Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
in persona dei magistrati:
Dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 63 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Costanzo D'Amelio come da procura in calce all'atto di costituzione di nuovo procuratore e difensore
- appellanti
E
in persona del vice direttore generale Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Katiuscia CP_2
Secondino come da procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione della nuova difensora
- appellata
avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter
c.p.c., R.G. n. 2814 del 2020, del Tribunale Ordinario di Teramo pubblicata il 10/12/2021 in materia di buoni postali fruttiferi
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila adita, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Ordinanza Repert. n. 1795/2021 del 10/12/2021, pronunciata dal Tribunale Civile di Teramo, in composizione monocratica, Giudice Onorario Dott. Marco Di Biase,
a definizione del giudizio iscritto dinanzi il predetto
Tribunale al n. 2814/2020 R.G., comunicata dalla Cancelleria il
10/12/2021 e non ancora notificata:
Nel merito ed in via principale:
1) accogliere integralmente tutte le conclusioni proposte dinanzi il Tribunale Civile di Teramo dal sig. e Parte_1 dalla sig.ra nei confronti della resistente, Parte_2 analiticamente formulate nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 29/10/2020 nel primo grado di giudizio, che qui si intendano integralmente richiamate, trascritte e ribadite, per le circostanze e ragioni tutte riportate in narrativa del predetto atto, nonché dell'atto di citazione in appello dell'08/01/2022;
2) per l'effetto, anche in accoglimento del motivo sub 1) formulato nell'atto di citazione in appello dell'08/01/2022, riformare l'impugnata Ordinanza, e quindi accogliere integralmente le domande formulate in primo grado dai ricorrenti, per le circostanze e ragioni tutte riportate in narrativa dell'atto indicato al punto 1) che precede, nonché dell'atto di citazione in appello dell'08/01/2022;
3) in accoglimento del motivo sub 2) formulato nell'atto di citazione in appello dell'08/01/2022, disporre in ordine alla liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, compensandole integralmente tra le Parti ovvero, in subordine, operando una sensibile riduzione su quelle eventualmente liquidate in favore di controparte;
4) con vittoria di spese e competenze professionali nonché oneri di Legge, per il doppio grado di giudizio.
Nel merito ed in via subordinata:
5) Nella denegata ipotesi di rigetto, anche in parte, del presente appello, compensare tra le Parti integralmente, o in subordine almeno in parte, le spese del doppio grado.”
Conclusioni dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso l'Ordinanza Repert. n. 1795/21 depositata in data
[...]
10.12.2021, pronunciata dal Tribunale di Teramo nel giudizio promosso dagli appellanti nei confronti di Controparte_1
e, per l'effetto, confermarla integralmente.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata il
10/12/2021 e comunicata alle parti nella stessa data, il
Tribunale Ordinario di Teramo rigettava la domanda dei sig.ri e di condanna di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
al pagamento della somma € 10.000,00 a titolo di
[...] risarcimento dei danni subiti per avere la resistente proceduto alla liquidazione di nove buoni postali fruttiferi, cointestati ai ricorrenti ed alla FI a loro insaputa e Parte_3 contro la loro volontà. Il Tribunale condannava inoltre i ricorrenti alla refusione delle spese del giudizio in favore della resistente, liquidate nella somma di € 1.618,00, oltre ad accessori di legge.
1.1. Il giudice esponeva che i ricorrenti avevano dedotto di avere sottoscritto negli anni 2004, 2005 e 2006 presso
[...] nove buoni postali fruttiferi senza scadenza, CP_1 cointestati a loro ed alla FI , per l'importo Parte_3 complessivo di € 7.500,00; di avere ricevuto ciascuno nel maggio del 2018 da un assegno dell'importo di € 3.541,21 CP_1
a titolo di rimborso di quanto loro dovuto a seguito della liquidazione dei buoni, eseguita da senza il loro consenso CP_1 ed a loro insaputa;
di avere perso a causa della condotta di il rendimento che i buoni avrebbero maturato in CP_1 futuro, pari a circa 7.000,00 euro, essendo loro intenzione monetizzarli dopo trent'anni dalla data di sottoscrizione;
di avere inoltre subito un danno non patrimoniale quantificabile in
€ 3.000,00, consistito nella lesione dell'affidamento da loro riposto nella resistente e nella perdita delle legittime aspettative di utilizzare in futuro il ricavato dei buoni per le loro esigenze personali e familiari.
1.2. Il giudice riferiva che aveva dedotto CP_1 di avere proceduto all'estinzione dei buoni a seguito dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Teramo nella procedura esecutiva promossa da un creditore della sig.ra mediante pignoramento presso terzi;
di non avere Parte_3 nessun obbligo di informare i ricorrenti della pendenza di tale procedura e di avere assolto i suoi obblighi nei loro confronti mediante la consegna della quota loro spettante dei buoni estinti, non essendo i predetti titoli rimborsabili parzialmente.
1.3. Sulla base della documentazione prodotta dalla resistente, il Tribunale rilevava che non aveva CP_1 agito unilateralmente ed illegittimamente nella liquidazione dei buoni postali, ma aveva dato seguito a quanto disposto dall'ordinanza di assegnazione a conclusione del giudizio di esecuzione. 1.3.1. Il giudice osservava che, una volta eseguito il pignoramento presso terzi dei buoni postali cointestati alla debitrice esecutata, non avrebbe potuto porre in CP_1 essere nessuna cautela al fine di preservare le ragioni dei ricorrenti, atteso che i buoni postali per essere monetizzati devono essere necessariamente estinti, non essendo rimborsabili parzialmente ed essendo indivisibili.
2. Con atto di citazione notificato il giorno 09/01/2022 i sig.ri e proponevano appello Parte_1 Parte_2 avverso l'ordinanza sopra indicata sulla base di due motivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
2.1. Si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.
2.2. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
16/4/2024 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e nelle memorie depositate ai sensi della norma citata le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
2.3. Con ordinanza in data 18/4/2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado aveva considerato solo l'aspetto conclusivo della vicenda ed aveva ritenuto che l'appellata avesse agito correttamente dando seguito all'ordine emesso dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di assegnazione, senza considerare che appena ricevuta la notifica del pignoramento avrebbe dovuto informarli dell'imposizione del CP_1 vincolo di indisponibilità sui buoni di cui erano cointestatari al fine di consentire loro di tutelarsi intervenendo nella procedura esecutiva ed eventualmente estinguere il debito della loro FI in modo da evitare la liquidazione dei buoni.
3.1. Gli appellanti lamentano la violazione dei principi di buona fede, correttezza, trasparenza, diligenza e perizia esigibile da quale operatore qualificato. CP_1
3.1.1. Evidenziano che agiva quale loro CP_1 mandataria ed era pertanto tenuta ai sensi dell'art. 1710 c.c.
a rendere loro note le circostanze sopravvenute, quali la notifica del pignoramento, che potevano determinare la revoca o la modificazione del mandato.
3.2. Rilevano inoltre che nella dichiarazione di terzo, resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., aveva indicato CP_1 che i buoni erano cointestati alla debitrice e ad altri due sottoscrittori, ma aveva omesso l'indicazione dei loro nominativi, impedendo così al creditore ed al giudice di coinvolgerli nella procedura esecutiva.
3.3. Gli appellanti reiterano quindi la domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni proposta in primo grado.
4. La domanda degli appellanti non merita accoglimento.
4.1. Secondo la giurisprudenza della Cassazione il pignoramento della quota di un credito cointestato deve essere eseguito nelle forme previste dall'art. 599 e ss. c.p.c. per il pignoramento di beni indivisi. La circostanza che tali disposizioni siano dettate con riguardo a beni non ne esclude, infatti, l'applicabilità al pignoramento dei crediti, dovendosi unicamente stabilire se ed in quale misura esse vadano osservate, tenuto conto della diversa strutturazione del processo di espropriazione forzata dei crediti presso terzi.
4.1.1. L'art. 599, comma 2, c.p.c. dispone che del pignoramento di un bene indiviso deve essere dato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari. Tale norma deve essere osservata anche nel pignoramento di crediti cointestati, fermo restando che in tale ipotesi l'effetto dell'indisponibilità del credito si produce anche nei confronti dei cointestatari, ai sensi dell'art. 1296 c.c., già a seguito della notifica del pignoramento al terzo debitore, che per effetto di tale notifica assume il ruolo di custode del credito.
4.1.2. La Corte ha messo in rilievo che l'avviso ai cointestatari del credito pignorato, disciplinato dall'art. 180, comma 2, disp. att. c.p.c., ha lo scopo di consentire l'individuazione, nel contraddittorio del creditore procedente e di tutti gli intestatari del credito, della consistenza della quota di pertinenza del debitore esecutato, nei cui limiti operare l'assegnazione del credito (vedi Cass. n. 10028 del
1998).
4.2. Nel caso in esame gli appellanti, tuttavia, non lamentano che a causa del mancato coinvolgimento nella procedura esecutiva sia stata assegnata al creditore procedente anche la quota di loro spettanza dei buoni postali, e riconoscono che, essendo i buoni postali titoli di legittimazione indivisibili, non potevano essere liquidati solo in parte, ma dovevano essere estinti a seguito dell'assegnazione al creditore della quota dei titoli spettante alla loro FI.
4.2.1. Deducono invece, come sopra rilevato, che, ove fossero stati messi tempestivamente al corrente della procedura esecutiva, avrebbero potuto provvedere al pagamento del creditore procedente, così evitando la liquidazione dei buoni postali sul cui rendimento futuro facevano affidamento.
4.3. Sulla base di tale ricostruzione degli appellanti, risulta insussistente il danno da loro lamentato.
4.3.1. I sig.ri e hanno quantificato Pt_1 Parte_2 in euro 7.000,00 gli interessi perduti a seguito dell'anticipata liquidazione dei buoni, dichiarando che era loro intenzione monetizzarli decorsi trent'anni dalla data di sottoscrizione.
4.3.2. Dall'ordinanza di assegnazione prodotta da
[...]
risulta che il credito per il quale era stata promossa CP_1 esecuzione forzata nei confronti di ammontava ad Parte_3 euro 10.356,68.
Ne consegue che per estinguere tale credito e mantenere la titolarità dei buoni gli appellanti avrebbero dovuto versare al creditore una somma superiore a quella che lamentano di avere perso a seguito dell'anticipata liquidazione dei titoli.
4.4. Stante l'insussistenza del danno lamentato dai sig.ri e risulta irrilevante stabilire se il Pt_1 Parte_2 mancato avviso agli appellanti della pendenza della procedura esecutiva sia addebitabile al fatto che nella CP_1 dichiarazione di terzo si limitò ad indicare il numero dei cointestatari dei buoni senza specificarne i nominativi, fermo restando che tale dichiarazione, come evidenziato nell'ordinanza impugnata, avrebbe potuto essere facilmente integrata su richiesta del giudice o del creditore procedente.
5. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano l'erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
5.1. Gli appellanti argomentano che non era ravvisabile da parte loro una condotta scorretta e che essi si erano rivolti alla giustizia poiché non aveva fornito CP_1 un'adeguata giustificazione della condotta tenuta.
5.2. Gli appellanti in subordine contestano la liquidazione delle spese di lite operata dal Tribunale, che reputano eccessiva, avendo la causa ad oggetto questioni semplici ed essendo di pronta soluzione.
5.3. Chiedono quindi, in ipotesi di rigetto del primo motivo di appello, la compensazione integrale delle spese di lite o la riduzione delle spese liquidate nell'ordinanza impugnata e la compensazione, totale o parziale, anche delle spese di questo grado di appello.
6. Il motivo è infondato.
6.1. Il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, non ravvisandosi ragioni che consentissero di compensare le spese tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ed ha liquidato le spese secondo gli importi minimi dello scaglione di riferimento, sicché non è possibile una ulteriore riduzione.
7. Anche nel presente giudizio di appello le spese vanno poste a carico della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., e vanno liquidate in base ai valori minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore compreso fra
5.200,01 e 26.000,00 euro, stante la semplicità della controversia, esclusi i compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta.
8. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere a le spese del presente giudizio di appello, Controparte_1 che liquida nell'importo di euro 1.984,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido fra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 17/12/2024
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi