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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/05/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, composto dai seguenti
Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente rel- dr. Alina Rossato - Giudice - dr Luisa Bettio - Giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6006 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa con ricorso depositato in data 11/12/2024 da con il patrocinio dell'avv. SENATORE TANIA Parte_1
Ricorrente contro
contumace CP_1
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 14.05.25: ricezione con sentenza dei provvedimenti provvisori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/12/2024, la parte ricorrente ha chiesto fosse pronunciata la separazione giudiziale da con il quale aveva contratto matrimonio a CP_1
CONSELVE, in data 20/02/2021, con le statuizioni conseguenti in ordine all'affidamento e mantenimento del figlio minore nato in [...] matrimonio. All'udienza avanti al Giudice delegato è comparsa solo la parte ricorrente;
nessuno è comparso per la parte convenuta.
Conseguentemente, non essendo stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, il Presidente
Delegato ha assunto i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ex art 473 bis 22 , comma primo, cpc:
1) Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) Assegna la casa familiare, con gli arredi ivi esistenti, alla madre;
3) Dispone che il padre tenga con sé il minore, salvi diversi accordi tra le parti:
- un pomeriggio con pernotto durante la settimana con riaccompagno all'asilo il mattino successivo;
- fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
- metà delle vacanze natalizie (con alternanza del giorno di natale e di capodanno)
- tre gg durante le vacanze pasquali (con alternanza del giorno di Pasqua o pasquetta)
- due settimane non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30.05 di ogni anno;
4) Pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma complessiva di € 450, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il procuratore della ricorrente a concludere;
conseguentemente questi concludeva chiedendo la ricezione con sentenza dei suddetti provvedimenti provvisori.
Ciò premesso, La domanda di separazione può trovare accoglimento.
Risulta infatti dalle risultanze di causa e dalle dichiarazioni di parte ricorrente la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi. La contumacia della parte resistente , denotando il suo disinteresse per il presente procedimento, offre pieno riscontro alle deduzioni di controparte .
La situazione appare quindi obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8 maggio 2003 n. 6970).
Quanto alle condizioni di affidamento di di circa anni 2 e mesi 8, secondo le allegazioni Per_1
materne (con contraddette da alcuna risultanza di segno contrario), non vi sono ragioni per derogare al regime di affido condiviso di ad entrambi i genitori, atteso che, sebbene la ricorrente Per_1
tratteggi una personalità violenta del marito nei suoi confronti anche a causa del costante abuso alcolico, tuttavia, non ne ha messo in discussione la capacità genitoriale nei confronti del figlio, tant'è che in quest'ultimo periodo dal deposito del ricorso le parti si sono accordate liberamente affinchè il padre veda il figlio.
La residenza prevalente del minore va mantenuta presso la madre, genitore che senza dubbio se ne occupa in modo pressochè predominante;
conseguentemente la casa familiare va ad ella assegnata.
Quanto alla determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre per il mantenimento del minore, il Collegio ritiene di dover confermare quello stabilito in via provvisoria, in quanto proporzionato ai redditi delle parti (la moglie percepisce uno stipendio di euro 1700 al mese ed è gravata del canone di affitto di euro 600 al mese, mentre il marito guadagna circa euro
1800 al mese e non ha, allo stato, oneri abitativi ) ed ai maggiori tempi di permanenza presso la madre (con conseguente maggior onere di mantenimento diretto del minore).
Le spese straordinarie, disciplinate come da protocollo adottato da questo Tribunale, vanno divise al 50% tra i genitori.
Nulla in merito alla pronuncia sulle spese stante la natura del giudizio e la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1 ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune di Conselve di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nel registro Atti di Matrimonio dell'anno 2021, n.2 , Parte I;
2) Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) Assegna la casa familiare, con gli arredi ivi esistenti, alla madre;
4) Dispone che il padre tenga con sé il minore, salvi diversi accordi tra le parti: - un pomeriggio con pernotto durante la settimana con riaccompagno all'asilo il mattino successivo;
- fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
- metà delle vacanze natalizie (con alternanza del giorno di natale e di capodanno)
- tre gg durante le vacanze pasquali (con alternanza del giorno di Pasqua o pasquetta)
- due settimane non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30.05 di ogni anno;
5) Pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma complessiva di € 450, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
6) nulla sulle spese di lite.
Cosi deciso in Padova, nella Camera di Consiglio del 20/05/2025.
Il Presidente est.
Dr. Chiara-Ilaria Bitozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, composto dai seguenti
Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente rel- dr. Alina Rossato - Giudice - dr Luisa Bettio - Giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6006 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa con ricorso depositato in data 11/12/2024 da con il patrocinio dell'avv. SENATORE TANIA Parte_1
Ricorrente contro
contumace CP_1
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 14.05.25: ricezione con sentenza dei provvedimenti provvisori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/12/2024, la parte ricorrente ha chiesto fosse pronunciata la separazione giudiziale da con il quale aveva contratto matrimonio a CP_1
CONSELVE, in data 20/02/2021, con le statuizioni conseguenti in ordine all'affidamento e mantenimento del figlio minore nato in [...] matrimonio. All'udienza avanti al Giudice delegato è comparsa solo la parte ricorrente;
nessuno è comparso per la parte convenuta.
Conseguentemente, non essendo stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, il Presidente
Delegato ha assunto i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ex art 473 bis 22 , comma primo, cpc:
1) Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) Assegna la casa familiare, con gli arredi ivi esistenti, alla madre;
3) Dispone che il padre tenga con sé il minore, salvi diversi accordi tra le parti:
- un pomeriggio con pernotto durante la settimana con riaccompagno all'asilo il mattino successivo;
- fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
- metà delle vacanze natalizie (con alternanza del giorno di natale e di capodanno)
- tre gg durante le vacanze pasquali (con alternanza del giorno di Pasqua o pasquetta)
- due settimane non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30.05 di ogni anno;
4) Pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma complessiva di € 450, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il procuratore della ricorrente a concludere;
conseguentemente questi concludeva chiedendo la ricezione con sentenza dei suddetti provvedimenti provvisori.
Ciò premesso, La domanda di separazione può trovare accoglimento.
Risulta infatti dalle risultanze di causa e dalle dichiarazioni di parte ricorrente la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi. La contumacia della parte resistente , denotando il suo disinteresse per il presente procedimento, offre pieno riscontro alle deduzioni di controparte .
La situazione appare quindi obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8 maggio 2003 n. 6970).
Quanto alle condizioni di affidamento di di circa anni 2 e mesi 8, secondo le allegazioni Per_1
materne (con contraddette da alcuna risultanza di segno contrario), non vi sono ragioni per derogare al regime di affido condiviso di ad entrambi i genitori, atteso che, sebbene la ricorrente Per_1
tratteggi una personalità violenta del marito nei suoi confronti anche a causa del costante abuso alcolico, tuttavia, non ne ha messo in discussione la capacità genitoriale nei confronti del figlio, tant'è che in quest'ultimo periodo dal deposito del ricorso le parti si sono accordate liberamente affinchè il padre veda il figlio.
La residenza prevalente del minore va mantenuta presso la madre, genitore che senza dubbio se ne occupa in modo pressochè predominante;
conseguentemente la casa familiare va ad ella assegnata.
Quanto alla determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre per il mantenimento del minore, il Collegio ritiene di dover confermare quello stabilito in via provvisoria, in quanto proporzionato ai redditi delle parti (la moglie percepisce uno stipendio di euro 1700 al mese ed è gravata del canone di affitto di euro 600 al mese, mentre il marito guadagna circa euro
1800 al mese e non ha, allo stato, oneri abitativi ) ed ai maggiori tempi di permanenza presso la madre (con conseguente maggior onere di mantenimento diretto del minore).
Le spese straordinarie, disciplinate come da protocollo adottato da questo Tribunale, vanno divise al 50% tra i genitori.
Nulla in merito alla pronuncia sulle spese stante la natura del giudizio e la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1 ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune di Conselve di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nel registro Atti di Matrimonio dell'anno 2021, n.2 , Parte I;
2) Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) Assegna la casa familiare, con gli arredi ivi esistenti, alla madre;
4) Dispone che il padre tenga con sé il minore, salvi diversi accordi tra le parti: - un pomeriggio con pernotto durante la settimana con riaccompagno all'asilo il mattino successivo;
- fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
- metà delle vacanze natalizie (con alternanza del giorno di natale e di capodanno)
- tre gg durante le vacanze pasquali (con alternanza del giorno di Pasqua o pasquetta)
- due settimane non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30.05 di ogni anno;
5) Pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma complessiva di € 450, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
6) nulla sulle spese di lite.
Cosi deciso in Padova, nella Camera di Consiglio del 20/05/2025.
Il Presidente est.
Dr. Chiara-Ilaria Bitozzi