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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 190/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1294/2022 depositato il 29/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Comune di Casalnuovo Monterotaro Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE FIS n. 112 TARI 2015
- INGIUNZIONE FIS n. 112 TARI 2016
- INGIUNZIONE FIS n. 112 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato il 04/7/2022 al Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG) ed acclarato al protocollo nr. 0003964, impugnava l'ingiunzione fiscale nr. 112 del 18/3/2022 notificata il
05/5/2022 con la quale veniva richiesto il pagamento della TARI per gli anni 2015-2016-2017. Contestava la fondatezza della pretesa fiscale e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Casalnuovo Monterotaro non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni:
1) Esso investe la fondatezza della pretesa fiscale, la quale andava tuttavia contestata impugnando l'atto impositivo, ovvero l'accertamento nr. 379 del 05/10/2020 notificato il 22/10/2020, così come specificato nel ricorso.
La mancata impugnazione ha reso l'accertamento definitivo e la pretesa irretrattabile sicchè non può valutarsene la fondatezza in questa sede.
2) L'ingiunzione fiscale, costituente oggetto di ricorso, poteva essere impugnata ai sensi dell'art. 19 comma
3 del D. L.vo 546/92 unicamente per vizi propri i quali non sono stati tuttavia eccepiti.
Consegue da quanto detto il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese in ragione della mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1294/2022 depositato il 29/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Comune di Casalnuovo Monterotaro Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE FIS n. 112 TARI 2015
- INGIUNZIONE FIS n. 112 TARI 2016
- INGIUNZIONE FIS n. 112 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato il 04/7/2022 al Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG) ed acclarato al protocollo nr. 0003964, impugnava l'ingiunzione fiscale nr. 112 del 18/3/2022 notificata il
05/5/2022 con la quale veniva richiesto il pagamento della TARI per gli anni 2015-2016-2017. Contestava la fondatezza della pretesa fiscale e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Casalnuovo Monterotaro non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni:
1) Esso investe la fondatezza della pretesa fiscale, la quale andava tuttavia contestata impugnando l'atto impositivo, ovvero l'accertamento nr. 379 del 05/10/2020 notificato il 22/10/2020, così come specificato nel ricorso.
La mancata impugnazione ha reso l'accertamento definitivo e la pretesa irretrattabile sicchè non può valutarsene la fondatezza in questa sede.
2) L'ingiunzione fiscale, costituente oggetto di ricorso, poteva essere impugnata ai sensi dell'art. 19 comma
3 del D. L.vo 546/92 unicamente per vizi propri i quali non sono stati tuttavia eccepiti.
Consegue da quanto detto il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese in ragione della mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.