di infiltrazioni negli immobili ubicati lungo tale via, la responsabilità è in capo agli Enti, che, in quanto custode o proprietario e gestore di un bene (la rete fognaria), deve risarcire tutti i danni da esso provocati.
In più, i fenomeni (spesso “tropicali”) dei grandi acquazzoni innescano dei seri rischi per le abitazioni, magazzini e garage, soprattutto per quelli a piano terra o interrati.
Nel codice civile vi sono diversi obblighi anche da parte dei privati e vi sono i vari regolamenti locali, che sussumono il dettato di cui all'art. 2051, “Danno cagionato da cosa in custodia”, dove si prevede che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La Corte di Cassazione (C. Cass., sent. n. 5877/2016 del 19.5.2016) si è pronunciata sulla richiesta di risarcimento da parte di una società nei confronti di un e dell'Amministrazione CP_4 comunale per i danni subiti a causa dell'allagamento dei locali, in occasione di un forte temporale, sia per esondazione di un vicino sottopasso, sia per precipitazioni da un tubo pluviale del , CP_4 di due locali condotti in locazione dall'attrice.
Ma già con la sentenza 22 maggio 1998, n. 5133, emessa in un giudizio avente ad oggetto un risarcimento danni per allagamento di un negozio conseguente all'invasione delle acque a seguito di abbondanti piogge, il Supremo Collegio affermò che “possono integrare il caso fortuito precipitazioni imprevedibili o di eccezionale entità”, rilevando che l'evento imprevedibile costituisce caso fortuito e non determina responsabilità.
Successivamente, la sentenza di legittimità del 9 marzo 2010, n. 5658 – emessa in un giudizio di risarcimento danni nei confronti dell'ANAS per allagamenti conseguenti alla tracimazione delle acque ed alla cattiva manutenzione dei sistemi di smaltimento delle acque piovane – ha affermato che
è certamente vero “che una pioggia di eccezionale intensità può anche costituire caso fortuito in relazione ad eventi di danno come quello in questione;
ma non è affatto vero che una siffatta pioggia costituisca sempre e comunque un caso fortuito”.
Nel quadro della richiamata disciplina e Giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 28.7.2017, n. 18856) e anche di merito viene in rilievo innanzi tutto che nei casi di danni da nubifragio il deve pagare e, se il non adempie ai suoi obblighi di custode, sarà CP_2 CP_2 responsabile per i danni causati dalle intense precipitazioni atmosferiche.
Nella suddetta vicenda in rassegna, un Ente Comunale era stato condannato dalla Corte di merito a risarcire l'appellante principale, per i danni arrecati all'autorimessa e deposito, di proprietà di quest'ultimo, invasi da acqua e fango, in conseguenza dell'allagamento delle strade dovuto ad un forte temporale.
Avverso tale sentenza, il ha proposto ricorso per Cassazione. CP_2
Nell'esaminare il caso in oggetto, la Suprema Corte ha precisato che sono custodi tutti i soggetti - pubblici o privati - che hanno il possesso o la detenzione o la gestione della cosa (C. Cass., 20.2.2006,
n. 3651; C. Cass., 20.10.2005, n. 20317.
Eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051
c.c., è data dall'inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito - c.d. responsabilità aggravata- (Cass., 27/6/2016,
n. 13222; Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 24/3/2016, n. 5877). Pertanto, il custode e/o gestore è tenuto a dimostrare che il danno verificatosi non era prevedibile nè evitabile con una condotta diligente adeguata alla natura ed alla funzione della cosa in base alle circostanze del caso concreto, ponendo in essere attività di controllo, vigilanza e manutenzione gravanti sul custode secondo disposizioni normative e secondo il principio generale del neminem laedere), e, in quanto tali, hanno obblighi di manutenzione e di controllo sulla cosa custodita, secondo il principio generale del neminem laedere.
IV) Gli enti proprietari e i gestori delle strade e delle reti fognarie e idriche devono provvedere ad una serie di opere di manutenzione, gestione e controllo delle strade, delle loro pertinenze e arredi, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi;
pertanto, tali enti sono responsabili per le cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, nel caso di richiesta di risarcimento danni, spetta a chi propone domanda di ristoro del pregiudizio subìto, causato dall'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia o delle sue pertinenze, provare che i danni subiti derivino dal rapporto di causalità tra l'evento dannoso con la cosa in custodia.
Prova liberatoria che consente al custode di sottrarsi alla responsabilità presunta ex art. 2051 c.c.,è il caso fortuito, che si determina quando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.
Ciò che non si può applicare al caso di specie, in quanto il terzo chiamato è da tempo a CP_2 conoscenza delle problematiche oggetto del presente contenzioso.
Infatti, con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, la Cassazione ha poi evidenziato che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici ormai sempre più frequenti, per cui l'eccezionalità ed imprevedibilità delle piogge possono configurare il caso fortuito o la forza maggiore, tali da escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi, solo quando costituiscano una causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, nonostante la manutenzione e pulizia dei sistemi di smaltimento delle acque piovane.
Dunque, un temporale di particolare intensità, può integrare il caso fortuito se non vi siano condotte tali da configurare una corresponsabilità del custode che invoca l'esimente.
V) Al fine di escludere la responsabilità del custode, quest'ultimo dovrà dimostrare di aver effettuato la corretta manutenzione e pulizia delle strade e dei tombini e delle condotte, e che le piogge sono state così intense che gli allagamenti si sarebbero, comunque e nella stessa misura, verificati. Se Parte convenuta e Parte terza chiamata avessero tempestivamente e diligentemente adempiuto agli obblighi su loro gravanti come custode e gestore, l'evento dannoso, nonostante la eccezionalità delle piogge, non si sarebbe verificato o comunque avrebbe avuto consistenza inferiore.
VI) Aggiungiamo solo che, in tema di responsabilità civile per danni ad immobili causati dall'invasione di acque piovane a seguito di allagamento della zona circostante, l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, sicché il custode è tenuto a dimostrare, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, di aver mantenuto la condotta diligente dovuta nel caso concreto, con particolare riferimento alla scrupolosa manutenzione e pulizia dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche. (C. Cass. Civ., sez. III, sent. 24.3.2016, n. 5877).
La Cassazione con consolidato orientamento ha affrontato il tema dell'allagamento e responsabilità del : emblematico il caso di un uomo, conduttore di un magazzino a uso commerciale, il CP_2 quale aveva subito ingenti danni alla propria attività per via delle alluvioni che avevano spinto l'acqua dalla strada fin dentro il suo locale.
Immediata la chiamata ai danni dell'Ente locale, accusato di non aver provveduto a una corretta manutenzione delle reti di scolo dell'acqua piovana che, appunto, dovrebbero prevenire incidenti di questo tipo.
La pronuncia della Corte ha affrontato il doppio tema della responsabilità della Pubblica
Amministrazione per gli allagamenti dovuti alle piogge e della legittimazione a promuovere l'azione di risarcimento del danno nei confronti del anche da parte dell'inquilino (benché non titolare CP_2 dell'immobile).
VII) Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie sussista la piena responsabilità del Controparte_2 in solido con AQP Spa per i danni lamentati dall'Attrice e che entrambe dette Parti abbiano, oltre a quello risarcitorio, anche l'obbligo di garantire la manutenzione delle reti idriche e fognarie di loro proprietà, gestione e/o affidamento in custodia.
Questo significa anche evitare che – a causa di detriti, foglie e sabbia – si intasino i canali di scolo dell'acqua piovana e della rete idrica e fognaria, oltre che provvedere alla manutenzione di tali reti.
Al proprietario del suolo pubblico incombe la cosiddetta “responsabilità oggettiva” per i danni procurati a terzi;
ossia, una responsabilità che prescinde da qualsiasi colpa o malafede, ma che si verifica per il solo fatto che ci sia un rapporto tra la “cosa” (ossia, nel nostro caso, la strada) e il relativo titolare.
Il fatto di essere custodi di un luogo – pubblico o privato che sia – rende il proprietario colpevole per qualsiasi danno da questo arrecato ad altri soggetti. Secondo la Cassazione, anche in presenza di un caso fortuito, se risulta che non vi è stata corretta manutenzione e vigilanza, la responsabilità dell'Ente locale è assodata, al pari di quella della Società che gestisce rete idrica e fognaria.
Con parole più tecniche la Corte di Cassazione ha sancito che temporali di particolare forza e potenza, protratti nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, possono integrare il “caso fortuito” solo quando “non vi siano condotte idonee a configurare una corresponsabilità” del titolare della strada (il . CP_2
Quest'ultimo è, pertanto, tenuto a dimostrare di aver mantenuto una condotta diligente nella manutenzione, nella pulizia e nell'aver 'corretto' alcune criticità dello stato dei luoghi oggetto del presente contenzioso.
VIII) Questo Giudice sulla scorta dell'attività istruttoria svolta in corso di causa ha accertato il mancato rispetto – da parte della Convenuta e della Terza chiamata – degli obblighi imposti dalla legge e dalle comuni norme di diligenza e prudenza a tutela della incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, ed ha accertato che dall'inosservanza di queste disposizioni e di dette norme sia derivata la configurabilità della responsabilità solidale della Pubblica
Amministrazione e dell'AQP Spa per i danni prodotti alla Attrice.
In più, non è il soggetto danneggiato a dover dimostrare che l'allagamento è stato determinato da una non corretta manutenzione dei luoghi, ma è la Pubblica Amministrazione e la Società convenuta a dover dare le evidenze della propria innocenza e mancanza di responsabilità.
Nel caso di specie, da Parte Convenuta e Terza chiamata non hanno fornito al Tribunale la prova di avere effettuato una corretta cura del suolo pubblico e delle reti idrica e fognaria, ben conoscendo le problematiche sopra esposte.
Con riguardo all'onere probatorio circa le caratteristiche concrete della fattispecie all'esame di questo
Giudice, all'attore-danneggiato competeva unicamente – onere assolto – di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, oltre al danno;
mentre, ben più gravoso era l'onere probatorio – non assolto – della Amministrazione convenuta.
Infatti, quest'ultima avrebbe dovuto fornire la dimostrazione, anche in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, che il danno per cui è causa si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (in tal senso, la già citata C. Cass.
3651/06).
IX) L'inadempimento della Amministrazione Comunale e della Società AQP è grave e tale da comportare in favore della Parte attrice il risarcimento del danno, essendo il pregiudizio economico, da detta Parte patito, conseguenza diretta dell'inadempimento di entrambe le suddette Parti. Con riguardo all'onere probatorio circa le caratteristiche concrete della fattispecie all'esame di questo
Giudice, all'attore-danneggiato competeva unicamente – onere assolto – di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, oltre al danno;
mentre, ben più gravoso era l'onere probatorio – non assolto – della Amministrazione Comunale e della Società AQP.
Infatti, entrambe avrebbero dovuto fornire la dimostrazione, anche in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, che il danno per cui è causa si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (in tal senso, la già citata C. Cass.
3651/06).
X) Il risarcimento va determinato con riferimento alla prova fornita da Parte attrice, non confutata in alcun modo da Parte convenuta e Parte terza chiamata, che di conseguenza vanno riconosciute solidalmente responsabili dei danni occorsi a Parte attrice e condannate alla rifusione alla stessa della somma complessiva di euro 35.000.
In applicazione del principio di soccombenza, Parte convenuta e Parte terza chiamata vanno condannate in solido fra loro alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'Attrice, che vengono liquidate in euro 7.000 per onorari e in euro 700 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA e
CPA, come per legge.
⬧⬧⬧
La domanda dell'attrice va integralmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata la responsabilità nel sinistro per cui è causa della Parte convenuta e della Parte terza chiamata, in solido fra loro.
L'integrale accoglimento della domanda attorea determina la regolamentazione delle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con l'Avv. Parte_1
I. Calcagni, contro , in persona del Legale rapp.te p.t., con gli Avv.ti P. Controparte_1
Sconosciuto e TR G. AV, e contro il in persona del Sindaco e Legale Controparte_2 rapp.te p.t., con l'Avv. L. Nacci, così provvede:
1) Dichiara che il sinistro per cui è causa e i conseguenti danni si sono verificati esclusivamente a seguito dell'assenza di manutenzione e di vigilanza sullo stato della rete fognaria e di scolo delle acque piovane, da parte solidalmente dell'Amministrazione Comunale terza chiamata e della Parte convenuta.
2) Riconosce l'integrale e solidale responsabilità del sinistro di cui è causa in capo al terzo CP_2 chiamato e all'Ente convenuto e, per l'effetto, condanna questi ultimi in solido fra loro al risarcimento del danno patito dalla Parte attrice, quantificato in complessivi euro 35.000. 3) Condanna e in solido fra loro, alla rifusione delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite sostenute da Parte attrice, quantificate in euro 7.000 per onorari e in euro 500 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA e CPA, come per legge.
4) Pone le spese di CTU a carico delle Parti soccombenti in solido fra loro.
Brindisi, 21 ottobre 2025
Il GOP
Avv. Rosanna Cafaro