Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 190
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata impugnazione atto impositivo

    La Corte ha ritenuto che la fondatezza della pretesa fiscale dovesse essere contestata impugnando l'atto impositivo, la cui mancata impugnazione lo ha reso definitivo e irretrattabile. Pertanto, la fondatezza non può essere valutata in questa sede.

  • Rigettato
    Vizi propri dell'ingiunzione fiscale

    La Corte ha rilevato che l'ingiunzione fiscale poteva essere impugnata solo per vizi propri, i quali non sono stati eccepiti dal contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 190
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 190
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo