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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott. ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 15.4.2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previa riunione del procedimento n.r.g. 2025/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti aventi nn.r.g. 1220/2021 – 2025/2024,
TRA
con sede in Spadafora, via S. Martino Parte_1
c/da Listi n.65 – P.IVA in persona del legale rappresentante P.IVA_1
protempore, Sig.ra nata a [...], il Parte_2
18/01/1936, residente in [...], C.F.:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Carianni del C.F._1
foro di Patti, presso il cui studio sito in Patti, Corso Giacomo Matteotti, 146/F, elegge domicilio, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Presidente, Controparte_1
legale rappresentante pro – tempore, con sede in Roma, C.F.: partita P.IVA_2
iva n. rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto P.IVA_3
del Notaio dott. di Roma, del 21.7.2015, n. Repertorio 80974, Persona_1 rogito 21569, dall'avv. Maria Cammaroto, ed elettivamente domiciliato, con il suo
1 procuratore, ai fini del presente giudizio, in Messina, via Vittorio Emanuele, 100, presso l'avvocatura distrettuale dell' . CP_1
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con il ricorso depositato il 23/03/2021 la ditta proponeva opposizione Parte_1
avverso il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione N. 20180199313/T02 del 9/06/2020, notificato in data 29 giugno 2020, con il quale venivano contestate differenze contributive e sanzioni per la complessiva somma di € 451.422,43.
In particolare, col suddetto verbale venivano riscontrate a carico della ditta ricorrente le seguenti irregolarità:
A) Esistenza di un amministratore di fatto nella persona del sig. Parte_1
con conseguente annullamento del rapporto di lavoro subordinato
[...]
formalmente intrattenuto con la Società SO. CP_2
B) Modifica dell'inquadramento previdenziale da azienda artigiana ad azienda industriale per difetto dei requisiti di cui all'art. 2,3,4 l. n. 443/85 ed art. 6 D. lgs n. 61/00 – superamento dei limiti dimensionali e difetto di un socio artigiano;
C) Applicazione dei minimali contrattuali previsti da diverso ccnl ex art. 1 d.l.
338/89;
D) Indicazione sul calendario del Libro Unico del Lavoro di assenze non imputabili ai propri dipendenti e non retribuite e mancata registrazione sul calendario presenze del libro unico del lavoro di orari straordinari/ supplementari/ giornate lavorative.
Ritenendo le suddette contestazioni illegittime la ditta ricorrente impugnava il verbale rassegnando i seguenti motivi:
1. Mancanza degli elementi essenziali dell'atto impugnato. Contraddittorietà ed illogicità. Violazione del diritto di difesa.
Onere della prova;
2. Mancata notifica del verbale di primo accesso – violazione del diritto di difesa;
3. contestazione di cui ai punti A e B del verbale impugnato;
4. Nullità del verbale per violazione di legge.
2 Chiedeva, pertanto l'annullamento del verbale o, in subordine, la rideterminazione delle sanzioni pecuniarie applicate.
La ditta ricorrente, inoltre, agiva in via cautelare per il rilascio del DURC che l negava in ragione delle contestazioni di cui all'impugnato verbale. CP_1
Si costituiva in giudizio l' contestando le avverse difese e chiedendo il rigetto CP_1
dell'opposizione.
Evidenziava l'infondatezza dei motivi di ricorso e rivendicava la legittimità degli atti impugnati e la correttezza dell'operato degli i quali avevano CP_3 puntualmente motivato l'accertamento ispettivo e le sanzioni irrogate.
In accoglimento delle istanze istruttorie formulate dalle parti veniva ammessa la prova per testi dalle stesse articolata all'esito della quale veniva disposta CTU per l'accertamento del requisito dimensionale dell'azienda ricorrente.
Con ricorso del 10/4/2024, rubricato al n.r.g. 2025/2024, la proponeva Pt_1 opposizione avverso l'AVA 5952024000382670 notificato dall' per asserite CP_1
“inadempienza modello DM10 insoluti” per l'importo di € 933,24, per il periodo
09/2023 e derivante dal preteso inquadramento della società ricorrente nell'ambito delle imprese industriali.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo in rito la riunione del procedimento al CP_1
presente giudizio e, nel merito, contestando le avverse domande e chiedendo il rigetto del ricorso.
Ritenuta sussistente la connessione oggettiva e soggettiva tra i due giudizi ne veniva disposta la riunione.
Le parti venivano dunque rimesse all'odierna udienza di trattazione previo scambio di note scritte. La causa, non essendovi necessità di approfondimento alla presenza delle parti delle questioni trattate, viene così decisa.
2. Procedimento 1220/2021 - Esame delle domande di parte ricorrente.
2.1 - Col primo motivo di impugnazione la ditta ontesta “Mancanza degli Pt_1 elementi essenziali dell'atto impugnato. Contraddittorietà ed illogicità. Violazione del diritto di difesa. Onere della prova”.
Col secondo motivo di impugnazione la ontesta la “Mancata notifica del Pt_1
verbale di primo accesso – violazione del diritto di difesa”.
3 I motivi possono essere trattati congiuntamente.
In sostanza la ricorrente lamenta tutta una serie di vizi riguardanti il VUAN redatto dagli Ispettori dell' eccependone la irregolarità e illegittimità e chiedendone CP_1
l'annullamento.
I motivi sono infondati.
Secondo recente giurisprudenza che si richiama anche ai sensi dell'art. 118
Disp.Att.C.P.C. “…il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sulla tutela del lavoro subordinato, pur notificato unitamente al
Preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando un'amministrazione,
a conclusione del procedimento amministrativo, infligge la sanzione con
l'ordinanza-ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga
l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. n. 16319 del
2010, n. 11281 del 2010 e n. 18320 del 2007).
4. Già le Sezioni Unite di questa Corte, con risalente pronuncia, ebbero ad affermare che il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo soltanto in questo caso idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge. Quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981 (Cass. Sezioni Unite n. 16 del 2007, conf. Cass. n. 18320 del
2007).
4
5. Tale regola di giudizio è stata anche ribadita in una recente pronuncia di questa Corte (Cass. n. 32886 del 2018), con cui è stata decisa una controversia analoga a quella in esame in cui il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile l'azione di accertamento negativo della Parte_3
avverso il verbale di accertamento prima dell'emissione dell'ordinanza-
[...]
ingiunzione. Questa Corte ha affermato che, rispetto alla menzionata autorità amministrativa, l'unico interesse ad agire può in astratto riguardare la valenza del verbale al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni amministrative in esso accertate (cfr., in motivazione, Cass., sez. lav., 12 giugno
2020, n. 11369)”.
Quanto alla doglianza secondo cui non sarebbero stati indicati gli strumenti di tutela in sede giudiziale, preme osservare che l'ordinamento non contempla un espresso strumento di tutela avverso un verbale unico di accertamento e notificazione, che, anzi, qualora emessa dall' , secondo la Controparte_4
giurisprudenza della Suprema Corte non è autonomamente impugnabile […] Nel caso di specie, il verbale di accertamento impugnato contempla tuttavia anche pretese omissioni contributive ed è stato emesso dall' e non dall' , CP_1 CP_4
sicché è ravvisabile un interesse qualificato all'impugnazione sotto forma di azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo. Tuttavia, in assenza di uno strumento specifico di tutela giurisdizionale, l'indicazione dalla possibilità di esperire ricorso amministrativo agli organi istituzionale dell' (L. n. 88/1989) CP_1
e il richiamo agli art. 442 c.p.c. operato nella parte della “diffida” contenuta nell'atto consentono di disattendere la censura dei ricorrenti”. (cfr. Trib. Roma
1829/2024)
2.2 – Col terzo motivo di impugnazione la contesta la prima irregolarità Pt_1 rilevata nel verbale impugnato ovvero, “A) Esistenza di un amministratore di fatto nella persona del sig. con conseguente annullamento del Parte_1
rapporto di lavoro subordinato formalmente intrattenuto con la Parte_4 CP_2
[...]
Secondo la prospettazione della ricorrente l' del tutto illegittimamente CP_1
avrebbe disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato in essere con lo
5 il quale, lungi dal rivestire il ruolo di amministratore di fatto, operava Parte_1
alle dipendenze dei suoi superiori gerarchici e della dirigenza aziendale.
Anche questo motivo è infondato.
Deduce parte ricorrente che lo stesso ha proposto Parte_1
opposizione innanzi a questo Tribunale avverso il superiore provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.
Detto procedimento è stato esitato con sentenza 693/2025 con la quale è stata accertata la fondatezza delle contestazioni e dei rilievi dell' e, dunque la CP_1
legittimità del provvedimento impugnato svolgendo il sig. le funzioni Parte_1
di gestore e di sostanziale direttore di tutte le attività lavorative svolte all'interno dell'azienda.
Non potendo dare luogo a contrasto di giudicati questo giudice fa proprie le ragioni poste a fondamento della suddetta pronuncia alla quale si riporta anche ai sensi dell'art. 118 Disp.Att.C.P.C..
2.3 – Col quarto motivo di opposizione la impugna il punto B del VUAN Pt_1 sotto i profili connessi del requisito dimensionale dell'azienda e l'impiego della manodopera.
Secondo la prospettazione dell'azienda ricorrente avrebbe errato l' nel ritenere CP_1 superato il requisito dimensionale dell'azienda tramutando il suo inquadramento da “Azienda Artigiana” ad “Azienda Industriale” con tutte le conseguenze in termini di diverso inquadramento del personale e diverso regime previdenziale/contributivo.
Sul punto, stante le posizioni diametralmente opposte delle parti in causa e la contestazione sui dati relativi all'impiego della forza lavoro in azienda
(determinanti al fine di accertare il dedotto requisito dimensionale) è stato necessario disporre specifico accertamento tecnico dando mandato al consulente di valutare, sulla base della documentazione versata in atti dalle parti, l'eventuale superamento dei limiti dimensionali sia in termini di forza lavoro impegnata, sia in termini di ore lavorate.
In sede di operazioni peritali l' ha chiesto di poter produrre “…le denunce CP_1
individuali per singolo dipendente (periodo 1/2015-12/2018) ove reperire
6 l'indicazione della forza lavoro e delle ore di lavoro denunciate e di far acquisire, altresì, il documento contenente l'elenco delle timbrature attestanti l'accesso dei lavoratori sul luogo di lavoro, esattamente indicato nel verbale di accertamento.”.
Il procuratore della ditta si opponeva a tale ulteriore produzione documentale non rituale e non autorizzata.
Il CTU, rimettendo a questo giudice ogni valutazione in ordine alle superiori osservazioni, ha ritenuto opportuno sviluppare due diversi conteggi tenendo conto sia della documentazione già agli atti del processo, sia della documentazione richiamata nel verbale ma non prodotta tempestivamente dall' all'atto della CP_1
costituzione e depositata in sede di operazioni peritali.
Sul punto ritiene questo giudice che la produzione in sede peritale da parte dell' sia assolutamente tardiva e, dunque, inammissibile. CP_1
Detto ciò, appare opportuno preliminarmente dirimere la questione relativa all'appartenenza o meno della ditta ricorrente alla categoria delle imprese artigiane.
La legge quadro sull'artigianato n. 443/85 offre all'art. 3 la definizione dell'impresa artigiana.
“È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società ((. . .)) per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.”.
7 Applicando i suddetti criteri al caso di specie risulta senza dubbio che la ditta appartenga alla categoria delle imprese artigiane in quanto, essendo Pt_1
esercitata in forma societaria (snc) risulta senza dubbio che almeno uno dei due soci (nello specifico lo ) svolge in prevalenza la propria Parte_1 attività nel processo produttivo dell'impresa e che nella stessa, stante la natura dell'attività svolta, il lavoro risulta preminente sul capitale.
D'altra parte, l' non contesta tanto la natura di impresa artigiana della CP_1 Pt_1
in relazione all'attività svolta quanto in relazione al requisito dimensionale.
In merito, secondo l'art. 4 della citata L. 443/85, “L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12
a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della
Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
8 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973,
n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.”.
Posto che certamente l'attività svolta dalla non può dirsi che si svolga in Pt_1
serie, dato che concerne la prestazione di interventi di manutenzione su impianti anche non programmati, il requisito dimensionale deve essere valutato sulla base della lettera “a” del primo comma del citato articolo 4 e dei successivi criteri ivi indicati.
Sul punto soccorre l'esaustiva relazione svolta dal dr. le cui conclusioni Per_2
si condividono pienamente.
Sulla base dell'accertamento peritale svolto è risultato che, trattandosi di attività non in serie, il requisito dimensionale non è stato superato nemmeno a voler considerare la documentazione irritualmente depositata dall' CP_1
2.4 Col quinto motivo di opposizione la mpugna il punto C del VUAN oggi Pt_1 opposto che di seguito si riporta: “C) APPLICAZIONE DEI MINIMALI
CONTRATTUALI PREVISTI DA DIVERSO CCNL EX ART. 1 D. L. 338/89.
Il combinato disposto degli artt. 1 d.l. n. 338/89 e 2 comma 25 l. 549/95 prevede che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non puo' essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale” e che “in caso di
9 pluralita' di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e' quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative nella categoria”.
Tale assetto normativo, che ha superato anche il vaglio della Consulta, è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, secondo cui “La regola posta dal contratto leader vale per quanto riguarda le voci retributive vere
e proprie, come ad esempio le mensilità aggiuntive e gli scatti di anzianità (Cass.
Civ. n. 801/2012, Cass. Civ. ss.uu. n. 11199/2002).
Tenuto conto di quanto accertato in ordine alla natura dell'impresa ricorrente che va sicuramente inquadrata nell'alveo delle imprese artigiane, risulta illegittima anche l'applicazione al personale dipendente della contrattazione collettiva relativa al comparto industriale operata dall' in sede di accertamento al punto CP_1
C del VUAN impugnato.
Conseguentemente, non sono dovute tutte le differenze retributive e contribuite conteggiate dall' e poste a carico della sulla base dell'errato CP_1 Pt_1
inquadramento della ditta tra le imprese industriali.
2.5 Col sesto motivo di impugnazione la ricorrente contesta il punto D del verbale opposto: “D) INDICAZIONE SUL CALENDARIO DEL LIBRO UNICO DEL
LAVORO DI ASSENZE NON IMPUTABILI AI PROPRI DIPENDENTI E NON
RETRIBUITE - MANCATA REGISTRAZIONE SUL CALENDARIO PRESENZE
DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO DI ORARI STRAORDINARI/
SUPPLEMENTARI/ GIORNATE LAVORATIVE.
Il verbale sul punto riporta: “Sul calendario presenze del libro unico del lavoro sono state indicate, ogni mese, molteplici assenze giornaliere e orarie non retribuite che hanno inciso sull'orario mensile contrattuale concordato tra la ditta ed i singoli lavoratori. Tali assenze, risultano del tutto generiche (indicate con la semplice sigla AG, assenze giustificate) e sprovviste di chiaro titolo, rispetto alle previsioni del CCNL applicato dalla azienda, e non venivano retribuite. Si precisa che, benché siano segnate anche delle assenze orarie, tali assenze erano
10 solitamente giornaliere, e che figurano sul libro unico del lavoro in maniera del tutto sistematica e non occasionale. In alcuni casi, si tratta di decine di ore di assenza generica reiterata per lunghi periodi.
Tra l'altro, quando l'assenza è stata dovuta da un motivo personale del dipendente previsto dal CCNL o dalla legge, ciò è stato correttamente indicato dalla stessa azienda (malattia, ferie, festività non goduta, etc.).”
In merito al presente motivo di impugnazione occorre distinguere tra le sanzioni comminate dall' a titolo di omissioni contributive e quelle comminate a titolo CP_1
di irregolare tenuta del LUL.
Relativamente agli importi richiesti a titolo di differenze contributive e relative sanzioni occorre rilevare che l li conteggia applicando il CCNL relativo al CP_1
settore Piccola e Media Industria.
Tuttavia, l'inquadramento della tra le imprese industriali e non tra quelle Pt_1
artigiane è risultato illegittimo per come sopra dimostrato.
Di conseguenza tutti gli importi conteggiati per ogni singolo lavoratore devono ritenersi errati e dunque illegittimi.
Per quanto riguarda le sanzioni comminate a titolo di irregolare tenuta del LUL, a fronte delle puntuali e circostanziate contestazioni formulate dall' nel VUAN, CP_1
la ditta ricorrente oppone generiche contestazioni non supportate da idonei riscontri documentali che possano confutare le irregolarità riscontrate dall'ente resistente.
In particolare, l' ha provveduto a depositare i LUL relativi ai periodi in CP_1
contestazione, i tabulati relativi alle presenze in azienda dei lavoratori nonché le buste paga degli stessi.
I suddetti rilievi documentali sono stati ulteriormente suffragati dalle dichiarazioni acquisite in sede i di ispezione presso i dipendenti ascoltati.
A fronte di tale ampio e esaustivo quadro probatorio la si è limitata a Pt_1
generiche contestazioni prive di specifici riferimenti alle singole posizioni oggetto di verifica da parte dell' CP_1
Pertanto, le sanzioni amministrative comminate alla nella qualità di Pt_1
responsabile in solido per gli illeciti riscontrati devono ritenersi legittime.
11 2.6 Col settimo motivo di impugnazione al contesta l'accertamento Pt_1 compiuto dall' in ordine alla posizione del lavoratore del quale è CP_1 Parte_5
stata disconosciuta la parte di rapporto condotta con l'impresa ricorrente in regime di apprendistato.
Secondo la prospettazione della la violazione contestata sarebbe priva di Pt_1
opportuni riscontri probatori.
Il motivo è infondato.
Risulta dagli accertamenti effettuati (non smentiti dalla che il Pt_1 Parte_5
assunto dal 04.05.2016 al 25.12.2016 con rapporto a tempo pieno e determinato quale aiuto meccanico di 6 livello (equivalente alla seconda categoria del CCNL piccola e media industria), assunto dal 04.05.2016 al 25.12.2016 con rapporto a tempo pieno e determinato quale aiuto meccanico di 6 livello (equivalente alla seconda categoria del CCNL piccola e media industria), dal 31.12.2016 al
16.01.2017 come apprendista dal 17.01.2017 al 31.03.2018 con rapporto a tempo pieno e determinato quale tornitore di 5 livello (equivalente alla terza categoria del CCNL piccola e media industria). Risulta non avere mai effettuato assenze oltre a quelle corrispondenti agli istituti contrattuali.
Risulta inoltre dagli elementi raccolti che egli abbia sempre lavorato come operaio qualificato e non abbia mai svolto alcun rapporto come apprendista e/o con le caratteristiche proprie di tale forma contrattuale (periodo formativo per mancanza di qualificazione), come evidenziato anche dal fatto che, dopo un brevissimo periodo di presunta formazione, egli sia stato subito messo a lavorare come operaio qualificato. Pertanto il periodo lavorativo denunciato sui flussi uniemens come apprendistato (5FI) viene cancellato e sostituito con denuncia con le caratteristiche di operaio (1FI).
La contestazione formulata risulta pienamente fondata.
Appare, infatti, poco plausibile che il già in forza alla come Parte_5 Pt_1
“aiuto meccanico” , abbia svolto un brevissimo periodo di apprendistato (15 giorni) prima di transitare alla qualifica superiore di “tornitore”.
Sembra più plausibile che lo stesso avesse già acquisito le competenze necessarie per ricoprire il nuovo ruolo.
12 In ogni caso, la non ha provato che il dedotto rapporto di apprendistato si Pt_1
sia svolto secondo i crismi di legge, tra tutti il progetto di formazione e il suo effettivo svoglimento.
2.7 Sanzioni Amministrative
In quanto alle sanzioni amministrative comminate alla quale responsabile Pt_1
in solido in relazione agli illeciti di cui al VUAN da pag. 111 a pag. 121, esse, come già detto, appaiono legittime e dovute nella misura in cui la ditta ricorrente non è riuscita a confutare i fatti emersi a seguito degli accertamenti condotti dall'ente resistente.
2.8 Procedimento riunito 2025/2024
Alla luce di quanto sopra rilevato, poiché l'AVA impugnato risulta emesso in forza dell'errato inquadramento della tra le imprese industriali, lo stesso deve Pt_1
ritenersi illegittimo.
In quanto alla liquidazione delle spese di lite, in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso n.r.g. 1220/21, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti ponendo le spese di CTU a carico delle stesse in ragione del 50% ciascuna.
Per quanto riguarda il procedimento n.r.g. 2025/2024 le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo il D.M. 147/22 come da dispositivo.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ditta Parte_1
uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso annulla il VUAN n.
2018019313/DDL del 09/06/2020 nella parte in cui attribuisce alla società ricorrente la qualifica di impresa industriale;
2) per l'effetto, annulla il VUAN n. 2018019313/DDL del 09/06/2020 relativamente ai paragrafi B, C e D con riferimento a tutti gli importi ivi conteggiati facendo riferimento al CCNL Piccole e Medie Industrie;
3) rigetta il ricorso relativamente all'impugnazione del paragrafo A del
VUAN e delle sezioni relative alle sanzioni amministrative riportate sul
VUAN da pag. 111 a pag. 121;
13 4) annulla l'AVA 5952024000382670 di cui al procedimento riunito n.r.g.
2025/2024;
5) condanna l' al pagamento delle spese di lite relative al procedimento CP_1
n.r.g. 2025/2024 quantificate in € 678,00 oltre spese generali, cpa, iva e rimborso del C.U. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
spese compensate per il procedimento 1220/2021.
Messina,
14