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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 25/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n. 250/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 250/2016, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Fabio Celi nell'interesse di NO AN;
dall'avv. Sebastiano Sottile per il convenuto sulla scorta del Controparte_1 decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 3/06/2024 (fissata per discussione, come da provvedimento adottato in data 11/09/2023) - pronuncia la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 250/2020 RG promosso da
SANTA CUTUGNO, c.f. , elettivamente domiciliata in Terme C.F._1
Vigliatore, via del mare n. 131 bis, presso lo studio dell'Avv. Fabio Celi, che la rappresenta e difende per procura in atti;
attrice
contro
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato in , via Armando Curcio n.12, Controparte_2 presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Sottile, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
convenuto
avente ad oggetto: lesione personale.-
Pag. 1 a 11 R. G. n. 250/2020
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 13.02.2020, AN NO conveniva in giudizio il e rappresentava che in Controparte_2 data 14 marzo 2019, alle ore 6.30 circa, camminando a piedi lungo la via Giorgio Amendola di , in direzione Messina-Palermo, giunta Controparte_2 all'altezza dei civici 142/144 rovinava bruscamente al suolo, a suo dire, per un tombino scoperchiato e colmo di acqua.
Precisava inoltre che il tombino non era transennato e/o segnalato.
Nel pomeriggio dello stesso giorno, parte attrice si recava presso il locale Pronto Soccorso ove le veniva diagnosticato “trauma rachide-lombo sacrale con riduzione della lordosi fisiologica. Infrazione 2° segmento coccigeo. Trauma contusivo alla spalla destra. Riferita algia quadranti inferiori dell'addome” ed era dimessa con una prognosi di guarigione di venti giorni oltre prescrizione di ciambella antidecubito, braccio al collo per 7 giorni e terapia analgesica.
Successivamente, la stessa era più volte visitata dal dott. il quale Persona_1 concludeva, con relazione del 19 giugno 2019, che la NO, a seguito dell'incidente de quo riportava “esiti di trauma contusivo-distorsivo spalla dx con valida limitazione funzionale, lombalgia persistente post-traumatica con riduzione della fisiologica lordosi Rx accertata con limitazione funzionale e sindrome algico- disfunzionale in esito a frattura-infrazione II° segmento coccigeo” a cui era direttamente collegata una invalidità temporanea assoluta di gg. 30, una invalidità temporanea relativa di gg. 65 oltre ad una invalidità permanente in misura del 7/8%.
In ultimo, parte attrice rappresentava di aver subito quale danno emergente rappresentato dalle spese per visite mediche e terapie pari ad € 593,57.
Tentata, infruttuosamente, la stipula di una convenzione di negoziazione assistita con l' si rivolgeva all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere CP_3 le conclusioni di seguito riportate: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare la piena ammissibilità e/o procedibilità della presente azione giudiziaria. 2) nel merito, accertare e dichiarare che il in personale del Sindaco pro Controparte_4 tempore, per le causali di cui in narrativa, è responsabile di tutti i danni subiti dalla sig.ra NO AN all'esito del sinistro de quo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. e/o in via subordinata dell'art. 2043 c.c. 3) Conseguentemente condannare l'Ente convenuto al risarcimento in favore della sig.ra NO AN di tutti i danni Pag. 2 a 11 R. G. n. 250/2020
subiti e subendi dalla stessa, patrimoniali e non patrimoniale, di qualsiasi genere e natura, compreso il danno biologico, il rimborso delle spese mediche e riabilitative sostenute, le spese di viaggio, i danni estetici, i danni alla vita di relazione, il danno dovuto per le sofferenze psichiche, le ansie ed il patema d'animo conseguenza delle lesioni subite, nonché quanto altro non fosse qui espressamente menzionato, che si reclamano nella misura complessiva pari ad € 20.142,07, oppure nella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, il tutto oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dovuto al soddisfo”.
Con comparsa depositata il 25 settembre 2020, si costituiva in giudizio il
[...]
contestando le domande attoree e chiedeva, in via Controparte_2 preliminare che fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva “ove non sarà dimostrato che é essa titolare passivo del diritto fatto valere dall'attrice, ed, in eventum, dei presupposti voluti dalla legge perché possa ritenersi una sua qualche tenutezza”; nel merito il rigetto, o, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa in capo all'attore; il rigetto di tutte le domande risarcitorie o, in subordine, la riduzione del quantum risarcitorio, con esclusione delle voci di danno non dovute, non pertinenti e non provate.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., con provvedimento del 24 maggio 2021 veniva ammessa la prova per testi, chiesta da parte attrice, limitatamente alle circostanze dettagliatamente indicate nell'ordinanza indicata.
Dopo l'escussione dei testi era disposta la C.T.U. richiesta sulla persona dell'attrice.
Depositata la consulenza completa delle osservazioni del consulente tecnico di parte attrice e della relativa risposta in data 1° aprile 2023, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza dell'11.9.2023; quindi era rimessa alla udienza del 3.06.2024 anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc e così differita al 24.03.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Alla stregua delle risultanze processuali la domanda proposta da parte attrice è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti.
Si deve premettere che la fattispecie in esame, sulla base delle allegazioni di parte attrice, che ha lamentato di aver subito danni a causa della caduta sul marciapiede
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per un tombino privo di copertura che si era riempito di acqua, non visibile per le cattive condizioni meteo, è riconducibile alla nota tematica della responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione di strade o vie pubbliche. Giova al riguardo ricordare che, secondo un noto indirizzo giurisprudenziale, la responsabilità della P.A. per i danni subiti dagli utenti di strade pubbliche sottoposte al suo potere- dovere di manutenzione veniva solitamente ricondotta alla generale clausola aquiliana (art. 2043 c.c.), in relazione al dovere generico del neminem laedere. L'ente, cioè, si riteneva responsabile non già della omessa manutenzione in sé e per sé ma per aver fatto sì che, attraverso di essa e per le conseguenze sulle condizioni fisiche della strada, si fosse determinato per l'utente, il quale fa ragionevole affidamento nella sua apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo stesso. Si escludeva, quindi, in tali casi l'applicabilità della responsabilità per danno da cose in custodia, stante l'impossibilità, da parte della pubblica amministrazione, di esercitare un adeguato controllo custodiale su determinate categorie di beni demaniali, ivi comprese le strade e le autostrade, di notevole estensione territoriale e soggette ad un uso generale, ordinario e diretto da parte dei cittadini. Da qui la ricostruzione di un diverso criterio di imputazione sotto il profilo della violazione del precetto dell'alterum non laedere, e in particolare della colposa creazione, per difetto di manutenzione, di una situazione insidiosa potenzialmente atta a determinare eventi dannosi (v. Cass. 20.8.1997 n. 7742; 28.7.1997 n. 7062; 25.6.1997 n. 5670). Tale soluzione, peraltro, aveva trovato conforto in una nota pronuncia della Corte Costituzionale (10 maggio 1999 n. 156). Tuttavia, la Suprema Corte, nell'anno 2006, ha nuovamente affrontato l'argomento, con due pronunce di tenore diverso (Cass. Civ. sez. III, 20 febbraio 2006 n. 3651, in Foro Italiano, 2006, I, 2801 ss. e Cass. Civ. sez. III, 6 luglio 2006 n. 15384, in Foro Italiano, 2006, I, 3358 ss.
); in particolare, la Cassazione ha affermato che la responsabilità della P.A. per danni cagionati dalla mancante o difettosa manutenzione delle strade pubbliche trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 2051 c.c., la cui operatività, nei casi in questione, non può quindi a priori essere esclusa per le PP.AA.. Ha inoltre chiarito che "..va superata la giurisprudenza di questa Corte che afferma che l'art. 2051 c.c. è applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383)", dovendosi, invece,
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riconoscere che "..la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto, al quale la si imputa, abbia, con la cosa, un rapporto definibile come di custodia;
e perché questo rapporto ci sia è necessario che il soggetto abbia (e sia in grado di esplicare riguardo alla cosa) un potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apporti modifiche” (v. Cass. Civ., sent. n. 24419 del 19.11.2009).
Secondo questo orientamento la responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. risulta, dunque, non soltanto configurabile, ma senza dubbio giuridicamente più corretta rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c., poiché si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico ed al sentire sociale (v. Cass. Civ., sent. n. 3651 del 20.02.2006; sent. n. 20427 del 25.07.2008; sent. n. 8157 del 03.04.2009; sent. n. 24419 del 19.11.2009).
Risulta quindi definitivamente abbandonata la tradizionale ricostruzione di favore per la P.A. con titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c., sostituendosi il richiamo alla responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c.. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4039 del 2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1691 del 2009).
L'art.2051 c.c. rappresenta la formula più generale della regola relativa alla responsabilità per il danno derivante dalle cose e opera nei confronti del soggetto che, al momento in cui la cosa ha cagionato il danno, aveva un potere di fatto su di essa, anche a prescindere dall'esistenza di un vero e proprio obbligo di custodia, pur richiamandosi la norma al “danno cagionato da cose in custodia”. La previsione dell'art. 2051 c.c. presuppone che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni (Cass. civ. 14.01.1992 n. 347; Cass. civ. 20.05.1998 n. 5031; Cass. civ. 16.02.2001 n. 2331), indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass. civ. 28.11.2007 n. 24739). Occorre, cioè, accertare la sussistenza del rapporto eziologico tra la cosa intrinsecamente pericolosa o suscettibile di diventare tale in forza di altri fattori causali ed il danno, mentre la responsabilità viene meno solo quando il destinatario dell'imputazione provi il
“caso fortuito”, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato quando costituisca causa esclusiva del danno.
Sulla base di tali premesse occorre, allora, verificare se nella fattispecie in esame
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sussistano i presupposti per l'affermazione della responsabilità per danno da cose in custodia.
La prima questione che occorre esaminare riguarda la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. La custodia postula l'esistenza di un effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere-dovere di intervento su di essa, e che compete di regola al proprietario, ma che può competere anche al possessore o detentore.
Nel caso di specie è pacifico che il sinistro oggetto di causa è avvenuto in una strada comunale (via Giorgio Amendola nei pressi dell'Ospedale di Controparte_2
) e, di conseguenza, non può dubitarsi che la strada fosse nella custodia del
[...]
quale soggetto che aveva effettivo potere di ingerenza, gestione ed CP_2 intervento sulla cosa.
Il secondo elemento della fattispecie che occorre indagare riguarda l'esistenza del nesso eziologico tra il sinistro e la cosa, che sussiste tutte le volte in cui la cosa abbia rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, vale a dire quando l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa (Cass. 7276/97; Cass. 6407/87).
Ebbene, dall'istruttoria espletata appare avvalorato quanto esposto dalla NO in ordine alle condizioni del marciapiede, teatro dell'incidente. Infatti, la teste
[...]
nel corso della udienza del 14/03/2022, ha confermato la dinamica della Tes_1 caduta, infatti ha dichiarato di aver “visto la signora NO AN il giorno 14.03.2019 verso le ore 6.30 nei pressi della via Amendola percorrerla e cadere a terra” e poi di essersi “accorta di un tombino e la signora aveva un piede dentro il tombino”. Ha precisato che il tombino in questione, non segnalato, si trovava sul marciapiede ed era pieno d'acqua perché pioveva.
È stata altresì sentita, nel corso della stessa udienza, , figlia di Testimone_2 parte attrice la quale ha confermato la dinamica del sinistro e ha affermato di avervi assistito personalmente poiché accompagnava la “madre in auto a lavoro”, accostata la macchina per fare colazione insieme, la madre è scesa dall'auto e “ha percorso circa 5/6 metri e l'ho vista cadere a terra”. Scesa dall'auto per accertarsi delle condizioni della madre la trovava “con la gamba sinistra dentro il tombino e il ginocchio della gamba destra sul bordo del tombino”. Rappresentava, altresì che il
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tombino era allagato così come il marciapiede che si trovava in strada senza pendenza, che in quel giorno pioveva e il tombino era colmo d'acqua senza segnaletica intorno.
Orbene, le dichiarazioni rese dai testi devono considerarsi certamente idonee a fondare la presunzione della sussistenza del nesso di causalità tra la caduta e le condizioni del marciapiede, alla luce delle nozioni di comune esperienza secondo la quale è altamente probabile che una pavimentazione irregolare (tombino scoperchiato) provochi la perdita di equilibrio di chi su tale pavimentazione cammini.
Il nesso eziologico tra il sinistro oggetto del procedimento e i danni alla persona lamentati dalla NO può trarsi, inoltre, dalla documentazione medica prodotta nonché dagli accertamenti compiuti dal nominato C.T.U., dott. Persona_2
Dal certificato del pronto soccorso di infatti è emerso che Controparte_2 la NO presentava “trauma rachide-lombo sacrale con riduzione della lordosi fisiologica. Infrazione 2° segmento coccigeo. Trauma contusivo alla spalla destra. Riferita algia quadranti inferiori dell'addome”
In sede di consulenza tecnica, il consulente d'ufficio ha poi accertato la sussistenza di esiti del suddetto trauma in “esiti di trauma contusivo della regione lombo sacrale con infrazione del 2° segmento coccigeo”.
Ritenuta, quindi, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla fattispecie in esame, può affermarsi la responsabilità del in relazione al Controparte_2 sinistro per cui è causa, non avendo peraltro quest'ultimo dato la prova della sussistenza di un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'omessa manutenzione del marciapiede ed il danno cagionato all'attore.
Ritiene tuttavia questo giudice che nel caso di specie sia ravvisabile un concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Al riguardo occorre ricordare che l'ipotesi del concorso colposo del danneggiato è astrattamente ravvisabile anche nell'ipotesi di responsabilità di cosa in custodia.
Infatti, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 08/05/2008,
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n. 11227; Cass. 06/07/2006, n. 15384). L'art. 1227 c.c., comma 1, a norma del quale, quando vi è concorso di colpa del danneggiato, la responsabilità del danneggiante è diminuita secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, si applica anche nei casi di responsabilità oggettiva del custode perché è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso. (Cass. 20/07/2002, n. 10641; Cass. 26 aprile 1994, n. 3957; Cass. 7 giugno 2000, n. 7727).
Nel caso di specie deve ritenersi che alla causazione del danno abbia concorso anche la negligenza dell'attore il quale ha omesso di prestare la dovuta attenzione mentre camminava sul marciapiede. In buona sostanza l'attore, avrebbe potuto rilevare l'assenza della copertura nel tombino o comunque avrebbe potuto evitare di caderci rovinosamente dentro, atteso che come si evince dall'istruttoria espletata e dalla documentazione fotografica versata in atti, si trattava di un dissesto importante, del quale avrebbe potuto avvedersi ove avesse prestato maggiore attenzione mentre percorreva il marciapiede, tenuto altresì conto delle cattive condizioni meteo, della presenza di acqua piovana su tutto il marciapiede e della presumibile scarsa visibilità nell'ora del sinistro.
Tali considerazioni, se pur non valgono, a parere di questo giudice, ad escludere la responsabilità del per l'omessa manutenzione della strada, appaiono CP_2 comunque idonee a configurare un concorso colposo, equitativamente determinato in misura pari al 30%, nella causazione del sinistro in capo all'attore, ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c..
Accertata quindi la responsabilità concorrente del convenuto ex art. 2051 CP_2
c.c., consegue l'obbligo a carico del predetto di risarcire parzialmente, per una quota pari alla percentuale di responsabilità dello stesso, i danni subiti dall'attore a causa del sinistro de quo.
In punto di danno si rileva che è stata eseguita una consulenza medico legale, fondata su scrupoloso accertamento, analitica e ben motivata e che può recepirsi ai fini della presente decisione. In particolare, il CTU, dott. nelle sue Per_2 conclusioni assolutamente condivisibili poiché formulate al termine di operazioni correttamente svolte e che, ben motivate appaiono coerenti con gli accertamenti svolti, ha concluso che il sinistro ha provocato una inabilità temporanea assoluta di giorni 15, una inabilità temporanea parziale di giorni 15 al 75%, di giorni 15 al 50% e di giorni 15 al 25% nonché una invalidità permanente pari al 3%, che costituisce danno non patrimoniale sotto il profilo del danno alla salute.
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Ritenuto, quindi, sussistente il nesso di causalità tra il sinistro de quo e le lesioni lamentate dall'attore sul quantum si osserva.
Lo scrivente, pur nella consapevolezza di pronunce nella giurisprudenza di merito di segno diverso circa l'applicabilità o meno - per un caso come quello di specie di danno non derivante da sinistro conseguente alla circolazione dei veicoli a motore - della tabella prevista nel codice delle assicurazioni, ha inteso aderire a tale orientamento anche in quanto confortato dalla conferma rese di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13982/2015).
Vi è però da rilevare che una recente decisione della Cassazione (n. 32373 del 21.11.2023), ha escluso che il risarcimento del danno biologico da insidia o trabocchetto possa essere risarcito secondo i criteri previsti dall'art. 139 Codice assicurazioni private, ritenendo che detta disposizione si applichi esclusivamente ai danni derivanti solo dalla circolazione automobilistica stradale;
mentre, i danni da insidia o trabocchetto, rientrando nel campo di applicazione dell'art. 2051 codice civile, dovranno essere liquidati applicando i criteri previsti dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, soluzione alla quale ci si attiene ritenendola più coerente con il dato normativo.
Ne consegue che, nel caso di specie, tenendo conto delle risultanze della C.T.U. ed in applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate (Cass. civ. 5243/2014, Cass. civ. 23.03.2016 n. 5691), il danno biologico permanente pari al 3% vada quantificato in base all'età dell'attrice medesimo al momento del fatto (60 anni, essendo nata il [...], come indicato in atti ed essendo avvenuto il sinistro il 14.03.2019) in complessivi € 2.557,71.
L'importo così ottenuto si ritiene, nel caso di specie, perfettamente rispondente alla concreta entità del danno, onde non necessitano variazioni equitative in più od in meno del valore monetario del punto base per il danno non patrimoniale, tenuto conto anche del fatto che non sono state allegate o dimostrate nella specie condizioni soggettive tali da giustificare le suddette variazioni.
Per quanto attiene al risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” derivante da lesione, il danno biologico temporaneo può essere determinato in € 828,60 per i 15 giorni di inabilità temporanea totale;
in € 621,45 per i 15 giorni per quella parziale al 75%; € 414,30 per i 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% ed € 207,15 per i 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% , per un ammontare di € 2.071,50, somma sulla quale non compete la rivalutazione perchè
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determinata sulla base dei valori attuali.
La somma dovuta dal convenuto alla stessa parte attrice sarebbe, pertanto, CP_2 pari alla complessiva somma già rivalutata di € 4.629,21.
Considerato però il concorso di colpa dell'attore nella misura in precedenza indicata che, se attenua, non esclude la responsabilità dell'Ente convenuto, la somma dovuta da quest'ultimo alla stessa parte attrice è pari alla complessiva somma di € 3240,45 già decurtata del 30% per il dichiarato concorso, già rivalutata alla data odierna perché calcolata sulla base di valori attuali, oltre gli interessi legali dalla data del sinistro (13.03.2019) alla pubblicazione della presente sentenza, calcolati secondo l'indirizzo giurisprudenziale manifestato in Cass. Sezioni Unite 17.2.1995 n. 1712, sulla somma devalutata e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita ed oltre gli interessi al tasso legale sulla somma così determinata dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
Sul piano del danno patrimoniale deve riconoscersi all'attrice l'importo di € 415,50 pari al 70% di € 593,57, per le spese mediche documentate, sostenute da parte attrice e connesse, specificamente, alle cure e terapie.
Le spese di lite si ritiene che vadano compensate nella misura di 1/3, in considerazione dell'esito del giudizio e del concorso di colpa riconosciuto in capo all'attrice, con condanna del convenuto al pagamento della restante parte, CP_2 nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento che si individua in quello fino ad euro 5.200,00, ponendole a carico di parte convenuta.
Le spese della c.t.u., liquidate come in atti, vengono definitivamente poste a carico del convenuto con obbligo di restituzione all'attrice per quanto CP_2 eventualmente anticipato
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa nel giudizio iscritto al. n. 250/2020 R. G., così provvede:
Pag. 10 a 11 R. G. n. 250/2020
1. Dichiara la responsabilità del , in Controparte_2
persona del Sindaco pro tempore, per il sinistro subito dall'attrice in data 14.03.2009 nei termini esposti in parte motiva;
2. per l'effetto, condanna il , in Controparte_2
persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno in favore dell'attrice AN NO, della somma di € 3.240,45 a titolo di danno non patrimoniale, già decurtata del 30% a titolo di concorso dell'attore, oltre € 415,50 a titolo di danno patrimoniale, per spese mediche documentate ed oltre interessi per come specificato in parte motiva per un totale complessivo di € 3.655,95;
3. compensa le spese di lite tra le parti per un terzo e condanna il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_2
pagamento dei 2/3 restanti, in favore di parte attrice, che quantifica in €
1.280,00 per compensi oltre spese esenti pari a €. 264,00, spese generali e oneri fiscali, compensando il restante terzo;
4. le spese della c.t.u., come liquidate in atti, sono poste definitivamente a carico del convenuto con obbligo di restituzione all'attrice. CP_2
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto in data 25.03.2025.
Il G.I. in funzione di giudice unico
GOT Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 250/2016, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Fabio Celi nell'interesse di NO AN;
dall'avv. Sebastiano Sottile per il convenuto sulla scorta del Controparte_1 decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 3/06/2024 (fissata per discussione, come da provvedimento adottato in data 11/09/2023) - pronuncia la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 250/2020 RG promosso da
SANTA CUTUGNO, c.f. , elettivamente domiciliata in Terme C.F._1
Vigliatore, via del mare n. 131 bis, presso lo studio dell'Avv. Fabio Celi, che la rappresenta e difende per procura in atti;
attrice
contro
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato in , via Armando Curcio n.12, Controparte_2 presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Sottile, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
convenuto
avente ad oggetto: lesione personale.-
Pag. 1 a 11 R. G. n. 250/2020
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 13.02.2020, AN NO conveniva in giudizio il e rappresentava che in Controparte_2 data 14 marzo 2019, alle ore 6.30 circa, camminando a piedi lungo la via Giorgio Amendola di , in direzione Messina-Palermo, giunta Controparte_2 all'altezza dei civici 142/144 rovinava bruscamente al suolo, a suo dire, per un tombino scoperchiato e colmo di acqua.
Precisava inoltre che il tombino non era transennato e/o segnalato.
Nel pomeriggio dello stesso giorno, parte attrice si recava presso il locale Pronto Soccorso ove le veniva diagnosticato “trauma rachide-lombo sacrale con riduzione della lordosi fisiologica. Infrazione 2° segmento coccigeo. Trauma contusivo alla spalla destra. Riferita algia quadranti inferiori dell'addome” ed era dimessa con una prognosi di guarigione di venti giorni oltre prescrizione di ciambella antidecubito, braccio al collo per 7 giorni e terapia analgesica.
Successivamente, la stessa era più volte visitata dal dott. il quale Persona_1 concludeva, con relazione del 19 giugno 2019, che la NO, a seguito dell'incidente de quo riportava “esiti di trauma contusivo-distorsivo spalla dx con valida limitazione funzionale, lombalgia persistente post-traumatica con riduzione della fisiologica lordosi Rx accertata con limitazione funzionale e sindrome algico- disfunzionale in esito a frattura-infrazione II° segmento coccigeo” a cui era direttamente collegata una invalidità temporanea assoluta di gg. 30, una invalidità temporanea relativa di gg. 65 oltre ad una invalidità permanente in misura del 7/8%.
In ultimo, parte attrice rappresentava di aver subito quale danno emergente rappresentato dalle spese per visite mediche e terapie pari ad € 593,57.
Tentata, infruttuosamente, la stipula di una convenzione di negoziazione assistita con l' si rivolgeva all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere CP_3 le conclusioni di seguito riportate: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare la piena ammissibilità e/o procedibilità della presente azione giudiziaria. 2) nel merito, accertare e dichiarare che il in personale del Sindaco pro Controparte_4 tempore, per le causali di cui in narrativa, è responsabile di tutti i danni subiti dalla sig.ra NO AN all'esito del sinistro de quo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. e/o in via subordinata dell'art. 2043 c.c. 3) Conseguentemente condannare l'Ente convenuto al risarcimento in favore della sig.ra NO AN di tutti i danni Pag. 2 a 11 R. G. n. 250/2020
subiti e subendi dalla stessa, patrimoniali e non patrimoniale, di qualsiasi genere e natura, compreso il danno biologico, il rimborso delle spese mediche e riabilitative sostenute, le spese di viaggio, i danni estetici, i danni alla vita di relazione, il danno dovuto per le sofferenze psichiche, le ansie ed il patema d'animo conseguenza delle lesioni subite, nonché quanto altro non fosse qui espressamente menzionato, che si reclamano nella misura complessiva pari ad € 20.142,07, oppure nella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, il tutto oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dovuto al soddisfo”.
Con comparsa depositata il 25 settembre 2020, si costituiva in giudizio il
[...]
contestando le domande attoree e chiedeva, in via Controparte_2 preliminare che fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva “ove non sarà dimostrato che é essa titolare passivo del diritto fatto valere dall'attrice, ed, in eventum, dei presupposti voluti dalla legge perché possa ritenersi una sua qualche tenutezza”; nel merito il rigetto, o, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa in capo all'attore; il rigetto di tutte le domande risarcitorie o, in subordine, la riduzione del quantum risarcitorio, con esclusione delle voci di danno non dovute, non pertinenti e non provate.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., con provvedimento del 24 maggio 2021 veniva ammessa la prova per testi, chiesta da parte attrice, limitatamente alle circostanze dettagliatamente indicate nell'ordinanza indicata.
Dopo l'escussione dei testi era disposta la C.T.U. richiesta sulla persona dell'attrice.
Depositata la consulenza completa delle osservazioni del consulente tecnico di parte attrice e della relativa risposta in data 1° aprile 2023, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza dell'11.9.2023; quindi era rimessa alla udienza del 3.06.2024 anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc e così differita al 24.03.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
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Alla stregua delle risultanze processuali la domanda proposta da parte attrice è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti.
Si deve premettere che la fattispecie in esame, sulla base delle allegazioni di parte attrice, che ha lamentato di aver subito danni a causa della caduta sul marciapiede
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per un tombino privo di copertura che si era riempito di acqua, non visibile per le cattive condizioni meteo, è riconducibile alla nota tematica della responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione di strade o vie pubbliche. Giova al riguardo ricordare che, secondo un noto indirizzo giurisprudenziale, la responsabilità della P.A. per i danni subiti dagli utenti di strade pubbliche sottoposte al suo potere- dovere di manutenzione veniva solitamente ricondotta alla generale clausola aquiliana (art. 2043 c.c.), in relazione al dovere generico del neminem laedere. L'ente, cioè, si riteneva responsabile non già della omessa manutenzione in sé e per sé ma per aver fatto sì che, attraverso di essa e per le conseguenze sulle condizioni fisiche della strada, si fosse determinato per l'utente, il quale fa ragionevole affidamento nella sua apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo stesso. Si escludeva, quindi, in tali casi l'applicabilità della responsabilità per danno da cose in custodia, stante l'impossibilità, da parte della pubblica amministrazione, di esercitare un adeguato controllo custodiale su determinate categorie di beni demaniali, ivi comprese le strade e le autostrade, di notevole estensione territoriale e soggette ad un uso generale, ordinario e diretto da parte dei cittadini. Da qui la ricostruzione di un diverso criterio di imputazione sotto il profilo della violazione del precetto dell'alterum non laedere, e in particolare della colposa creazione, per difetto di manutenzione, di una situazione insidiosa potenzialmente atta a determinare eventi dannosi (v. Cass. 20.8.1997 n. 7742; 28.7.1997 n. 7062; 25.6.1997 n. 5670). Tale soluzione, peraltro, aveva trovato conforto in una nota pronuncia della Corte Costituzionale (10 maggio 1999 n. 156). Tuttavia, la Suprema Corte, nell'anno 2006, ha nuovamente affrontato l'argomento, con due pronunce di tenore diverso (Cass. Civ. sez. III, 20 febbraio 2006 n. 3651, in Foro Italiano, 2006, I, 2801 ss. e Cass. Civ. sez. III, 6 luglio 2006 n. 15384, in Foro Italiano, 2006, I, 3358 ss.
); in particolare, la Cassazione ha affermato che la responsabilità della P.A. per danni cagionati dalla mancante o difettosa manutenzione delle strade pubbliche trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 2051 c.c., la cui operatività, nei casi in questione, non può quindi a priori essere esclusa per le PP.AA.. Ha inoltre chiarito che "..va superata la giurisprudenza di questa Corte che afferma che l'art. 2051 c.c. è applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383)", dovendosi, invece,
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riconoscere che "..la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto, al quale la si imputa, abbia, con la cosa, un rapporto definibile come di custodia;
e perché questo rapporto ci sia è necessario che il soggetto abbia (e sia in grado di esplicare riguardo alla cosa) un potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apporti modifiche” (v. Cass. Civ., sent. n. 24419 del 19.11.2009).
Secondo questo orientamento la responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. risulta, dunque, non soltanto configurabile, ma senza dubbio giuridicamente più corretta rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c., poiché si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico ed al sentire sociale (v. Cass. Civ., sent. n. 3651 del 20.02.2006; sent. n. 20427 del 25.07.2008; sent. n. 8157 del 03.04.2009; sent. n. 24419 del 19.11.2009).
Risulta quindi definitivamente abbandonata la tradizionale ricostruzione di favore per la P.A. con titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c., sostituendosi il richiamo alla responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c.. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4039 del 2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1691 del 2009).
L'art.2051 c.c. rappresenta la formula più generale della regola relativa alla responsabilità per il danno derivante dalle cose e opera nei confronti del soggetto che, al momento in cui la cosa ha cagionato il danno, aveva un potere di fatto su di essa, anche a prescindere dall'esistenza di un vero e proprio obbligo di custodia, pur richiamandosi la norma al “danno cagionato da cose in custodia”. La previsione dell'art. 2051 c.c. presuppone che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni (Cass. civ. 14.01.1992 n. 347; Cass. civ. 20.05.1998 n. 5031; Cass. civ. 16.02.2001 n. 2331), indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass. civ. 28.11.2007 n. 24739). Occorre, cioè, accertare la sussistenza del rapporto eziologico tra la cosa intrinsecamente pericolosa o suscettibile di diventare tale in forza di altri fattori causali ed il danno, mentre la responsabilità viene meno solo quando il destinatario dell'imputazione provi il
“caso fortuito”, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato quando costituisca causa esclusiva del danno.
Sulla base di tali premesse occorre, allora, verificare se nella fattispecie in esame
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sussistano i presupposti per l'affermazione della responsabilità per danno da cose in custodia.
La prima questione che occorre esaminare riguarda la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. La custodia postula l'esistenza di un effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere-dovere di intervento su di essa, e che compete di regola al proprietario, ma che può competere anche al possessore o detentore.
Nel caso di specie è pacifico che il sinistro oggetto di causa è avvenuto in una strada comunale (via Giorgio Amendola nei pressi dell'Ospedale di Controparte_2
) e, di conseguenza, non può dubitarsi che la strada fosse nella custodia del
[...]
quale soggetto che aveva effettivo potere di ingerenza, gestione ed CP_2 intervento sulla cosa.
Il secondo elemento della fattispecie che occorre indagare riguarda l'esistenza del nesso eziologico tra il sinistro e la cosa, che sussiste tutte le volte in cui la cosa abbia rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, vale a dire quando l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa (Cass. 7276/97; Cass. 6407/87).
Ebbene, dall'istruttoria espletata appare avvalorato quanto esposto dalla NO in ordine alle condizioni del marciapiede, teatro dell'incidente. Infatti, la teste
[...]
nel corso della udienza del 14/03/2022, ha confermato la dinamica della Tes_1 caduta, infatti ha dichiarato di aver “visto la signora NO AN il giorno 14.03.2019 verso le ore 6.30 nei pressi della via Amendola percorrerla e cadere a terra” e poi di essersi “accorta di un tombino e la signora aveva un piede dentro il tombino”. Ha precisato che il tombino in questione, non segnalato, si trovava sul marciapiede ed era pieno d'acqua perché pioveva.
È stata altresì sentita, nel corso della stessa udienza, , figlia di Testimone_2 parte attrice la quale ha confermato la dinamica del sinistro e ha affermato di avervi assistito personalmente poiché accompagnava la “madre in auto a lavoro”, accostata la macchina per fare colazione insieme, la madre è scesa dall'auto e “ha percorso circa 5/6 metri e l'ho vista cadere a terra”. Scesa dall'auto per accertarsi delle condizioni della madre la trovava “con la gamba sinistra dentro il tombino e il ginocchio della gamba destra sul bordo del tombino”. Rappresentava, altresì che il
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tombino era allagato così come il marciapiede che si trovava in strada senza pendenza, che in quel giorno pioveva e il tombino era colmo d'acqua senza segnaletica intorno.
Orbene, le dichiarazioni rese dai testi devono considerarsi certamente idonee a fondare la presunzione della sussistenza del nesso di causalità tra la caduta e le condizioni del marciapiede, alla luce delle nozioni di comune esperienza secondo la quale è altamente probabile che una pavimentazione irregolare (tombino scoperchiato) provochi la perdita di equilibrio di chi su tale pavimentazione cammini.
Il nesso eziologico tra il sinistro oggetto del procedimento e i danni alla persona lamentati dalla NO può trarsi, inoltre, dalla documentazione medica prodotta nonché dagli accertamenti compiuti dal nominato C.T.U., dott. Persona_2
Dal certificato del pronto soccorso di infatti è emerso che Controparte_2 la NO presentava “trauma rachide-lombo sacrale con riduzione della lordosi fisiologica. Infrazione 2° segmento coccigeo. Trauma contusivo alla spalla destra. Riferita algia quadranti inferiori dell'addome”
In sede di consulenza tecnica, il consulente d'ufficio ha poi accertato la sussistenza di esiti del suddetto trauma in “esiti di trauma contusivo della regione lombo sacrale con infrazione del 2° segmento coccigeo”.
Ritenuta, quindi, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla fattispecie in esame, può affermarsi la responsabilità del in relazione al Controparte_2 sinistro per cui è causa, non avendo peraltro quest'ultimo dato la prova della sussistenza di un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'omessa manutenzione del marciapiede ed il danno cagionato all'attore.
Ritiene tuttavia questo giudice che nel caso di specie sia ravvisabile un concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Al riguardo occorre ricordare che l'ipotesi del concorso colposo del danneggiato è astrattamente ravvisabile anche nell'ipotesi di responsabilità di cosa in custodia.
Infatti, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 08/05/2008,
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n. 11227; Cass. 06/07/2006, n. 15384). L'art. 1227 c.c., comma 1, a norma del quale, quando vi è concorso di colpa del danneggiato, la responsabilità del danneggiante è diminuita secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, si applica anche nei casi di responsabilità oggettiva del custode perché è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso. (Cass. 20/07/2002, n. 10641; Cass. 26 aprile 1994, n. 3957; Cass. 7 giugno 2000, n. 7727).
Nel caso di specie deve ritenersi che alla causazione del danno abbia concorso anche la negligenza dell'attore il quale ha omesso di prestare la dovuta attenzione mentre camminava sul marciapiede. In buona sostanza l'attore, avrebbe potuto rilevare l'assenza della copertura nel tombino o comunque avrebbe potuto evitare di caderci rovinosamente dentro, atteso che come si evince dall'istruttoria espletata e dalla documentazione fotografica versata in atti, si trattava di un dissesto importante, del quale avrebbe potuto avvedersi ove avesse prestato maggiore attenzione mentre percorreva il marciapiede, tenuto altresì conto delle cattive condizioni meteo, della presenza di acqua piovana su tutto il marciapiede e della presumibile scarsa visibilità nell'ora del sinistro.
Tali considerazioni, se pur non valgono, a parere di questo giudice, ad escludere la responsabilità del per l'omessa manutenzione della strada, appaiono CP_2 comunque idonee a configurare un concorso colposo, equitativamente determinato in misura pari al 30%, nella causazione del sinistro in capo all'attore, ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c..
Accertata quindi la responsabilità concorrente del convenuto ex art. 2051 CP_2
c.c., consegue l'obbligo a carico del predetto di risarcire parzialmente, per una quota pari alla percentuale di responsabilità dello stesso, i danni subiti dall'attore a causa del sinistro de quo.
In punto di danno si rileva che è stata eseguita una consulenza medico legale, fondata su scrupoloso accertamento, analitica e ben motivata e che può recepirsi ai fini della presente decisione. In particolare, il CTU, dott. nelle sue Per_2 conclusioni assolutamente condivisibili poiché formulate al termine di operazioni correttamente svolte e che, ben motivate appaiono coerenti con gli accertamenti svolti, ha concluso che il sinistro ha provocato una inabilità temporanea assoluta di giorni 15, una inabilità temporanea parziale di giorni 15 al 75%, di giorni 15 al 50% e di giorni 15 al 25% nonché una invalidità permanente pari al 3%, che costituisce danno non patrimoniale sotto il profilo del danno alla salute.
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Ritenuto, quindi, sussistente il nesso di causalità tra il sinistro de quo e le lesioni lamentate dall'attore sul quantum si osserva.
Lo scrivente, pur nella consapevolezza di pronunce nella giurisprudenza di merito di segno diverso circa l'applicabilità o meno - per un caso come quello di specie di danno non derivante da sinistro conseguente alla circolazione dei veicoli a motore - della tabella prevista nel codice delle assicurazioni, ha inteso aderire a tale orientamento anche in quanto confortato dalla conferma rese di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13982/2015).
Vi è però da rilevare che una recente decisione della Cassazione (n. 32373 del 21.11.2023), ha escluso che il risarcimento del danno biologico da insidia o trabocchetto possa essere risarcito secondo i criteri previsti dall'art. 139 Codice assicurazioni private, ritenendo che detta disposizione si applichi esclusivamente ai danni derivanti solo dalla circolazione automobilistica stradale;
mentre, i danni da insidia o trabocchetto, rientrando nel campo di applicazione dell'art. 2051 codice civile, dovranno essere liquidati applicando i criteri previsti dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, soluzione alla quale ci si attiene ritenendola più coerente con il dato normativo.
Ne consegue che, nel caso di specie, tenendo conto delle risultanze della C.T.U. ed in applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate (Cass. civ. 5243/2014, Cass. civ. 23.03.2016 n. 5691), il danno biologico permanente pari al 3% vada quantificato in base all'età dell'attrice medesimo al momento del fatto (60 anni, essendo nata il [...], come indicato in atti ed essendo avvenuto il sinistro il 14.03.2019) in complessivi € 2.557,71.
L'importo così ottenuto si ritiene, nel caso di specie, perfettamente rispondente alla concreta entità del danno, onde non necessitano variazioni equitative in più od in meno del valore monetario del punto base per il danno non patrimoniale, tenuto conto anche del fatto che non sono state allegate o dimostrate nella specie condizioni soggettive tali da giustificare le suddette variazioni.
Per quanto attiene al risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” derivante da lesione, il danno biologico temporaneo può essere determinato in € 828,60 per i 15 giorni di inabilità temporanea totale;
in € 621,45 per i 15 giorni per quella parziale al 75%; € 414,30 per i 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% ed € 207,15 per i 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% , per un ammontare di € 2.071,50, somma sulla quale non compete la rivalutazione perchè
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determinata sulla base dei valori attuali.
La somma dovuta dal convenuto alla stessa parte attrice sarebbe, pertanto, CP_2 pari alla complessiva somma già rivalutata di € 4.629,21.
Considerato però il concorso di colpa dell'attore nella misura in precedenza indicata che, se attenua, non esclude la responsabilità dell'Ente convenuto, la somma dovuta da quest'ultimo alla stessa parte attrice è pari alla complessiva somma di € 3240,45 già decurtata del 30% per il dichiarato concorso, già rivalutata alla data odierna perché calcolata sulla base di valori attuali, oltre gli interessi legali dalla data del sinistro (13.03.2019) alla pubblicazione della presente sentenza, calcolati secondo l'indirizzo giurisprudenziale manifestato in Cass. Sezioni Unite 17.2.1995 n. 1712, sulla somma devalutata e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita ed oltre gli interessi al tasso legale sulla somma così determinata dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
Sul piano del danno patrimoniale deve riconoscersi all'attrice l'importo di € 415,50 pari al 70% di € 593,57, per le spese mediche documentate, sostenute da parte attrice e connesse, specificamente, alle cure e terapie.
Le spese di lite si ritiene che vadano compensate nella misura di 1/3, in considerazione dell'esito del giudizio e del concorso di colpa riconosciuto in capo all'attrice, con condanna del convenuto al pagamento della restante parte, CP_2 nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento che si individua in quello fino ad euro 5.200,00, ponendole a carico di parte convenuta.
Le spese della c.t.u., liquidate come in atti, vengono definitivamente poste a carico del convenuto con obbligo di restituzione all'attrice per quanto CP_2 eventualmente anticipato
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa nel giudizio iscritto al. n. 250/2020 R. G., così provvede:
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1. Dichiara la responsabilità del , in Controparte_2
persona del Sindaco pro tempore, per il sinistro subito dall'attrice in data 14.03.2009 nei termini esposti in parte motiva;
2. per l'effetto, condanna il , in Controparte_2
persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno in favore dell'attrice AN NO, della somma di € 3.240,45 a titolo di danno non patrimoniale, già decurtata del 30% a titolo di concorso dell'attore, oltre € 415,50 a titolo di danno patrimoniale, per spese mediche documentate ed oltre interessi per come specificato in parte motiva per un totale complessivo di € 3.655,95;
3. compensa le spese di lite tra le parti per un terzo e condanna il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_2
pagamento dei 2/3 restanti, in favore di parte attrice, che quantifica in €
1.280,00 per compensi oltre spese esenti pari a €. 264,00, spese generali e oneri fiscali, compensando il restante terzo;
4. le spese della c.t.u., come liquidate in atti, sono poste definitivamente a carico del convenuto con obbligo di restituzione all'attrice. CP_2
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto in data 25.03.2025.
Il G.I. in funzione di giudice unico
GOT Francesco Montera
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