Art. 10.
Qualora un consigliere venga a mancare per morte, dimissioni o per altre cause si provvede alla sua sostituzione con elezioni suppletive entro 60 giorni.
I componenti cosi' eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.
Qualora un consigliere venga a mancare per morte, dimissioni o per altre cause si provvede alla sua sostituzione con elezioni suppletive entro 60 giorni.
I componenti cosi' eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.