Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n. 2026-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia composta dai magistrati:
dott.ssa Paola TANARA Presidente
dott.ssa Alessandra ARC Consigliere
dott.ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n 2026-2024 in grado di appello, proposto con ricorso depositato il 05.07.2024
DA
nata a [...] il [...], residente a [...] CF: Parte_1
elettivamente domiciliata presso il difensore avv. Sofia Bianca Maria C.F._1
Muccio con Studio in Milano alla piazza Agrippa, 4 che la rappresenta e difende giusta procura alle liti e procura speciale allegata in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
a Milano, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Elena
Battistella presso il cui studio in Milano, Via L. Settala n. 59 ha eletto domicilio, come da procura allegata in atti
APPELLATO
1
[...]
Controparte_1
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE.
Ricorre Alla Corte d'Appello adita, affinchè espletati i provvedimenti di rito, voglia accogliere le seguenti conclusioni: in riforma della sentenza n.5731/2024 pubblicata in data 05/06/2024 e giunta
a mezzo pec al sottoscritto difensore in data 5 giugno 2024, pronunciata nella causa iscritta al RG
n. 38959/2023 e promossa da , nato a [...] il [...] residente Controparte_1
a Milano in via Manfredonia, 8 Milano, disponga la concessione di assegno divorzile in favore della ricorrente nella misura ritenuta di Giustizia. Chiede altresì, considerate le gravissime e disagiate condizioni economiche della sig.ra voler concedere la sospensione Pt_1 dell'esecuzione delle spese processuali indicate nella sentenza impugnata.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO
Voglia la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, 1) respingere l'impugnazione proposta dalla signora e pertanto confermare in toto la Parte_1
sentenza di divorzio n. 5731/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 29 maggio 2024, pubblicata in data 5 giugno 2024; 2) respingere ogni altra domanda formulata dalla signora
[...]
; 3) condannare la signora al rimborso di spese di lite e compensi Pt_1 Parte_1
professionali, oltre che al risarcimento dei danni in misura equitativa, ai sensi degli artt. 91, 92, 96
e 473-bis.18 c.p.c..; con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre nonché di formulare, modificare, precisare e integrare le proprie domande, eccezioni e argomentazioni nei termini di cui agli artt. 473-bis.32 e 473-bis.34 c.p.c..
CONCLUSIONI DEL P.G.
Il PG rileva che non essendoci minori non è necessario il suo parere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 5731/2024 emessa in data 29 maggio 2024 e pubblicata in data 5 giugno 2024 all'esito del ricorso per lo scioglimento del matrimonio inoltrato dal sig.
nei confronti della sig.ra ha così statuito Controparte_1 Parte_1
2 -.Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Controparte_1 [...]
con rito civile il 22.09.2017 atto iscritto ai registri di Stato Civile del Comune di Pt_1
Milano ( anno 2017 atto 1337 parte I re 1)
- Respinge la domanda di assegno divorzile avanzata da parte convenuta;
- Condanna al pagamento di ½ delle spese processuali sostenute dal Parte_1 [...]
per l'importo di € 1.400,00 oltre spese generali oneri fiscali e previdenziali di Controparte_2
legge con compensazione del restante 1/2
2. Avverso la sentenza n. 5731-2024 del Tribunale di Milano la sig.ra ha proposto Pt_1
appello lamentando:
2.1 MANCATA VALUTAZIONE DELLA PATOLOGIA E DELLA DOCUMENTAZIONE
PRODOTTA CON CONSEGUENTE DINIEGO DELL'ASSEGNO DIVORZILE
Sul motivo l'appellante sostiene che il Tribunale non ha valutato:
- la sua copiosa documentazione sanitaria da cui si evince l'invalidante e grave patologia psichiatrica che le ha impedito di accedere al lavoro;
- gli attestati e fotografie del locale intestato al sig. che comprovano la sua notevole CP_1
capacità lavorativa.
Rappresenta l'appellante che, a seguito della separazione è crollata in una ancora più grave depressione per la quale ha prodotto prove documentali che riportano gli esiti di una grave sindrome da accumulo.
Sostiene la che il Tribunale non ha tenuto in debita considerazione le prove Pt_1 riguardanti le redditizie attività del sig. imprenditore nell'ambito della Persona_1 ristorazione, figlio dell'appellato; inoltre - il , pur godendo di una pensione CP_1
sociale, non ha saputo spiegare al Tribunale ove sono andati a finire tutti i proventi delle sue attività.
2.2 ERRONEA VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI DEL SIG. LIGUORO
Sul motivo evidenzia l'appellante che il ha abbandonato la casa coniugale, trovando CP_1 un'altra sistemazione definitiva, consapevole di tutte le patologie della moglie.
Conclude chiedendo un assegno divorzile nella misura ritenuta di Giustizia
3 3. Si è costituito il sig. che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
Ritiene il sig. infondato il primo motivo di appello poiché il Tribunale ha valutato la CP_1 condizione di salute dell'appellante avendo indicato in motivazione la patologia da cui ella è affetta ovvero disturbo di personalità paranoideo, disturbo ossessivo compulsivo;
è priva di occupazione lavorativa dal 2013 e che non ha presentato domanda di invalidità .
Evidenzia il che il Tribunale, all'esito della necessaria comparazione delle CP_1 condizioni economiche e reddituali delle parti ha negato l'assegno divorzile avendo constatato la sostanziale equipollenza delle condizioni economico-patrimoniali di ciascun coniuge.
Afferma l'appellato che, dall'inizio del 2021, non ha potuto lavorare a causa di una serie di gravi problemi di salute in cui è incorso dopo aver contratto il Covid-19; inoltre è affetto da una depressione che lo ha anche portato, nell'agosto del 2021, ad un tentativo di suicidio (v. doc. 05, doc. 36, doc. 37, doc. 39). A fronte di tali problematiche, nel 2022 egli ha ottenuto dall'I.N.P.S. il riconoscimento dell'invalidità civile (doc. 05) ed a seguito della domanda di aggravamento, presentata nel gennaio 2024, (v. doc. 38, ad agosto 2024) l'INPS gli ha riconosciuto una invalidità grave al 100% (doc. 43.1, doc. 43.2, doc. 43.3) come portatore di handicap in situazione di gravità
(doc. 44.1, doc. 44.2, doc. 44.3).
Evidenzia il : CP_1
- che l'unico suo reddito è la sua pensione, il cui rateo mensile ammonta ad €.614,76 (doc. 46) e che sostiene un canone di locazione del monolocale in cui abita, pari ad €. 680,00 mensili (inclusi oneri condominiali - doc. 35), per cui è costretto a farsi aiutare dal figlio e dalla sorella CP_3 Per_2
che ogni mese gli versano rispettivamente €. 300,00 ed €. 150,00 (v. doc. 30 e doc. 49) per
[...]
far fronte alle sue minime esigenze di vita;
- non è proprietario di alcun bene (ad eccezione di un motociclo tuttora gravato da fermo amministrativo - doc. 19);
-non dispone di alcuna liquidità (doc. 49, doc. 50, doc. 52) ed è ancora gravato da parecchi debiti anche con l'Erario (v. doc. 06);
- che la pizzeria da asporto “De Curtis La Pizza” (di cui era titolare negli anni precedenti il matrimonio con la signora ), da tempo non produceva più reddito (v. doc. 07, doc. 08, doc. Pt_1
10 e doc. 32) ed è stata ceduta a terzi con atto definitivo di cessione dell'esercizio commerciale
4 stipulato nell'aprile 2023 (v. doc. 6 e doc. 14); ha quindi cancellato la sua attività e la partita I.V.A.
è stata chiusa (doc. 15, doc. 16, doc. 17);
- che il corrispettivo incassato dalla vendita dell' attività di pizzeria è stato interamente utilizzato, oltre che per il pagamento delle spettanze dovute al dipendente (stipendi arretrati, TFR, ecc.), anche per saldare i debiti accumulati nel tempo: in particolare, è stato estinto un mutuo (v. doc. 24), sono stati pagati gli affitti arretrati del negozio, sono stati saldati i compensi ancora dovuti all'Unione
Servizi S.r.l. (commercialista e buste paga - v. doc. 18), sono state pagate tasse e imposte;
fornitori e rimborsati prestiti vari (v. doc. 26, doc. 51, doc. 52).
Contesta altresì l'appellato la fondatezza del secondo motivo di appello articolato da controparte;
a seguito della separazione consensuale non ha “abbandonato” la moglie che, peraltro, lo ha sollecitato ad andarsene, ma, al contrario, è stato costretto ad allontanarsi dalla casa coniugale a tutela della propria salute e del proprio equilibrio psichico, essendo il rapporto ormai da tempo deteriorato a causa dei comportamenti della moglie, tra cui, la relazione extra coniugale che ella ha intrattenuto per oltre due anni e che è stata la causa del suo tracollo psicofisico, culminato nel suo tentativo di suicidio dell'agosto 2021 (v. doc. 39)
Osserva l'appellato che la non ha presentato domanda all'I.N.P.S. per il Pt_1 riconoscimento dell'invalidità al fine di ottenere la relativa pensione, né ha documentato di essere inserita nelle liste di collocamento mirato, in modo da poter reperire un tipo di lavoro adatto alle sue condizioni.
Pertanto, in assenza di uno squilibrio economico tra le parti a sfavore dell'appellante, in assenza di un contributo dalla stessa fornito alla conduzione familiare o alla formazione del patrimonio comune o personale dell'altro coniuge (di fatto inesistente), a fronte di un matrimonio di assai breve durata oltre che della grande differenza di età tra le parti (il signor ha 71 anni, mentre la CP_1
signora ne ha solo 52), deve, al contrario, prevalere il principio di autoresponsabilità, Pt_1
secondo il quale, una volta sciolto il vincolo coniugale, ciascuno degli ex coniugi è tenuto a provvedere a sé stesso, procurandosi i mezzi che gli permettano di vivere in autonomia.
Conclude per il rigetto dell'appello con condanna della signora al risarcimento dei Pt_1
danni in misura equitativa, ai sensi degli artt. 91, 92, 96 e 473-bis.18 c.p.c..;
4. Con decreto presidenziale è stata fissata la trattazione in presenza della causa a seguito di regolare richiesta formulata dall'appellante; per l'udienza odierna sono comparse le parti ed i loro rispettivi legali.
5 A tale udienza, il difensore di parte appellante ha rinunciato alla richiesta di sospensiva essendo l'udienza destinata alla definizione del merito;
ha chiesto di produrre relazione del CPS del 4 novembre 2024 per provare la gravità della situazione delle condizioni psicologiche della sua assistita, nonché attestazione del CPS relativa all'incapacità di lavorare della signora a causa del quadro psico patologico in data 09.08.2024. Controparte si è opposta alla produzione, rilevando che trattasi di documentazione che poteva essere depositata nei termini di legge delle memorie di replica. Il PG ha rilevato che, non essendoci minori non è necessario il suo parere. La Corte ha rigettato l'istanza dell'appellante ritenendo superflua ogni produzione.
Il difensore dell'appellante ha esibito la domanda di ammissione al PSS inoltrata al COA di Milano in data 09.12.24 riservandosi di depositarla in Consolle. Il difensore dell'appellato, interpellato al riguardo ha dichiarato di non aver fatto domanda in quanto le spese legali vengono affrontate dal figlio del suo assistito. I difensori si sono, quindi, riportati ai rispettivi atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte la causa è sufficientemente istruita e si ritiene, quindi, che quanto documentato e provato, in primo grado e nel presente gravame, sia sufficiente a fondare una motivata decisione di rigetto dell'appello nonché della domanda dell'appellato di condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 III c. c.p.c..
Con la nota sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute a sanare un precedente contrasto giurisprudenziale relativo alla natura dell'assegno divorzile;
trattasi di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive e quindi il coniuge richiedente deve fornire:
- la prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della pretesa economica relativa all'assegno divorzile che non è automaticamente dovuto al coniuge che è stato beneficiario dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione.
- la prova della mancanza di mezzi adeguati ovvero dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (pertanto, si deve trattare di impedimenti esternamente percepibili e valutabili, impedimenti non determinati da volontarie scelte di vita del coniuge richiedente e non autonomamente superabili).
6 - L'accertamento del diritto all'assegno divorzile si articola nell'accertamento giudiziale dei seguenti requisiti:
- esistenza di una disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi avuto riguardo dei redditi percepiti, del patrimonio nonché «di ogni altra utilità» di cui entrambi dispongano;
- la rilevanza di tale disparità nell'ambito delle rispettive posizioni economico-patrimoniali;
- lo squilibrio tra le posizioni economico-patrimoniali deve essere riconducibile direttamente alle scelte adottate durante la comunione di vita matrimoniale;
-lo squilibrio economico deve rappresentare un divario non superabile dall'ex coniuge richiedente l'assegno (ad esempio vengono presi in esame la tipologia di attività professionale svolta e l'età del richiedente in relazione alle condizioni del mercato del lavoro);
- la quantificazione è effettuata caso per caso, senza tenere in alcuna considerazione il mero dato relativo al tenore di vita in costanza di matrimonio
La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6 L div., i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
Inoltre, al fine del riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge assumono rilievo la capacità di quest'ultimo di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali piuttosto che le occasioni concretamente avute dall'avente diritto di ottenere un lavoro.
Se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e auto responsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, (Cass. Civ., Sez. I, 13.02.2020, n. 366).
Sulla base dei predetti principi, condivisi da questa Corte, le censure della sig.ra non Pt_1
possono essere accolte.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 22 settembre 2017 a Milano, in regime di separazione dei beni;
dalla loro unione non sono nati figli.
7 Il Tribunale di Milano a seguito di ricorso per separazione consensuale con decreto di omologazione n. cronol. 5452/2023 del 28/03/2023 ha omologato la separazione dei coniugi ove fra le condizioni è stato concordato:
- che la casa familiare sita in Milano Via F. De Andrè di proprietà esclusiva della Pt_1
rimane assegnata alla stessa con tutti gli arredi ivi presenti;
- che a definizione di ogni questione economica pregressa tra i coniugi il sig. si CP_1 impegna a versare alla sig.ra la somma omnicomprensiva di € 4.000,00 a mezzo Pt_1
assegno bancario intestato alla medesima;
- ciascun coniuge continuerà a provvedere autonomamente al proprio mantenimento
Il sig. , con ricorso inoltrato in data 07.11.2023 ha chiesto al Tribunale di Milano lo CP_1
scioglimento del matrimonio e la sig.ra ha chiesto la corresponsione di un assegno di Pt_1
divorzio in funzione assistenziale.
Il sig. di anni 71: CP_1
-percepisce una pensione di € 614,76;
- vive in un monolocale per il quale sostiene il pagamento di un canone mensile di € 600,00;
- gli è stata riconosciuta una grave invalidità al 100% (doc. 43.1, doc. 43.2, doc. 43.3) ed è portatore di handicap in situazione di gravità (doc. 44.1, doc. 44.2, doc. 44.3);
- non ha risparmi ed è aiutato economicamente dal figlio e dalla sorella che rispettivamente gli versano mensilmente l'importo di €. 300,00 e di €. 150,00 .
La sig.ra di anni 53: Pt_1
Pt_
- prestava lavoro come collaboratrice ATA dell' comprensivo T. Gonzaga di Milano (cfr All 1)
- è affetta da un disturbo della personalità paranoideo, disturbo ossessivo compulsivo patologia per la quale non ha documentato l'inabilità totale all'attività lavorativa, pur avendo prodotto alcuni certificati del novembre 2011- maggio e luglio 2013 ove alla stessa sono stati concessi dei giorni di riposo e prolungamento dall'astensione dal lavoro;
- sembra priva di occupazione sebbene in sede di separazione consensuale risalente al 2023 abbia dichiarato di essere economicamente indipendente e nulla produce sulla cessazione del lavoro come collaboratrice ATA presso l'Istituto comprensivo T. Gonzaga di Milano;
8 - ha accettato dal sig. l'importo di € 4.000,00 a tacitazione di ogni rapporto CP_1
economico;
- è proprietaria dell'immobile ove vive in Milano Via F. De Andrè sul quale non grava alcun mutuo;
- è aiutata economicamente dai suoi genitori come dalla stessa dichiarato.
Si ritiene che, all'esito dell'istruttoria e dall'esame della documentazione offerta, risultano essere state correttamente analizzate e comparate dal Tribunale le condizioni economiche e patrimoniali di entrambe le parti.
A parere di questa Corte:
- non può essere riconosciuto un assegno di divorzio in funzione perequativa- compensativa poiché la sig.ra non ha avanzato istanze istruttorie volte a provare la sussistenza dei Pt_1 presupposti per il riconoscimento in funzione perequativa o compensativa dell'assegno divorzile ed inoltre non ha provato di aver sacrificato le proprie ambizioni lavorative – durante i sei anni di vita matrimoniale - per dedicarsi alla famiglia;
- non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di divorzio in funzione assistenziale in favore della poiché, nel valutare la capacità di entrambe le parti, Pt_1
richiamando le condizioni concordate da entrambi nella separazione consensuale omologata il
28.03.2023 - ovvero solo 16 mesi prima del giudizio di scioglimento del matrimonio – si è potuto constatare, anche in base alla documentazione aggiornata che le condizioni economiche della sig.ra
– peraltro proprietaria dell'immobile ove vive- e del sig. sono Pt_1 CP_1
equipollenti.
Non risulta essere stata documentata l'inabilità all'attività lavorativa da parte dell'appellante né ha documentato la richiesta di un riconoscimento di invalidità; non ha documento neppure la cessazione del rapporto di lavoro come collaboratrice ATA essendosi limitata a produrre solo certificati che, in considerazione della sua patologia, le riconoscevano limitati periodi di astensione dal lavoro.
Non può che condividersi, pertanto, la motivazione del Tribunale che ha escluso il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della sig.ra sia in funzione assistenziale che in Pt_1
funzione compensativa -perequativa.
Parimenti da rigettare è la domanda del sig. di condanna della sig.ra CP_1 Pt_1
al risarcimento del danno ex art. 96 III comma c.p.c.
9 La condanna ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c. presuppone la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. 9 dicembre
2019, n. 32090), circostanza questa ultima, che manca nel presente gravame non essendo stato provato che la sig.ra ha agito con mala fede o colpa grave. Pt_1
Le spese del presente appello seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della parte appellante.
Sussistono i presupposti per l'ulteriore condanna del titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit. pur avendo la sig.ra formulato istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. ( Pt_1
Cassazione civile SS UU 4315 del 20/02/2020)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro , avverso la sentenza n. 5731/2024 Pt_1 Controparte_1
pubblicata in data 05/06/2024 e notificata a mezzo pec in data 5 giugno 2024, pronunciata dal
Tribunale di Milano all'esito del giudizio RG n. 38959/2023 per lo scioglimento del matrimonio promosso da così decide: Controparte_1
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) rigetta la domanda ex art. 96 III comma c.p.c. ;
3) condanna la sig.ra alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del Parte_1 sig. quantificate nell'importo di €. 1.200,00 oltre 15% per Controparte_1
spese generali ed accessori come per legge;
4) si dà atto , ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..
10 Così deciso in Milano, l'11.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Sandra Cassoni Paola Tanara
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