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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, nella camera di consiglio del 13.09.2024 in persona dei magistrati
Dott. Giovanni Sgambati Presidente
Dr.ssa Chiara Ermini Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Sull'appello come in atti proposto da
, rappresentato e difeso dall'avv. De Luca del Foro Parte_1 di Firenze
Appellante nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. Arrighetti del Foro di CP_1 Firenze
Appellata/Appellante incidentale con l'intervento del P. M. (Procuratore Generale della Repubblica)
avente ad oggetto: appello avverso la sent. n. 268/2023 pubbl. il 30.01.2023 emessa dal Tribunale di Firenze;
separazione
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: in via pregiudiziale e cautelare: -sospendere e/o revocare l'efficacia l'esecutiva della sentenza di primo grado in ordine alla previsione del pagamento del mantenimento alla moglie e al pagamento delle spese legali (mentre non chiediamo la sospensione del mantenimento ai figli che certamente richiede un attenta analisi) dato chè l'impugnazione è manifestamente fondata per le causali meglio espresse in narrativa e in quanto dall'esecuzione della sentenza può derivare un grave pregiudizio all'appellante che già con molte difficoltà riesce a far fronte a tutte le spese meglio specificate in narrativa, senza contare che là dove la Corte d'appello nella sentenza definitiva dovesse accogliere le domande di questa difesa la moglie non sarebbe in grado di restituire le somme corrispostole avendo un reddito mensile di E. 800,00 tantoché non fa fronte alle spese condominiali di Sua competenza. in via principale e nel merito: -riformare la sentenza n 268/23 pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 30.01.23 nel giudizio distinto al n. Rg. 8202/20, GI relatore Dott.ssa Schiaretti e mai notificata tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che si riportano “1) che il padre, oltre al mantenimento diretto nei giorni di propria spettanza, corrisponda E. 200,00 per il mantenimento di ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie e l'attribuzione dell'assegno unico ad entrambi i genitori 2) il comparente non corrisponderà alcunché per mantenimento della moglie che lavora ed è quindi autosufficiente e che comunque può lavorare a tempo pieno dato che non ha alcuna incompatibilità fisica in tal senso come meglio precisato in narrativa” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per i motivi meglio esposti nel presente atto. -riformare la sentenza nella parte in cui condanna il a pagare le Parte_1 spese legali. Quest'ultime sono a parere di questa difesa non dovute per i motivi meglio spiegati in narrativa ma ad ogni buon modo anche nella malaugurata ipotesi in cui fossero dovute errate nell'ammontare. Infatti, le somme previste per le varie fasi sono di gran superiori a quanto previsto nelle tabelle in vigore (considerando anche che l'attività istruttoria non è stata effettuata in quanto non ammessa) e che è stato attribuito un valore alla causa superiore a quello effettivo.
-Con vittoria di spese legali del primo e del secondo giudizio”
- per parte appellata (nonché appellante incidentale): “In via cautelare e preliminare: respingere l'istanza di sospensione proposta dall'appellante, in quanto infondata in fatto e diritto, oltre che carente dei presupposti legittimanti. in via principale: respingere integralmente l'appello proposto dal sig. Parte_1
, in quanto in parte inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., oltre
[...] che infondato in fatto e diritto, con ogni consequenziale pronuncia di legge. In via di appello incidentale: in parziale riforma e ad integrazione dei suddetti capi della sentenza n°268/23 del Tribunale di Firenze, impugnati dall'appellata, Voglia l'Ecc.ma Corte adita, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a CP_1 percepire anche gli assegni familiari arretrati, richiesti in I grado, e precedenti alla vigenza dell'Assegno CO NP, precisandone la relativa decorrenza, in tesi a far data dalla separazione di fatto tra i coniugi, o in ipotesi subordinata, da altra data individuata dall'Ecc.ma Corte. Confermare per il resto i capi suddetti e l'impugnata sentenza. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. In via Istruttoria: solo se ritenuto necessario in relazione al I motivo di appello principale, si rinnova la richiesta ex art. 210 c.p.c., come meglio precisata al punto A) della presente comparsa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, adiva il Tribunale di Firenze CP_1 affinché pronunciasse la separazione giudiziale della stessa dal coniuge e per chiedere l'affidamento congiunto dei figli con Parte_1 collocazione prevalente presso di sé. Chiedeva inoltre l'assegnazione della casa familiare, la condanna del coniuge alla corresponsione di un importo mensile di
€ 700,00 per il mantenimento dei figli e di 200,00 € per il mantenimento della medesima, oltreché la suddivisione delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50%.
2 A sostegno della domanda allegava che: le parti avevano contratto matrimonio in data 26 luglio 2003, a Monteriggioni (SI); dall'unione erano nati due figli, il 27 marzo 2007, e il 21 giugno 2012; a seguito del Per_1 Per_2 sopraggiungere di una irrimediabile crisi coniugale, il , dal marzo Parte_1
2018, di comune accordo con la coniuge, si era trasferito presso i propri genitori.
In ordine alle condizioni economiche della famiglia e del marito deduceva che: nel corso del matrimonio era stato il ad occuparsi della gestione Parte_1 economica delle entrate familiari (che aveva sempre lavorato percependo un reddito di € 3.000,00); la situazione reddituale di quest'ultimo era nettamente migliore della ricorrente, atteso che non aveva spese per l'alloggio (in quanto viveva con i genitori) e percepiva un reddito netto di circa € 2.000,00/2.500,00 mensili. La ricorrente, quanto alla sua condizione personale ed economica, deduceva infine che: i figli stavano prevalentemente presso di lei nella casa familiare;
percepiva un reddito molto basso;
riceveva l'aiuto economico dei genitori per il pagamento delle utenze e per le spese straordinarie a favore dei figli. La ricorrente, oltre a chiedere il contributo per il mantenimento, chiedeva altresì che il giudice riconoscesse il suo diritto ad ottenere il 50% dei proventi derivanti dall'eventuale e futura vendita della casa familiare.
Si costituiva regolarmente in giudizio , il quale aderiva alla Parte_1 domanda di separazione e si opponeva alle richieste economiche.
Con provvedimento presidenziale del 27.05.2021, il giudice autorizzava i coniugi a vivere separatamente, assegnava la casa coniugale a disponeva CP_1 che versasse € 150,00 mensili alla moglie a titolo di mantenimento Parte_1 della stessa;
affidava i figli minori ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre, regimentava in modo dettagliato le modalità di affidamento del padre, sanciva l'obbligo per il di Parte_1 corrispondere € 350,00 mensili per ciascun figlio;
infine, disponeva che entrambi i genitori concorressero nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Con provvedimento del 02.12.21, il giudice disponeva che gli assegni familiari fossero integralmente riscossi dalla madre, quale genitore collocatario.
La causa veniva istruita documentalmente, con scambio di memorie e concessione dei termini per memorie e repliche.
Il Tribunale, con sent. n. 1439/2024, pubbl. il 13.08.2024, pronunciava la separazione personale dei coniugi, confermando le statuizioni economiche assunte col decreto presidenziale de qua. Specificava le modalità di affidamento nei termini che seguono: diritto del padre a tenere con sé i figli due pomeriggi
3 infrasettimanali con pernotto e finesettimana alternato;
festività pasquali e natalizie equamente ripartite tra padre e madre, diritto del padre a trascorrere con i figli due settimane nell'arco delle vacanze estive. Riteneva, poi, improponibili le questioni inerenti all'eventuale vendita dell'immobile, essendo estranee al giudizio di separazione.
A sostegno dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento riconosciuto a favore dei figli e della moglie (pari a complessivi € 850,00 mensili), il primo giudice così argomentava: “Osserva il Tribunale che il mantenimento dei figli deve essere proporzionato alla quantità del tempo trascorso dai medesimo con il genitore obbligato e deve tener conto delle possibilità economiche dei genitori.
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, emerge che il ha un reddito Parte_1 annuo di circa 30.000 € lordi mentre la percepisce circa 600/700,00 € CP_1 netti mensili. Considerato, poi, che il non sostiene spese di abitative in Parte_1 quanto convive con i genitori e corrisponde agli stessi circa € 150,00 mensili, mentre la si fa carico per intero delle utenze della casa familiare, ritiene CP_1 il Tribunale di dover confermare i provvedimenti provvisori ed urgenti (…)”.
Condannava, infine, il alla refusione delle spese di lite, stante la sua Parte_1 integrale soccombenza. Atteso che la ricorrente era stata ammessa al GP sino al
2020, il Tribunale disponeva in merito alle spese nei termini che seguono:
“condanna al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese Parte_1 processuali di relative all'anno 2020, che liquida in € 4.180 per CP_1 onorari, oltre rimborso spese forfetarie IVA e CPA e in favore della stessa CP_1 per quelle successive, che liquida in € 9.923,00 oltre rimborso spese forfetarie,
IVA e CPA”.
Avverso la suddetta sentenza, ha promosso appello il . Parte_1
Col primo motivo, ha censurato la sentenza impugnata poiché il primo giudice avrebbe omesso di valutare le prove in atti in ordine alle diverse uscite e spese sostenute nella valutazione dei presupposti il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento. Egli ha dedotto, in particolare, di aver dovuto corrispondere: (i)
€ 7.724,07 per mancato pagamento spese condominiali (di cui 5.724,07 ingiunte con decreto ingiuntivo poi un pignoramento di 1/5 dello stipendio e
2.000,00 titolo di accordo stragiudiziale sugli arretrati), (ii) € 4.000,00 di prima rata per spese di ristrutturazione della casa coniugale, (iii) € 368,00 e € 428,00 per il mancato pagamento della TARI rispettivamente negli anni 2019 e 2020.
Inoltre, ha evidenziato l'esistenza di una serie di prestiti accesi che danno luogo ad una serie di uscite mensili: € 432,00 per prestito di € 65.000,00 contratto
4 per l'estinzione del mutuo sulla casa, € 175,00 (fino al 2032) per altro finanziamento non meglio specificato, € 230,00 per il finanziamento dell'auto, €
125,00 per altro finanziamento. Infine, ha evidenziato che la pur CP_1 avendone l'obbligo, non si sarebbe mai adoperata per cercare un lavoro a tempo pieno o comunque più remunerativo.
Col secondo motivo, ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva attribuito l'assegno unico esclusivamente alla moglie, nonostante che l'affidamento dei figli fosse condiviso.
Col terzo motivo, ha censurato la sentenza nella parte in cui ha errato nel quantificare nella misura di € 14.203,00 le spese legali a carico dell'appellante, atteso che lo scaglione preso a riferimento dal giudice per la liquidazione era verosimilmente errato, che comunque non si è svolta istruttoria e che doveva essere applicata la riduzione per l'ammissione a gratuito patrocinio di controparte.
Ha concluso, dunque, chiedendo la rideterminazione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli nella misura di € 200,00 ciascuno, l'estinzione dell'obbligo di mantenimento a favore della moglie, nonché, in ogni caso, la diversa e minore quantificazione delle spese legali liquidate in primo grado.
Si è costituita la la quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto CP_1 in fatto ed in diritto dall'appellante. Ha poi promosso appello incidentale chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'accertamento del suo diritto a percepire gli assegni familiari arretrati, precedenti alla vigenza dell'Assegno CO NP (così come domandato in I grado), nonché la precisazione della relativa decorrenza (in tesi a far data dalla separazione di fatto tra i coniugi o in ipotesi subordinata, da altra data individuata).
La Corte, con ordinanza del 29.07.2024, ha ordinato al l'esibizione Parte_1 delle buste page e degli estratti di c/c personali e cointestati dal 2020 in poi, nonché la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. L'appellante ha provveduto in tal senso, depositando la documentazione richiesta.
All'udienza del 13.09.2024, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
La Corte ritiene che l'appello principale debba essere accolto solo in parte.
Col primo motivo d'appello, l'appellante si duole del fatto che il primo giudice, nel determinare l'obbligo di mantenimento a favore dei figli e della moglie, non avrebbe tenuto conto delle spese da lui sostenute nel periodo che va dal 2019 al 2021, aventi titolo nell'immobile adibito a casa familiare. Né avrebbe
5 correttamente valutato la situazione reddituale del , che sarebbe più Parte_1 critica di quella emergente dalla sentenza, in ragione dei diversi finanziamenti accesi, comunque a vario titolo connessi alle esigenze familiari.
Tale motivo è infondato.
Nel dettaglio, il deduce di aver indebitamente sostenuto tutta una Parte_1 serie di spese a titolo di arretrati (spese condominiali arretrate, TARI arretrati, ma anche spese straordinarie deliberate dal condominio per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa familiare) che sarebbero state, invece, di competenza della moglie (dal momento che è quest'ultima ad usufruire dell'immobile, sin dal 2018). Tali elementi possono essere presi in considerazione per valutare la situazione patrimoniale del , ma non Parte_1 possono essere usati, come l'appellante sembrerebbe suggerire, per diminuire l'assegno di mantenimento. La debenza o meno di tali spese è questione diversa e autonoma dalle questioni oggetto del presente giudizio di separazione che invece riguarda la situazione economico-reddituale dei coniugi, e non anche il piano degli obblighi restitutori che uno dei due coniugi vanta nei confronti dell'altro (essendo tale questione soggetta al rito ordinario). Peraltro, sul punto può osservarsi che trattasi di spese legate all'immobile che, perlomeno formalmente, è di proprietà esclusiva del . Parte_1
Più significative sono le circostanze relative ai più prestiti che il ha Parte_1 acceso. A tal fine, l'appellante produce il contratto di mutuo casa per il quale corrisponde all'incirca € 400,00 ogni mese (relativo alla somma di € 65.000,00 che sarebbe stato stipulato ex novo per estinguere il precedente mutuo), nonché altro finanziamento di € 10.000,00 erogato nel 2018 (con scadenza nel 2028) per il quale corrisponde 125,00 € mensili ed infine risulta provato altresì provato il finanziamento acceso nel 2019 per l'acquisto dell'auto, per il quale sono corrisposti € 215,00 sempre mensilmente, che però è destinato ad estinguersi nel 2026 (circostanza dedotta dal numero di rate indicate, ossia 84, nel contratto di acquisto dell'auto). Non trova, invece, riscontro probatorio l'ulteriore spesa dedotta, pari a € 175,00. Quanto alle entrate, la situazione reddituale del può essere confermata, per come rilevata dal primo Parte_1 giudice: egli guadagna all'incirca 2000 € al mese, oltre alla tredicesima e agli straordinari (arrivando talvolta a 2500 €); ancora, nel 2022 il reddito complessi annuale dichiarato è pari ad € 31.840,00, non sostiene spese per affitto in quando vive presso i genitori.
6 Tanto premesso, detratti le spese per i finanziamenti accesi e la cifra da corrispondere a titolo di mantenimento, l'importo di cui il disporrebbe Parte_1 si aggira attorno ai € 400,00 mensili (destinato ad aumentare con l'estinzione del finanziamento per l'auto).
Quanto alla situazione reddituale della può osservarsi che nell'ultima CP_1 dichiarazione depositata, la stessa dichiarava di percepire uno stipendio netto di 612 € mensili (cfr. CUD del 2022, dove il reddito annuale complessivo è pari a 7.384,98 €) e non ha entrate extra. Percepisce l'assegno unico che è destinato al mantenimento dei figli e che dunque non rileva nel calcolo del reddito. Deve far fronte alle spese di utenza per la casa familiare e si occupa materialmente dei figli, che adesso hanno rispettivamente 18 e 12 anni, deduce inoltre di provvedere in via esclusiva, nonostante la diversa statuizione del giudice che ripartiva per la metà il carico, al pagamento delle spese straordinarie. Ancora, precisa altresì che il tiene i figli un giorno a settimana, anziché due Parte_1
(come da provvedimento del giudice), oltre al fine settimana alternato.
Tanto premesso, non si ravvedono i presupposti per la diminuzione di entrambi gli assegni di mantenimento. La situazione reddituale del è stata Parte_1 adeguatamente valutata, considerato che la cifra di € 150,00 riconosciuta a favore della moglie è certamente minima. Altrettanto corretta è la cifra di €
350,00 riconosciuta per ciascun figlio. Il contributo per il mantenimento dei figli
è stato determinato in proporzione alla quantità del tempo che gli stessi trascorrono con il padre e, quindi, tenendo del fatto che convivono con la madre.
Sul punto, peraltro, può richiamarsi consolidata giurisprudenza di legittimità che riconosce il diritto all'incremento del mantenimento in ragione della crescita dei figli: “…le esigenze della prole aumentano in funzione del progredire degli anni
e dunque sono notoriamente legate alla crescita, agli studi, allo sviluppo della personalità dei figli in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, e non hanno bisogno di specifica dimostrazione” (cfr.
Cass Civ. nn. 13664/2022, 11724/2023).
Deve poi darsi atto del fatto che l'appellante ha provveduto a depositare solo gli estratti del c/c acceso presso la banca Crèdit Agricole e non anche quello acceso presso l'Intesa San Paolo e manca altresì la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2023. A tal proposito, può osservarsi che dalla disamina del c/c suddetto risultano ingenti spese di natura personale sostenute mensilmente, estranee all'attività lavorativa e alle necessità familiari, che valgono a dimostrare una certa capacità reddituale.
7 Col secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto che l'assegno unico spettasse esclusivamente alla coniuge
CP_1
Anche tale censura è infondata.
Seppur è vero che l'assegno unico spetta ad entrambi i genitori quando l'affidamento è condiviso, va parimenti precisato che il coniuge che convive con i figli può ottenere il diritto di riscuotere per intero l'assegno unico. Può dunque condividersi la statuizione del giudice di prime cure sul punto.
Col terzo motivo d'appello, infine, il ha censurato la sentenza di primo Parte_1 grado in punto di liquidazione delle spese legali, assumendo che la valutazione operata dal Tribunale sia errata, avendo condannato lo stesso al pagamento per compensi per un totale di € 14.203,00.
Il motivo è fondato. In effetti, il compenso risulta eccessivo qualora confrontato con quello ipotetico calcolato sulla base dei seguenti criteri: valore della causa indeterminato-bassa complessità e parametri medi. Non sussiste errore, invece, per la mancata riduzione de compenso in ragione dell'ammissione a gratuito patrocinio di controparte. Sul punto, sono corrette le deduzione di parte appellata, la quale ha precisato che la riduzione del 50% (ai sensi degli artt. 82
e 83 TUSG) per l'ammissione della parte al GP rilevi esclusivamente in sede di emanazione del decreto di liquidazione, non anche in sede di liquidazione di spese processuali in sentenza.
Il compenso per le spese di lite di primo grado deve comunque essere riquantificato.
Deve, infine, essere accolto l'appello incidentale della CP_1
La stessa chiede che sia accertato o comunque meglio precisato il suo diritto a percepire gli assegni familiari antecedenti all'introduzione dell'assegno unico, avvenuta il 1° marzo 2022. Deducendo sul punto che la mancata indicazione della data a partire dalla quale avrebbe diritto a percepire gli assegni, non le consente di ottenere gli arretrati dall'IN (per mancato consenso espresso dell'altro coniuge).
Sulla questione, può osservarsi che il diritto a percepire gli assegni familiari a favore della era effettivamente già stato riconosciuto dal Tribunale con CP_1 ordinanza del 14.12.2021, intervenuta ad integrare l'ordinanza presidenziale del
28.05.2021. Tuttavia, in sentenza, il Tribunale si è limitato ad attribuire l'assegno unico a favore della coniuge, senza precisarne l'effettiva decorrenza.
8 Ebbene, poiché non è dato conoscere il precedente asseto patrimoniale fra le parti non vi è motivo di discostarsi dalla regola generale, facendo decorrere la debenza dell'assegno unico dalla data della domanda giudiziale.
L'accoglimento dell'appello incidentale e dell'appello principale limitatamente alle spese, comporta la parziale riforma della sentenza con necessità di rideterminare le spese del primo grado di giudizio tenendo conto dell'esito complessivo della lite che vede la prevalente soccombenza della parte appellante. Tali spese vengono liquidate a carico del soccombente, come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa.
Le spese del presente giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, andranno compensate per la metà ponendo a carico del la residua Parte_1 metà calcolata avuto riguardo ai parametri medi ed esclusi i compensi per la fase istruttoria.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata a) Attribuisce a l'assegno unico con decorrenza dalla domanda CP_1 giudiziale;
b) Condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese Parte_1 del giudizio di primo grado di relative all'anno 2020 che liquida in CP_1 complessivi € 2.905,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie IVA e CPA e, in favore della stessa per le spese successive, che liquida in € 4.711,00 CP_1 oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA
-conferma nel resto la sentenza impugnata;
-compensa nella misura della metà le spese del presente grado giudizio, e condanna al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 residua metà che liquida, in € 3.473, oltre alle spese generali
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Consigliere rel.
Dott.ssa L. D'Amelio
Il Presidente
Dott. G. Sgambati
9 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, nella camera di consiglio del 13.09.2024 in persona dei magistrati
Dott. Giovanni Sgambati Presidente
Dr.ssa Chiara Ermini Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Sull'appello come in atti proposto da
, rappresentato e difeso dall'avv. De Luca del Foro Parte_1 di Firenze
Appellante nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. Arrighetti del Foro di CP_1 Firenze
Appellata/Appellante incidentale con l'intervento del P. M. (Procuratore Generale della Repubblica)
avente ad oggetto: appello avverso la sent. n. 268/2023 pubbl. il 30.01.2023 emessa dal Tribunale di Firenze;
separazione
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: in via pregiudiziale e cautelare: -sospendere e/o revocare l'efficacia l'esecutiva della sentenza di primo grado in ordine alla previsione del pagamento del mantenimento alla moglie e al pagamento delle spese legali (mentre non chiediamo la sospensione del mantenimento ai figli che certamente richiede un attenta analisi) dato chè l'impugnazione è manifestamente fondata per le causali meglio espresse in narrativa e in quanto dall'esecuzione della sentenza può derivare un grave pregiudizio all'appellante che già con molte difficoltà riesce a far fronte a tutte le spese meglio specificate in narrativa, senza contare che là dove la Corte d'appello nella sentenza definitiva dovesse accogliere le domande di questa difesa la moglie non sarebbe in grado di restituire le somme corrispostole avendo un reddito mensile di E. 800,00 tantoché non fa fronte alle spese condominiali di Sua competenza. in via principale e nel merito: -riformare la sentenza n 268/23 pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 30.01.23 nel giudizio distinto al n. Rg. 8202/20, GI relatore Dott.ssa Schiaretti e mai notificata tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che si riportano “1) che il padre, oltre al mantenimento diretto nei giorni di propria spettanza, corrisponda E. 200,00 per il mantenimento di ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie e l'attribuzione dell'assegno unico ad entrambi i genitori 2) il comparente non corrisponderà alcunché per mantenimento della moglie che lavora ed è quindi autosufficiente e che comunque può lavorare a tempo pieno dato che non ha alcuna incompatibilità fisica in tal senso come meglio precisato in narrativa” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per i motivi meglio esposti nel presente atto. -riformare la sentenza nella parte in cui condanna il a pagare le Parte_1 spese legali. Quest'ultime sono a parere di questa difesa non dovute per i motivi meglio spiegati in narrativa ma ad ogni buon modo anche nella malaugurata ipotesi in cui fossero dovute errate nell'ammontare. Infatti, le somme previste per le varie fasi sono di gran superiori a quanto previsto nelle tabelle in vigore (considerando anche che l'attività istruttoria non è stata effettuata in quanto non ammessa) e che è stato attribuito un valore alla causa superiore a quello effettivo.
-Con vittoria di spese legali del primo e del secondo giudizio”
- per parte appellata (nonché appellante incidentale): “In via cautelare e preliminare: respingere l'istanza di sospensione proposta dall'appellante, in quanto infondata in fatto e diritto, oltre che carente dei presupposti legittimanti. in via principale: respingere integralmente l'appello proposto dal sig. Parte_1
, in quanto in parte inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., oltre
[...] che infondato in fatto e diritto, con ogni consequenziale pronuncia di legge. In via di appello incidentale: in parziale riforma e ad integrazione dei suddetti capi della sentenza n°268/23 del Tribunale di Firenze, impugnati dall'appellata, Voglia l'Ecc.ma Corte adita, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a CP_1 percepire anche gli assegni familiari arretrati, richiesti in I grado, e precedenti alla vigenza dell'Assegno CO NP, precisandone la relativa decorrenza, in tesi a far data dalla separazione di fatto tra i coniugi, o in ipotesi subordinata, da altra data individuata dall'Ecc.ma Corte. Confermare per il resto i capi suddetti e l'impugnata sentenza. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. In via Istruttoria: solo se ritenuto necessario in relazione al I motivo di appello principale, si rinnova la richiesta ex art. 210 c.p.c., come meglio precisata al punto A) della presente comparsa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, adiva il Tribunale di Firenze CP_1 affinché pronunciasse la separazione giudiziale della stessa dal coniuge e per chiedere l'affidamento congiunto dei figli con Parte_1 collocazione prevalente presso di sé. Chiedeva inoltre l'assegnazione della casa familiare, la condanna del coniuge alla corresponsione di un importo mensile di
€ 700,00 per il mantenimento dei figli e di 200,00 € per il mantenimento della medesima, oltreché la suddivisione delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50%.
2 A sostegno della domanda allegava che: le parti avevano contratto matrimonio in data 26 luglio 2003, a Monteriggioni (SI); dall'unione erano nati due figli, il 27 marzo 2007, e il 21 giugno 2012; a seguito del Per_1 Per_2 sopraggiungere di una irrimediabile crisi coniugale, il , dal marzo Parte_1
2018, di comune accordo con la coniuge, si era trasferito presso i propri genitori.
In ordine alle condizioni economiche della famiglia e del marito deduceva che: nel corso del matrimonio era stato il ad occuparsi della gestione Parte_1 economica delle entrate familiari (che aveva sempre lavorato percependo un reddito di € 3.000,00); la situazione reddituale di quest'ultimo era nettamente migliore della ricorrente, atteso che non aveva spese per l'alloggio (in quanto viveva con i genitori) e percepiva un reddito netto di circa € 2.000,00/2.500,00 mensili. La ricorrente, quanto alla sua condizione personale ed economica, deduceva infine che: i figli stavano prevalentemente presso di lei nella casa familiare;
percepiva un reddito molto basso;
riceveva l'aiuto economico dei genitori per il pagamento delle utenze e per le spese straordinarie a favore dei figli. La ricorrente, oltre a chiedere il contributo per il mantenimento, chiedeva altresì che il giudice riconoscesse il suo diritto ad ottenere il 50% dei proventi derivanti dall'eventuale e futura vendita della casa familiare.
Si costituiva regolarmente in giudizio , il quale aderiva alla Parte_1 domanda di separazione e si opponeva alle richieste economiche.
Con provvedimento presidenziale del 27.05.2021, il giudice autorizzava i coniugi a vivere separatamente, assegnava la casa coniugale a disponeva CP_1 che versasse € 150,00 mensili alla moglie a titolo di mantenimento Parte_1 della stessa;
affidava i figli minori ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre, regimentava in modo dettagliato le modalità di affidamento del padre, sanciva l'obbligo per il di Parte_1 corrispondere € 350,00 mensili per ciascun figlio;
infine, disponeva che entrambi i genitori concorressero nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Con provvedimento del 02.12.21, il giudice disponeva che gli assegni familiari fossero integralmente riscossi dalla madre, quale genitore collocatario.
La causa veniva istruita documentalmente, con scambio di memorie e concessione dei termini per memorie e repliche.
Il Tribunale, con sent. n. 1439/2024, pubbl. il 13.08.2024, pronunciava la separazione personale dei coniugi, confermando le statuizioni economiche assunte col decreto presidenziale de qua. Specificava le modalità di affidamento nei termini che seguono: diritto del padre a tenere con sé i figli due pomeriggi
3 infrasettimanali con pernotto e finesettimana alternato;
festività pasquali e natalizie equamente ripartite tra padre e madre, diritto del padre a trascorrere con i figli due settimane nell'arco delle vacanze estive. Riteneva, poi, improponibili le questioni inerenti all'eventuale vendita dell'immobile, essendo estranee al giudizio di separazione.
A sostegno dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento riconosciuto a favore dei figli e della moglie (pari a complessivi € 850,00 mensili), il primo giudice così argomentava: “Osserva il Tribunale che il mantenimento dei figli deve essere proporzionato alla quantità del tempo trascorso dai medesimo con il genitore obbligato e deve tener conto delle possibilità economiche dei genitori.
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, emerge che il ha un reddito Parte_1 annuo di circa 30.000 € lordi mentre la percepisce circa 600/700,00 € CP_1 netti mensili. Considerato, poi, che il non sostiene spese di abitative in Parte_1 quanto convive con i genitori e corrisponde agli stessi circa € 150,00 mensili, mentre la si fa carico per intero delle utenze della casa familiare, ritiene CP_1 il Tribunale di dover confermare i provvedimenti provvisori ed urgenti (…)”.
Condannava, infine, il alla refusione delle spese di lite, stante la sua Parte_1 integrale soccombenza. Atteso che la ricorrente era stata ammessa al GP sino al
2020, il Tribunale disponeva in merito alle spese nei termini che seguono:
“condanna al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese Parte_1 processuali di relative all'anno 2020, che liquida in € 4.180 per CP_1 onorari, oltre rimborso spese forfetarie IVA e CPA e in favore della stessa CP_1 per quelle successive, che liquida in € 9.923,00 oltre rimborso spese forfetarie,
IVA e CPA”.
Avverso la suddetta sentenza, ha promosso appello il . Parte_1
Col primo motivo, ha censurato la sentenza impugnata poiché il primo giudice avrebbe omesso di valutare le prove in atti in ordine alle diverse uscite e spese sostenute nella valutazione dei presupposti il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento. Egli ha dedotto, in particolare, di aver dovuto corrispondere: (i)
€ 7.724,07 per mancato pagamento spese condominiali (di cui 5.724,07 ingiunte con decreto ingiuntivo poi un pignoramento di 1/5 dello stipendio e
2.000,00 titolo di accordo stragiudiziale sugli arretrati), (ii) € 4.000,00 di prima rata per spese di ristrutturazione della casa coniugale, (iii) € 368,00 e € 428,00 per il mancato pagamento della TARI rispettivamente negli anni 2019 e 2020.
Inoltre, ha evidenziato l'esistenza di una serie di prestiti accesi che danno luogo ad una serie di uscite mensili: € 432,00 per prestito di € 65.000,00 contratto
4 per l'estinzione del mutuo sulla casa, € 175,00 (fino al 2032) per altro finanziamento non meglio specificato, € 230,00 per il finanziamento dell'auto, €
125,00 per altro finanziamento. Infine, ha evidenziato che la pur CP_1 avendone l'obbligo, non si sarebbe mai adoperata per cercare un lavoro a tempo pieno o comunque più remunerativo.
Col secondo motivo, ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva attribuito l'assegno unico esclusivamente alla moglie, nonostante che l'affidamento dei figli fosse condiviso.
Col terzo motivo, ha censurato la sentenza nella parte in cui ha errato nel quantificare nella misura di € 14.203,00 le spese legali a carico dell'appellante, atteso che lo scaglione preso a riferimento dal giudice per la liquidazione era verosimilmente errato, che comunque non si è svolta istruttoria e che doveva essere applicata la riduzione per l'ammissione a gratuito patrocinio di controparte.
Ha concluso, dunque, chiedendo la rideterminazione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli nella misura di € 200,00 ciascuno, l'estinzione dell'obbligo di mantenimento a favore della moglie, nonché, in ogni caso, la diversa e minore quantificazione delle spese legali liquidate in primo grado.
Si è costituita la la quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto CP_1 in fatto ed in diritto dall'appellante. Ha poi promosso appello incidentale chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'accertamento del suo diritto a percepire gli assegni familiari arretrati, precedenti alla vigenza dell'Assegno CO NP (così come domandato in I grado), nonché la precisazione della relativa decorrenza (in tesi a far data dalla separazione di fatto tra i coniugi o in ipotesi subordinata, da altra data individuata).
La Corte, con ordinanza del 29.07.2024, ha ordinato al l'esibizione Parte_1 delle buste page e degli estratti di c/c personali e cointestati dal 2020 in poi, nonché la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. L'appellante ha provveduto in tal senso, depositando la documentazione richiesta.
All'udienza del 13.09.2024, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
La Corte ritiene che l'appello principale debba essere accolto solo in parte.
Col primo motivo d'appello, l'appellante si duole del fatto che il primo giudice, nel determinare l'obbligo di mantenimento a favore dei figli e della moglie, non avrebbe tenuto conto delle spese da lui sostenute nel periodo che va dal 2019 al 2021, aventi titolo nell'immobile adibito a casa familiare. Né avrebbe
5 correttamente valutato la situazione reddituale del , che sarebbe più Parte_1 critica di quella emergente dalla sentenza, in ragione dei diversi finanziamenti accesi, comunque a vario titolo connessi alle esigenze familiari.
Tale motivo è infondato.
Nel dettaglio, il deduce di aver indebitamente sostenuto tutta una Parte_1 serie di spese a titolo di arretrati (spese condominiali arretrate, TARI arretrati, ma anche spese straordinarie deliberate dal condominio per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa familiare) che sarebbero state, invece, di competenza della moglie (dal momento che è quest'ultima ad usufruire dell'immobile, sin dal 2018). Tali elementi possono essere presi in considerazione per valutare la situazione patrimoniale del , ma non Parte_1 possono essere usati, come l'appellante sembrerebbe suggerire, per diminuire l'assegno di mantenimento. La debenza o meno di tali spese è questione diversa e autonoma dalle questioni oggetto del presente giudizio di separazione che invece riguarda la situazione economico-reddituale dei coniugi, e non anche il piano degli obblighi restitutori che uno dei due coniugi vanta nei confronti dell'altro (essendo tale questione soggetta al rito ordinario). Peraltro, sul punto può osservarsi che trattasi di spese legate all'immobile che, perlomeno formalmente, è di proprietà esclusiva del . Parte_1
Più significative sono le circostanze relative ai più prestiti che il ha Parte_1 acceso. A tal fine, l'appellante produce il contratto di mutuo casa per il quale corrisponde all'incirca € 400,00 ogni mese (relativo alla somma di € 65.000,00 che sarebbe stato stipulato ex novo per estinguere il precedente mutuo), nonché altro finanziamento di € 10.000,00 erogato nel 2018 (con scadenza nel 2028) per il quale corrisponde 125,00 € mensili ed infine risulta provato altresì provato il finanziamento acceso nel 2019 per l'acquisto dell'auto, per il quale sono corrisposti € 215,00 sempre mensilmente, che però è destinato ad estinguersi nel 2026 (circostanza dedotta dal numero di rate indicate, ossia 84, nel contratto di acquisto dell'auto). Non trova, invece, riscontro probatorio l'ulteriore spesa dedotta, pari a € 175,00. Quanto alle entrate, la situazione reddituale del può essere confermata, per come rilevata dal primo Parte_1 giudice: egli guadagna all'incirca 2000 € al mese, oltre alla tredicesima e agli straordinari (arrivando talvolta a 2500 €); ancora, nel 2022 il reddito complessi annuale dichiarato è pari ad € 31.840,00, non sostiene spese per affitto in quando vive presso i genitori.
6 Tanto premesso, detratti le spese per i finanziamenti accesi e la cifra da corrispondere a titolo di mantenimento, l'importo di cui il disporrebbe Parte_1 si aggira attorno ai € 400,00 mensili (destinato ad aumentare con l'estinzione del finanziamento per l'auto).
Quanto alla situazione reddituale della può osservarsi che nell'ultima CP_1 dichiarazione depositata, la stessa dichiarava di percepire uno stipendio netto di 612 € mensili (cfr. CUD del 2022, dove il reddito annuale complessivo è pari a 7.384,98 €) e non ha entrate extra. Percepisce l'assegno unico che è destinato al mantenimento dei figli e che dunque non rileva nel calcolo del reddito. Deve far fronte alle spese di utenza per la casa familiare e si occupa materialmente dei figli, che adesso hanno rispettivamente 18 e 12 anni, deduce inoltre di provvedere in via esclusiva, nonostante la diversa statuizione del giudice che ripartiva per la metà il carico, al pagamento delle spese straordinarie. Ancora, precisa altresì che il tiene i figli un giorno a settimana, anziché due Parte_1
(come da provvedimento del giudice), oltre al fine settimana alternato.
Tanto premesso, non si ravvedono i presupposti per la diminuzione di entrambi gli assegni di mantenimento. La situazione reddituale del è stata Parte_1 adeguatamente valutata, considerato che la cifra di € 150,00 riconosciuta a favore della moglie è certamente minima. Altrettanto corretta è la cifra di €
350,00 riconosciuta per ciascun figlio. Il contributo per il mantenimento dei figli
è stato determinato in proporzione alla quantità del tempo che gli stessi trascorrono con il padre e, quindi, tenendo del fatto che convivono con la madre.
Sul punto, peraltro, può richiamarsi consolidata giurisprudenza di legittimità che riconosce il diritto all'incremento del mantenimento in ragione della crescita dei figli: “…le esigenze della prole aumentano in funzione del progredire degli anni
e dunque sono notoriamente legate alla crescita, agli studi, allo sviluppo della personalità dei figli in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, e non hanno bisogno di specifica dimostrazione” (cfr.
Cass Civ. nn. 13664/2022, 11724/2023).
Deve poi darsi atto del fatto che l'appellante ha provveduto a depositare solo gli estratti del c/c acceso presso la banca Crèdit Agricole e non anche quello acceso presso l'Intesa San Paolo e manca altresì la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2023. A tal proposito, può osservarsi che dalla disamina del c/c suddetto risultano ingenti spese di natura personale sostenute mensilmente, estranee all'attività lavorativa e alle necessità familiari, che valgono a dimostrare una certa capacità reddituale.
7 Col secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto che l'assegno unico spettasse esclusivamente alla coniuge
CP_1
Anche tale censura è infondata.
Seppur è vero che l'assegno unico spetta ad entrambi i genitori quando l'affidamento è condiviso, va parimenti precisato che il coniuge che convive con i figli può ottenere il diritto di riscuotere per intero l'assegno unico. Può dunque condividersi la statuizione del giudice di prime cure sul punto.
Col terzo motivo d'appello, infine, il ha censurato la sentenza di primo Parte_1 grado in punto di liquidazione delle spese legali, assumendo che la valutazione operata dal Tribunale sia errata, avendo condannato lo stesso al pagamento per compensi per un totale di € 14.203,00.
Il motivo è fondato. In effetti, il compenso risulta eccessivo qualora confrontato con quello ipotetico calcolato sulla base dei seguenti criteri: valore della causa indeterminato-bassa complessità e parametri medi. Non sussiste errore, invece, per la mancata riduzione de compenso in ragione dell'ammissione a gratuito patrocinio di controparte. Sul punto, sono corrette le deduzione di parte appellata, la quale ha precisato che la riduzione del 50% (ai sensi degli artt. 82
e 83 TUSG) per l'ammissione della parte al GP rilevi esclusivamente in sede di emanazione del decreto di liquidazione, non anche in sede di liquidazione di spese processuali in sentenza.
Il compenso per le spese di lite di primo grado deve comunque essere riquantificato.
Deve, infine, essere accolto l'appello incidentale della CP_1
La stessa chiede che sia accertato o comunque meglio precisato il suo diritto a percepire gli assegni familiari antecedenti all'introduzione dell'assegno unico, avvenuta il 1° marzo 2022. Deducendo sul punto che la mancata indicazione della data a partire dalla quale avrebbe diritto a percepire gli assegni, non le consente di ottenere gli arretrati dall'IN (per mancato consenso espresso dell'altro coniuge).
Sulla questione, può osservarsi che il diritto a percepire gli assegni familiari a favore della era effettivamente già stato riconosciuto dal Tribunale con CP_1 ordinanza del 14.12.2021, intervenuta ad integrare l'ordinanza presidenziale del
28.05.2021. Tuttavia, in sentenza, il Tribunale si è limitato ad attribuire l'assegno unico a favore della coniuge, senza precisarne l'effettiva decorrenza.
8 Ebbene, poiché non è dato conoscere il precedente asseto patrimoniale fra le parti non vi è motivo di discostarsi dalla regola generale, facendo decorrere la debenza dell'assegno unico dalla data della domanda giudiziale.
L'accoglimento dell'appello incidentale e dell'appello principale limitatamente alle spese, comporta la parziale riforma della sentenza con necessità di rideterminare le spese del primo grado di giudizio tenendo conto dell'esito complessivo della lite che vede la prevalente soccombenza della parte appellante. Tali spese vengono liquidate a carico del soccombente, come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa.
Le spese del presente giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, andranno compensate per la metà ponendo a carico del la residua Parte_1 metà calcolata avuto riguardo ai parametri medi ed esclusi i compensi per la fase istruttoria.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata a) Attribuisce a l'assegno unico con decorrenza dalla domanda CP_1 giudiziale;
b) Condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese Parte_1 del giudizio di primo grado di relative all'anno 2020 che liquida in CP_1 complessivi € 2.905,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie IVA e CPA e, in favore della stessa per le spese successive, che liquida in € 4.711,00 CP_1 oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA
-conferma nel resto la sentenza impugnata;
-compensa nella misura della metà le spese del presente grado giudizio, e condanna al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 residua metà che liquida, in € 3.473, oltre alle spese generali
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Consigliere rel.
Dott.ssa L. D'Amelio
Il Presidente
Dott. G. Sgambati
9 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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