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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 11/04/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 704/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 704/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresenta e difesa, nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, dall'avv. Francesca Bianchini, elettivamente domiciliata in ON EC (RM), via G. Mameli n. 5, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. – P. I. , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell' ; CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 29.11.2023, notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 30.11.2023, ha proposto opposizione avverso Parte_1
il diniego di sgravio delle partite esattoriali relative ad una serie di avvisi di addebito. Deduceva:
l'impugnabilità dell'atto in esame e la sussistenza dell'interesse ad un accertamento negativo della pretesa impositiva;
l'omessa notifica dei titoli opposti e di atti interruttivi, l'intervenuta prescrizione e, in caso di avvenuta regolare notifica, la prescrizione successiva.
1.1) Si costituiva in giudizio , resistendo alla domanda e rilevando: CP_1
- la carenza della propria legittimazione passiva riguardo alle contestazioni della parte ricorrente concernenti l'attività dell'Agenzia Entrate-Riscossione;
- la carenza di interesse ad agire della parte ricorrente in quanto veniva in rilievo un estratto di ruolo e non ricorreva, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 3 bis del D. L. n.
146/2021, conv. in L. n. 215/2021, e, in ogni caso, alcun pregiudizio concreto ed attuale;
- l'inammissibilità del ricorso avversario in ordine al merito della pretesa creditoria per intervenuta decadenza ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999;
- la ritualità della notifica di tutti gli avvisi di addebito opposti.
1.2) Con ordinanza del 08.03.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
07.03.2024, il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli opposti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per tale incombente, l'udienza del 14.11.2024. Con ordinanza del 18.11.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.11.2024, revocava l'ordinanza dell'08.03.2024 nella parte in cui veniva fissata udienza di discussione e, ritenutane la necessità, ordinava, ex art. 210 c.p.c., ad Agenzia Entrate-Riscossione di produrre in giudizio eventuali atti, di spettanza dell'Ente Impositore, interruttivi del decorso del termine di prescrizione in relazione agli avvisi di addebito oggetto di causa. All'udienza del 06.02.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava nuova udienza per tale incombente. Alla successiva udienza del 10.04.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), decideva la causa come da sentenza depositata nel fascicolo telematico.
2) Giova premettere che, di recente, le S.U. della Corte di Cassazione (sent. n. 7514 del 08.03.2022) hanno rimeditato la questione della legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto contributi previdenziali pretesi dall' , nei casi in cui si lamenti CP_1
la prescrizione della pretesa creditoria maturata successivamente alla trasmissione del ruolo, per vizi di notifica della cartella o comunque per l'inerzia dell'agente della riscossione, circostanze imputabili unicamente a quest'ultimo ed estranee alla condotta dell' . CP_1
2/7 In tali casi, anche laddove si lamenti l'omessa notifica delle cartelle, l'azione promossa dal contribuente ha natura di azione di accertamento negativo del credito in quanto l'interesse ad agire del ricorrente è solo quello di negare di essere debitore, chiedendo al giudice una pronuncia sul merito della pretesa contributiva, che può essere attribuita tanto all'inerzia del concessionario, che tuttavia, non assume rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed Ente titolare del credito, quanto alla mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore. Le S.U. evidenziano, quindi, che il sistema previdenziale è peculiare rispetto a quello tributario, per cui, se l'azione ha ad oggetto la sussistenza del debito contributivo, quindi il merito della pretesa creditoria, non può trovare applicazione il d.lgs. n.
112/1999 (come già affermato dalle Sezioni Unite del 2016), ma va applicato il solo disposto dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, con conseguente legittimazione passiva esclusiva dell'Ente impositore.
Venendo al merito, quanto alla natura della domanda, la stessa non è riconducibile alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., bensì deve essere più correttamente interpretata quale generica azione di accertamento.
Invero, parte ricorrente ha promosso un'azione diretta non già ad opporsi ad un'azione esecutiva o ad un atto ad essa prodromico (iscrizione ipotecaria, ovvero fermo amministrativo o preavvisi), bensì un ricorso avverso il provvedimento di diniego di sgravio (domanda di sgravio inviata in data 10.09.2023
e nota di rigetto del 29.11.2023), espresso dall' alla richiesta di annullamento in autotutela CP_1 CP_1
degli avvisi di addebito afferenti mancati pagamenti di contributi dovuti alla gestione . CP_1
Parte opponente, a sostegno dei propri assunti, ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito indicati in ricorso, ritenendo sussistente il suo interesse ad agire – avente fondamento nell'art. 24 Cost.
e nell'art. 100 c.p.c. – con un'azione di accertamento negativo del debito conseguente al diniego di sgravio da lei richiesto in via amministrativa, essendo maturata la prescrizione quinquennale del credito contributivo, oltre che la decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, in assenza di valide notifiche degli avvisi di addebito, sottesi all'istanza di sgravio.
In via preliminare, vi è rilevare l'insussistenza dell'interesse ad agire della ricorrente.
Giova passare in rassegna la disciplina applicabile alla fattispecie, in particolare l'art. 3 bis del D.L. n.
146/2021 (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), inserito, in sede di conversione, dalla L. n. 215/2021. L'art. 3 bis prevede che “
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4,
3/7 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La chiara finalità della norma è di circoscrivere a casi predeterminati le ipotesi in cui è possibile impugnare in sede giudiziale l'estratto di ruolo, ossia: un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici;
la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Non vi è spazio per ulteriori casi non previsti dalla citata legge, meno che mai il rigetto o il silenzio serbato dal concessionario ad un'istanza di sgravio, come sostenuto dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio.
Del resto, come osservato dai Giudici di legittimità: “la minaccia attuale di atti esecutivi nel caso difetta, ed è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e
l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 01.03.2019, n. 6166;
Cass. civ., sez. VI, 03.07.2019, n. 17817).
In proposito, secondo la pronuncia della Cassazione n. 25135 del 10.10.2018, per quanto qui di interesse, involgendo la pronuncia proprio la fattispecie al vaglio: “il diniego dell'annullamento di atto richiesto, sollecitando il potere di autotutela dell'ente impositore, dal contribuente, può essere impugnato solo per motivi riguardanti la legittimità del rifiuto e non già per contestare la fondatezza della pretesa tributaria”. Ancora: “il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che altrimenti si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo” (Cass., ord. n.
25524 del 02.12.2014).
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 181/2017, richiama la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, che afferma il carattere discrezionale dell'autoannullamento tributario e, come visto, sottolinea che esso “non costituisce un mezzo di tutela del contribuente” (tra le tante, Cass., sezione tributaria, sent. n. 344 del 20.02.2015). Secondo la Consulta: “contro il provvedimento dell'amministrazione finanziaria oggetto della richiesta di annullamento d'ufficio, l'interessato dispone degli ordinari rimedi di protezione giurisdizionale dei suoi diritti ed interessi legittimi;
la
4/7 disciplina legislativa del potere di autotutela tributaria, nella parte in cui non prevede un obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi sulle istanze di annullamento presentate dal contribuente, non lede la garanzia costituzionale del diritto al giudice. L'autotutela finirebbe quindi per offrire una generalizzata "seconda possibilità" di tutela, dopo la scadenza dei termini per il ricorso contro lo stesso atto impositivo. In buona sostanza, con i limiti previsti, il contribuente può impugnare, nella sede opportuna, il diniego dello sgravio per vizi propri ma giammai può attribuire al diniego dello sgravio l'insorgenza del suo interesse ad agire, non essendo l'autotutela un'attività dell'amministrazione finanziaria a carattere vincolato”.
Riprendendo la pronuncia della Corte Costituzionale, gli sono tornati sulla questione: “In tale CP_2
contesto si inserisce anche la sentenza n. 24032 del 26 settembre 2019, con cui questa Corte, consolidando il filone interpretativo in materia, ha affermato che il sindacato del giudice tributario sul provvedimento di diniego dell'annullamento dell'atto tributario divenuto definitivo è consentito, ma purché si accerti la ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute. [...] Sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia, del tutto condivisibile, deve, quindi, ribadirsi, in termini generali, che, seppure sia vero che l'elencazione degli atti impugnabili contenuti nel D. Lgs. n. 546 del
1992, art. 19 è suscettibile di interpretazione estensiva, dovendo riconoscersi al contribuente la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'Ente impositore, e dunque anche in caso di provvedimenti di diniego emessi in sede di autotutela, ancorché
l'originario provvedimento sia divenuto già definitivo, è tuttavia in tali casi necessario un bilanciamento dei contrapposti interessi, secondo il meccanismo proprio della valutazione comparativa, dovendosi confermare, sotto tale aspetto, la natura pienamente discrezionale dell'annullamento d'ufficio (Corte Cost., sentenza 13 luglio 2017, n. 181). Ciò comporta che il contribuente, il quale richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve piuttosto prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto [...] Diversamente ragionando, si consentirebbe l'aggiramento del termine di decadenza, previsto a garanzia del principio di certezza del diritto e di stabilità dei rapporti giuridici, per l'impugnazione degli atti impositivi, che rimarrebbero esposti al riesame a tempo indeterminato tutte le volte in cui il contribuente dovesse presentare una istanza di revisione in autotutela” (Cass. civ., sez. trib., n. 24652 del 14.09.2021).
Peraltro, anche con l'ordinanza n. 21652 del 07.07.2022, la Cassazione ha ribadito che “In tema di impugnazione del diniego di sgravio successivo ad un atto impositivo, l'orientamento di questa Corte
5/7 appare consolidato nel senso di ritenere ammissibile il gravame quando il contribuente intenda far valere vizi propri del provvedimento di diniego, non già vizi dell'atto presupposto o fattispecie già perfezionatesi nel momento in cui questo venne emesso”.
La piana e chiara formulazione dell'art. 3 bis citato avrebbe richiesto, a carico della ricorrente,
l'allegazione puntuale e precisa di versare in una o più delle tre condizioni prefissate dal legislatore. A tale onere, la ricorrente si è evidentemente sottratta.
Come emerge dagli atti del giudizio, parte opponente ha proposto opposizione avverso il diniego opposto dall' all'istanza di sgravio relativa a cartelle ed avvisi di addebito di cui, verosimilmente, CP_1
è venuta a conoscenza a seguito della verifica della propria posizione debitoria.
Parte opponente ha, dunque, sostenuto che i crediti portati nei titoli, asseritamente mai CP_1 validamente notificati, sono estinti per intervenuta prescrizione e decadenza, senza dedurre l'esistenza di alcuna ragione rilevante, concreta e specifica, di interesse generale, alla rimozione degli atti impositivi de quibus (non essendo sufficiente, al fine di giustificare l'impugnazione del silenzio serbato sulla istanza di autotutela, neppure l'interesse generale, astratto e indifferenziato, al ripristino della legalità asseritamente violata dall'amministrazione finanziaria o previdenziale;
Cass., sez. trib., n.
24652 del 14.09.2021).
Giova, invero, evidenziare che, sia nella richiesta di sgravio in autotutela, che nel giudizio che ci occupa, la parte opponente si è limitata ad eccepire la maturata prescrizione della pretesa sottesa agli avvisi di addebito senza, da un lato, prospettare vizi formali del diniego espresso dall' , dall'altro, CP_1 dimostrare di versare in una delle ipotesi di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021 citato, che consentono un'azione di accertamento negativo.
Ma anche a voler prescindere da tale considerazione, e facendo applicazione dei principi sopra illustrati, va verificato l'interesse ad agire concreto ed attuale della parte opponente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che, come detto, non può individuarsi nella mera affermazione dell'esistenza di un comportamento illegittimo dell' in ragione dell'asserita prescrizione del credito contributivo. CP_1
2.1) Ritenendo che tali considerazioni siano assorbenti e conducano, inevitabilmente, ad una pronuncia di inammissibilità dell'opposizione proposta da volendo, in ogni caso, Parte_1 scendere nell'esame del merito del ricorso, vi è da ritenere che lo stesso è comunque infondato.
Infatti, se l' ha provato la regolare notifica degli avvisi di addebito oggetto di causa, avvenuta via CP_1 posta, l'Agenzia Entrate-Riscossione, richiesta da questo giudice con ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., ha prodotto in giudizio una serie di titoli, anch'essi validamente notificati, idonei ad interrompere il decorso del termine quinquennale di prescrizione delle pretese previdenziali.
6/7 Invero, nel calcolo del tempo utile al decorso della prescrizione, viene in rilievo anche la sospensione dei termini di prescrizione per effetto della legislazione speciale legata all'emergenza pandemica.
Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato: “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È, poi, intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.02.2021, n. 21, dispone, al comma
9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Peraltro, l' ha riferito l'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito n. Controparte_3
38520130000865662000, dell'importo di € 875,36.
L'opposizione proposta, quindi, non può trovare accoglimento e deve essere rigettata.
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2. condanna alla rifusione, in favore dell' , delle spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 1.700,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Piacenza, 11.04.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 704/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresenta e difesa, nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, dall'avv. Francesca Bianchini, elettivamente domiciliata in ON EC (RM), via G. Mameli n. 5, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. – P. I. , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell' ; CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 29.11.2023, notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 30.11.2023, ha proposto opposizione avverso Parte_1
il diniego di sgravio delle partite esattoriali relative ad una serie di avvisi di addebito. Deduceva:
l'impugnabilità dell'atto in esame e la sussistenza dell'interesse ad un accertamento negativo della pretesa impositiva;
l'omessa notifica dei titoli opposti e di atti interruttivi, l'intervenuta prescrizione e, in caso di avvenuta regolare notifica, la prescrizione successiva.
1.1) Si costituiva in giudizio , resistendo alla domanda e rilevando: CP_1
- la carenza della propria legittimazione passiva riguardo alle contestazioni della parte ricorrente concernenti l'attività dell'Agenzia Entrate-Riscossione;
- la carenza di interesse ad agire della parte ricorrente in quanto veniva in rilievo un estratto di ruolo e non ricorreva, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 3 bis del D. L. n.
146/2021, conv. in L. n. 215/2021, e, in ogni caso, alcun pregiudizio concreto ed attuale;
- l'inammissibilità del ricorso avversario in ordine al merito della pretesa creditoria per intervenuta decadenza ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999;
- la ritualità della notifica di tutti gli avvisi di addebito opposti.
1.2) Con ordinanza del 08.03.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
07.03.2024, il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli opposti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per tale incombente, l'udienza del 14.11.2024. Con ordinanza del 18.11.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.11.2024, revocava l'ordinanza dell'08.03.2024 nella parte in cui veniva fissata udienza di discussione e, ritenutane la necessità, ordinava, ex art. 210 c.p.c., ad Agenzia Entrate-Riscossione di produrre in giudizio eventuali atti, di spettanza dell'Ente Impositore, interruttivi del decorso del termine di prescrizione in relazione agli avvisi di addebito oggetto di causa. All'udienza del 06.02.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava nuova udienza per tale incombente. Alla successiva udienza del 10.04.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), decideva la causa come da sentenza depositata nel fascicolo telematico.
2) Giova premettere che, di recente, le S.U. della Corte di Cassazione (sent. n. 7514 del 08.03.2022) hanno rimeditato la questione della legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto contributi previdenziali pretesi dall' , nei casi in cui si lamenti CP_1
la prescrizione della pretesa creditoria maturata successivamente alla trasmissione del ruolo, per vizi di notifica della cartella o comunque per l'inerzia dell'agente della riscossione, circostanze imputabili unicamente a quest'ultimo ed estranee alla condotta dell' . CP_1
2/7 In tali casi, anche laddove si lamenti l'omessa notifica delle cartelle, l'azione promossa dal contribuente ha natura di azione di accertamento negativo del credito in quanto l'interesse ad agire del ricorrente è solo quello di negare di essere debitore, chiedendo al giudice una pronuncia sul merito della pretesa contributiva, che può essere attribuita tanto all'inerzia del concessionario, che tuttavia, non assume rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed Ente titolare del credito, quanto alla mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore. Le S.U. evidenziano, quindi, che il sistema previdenziale è peculiare rispetto a quello tributario, per cui, se l'azione ha ad oggetto la sussistenza del debito contributivo, quindi il merito della pretesa creditoria, non può trovare applicazione il d.lgs. n.
112/1999 (come già affermato dalle Sezioni Unite del 2016), ma va applicato il solo disposto dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, con conseguente legittimazione passiva esclusiva dell'Ente impositore.
Venendo al merito, quanto alla natura della domanda, la stessa non è riconducibile alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., bensì deve essere più correttamente interpretata quale generica azione di accertamento.
Invero, parte ricorrente ha promosso un'azione diretta non già ad opporsi ad un'azione esecutiva o ad un atto ad essa prodromico (iscrizione ipotecaria, ovvero fermo amministrativo o preavvisi), bensì un ricorso avverso il provvedimento di diniego di sgravio (domanda di sgravio inviata in data 10.09.2023
e nota di rigetto del 29.11.2023), espresso dall' alla richiesta di annullamento in autotutela CP_1 CP_1
degli avvisi di addebito afferenti mancati pagamenti di contributi dovuti alla gestione . CP_1
Parte opponente, a sostegno dei propri assunti, ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito indicati in ricorso, ritenendo sussistente il suo interesse ad agire – avente fondamento nell'art. 24 Cost.
e nell'art. 100 c.p.c. – con un'azione di accertamento negativo del debito conseguente al diniego di sgravio da lei richiesto in via amministrativa, essendo maturata la prescrizione quinquennale del credito contributivo, oltre che la decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, in assenza di valide notifiche degli avvisi di addebito, sottesi all'istanza di sgravio.
In via preliminare, vi è rilevare l'insussistenza dell'interesse ad agire della ricorrente.
Giova passare in rassegna la disciplina applicabile alla fattispecie, in particolare l'art. 3 bis del D.L. n.
146/2021 (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), inserito, in sede di conversione, dalla L. n. 215/2021. L'art. 3 bis prevede che “
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4,
3/7 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La chiara finalità della norma è di circoscrivere a casi predeterminati le ipotesi in cui è possibile impugnare in sede giudiziale l'estratto di ruolo, ossia: un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici;
la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Non vi è spazio per ulteriori casi non previsti dalla citata legge, meno che mai il rigetto o il silenzio serbato dal concessionario ad un'istanza di sgravio, come sostenuto dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio.
Del resto, come osservato dai Giudici di legittimità: “la minaccia attuale di atti esecutivi nel caso difetta, ed è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e
l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 01.03.2019, n. 6166;
Cass. civ., sez. VI, 03.07.2019, n. 17817).
In proposito, secondo la pronuncia della Cassazione n. 25135 del 10.10.2018, per quanto qui di interesse, involgendo la pronuncia proprio la fattispecie al vaglio: “il diniego dell'annullamento di atto richiesto, sollecitando il potere di autotutela dell'ente impositore, dal contribuente, può essere impugnato solo per motivi riguardanti la legittimità del rifiuto e non già per contestare la fondatezza della pretesa tributaria”. Ancora: “il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che altrimenti si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo” (Cass., ord. n.
25524 del 02.12.2014).
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 181/2017, richiama la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, che afferma il carattere discrezionale dell'autoannullamento tributario e, come visto, sottolinea che esso “non costituisce un mezzo di tutela del contribuente” (tra le tante, Cass., sezione tributaria, sent. n. 344 del 20.02.2015). Secondo la Consulta: “contro il provvedimento dell'amministrazione finanziaria oggetto della richiesta di annullamento d'ufficio, l'interessato dispone degli ordinari rimedi di protezione giurisdizionale dei suoi diritti ed interessi legittimi;
la
4/7 disciplina legislativa del potere di autotutela tributaria, nella parte in cui non prevede un obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi sulle istanze di annullamento presentate dal contribuente, non lede la garanzia costituzionale del diritto al giudice. L'autotutela finirebbe quindi per offrire una generalizzata "seconda possibilità" di tutela, dopo la scadenza dei termini per il ricorso contro lo stesso atto impositivo. In buona sostanza, con i limiti previsti, il contribuente può impugnare, nella sede opportuna, il diniego dello sgravio per vizi propri ma giammai può attribuire al diniego dello sgravio l'insorgenza del suo interesse ad agire, non essendo l'autotutela un'attività dell'amministrazione finanziaria a carattere vincolato”.
Riprendendo la pronuncia della Corte Costituzionale, gli sono tornati sulla questione: “In tale CP_2
contesto si inserisce anche la sentenza n. 24032 del 26 settembre 2019, con cui questa Corte, consolidando il filone interpretativo in materia, ha affermato che il sindacato del giudice tributario sul provvedimento di diniego dell'annullamento dell'atto tributario divenuto definitivo è consentito, ma purché si accerti la ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute. [...] Sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia, del tutto condivisibile, deve, quindi, ribadirsi, in termini generali, che, seppure sia vero che l'elencazione degli atti impugnabili contenuti nel D. Lgs. n. 546 del
1992, art. 19 è suscettibile di interpretazione estensiva, dovendo riconoscersi al contribuente la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'Ente impositore, e dunque anche in caso di provvedimenti di diniego emessi in sede di autotutela, ancorché
l'originario provvedimento sia divenuto già definitivo, è tuttavia in tali casi necessario un bilanciamento dei contrapposti interessi, secondo il meccanismo proprio della valutazione comparativa, dovendosi confermare, sotto tale aspetto, la natura pienamente discrezionale dell'annullamento d'ufficio (Corte Cost., sentenza 13 luglio 2017, n. 181). Ciò comporta che il contribuente, il quale richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve piuttosto prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto [...] Diversamente ragionando, si consentirebbe l'aggiramento del termine di decadenza, previsto a garanzia del principio di certezza del diritto e di stabilità dei rapporti giuridici, per l'impugnazione degli atti impositivi, che rimarrebbero esposti al riesame a tempo indeterminato tutte le volte in cui il contribuente dovesse presentare una istanza di revisione in autotutela” (Cass. civ., sez. trib., n. 24652 del 14.09.2021).
Peraltro, anche con l'ordinanza n. 21652 del 07.07.2022, la Cassazione ha ribadito che “In tema di impugnazione del diniego di sgravio successivo ad un atto impositivo, l'orientamento di questa Corte
5/7 appare consolidato nel senso di ritenere ammissibile il gravame quando il contribuente intenda far valere vizi propri del provvedimento di diniego, non già vizi dell'atto presupposto o fattispecie già perfezionatesi nel momento in cui questo venne emesso”.
La piana e chiara formulazione dell'art. 3 bis citato avrebbe richiesto, a carico della ricorrente,
l'allegazione puntuale e precisa di versare in una o più delle tre condizioni prefissate dal legislatore. A tale onere, la ricorrente si è evidentemente sottratta.
Come emerge dagli atti del giudizio, parte opponente ha proposto opposizione avverso il diniego opposto dall' all'istanza di sgravio relativa a cartelle ed avvisi di addebito di cui, verosimilmente, CP_1
è venuta a conoscenza a seguito della verifica della propria posizione debitoria.
Parte opponente ha, dunque, sostenuto che i crediti portati nei titoli, asseritamente mai CP_1 validamente notificati, sono estinti per intervenuta prescrizione e decadenza, senza dedurre l'esistenza di alcuna ragione rilevante, concreta e specifica, di interesse generale, alla rimozione degli atti impositivi de quibus (non essendo sufficiente, al fine di giustificare l'impugnazione del silenzio serbato sulla istanza di autotutela, neppure l'interesse generale, astratto e indifferenziato, al ripristino della legalità asseritamente violata dall'amministrazione finanziaria o previdenziale;
Cass., sez. trib., n.
24652 del 14.09.2021).
Giova, invero, evidenziare che, sia nella richiesta di sgravio in autotutela, che nel giudizio che ci occupa, la parte opponente si è limitata ad eccepire la maturata prescrizione della pretesa sottesa agli avvisi di addebito senza, da un lato, prospettare vizi formali del diniego espresso dall' , dall'altro, CP_1 dimostrare di versare in una delle ipotesi di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021 citato, che consentono un'azione di accertamento negativo.
Ma anche a voler prescindere da tale considerazione, e facendo applicazione dei principi sopra illustrati, va verificato l'interesse ad agire concreto ed attuale della parte opponente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che, come detto, non può individuarsi nella mera affermazione dell'esistenza di un comportamento illegittimo dell' in ragione dell'asserita prescrizione del credito contributivo. CP_1
2.1) Ritenendo che tali considerazioni siano assorbenti e conducano, inevitabilmente, ad una pronuncia di inammissibilità dell'opposizione proposta da volendo, in ogni caso, Parte_1 scendere nell'esame del merito del ricorso, vi è da ritenere che lo stesso è comunque infondato.
Infatti, se l' ha provato la regolare notifica degli avvisi di addebito oggetto di causa, avvenuta via CP_1 posta, l'Agenzia Entrate-Riscossione, richiesta da questo giudice con ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., ha prodotto in giudizio una serie di titoli, anch'essi validamente notificati, idonei ad interrompere il decorso del termine quinquennale di prescrizione delle pretese previdenziali.
6/7 Invero, nel calcolo del tempo utile al decorso della prescrizione, viene in rilievo anche la sospensione dei termini di prescrizione per effetto della legislazione speciale legata all'emergenza pandemica.
Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato: “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È, poi, intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.02.2021, n. 21, dispone, al comma
9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Peraltro, l' ha riferito l'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito n. Controparte_3
38520130000865662000, dell'importo di € 875,36.
L'opposizione proposta, quindi, non può trovare accoglimento e deve essere rigettata.
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2. condanna alla rifusione, in favore dell' , delle spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 1.700,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Piacenza, 11.04.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
7/7