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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4798/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/04/2025 da
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Francesco Sticchi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Francesco Sticchi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Saviano (NA) il 31/07/1993
(atto iscritto al n. 50, anno 1993, parte II, seria A)
Divorziati con sentenza n. 862/2019 del Tribunale di Milano emessa il 23/01/2019 e pubblicata il
28/01/2019.
con due figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza n. 862/2019 del Tribunale di Milano emessa il 23/01/2019 e pubblicata il 28/01/2019, alle condizioni ivi previste.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“codesto Ill.mo Tribunale, a parziale modifica delle condizioni divorzili a suo tempo stabilite, voglia disporre che non sia più dovuto il contributo per il mantenimento dei figli a carico del sig. in ragione del venir meno dei presupposti di fatto esistenti al momento Parte_1
del divorzio.
Con istanza di conferma, per il resto, delle altre disposizioni stabilite in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese tra le parti integralmente compensate”.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 862/2019 del Tribunale di
Milano emessa il 23/01/2019 e pubblicata il 28/01/2019, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 11/06/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/04/2025 da
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Francesco Sticchi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Francesco Sticchi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Saviano (NA) il 31/07/1993
(atto iscritto al n. 50, anno 1993, parte II, seria A)
Divorziati con sentenza n. 862/2019 del Tribunale di Milano emessa il 23/01/2019 e pubblicata il
28/01/2019.
con due figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza n. 862/2019 del Tribunale di Milano emessa il 23/01/2019 e pubblicata il 28/01/2019, alle condizioni ivi previste.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“codesto Ill.mo Tribunale, a parziale modifica delle condizioni divorzili a suo tempo stabilite, voglia disporre che non sia più dovuto il contributo per il mantenimento dei figli a carico del sig. in ragione del venir meno dei presupposti di fatto esistenti al momento Parte_1
del divorzio.
Con istanza di conferma, per il resto, delle altre disposizioni stabilite in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese tra le parti integralmente compensate”.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 862/2019 del Tribunale di
Milano emessa il 23/01/2019 e pubblicata il 28/01/2019, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 11/06/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai