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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/04/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2450/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2450/2021 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace, promossa da:
, C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SIDOTI LUCIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BURRAFATO GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 1/04/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1/07/2021 il proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
141/2021 del Giudice di Pace di , depositata il 29.4.2021 e pubblicata il 18.5.2021, che aveva Pt_1 accolto l'opposizione di avverso il verbale di contestazione n. 31909 con cui gli Controparte_1 veniva contestata la violazione dell'art. 141, commi 1 e 11, del Codice della strada perché in data 22.10.2019, alla guida della moto Guzzi targata EH84460, circolava a velocità non adeguata e tale da creare pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose;
in particolare, nonostante le condizioni del traffico, non rispettava il limite di velocità pari a 50 km/h reso noto tramite appositi segnali e, a causa dell'elevata velocità, dopo avere impattato contro una buca rovinava a terra e la moto lasciava sull'asfalto una incisione di 57,30 metri. In primo grado il deduceva l'illegittimità del verbale n. 31909 in quanto non conteneva CP_1 l'indicazione della località dove avveniva l'infrazione e dell'ora in cui essa si verificava;
deduceva poi la nullità del verbale in quanto contenente una ricostruzione del sinistro fatta da agenti che non erano presenti al momento della caduta;
deduceva che nel verbale non erano presenti elementi da cui poter desumere che la velocità tenuta dal ricorrente fosse eccessiva o che la sua guida fosse pericolosa;
deduceva infine che il manto stradale era talmente dissestato che la caduta non poteva essere in alcun modo evitata Chiedeva pertanto al Giudice di Pace di Vittoria di dichiarare nullo il verbale di contestazione n. 31909. Il Giudice di pace con la sentenza impugnata accoglieva l'opposizione in quanto, a fronte della documentazione prodotta e delle prove testimoniali assunte, non riteneva provato che il CP_1 procedesse a velocità elevata.
Con il ricorso in appello il censurava la suddetta sentenza per travisamento dei Pt_1 Parte_1 fatti, violazione dell'art. 112 c.p.c., illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 91 c.p.c.
Chiedeva pertanto al Tribunale di riformare integralmente la sentenza n. 141/2021 del Giudice di pace di , depositata il 29.4.2021 e pubblicata il 18.5.2021, e, per l'effetto, di confermare il verbale n. Pt_1
31909, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, tardivamente, mediante comparsa di risposta deducendo Controparte_1 l'inammissibilità dell'appello per violazione degli articoli 339, 434 o 342 c.p.c. e nel merito l'infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi di appello. Chiedeva pertanto al Tribunale in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello e nel merito di rigettarlo perché infondato;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c. Invero, l'art. 7, comma 10, del D.lgs. n. 150/2011 dispone, in merito all'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, che non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile;
ne consegue che non trovano applicazione le preclusioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
pagina 2 di 4 “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. unite n. 27199/17). Nel caso di specie l'appellante ha indicato i capi della sentenza oggetto di appello e le argomentazioni volte a contrastare le ragioni addotte dal Giudice di primo grado. Tanto premesso, nel merito l'appello del è infondato e deve pertanto essere Parte_1 rigettato.
Giova osservare che costituendosi in giudizio l'appellato ha riproposto il motivo di opposizione non esaminato dal Giudice di pace riguardante la nullità del verbale perché non conteneva l'indicazione della località e dell'ora in cui si è verificata l'infrazione.
Secondo l'art. 383, comma 1, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
Strada, a tenore del quale: “Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione”. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato “che in tema di infrazioni amministrative, l'atto di notificazione degli estremi della violazione deve contenere indicazioni sufficienti ad assicurare la tempestiva difesa dell'interessato (Cass., Sez. 1^, 27 marzo 1996, n. 2767); che, in particolare, con riferimento ad infrazione al codice della strada, il requisito della specificità dell'atto di accertamento richiede che il verbale contenga "gli estremi precisi e dettagliati della violazione" (art. 201 C.d.S.), con l'indicazione dei necessari elementi spazio-temporali, della natura della violazione (la sommaria esposizione del fatto), del tipo e della targa del veicolo (art. 383 reg. esec. C.d.S.) (Cass., Sez. 1^, 28 settembre 2006, n. 21058); che, pertanto, in tema di circolazione stradale, è invalido, perché non sufficientemente specifico, il verbale notificato all'autore materiale dell'infrazione che contenga il solo riferimento alla violazione commessa ed al tipo e alla targa del veicolo, ma che sia assolutamente privo di qualsiasi indicazione con riguardo al giorno, all'ora e alla località nei quali la detta violazione è avvenuta, né essendo, d'altra parte, configurabile una sanatoria di detta invalidità per il fatto che il verbale separatamente notificato al proprietario dell'autovettura, in qualità di responsabile in solido, rechi detti elementi” (Cass. II n. 13733/2010). Orbene, il verbale impugnato è illegittimo in quanto non dà alcuna indicazione né della strada o località né dell'ora in cui si è verificata l'infrazione, limitandosi ad indicare la data in cui la stessa è stata commessa.
Giova peraltro notare che su tale eccezione il non ha mai sollevato alcuna Parte_1 contestazione.
Deve pertanto essere confermato l'annullamento del verbale di contestazione in accoglimento dell'eccezione sopra esposta, restando assorbito l'esame dei motivi di appello proposti dal Parte_1
.
[...] Alla luce di quanto esposto, l'appello del deve essere rigettato. Parte_1
Deve essere dichiarata inammissibile la richiesta dell'appellato di riformare la pronuncia sulle spese del primo grado, non avendo lo stesso proposto appello incidentale avverso la sentenza essendosi costituito tardivamente. Come rilevato dalla Suprema Corte, “Il divieto di "reformatio in peius" consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il
"quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado” (Cass. n. 21504/2020).
pagina 3 di 4 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2450/2021: RIGETTA l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 141/2021 del Giudice di Parte_1
Pace di , depositata il 29.4.2021 e pubblicata il 18.5.2021. Pt_1
CONDANNA il a rimborsare a le spese di lite che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 91,50 per esborsi ed in € 450,00 per compenso oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 01/04/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2450/2021 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace, promossa da:
, C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SIDOTI LUCIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BURRAFATO GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 1/04/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1/07/2021 il proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
141/2021 del Giudice di Pace di , depositata il 29.4.2021 e pubblicata il 18.5.2021, che aveva Pt_1 accolto l'opposizione di avverso il verbale di contestazione n. 31909 con cui gli Controparte_1 veniva contestata la violazione dell'art. 141, commi 1 e 11, del Codice della strada perché in data 22.10.2019, alla guida della moto Guzzi targata EH84460, circolava a velocità non adeguata e tale da creare pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose;
in particolare, nonostante le condizioni del traffico, non rispettava il limite di velocità pari a 50 km/h reso noto tramite appositi segnali e, a causa dell'elevata velocità, dopo avere impattato contro una buca rovinava a terra e la moto lasciava sull'asfalto una incisione di 57,30 metri. In primo grado il deduceva l'illegittimità del verbale n. 31909 in quanto non conteneva CP_1 l'indicazione della località dove avveniva l'infrazione e dell'ora in cui essa si verificava;
deduceva poi la nullità del verbale in quanto contenente una ricostruzione del sinistro fatta da agenti che non erano presenti al momento della caduta;
deduceva che nel verbale non erano presenti elementi da cui poter desumere che la velocità tenuta dal ricorrente fosse eccessiva o che la sua guida fosse pericolosa;
deduceva infine che il manto stradale era talmente dissestato che la caduta non poteva essere in alcun modo evitata Chiedeva pertanto al Giudice di Pace di Vittoria di dichiarare nullo il verbale di contestazione n. 31909. Il Giudice di pace con la sentenza impugnata accoglieva l'opposizione in quanto, a fronte della documentazione prodotta e delle prove testimoniali assunte, non riteneva provato che il CP_1 procedesse a velocità elevata.
Con il ricorso in appello il censurava la suddetta sentenza per travisamento dei Pt_1 Parte_1 fatti, violazione dell'art. 112 c.p.c., illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 91 c.p.c.
Chiedeva pertanto al Tribunale di riformare integralmente la sentenza n. 141/2021 del Giudice di pace di , depositata il 29.4.2021 e pubblicata il 18.5.2021, e, per l'effetto, di confermare il verbale n. Pt_1
31909, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, tardivamente, mediante comparsa di risposta deducendo Controparte_1 l'inammissibilità dell'appello per violazione degli articoli 339, 434 o 342 c.p.c. e nel merito l'infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi di appello. Chiedeva pertanto al Tribunale in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello e nel merito di rigettarlo perché infondato;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c. Invero, l'art. 7, comma 10, del D.lgs. n. 150/2011 dispone, in merito all'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, che non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile;
ne consegue che non trovano applicazione le preclusioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
pagina 2 di 4 “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. unite n. 27199/17). Nel caso di specie l'appellante ha indicato i capi della sentenza oggetto di appello e le argomentazioni volte a contrastare le ragioni addotte dal Giudice di primo grado. Tanto premesso, nel merito l'appello del è infondato e deve pertanto essere Parte_1 rigettato.
Giova osservare che costituendosi in giudizio l'appellato ha riproposto il motivo di opposizione non esaminato dal Giudice di pace riguardante la nullità del verbale perché non conteneva l'indicazione della località e dell'ora in cui si è verificata l'infrazione.
Secondo l'art. 383, comma 1, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
Strada, a tenore del quale: “Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione”. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato “che in tema di infrazioni amministrative, l'atto di notificazione degli estremi della violazione deve contenere indicazioni sufficienti ad assicurare la tempestiva difesa dell'interessato (Cass., Sez. 1^, 27 marzo 1996, n. 2767); che, in particolare, con riferimento ad infrazione al codice della strada, il requisito della specificità dell'atto di accertamento richiede che il verbale contenga "gli estremi precisi e dettagliati della violazione" (art. 201 C.d.S.), con l'indicazione dei necessari elementi spazio-temporali, della natura della violazione (la sommaria esposizione del fatto), del tipo e della targa del veicolo (art. 383 reg. esec. C.d.S.) (Cass., Sez. 1^, 28 settembre 2006, n. 21058); che, pertanto, in tema di circolazione stradale, è invalido, perché non sufficientemente specifico, il verbale notificato all'autore materiale dell'infrazione che contenga il solo riferimento alla violazione commessa ed al tipo e alla targa del veicolo, ma che sia assolutamente privo di qualsiasi indicazione con riguardo al giorno, all'ora e alla località nei quali la detta violazione è avvenuta, né essendo, d'altra parte, configurabile una sanatoria di detta invalidità per il fatto che il verbale separatamente notificato al proprietario dell'autovettura, in qualità di responsabile in solido, rechi detti elementi” (Cass. II n. 13733/2010). Orbene, il verbale impugnato è illegittimo in quanto non dà alcuna indicazione né della strada o località né dell'ora in cui si è verificata l'infrazione, limitandosi ad indicare la data in cui la stessa è stata commessa.
Giova peraltro notare che su tale eccezione il non ha mai sollevato alcuna Parte_1 contestazione.
Deve pertanto essere confermato l'annullamento del verbale di contestazione in accoglimento dell'eccezione sopra esposta, restando assorbito l'esame dei motivi di appello proposti dal Parte_1
.
[...] Alla luce di quanto esposto, l'appello del deve essere rigettato. Parte_1
Deve essere dichiarata inammissibile la richiesta dell'appellato di riformare la pronuncia sulle spese del primo grado, non avendo lo stesso proposto appello incidentale avverso la sentenza essendosi costituito tardivamente. Come rilevato dalla Suprema Corte, “Il divieto di "reformatio in peius" consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il
"quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado” (Cass. n. 21504/2020).
pagina 3 di 4 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2450/2021: RIGETTA l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 141/2021 del Giudice di Parte_1
Pace di , depositata il 29.4.2021 e pubblicata il 18.5.2021. Pt_1
CONDANNA il a rimborsare a le spese di lite che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 91,50 per esborsi ed in € 450,00 per compenso oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 01/04/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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