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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/09/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Emanuela Cugusi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: locazione nella causa iscritta al n. 192 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025, promossa da:
, nata Sestu, il 20.05.1979, ivi residente, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella Via C.F._1
Lanusei, 20, presso lo studio dell'avv.to Patrizia Carta che la rappresenta e la difende in forza di procura speciale allegata all'atto di appello;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari in data 23.4.2025 comunicata con nota prot. n.
1628/2025 del giorno successivo;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente, C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Sestu (CA), via CodiceFiscale_2
Cagliari 135, presso lo studio dell'Avv. Monica Tascedda che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATO
All'udienza del 26 settembre 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“Codesta Ecc.ma Corte di Appello disattesa ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e difesa
- in totale riforma della impugnata ordinanza n. 5291/2025 del 25.03.2025 del Tribunale di Cagliari pubblicata in data 25.03.2025, Voglia così decidere:
In via preliminare:
-sospendere inaudita altera parte o a seguito di fissazione di apposita udienza con termine per la notifica alla controparte, l'efficacia dell'impugnata ordinanza sussistendo i presupposti di legge del fumus boni iuris e del periculum in mora per la relativa concessione, cosi come esposti in narrativa.
In via principale
- nel merito: previa fissazione dell'udienza nel merito e concessione di termine per la notifica a parte convenuta, voglia, in totale riforma della impugnata ordinanza, accertare che l'ordinanza di convalida di sfratto impugnata è stata emessa in assenza dei presupposti di legge, stante ' assenza della persistenza morosità, e, per, l'effetto dichiarare l'illegittimità della predetta ordinanza per tutte le motivazioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione):
“1) Rigettare l'appello proposto dalla SI.ra per i motivi Parte_1 spiegati in narrativa;
2) Per l'effetto confermare l'impugnata ordinanza;
3) Dichiarare, comunque, risolto per grave inadempimento il contratto di locazione del 21.03.2021.
Con vittoria di spese e compensi di difesa.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità, notificato in data
18.09.2024, ha convenuto in giudizio Controparte_1 Parte_1 intimandole l'immediato rilascio dell'immobile, sito in Sestu, nella F.lli
2 Montgolfier, 13, e chiedendo l'emissione di un separato decreto ingiuntivo relativo al mancato pagamento dei canoni scaduti e da scadere.
Egli ha, in particolare, esposto di essere proprietario del su richiamato immobile e di averlo concesso in locazione, ad uso abitativo, con contratto di locazione del 21.03.2021 con un canone mensile pari ad euro
500,00 mensili, alla la quale, tuttavia, si era resa morosa nel Pt_1 pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre dell'anno 2024, per complessivi euro 1500,00.
La conduttrice, costituitasi in giudizio, dichiarava che, successivamente alla notifica dell'atto di intimazione, aveva provveduto a pagare i canoni oggetto dell'intimazione ed a pagare, con regolarità, i canoni venuti a scadere successivamente, ad eccezione di quello relativo al mese di dicembre, e chiedeva, pertanto, ai sensi dell'art. 55 della legge 392/1978, la concessione di un termine per il pagamento del canone scaduto.
All'udienza del 17.12.2024, il Giudice assegnava all'intimata il termine di 90 giorni per sanare la morosità dei canoni scaduti ed a scadere nelle more e delle spese relative all'intimazione e rinviava all'udienza del
25 marzo 2025 per la verifica della sanatoria.
All'udienza del 25 marzo 2025 l'intimante dava atto del fatto che la non aveva pagato il canone di locazione relativo al mese di marzo Pt_1
2025 da corrispondersi entro il giorno cinque del mese, ed insisteva per la convalida dello sfratto mentre l'intimata si opponeva alla convalida.
Con ordinanza del 25 marzo 2024 il Giudice convalidava lo sfratto e fissava il termine per il rilascio dell'immobile.
Con ricorso depositato il 24 aprile 2025 propone appello avverso detta ordinanza , rassegnando le conclusioni in epigrafe Parte_1 trascritte.
Costituitosi in giudizio , rigettata con ordinanza del 3 Controparte_1 luglio 2025 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza appellata, all'udienza del 26 settembre 2025 la causa è stata decisa con la pronuncia del dispositivo della sentenza.
Premesso che l'ordinanza impugnata affermava che ella non aveva sanato la morosità nel termine assegnato, ai sensi dell'art. 55 legge n.
3 392/1978 e che, pertanto, la morosità persisteva con riferimento al canone di marzo 2025, l'appellante deduce che all'udienza del 25 marzo 2025 non sussisteva alcuna morosità, per essere detto canone non ancora scaduto al momento della convalida.
“Infatti, il contratto di locazione (art.3) stabilisce espressamente che il pagamento del canone deve avvenire entro il 5 del mese, e, pertanto, in caso di ritardo il locatore ha diritto di avviare l'azione di sfratto solo dopo il decorso di 20 giorni dalla sua scadenza, con la conseguenza che la convalida pronunciata, in data 25.03.2025, ovvero prima che fossero trascorsi tali 20 giorni, è stata emessa in assenza della morosità. Infatti, lo stesso dettato normativo di cui all'art. 5 della legge 392/1978, prevede che la morosità si configuri solo dopo il decorso del termine di pagamento e dei
20 giorni successivi.”
Ritenutane l'ammissibilità (cfr. Cass., n. 14625/2017:
“L'ordinanza di convalida di sfratto, ove erroneamente emessa malgrado
l'opposizione dell'intimato, assume natura decisoria e contenuto sostanziale di sentenza, sicchè è impugnabile con l'appello, potendo con tale atto l'intimato chiedere la rimessione in termini per espletare l'attività difensiva impeditagli in primo grado, fermo restando che il giudice del gravame deve decidere la controversia nel merito, atteso che l'omissione del mutamento di rito, di cui all'art. 667 c.p.c., non integra alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 343 e 354 c.p.c. per la rimessione della causa al primo giudice.”), l'appello è infondato e deve essere rigettato.
È infatti pacifico che la conduttrice non ha sanato la morosità entro il termine di grazia concessole, ovvero il 25 marzo 2025, non avendo corrisposto il canone relativo a questo mese che, ai sensi dell'art. 3 del contratto, scadeva il giorno 5.
La previsione di cui all'art. 5 L. n. 392/1978 detta un criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento, il quale sussiste laddove il canone non viene corrisposto alla scadenza.
Una volta concesso il termine di grazia, l'eventuale inadempimento residuo non è suscettibile di nessuna valutazione di gravità. Si richiama
4 Cass., n. 5540/2012: “In tema di locazione di immobili urbani, il conduttore che, convenuto in un giudizio di sfratto per morosità, abbia richiesto la concessione del cd. "termine di grazia", manifesta implicitamente, per ciò solo, una volontà incompatibile con quella di opporsi alla convalida, sicché al mancato adempimento nel termine fissato dal giudice consegue "ipso facto" l'emissione da parte di questi dell'ordinanza di convalida ex art. 663 cod. proc. civ., senza che possano assumere rilievo eventuali eccezioni o contestazioni circa la sussistenza e/o l'entità del credito vantato dal locatore sollevate dopo la predetta richiesta di termine per sanare la morosità, giacché, a norma dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il comportamento del conduttore sanante la morosità deve consistere nell'estinzione di tutto quanto dovuto per canoni, oneri accessori, interessi e spese fino alla scadenza del termine di grazia, senza che l'inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità. Il giudice non ha infatti il potere di valutare se il superamento, ancorché esiguo, del suddetto termine di grazia concesso al conduttore per sanare la morosità costituisca inadempimento grave, ma solo la possibilità di fissare il termine entro il limite minimo e massimo stabilito dal legislatore;
e
d'altro canto l'obbligazione di pagamento del canone, in mancanza di diversa pattuizione, deve essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza, e perciò il rischio di ritardo o mancata ricezione restando pertanto a carico del debitore, in quanto attiene alla fase preparatoria del pagamento”.
In motivazione Cass., n. 4616/2023: “Come precisato già da Cass. n.
19772 del 2003, il conduttore che, convenuto in un giudizio di sfratto per morosità, abbia richiesto in via subordinata la concessione del cd. "termine di grazia", manifesta implicitamente una prevalente volontà solutoria incompatibile con quella di opporsi alla convalida, la quale non può più ritenersi condizionata alla mancata proposizione dell'opposizione, secondo quanto dispone l'art. 665 cod. proc. civ., bensì al mancato pagamento del dovuto nel termine - che ha carattere perentorio - all'uopo fissato giusta il disposto dell'art. 55 l. 392 del 1978: per effetto del mancato pagamento, il procedimento retrocede alla fase precedente all'instaurazione del
5 subprocedimento di sanatoria e il provvedimento da emettere è quello di convalida, che sarebbe stato emesso se il subprocedimento non fosse stato instaurato.”
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate applicando lo scaglione euro 1.101,00 - euro
5.200,00, individuato in relazione ai canoni per i quali vi è stata morosità, secondo i valori minimi, stante la semplicità delle questioni trattate, per le quattro fasi del giudizio, essendo stata decisa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite dell'appellato che liquida in euro 1.458,00 oltre spese generali, Iva e cpa;
3. Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 26 settembre 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
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