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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 5378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5378 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45560/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Paolo Pisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45560/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADELASCO TIZIANO, elettivamente domiciliato
[...] P.IVA_1 in VIA BONI, 24 20144 MILANO presso il difensore avv. ADELASCO TIZIANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACI Controparte_1 P.IVA_2
LUCA, elettivamente domiciliato in VIA DE AMICIS, 45 20123 MILANO presso il difensore avv. PACI LUCA
CONVENUTO
- OGGETTO: risarcimento danni.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 26/6/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
La stessa si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dalla società con atto di Parte_2 citazione, regolarmente notificato, con il quale ha convenuto in giudizio il Controparte_2 CP_
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) dato atto che è stato assolto l'onere di
[...]
pagina 1 di 7 presentazione della domanda obbligatoria di mediazione ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, accogliere la presente domanda, e condannare per l'effetto il , in persona del suo Controparte_3
Amministratore pro-tempore, al risarcimento del danno a favore della
[...] quantificato in € 90.034,36 come in narrativa, oltre interessi legali dal dovuto al Parte_3 saldo, per il costo di re impermeabilizzazione delle aiole ubicate nel cortile alla partita 169718, fg. 472, mapp.
39 Catasto Milano per la dedotta violazione contrattuale del punto 3 dell'atto di vendita pilota 20.10.1967 Rep.
110505 Notaio Dott. di Milano, e conseguente responsabilità; 2) con vittoria delle spese, Persona_1 comprese quelle generali ex art. 2 2° comma D.M. n. 55/2014, e compensi professionali, oltre C.P.A.”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il convenuto eccependo preliminarmente la CP_1 prescrizione della domanda e, comunque chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice perché infondata in fatto e diritto e non provata. Il tutto con vittoria delle spese e delle competenze di lite aumentate del rimborso forfetario dell'iva e della c.p.a. come per legge.
La causa veniva assegnata al giudice di questa sezione del Tribunale di Milano, dott.ssa Lorenza Zuffada.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della udienza di comparizione personale delle parti, considerato che nessuno compariva personalmente per parte attrice, la causa veniva rinviata all'udienza del
6.11.2024 per la comparizione personale delle parti ai fini di tentarne la conciliazione.
Nelle more, a seguito del trasferimento ad altra sezione di questo Tribunale della Dr.ssa Zuffada la causa veniva definitivamente assegnata a questo giudice che, con decreto del 30.10.2024 la rinviava per i medesimi incombenti al 15.1.2025.
All'esito dell'udienza del 15.1.2025, sciogliendo la riserva assunta in quella occasione, non venivano ammesse le prove orali articolate e richieste dalle parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.6.2025 con termine per il deposito di brevi note conclusionali sino a dieci giorni prima dell'udienza.
Entrambe le parti depositavano le loro note cnclusionali.
Parte attrice precisava le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, che qui si trascrivono integralmente: “1) in via preliminare rigettare l'eccezione di prescrizione della domanda svolta, accertandone e dichiarandone la tempestività per la sospensione dei termini processuali prevista dagli artt. 83 2° comma del D.L. n. 18/2020 e 36 1° comma del D.L. n. 23/2020, anche per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, che hanno comportato la complessiva sospensione delle attività processuali dal 9.3.2020 all'11.5.2020, e per l'effetto anche una proroga del decorso dei termini di prescrizione/decadenza che sarebbero stati interrotti/impediti da detti atti introduttivi, e la possibilità di rilascio della procura alle liti “a distanza” solo col 30.4.2020 ex art. 83 20-ter del D.L. n. 18/2020; 2) sempre in via preliminare disporre, se del caso, con ordinanza ex art. 363 bis 1° comma c.p.c. il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione, affinché questa, previo vaglio di ammissibilità da parte del Primo Presidente, in sede pregiudiziale, enunci un principio di diritto in ordine alla seguente questione: “Dica la Corte di
Cassazione se l'art. 83 2° comma del D.L. n. 18/2020 nella misura in cui dispone, per il periodo dal 9 Marzo al
pagina 2 di 7 15 Aprile 2020, poi esteso dall'art. 36 1° comma del D.L. n. 23/2020 all'11 Maggio 2020, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, e così per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, debba essere inteso nel senso che debba ritenersi sospeso, per il medesimo periodo, anche il termine di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., o debba invece essere interpretato nel senso che detto termine di prescrizione abbia continuato a decorrere anche nel predetto periodo emergenziale”, sospendendo per l'effetto ai sensi del 2° comma il procedimento, in attesa del pronunciamento della Suprema Corte;
3) nel merito, dato atto che è stato assolto l'onere di presentazione della domanda obbligatoria di mediazione ex art. 5
D.Lgs. n. 28/2010, accogliere la presente domanda, e condannare per l'effetto il Controparte_3
, in persona del suo Amministratore pro-tempore, al risarcimento del danno a favore della
[...] quantificato in € 90.034,36 come nell'atto Parte_4 introduttivo del giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, per il costo di reimpermeabilizzazione delle aiole ubicate nel cortile alla partita 169718, fg. 472, mapp. 39 Catasto Mi-lano, per la dedotta violazione contrattuale del punto 3 dell'atto di vendita pilota 20.10.1967 Rep. 110505 Notaio Dott. Persona_1 di Milano, e conseguente responsabilità per inadempimento contrattuale;
4) con vittoria delle spese, comprese quelle generali ex art. 2 2° comma D.M. n. 55/2014, e compensi professionali, oltre C.P.A. In via istruttoria richiama le istanze di prove orali di cui alla 2^ me-moria integrativa ex art. 171 ter c.p.c.
7.6.2024. Si oppone alle istanze istruttorie del convenuto di cui alla 2^ memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. CP_1
10.6.2024, come da 3^ memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. 19.6.2024”.
Parte convenuta precisava le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che qui trascrivono integralmente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta da parte attrice essendo infondata in fatto e diritto, prescritta e non provata;
con vittoria di spese e competenze di lite aumentate del rimborso forfetario dell'iva e della c.p.a. come per legge”.
All'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, la causa viene oggi decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 5.12.2023 per mancata adesione del Condominio e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Nel merito della controversia parte attrice deduce:
- di essere proprietaria di un immobile adibito ad autorimessa pubblica (attualmente concessa in locazione) situato in Milano, via Savona n. 6, con i relativi depositi, le sovrastanti aree di copertura destinate a cortile interno e ad aiuole, con piantumazione bassa, del convenuto e ai due corpi di box interni;
CP_3
- che secondo il contratto di compravendita stipulato in data 20.12.1967 tra la signora e la Parte_5
Immobiliare Ordelafo S.p.a. (originaria unica proprietaria dell'immobile) l'area soprastante l'autorimessa ed identificata con la particella catastale n. 39, di cui risulta proprietaria la attrice e sulla quale risulta costituita in favore del convenuto una servitù perpetua di passo pedonale e di passo carraio, deve essere sempre CP_1
pagina 3 di 7 tenuta dagli aventi causa della società venditrice parte a cortile di transito e parte ad aiuole con piantumazione bassa (cfr. art. 3 del contratto);
- che il , pur essendone obbligato ai sensi dell'art. 6 del suddetto contratto, non ha mai effettuato CP_1 alcuna manutenzione dei cortili e della stradella di accesso ai medesimi posta alla via Savona n. 6, piantando all'interno delle aiuole, a circa 30 cm da terra, piante di alto e medio fusto (magnolie e betulle) così contravvenendo a quanto previsto dall'art. 3 del contratto (cfr. doc. 25, 26);
- che secondo le conclusioni (cfr. doc. 20) cui è pervenuto il proprio tecnico di parte, Geometra
[...]
le cause delle gravi infiltrazioni che hanno interessato la propria autorimessa nel lontano marzo 2008 Per_2 sarebbero tutte riconducibili alla mancata manutenzione dei cortili da parte del e in particolare allo CP_3 stato degli strati impermeabilizzanti originali, eseguiti con bitumi a caldo, a) ormai invecchiati, b) con carenze rispetto ai raccordi contro le murature ed i telai delle griglie ossidati, c) sottoposti a usura e sforzi non assorbiti per la tipologia delle pavimentazioni, fessurate e lesionate, soggette a transito veicolare, d) probabilmente deteriorati dalle piantumazioni (radici di essenze arboree non compatibili rispetto allo spessore del terreno ed alle protezioni originali) di alberi di alto fusto;
- che in data 15.6.2009, dopo diverse contestazioni reciproche intercorse con il sulle spese da CP_1 sostenersi per la manutenzione delle aree, al fine di porre rimedio al susseguirsi delle infiltrazioni e all'inerzia di parte oggi convenuta, stipulava con la un contratto di appalto dei lavori di Parte_6 impermeabilizzazione dei cortili subordinandone l'esecuzione alla condizione sospensiva del rilascio da parte del di apposita autorizzazione ad occupare le aree gravate da servitù di passaggio;
CP_3
- che, pervenuta in data 10.7.2009 l'autorizzazione condominiale all'esecuzione dei predetti lavori a cura e spese di parte attrice, gli stessi venivano effettuati dalla e conclusi dalla stessa a fine agosto Parte_6
2009.
Su questi presupposti in fatti allega di avere il diritto a vedersi risarcita dal dell'importo di euro CP_1
90.034,46 pagato alla per l'esecuzione dei lavori straordinari di impermeabilizzazione Parte_6 delle aiuole ubicate nel cortile identificato con la particella catastale n. 39 perché commissionati alla stessa a causa della compromissione dell'originaria impermeabilizzazione delle aiuole cagionata dalla piantumazione di alberi di alto fusto effettuata in violazione dell'art. 3 del contratto pilota stipulato avanti al notaio in Per_1 data 20.10.1967.
Allega inoltre di aver richiesto detto risarcimento con lettere di diffida e costituzione in mora trasmesse in data
8.8.2013 e 23.9.2013 e che il suo diritto sussiste indipendentemente dalla delibera con la quale l'assemblea condominiale in data 3.9.2013, punto n. 3 dell'O.D.G., ha deciso di rifiutare di corrispondere il richiesto importo di euro 90.034,46.
Il si difende eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 del diritto di CP_1 credito di parte attrice essendo decorsi più di dieci anni tra l'ultima richiesta di pagamento, datata 23.9.2013 (cfr. doc. 30 del fascicolo di parte attrice), e la domanda di mediazione datata 3.11.2023 (cfr. doc. 32 del fascicolo di parte attrice).
pagina 4 di 7 Nel merito sostiene che la domanda risulta infondata in quanto:
- non risulta provato che il disposto di cui all'art. 3 del contratto di compravendita stipulato in data 20.12.1967 sia riferibile al Condominio, in quanto il contratto invocato dalla società attrice sarebbe stato stipulato tra la società venditrice, unica proprietaria del tempo, e la signora Parte_5
- l'art. 3 dell'invocato contratto di compravendita non prevede un espresso divieto di piantumazione alta, sicché la menzione della piantumazione bassa poteva e può essere interpretata quale mera indicazione e non come un vero e proprio impegno, essendo quest'ultimo identificabile nella sola destinazione dell'area a cortile di transito e ad aiuola;
- che il nesso di causalità tra il deterioramento degli strati impermeabilizzati e la piantumazione degli alberi ad alto fusto non risulta provato considerato che il tecnico di pare attrice avrebbe concluso che tra le cause del danno e/o deterioramento e delle infiltrazioni vi sarebbero a) la vetusta degli originali strati, b) le carenze rispetto ai raccordi contro le murature ed i telai delle griglie ossidati, c) l'usura e gli sforzi non assorbiti per il transito veicolare, costituendo invece la piantumazione degli alberi ad alto fusto una mera probabilità e non una certezza dell'avvenuto deterioramento;
- diversamente da quanto sostenuto da parte attrice il non ha piantumato nelle aiuole dell'area in CP_1 questione delle magnolie e delle betulle e che ciò risulterebbe provato dall'elenco delle piante da abbattere allegato alla DIA PG 526284/2009, nel quale non risulta alcuna magnolia e alcuna betulla e dai preliminari di compravendita depositati quali doc. 1, 2 dai quali si ricava che le piante di alto fusto fossero già presenti nell'area in questione dal lontano 1968.
In via preliminare e pregiudiziale va esaminata l'eccepita prescrizione del credito vantato da parte attrice.
E' pacifico in atti che tale credito ha natura contrattuale ed allo stesso, quindi, si applica la prescrizione decennale ex art. 2946 cc;
nonchè che la attrice ha chiesto il risarcimento dei danni in esame con lettere di diffida e costituzione in mora trasmesse in data 8.8.2013 e 23.9.2013 e poi con la domanda di mediazione del
3.11.2023.
Parte attrice contesta la eccezione del convenuto invocando la applicazione della normativa sulla CP_1 sospensione del decorso dei termini delle attività processuali a causa dell'emergenza epidemiologica CO-VID-19 come prevista dall'art. 83 comma 2 del D.L. n. 18/2020 e della successiva proroga operata dall'art. 36 comma 1 del D.L. n. 23/2020, che hanno comportato la complessiva sospensione delle attività processuali dal 9.3.2020 all'11.5.2020.
Allega quindi che, per l'effetto di tale normativa, anche il termine di prescrizione del suo credito sarebbe stato interrotto/impedito nel periodo di cui alla sopra richiamata normativa emergenziale, per complessivi 64 giorni;
e che, conseguentemente alla data della domanda di mediazione il credito non era prescritto.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Va preliminarmente rilevato che non è pertinente ai fini della risoluzione del caso in esame la giurisprudenza invocata da parte attrice ed in particolare la ordinanza della Cassazione Sez. 1^ n°960/2025, atteso che la stessa si è pronunciata sulla diversa materia, regolamentata specificamente dall'art. 67, d.l. n. 18 del 2020, dei termini pagina 5 di 7 relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Mentre, per quanto riguarda il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione disposto dal Tribunale di
Napoli Nord ,3^ Sez. Civile, con ordinanza ex art. 363 bis 1° comma c.p.c. del 4.1.2024, lo stesso verteva in tema di termini di decadenza ex art 69 legge fallimentare e la Corte di Cassazione, Sez. U, con Decreto n. 4121 del 2024, lo ha dichiarato inammissibile.
Va quindi osservato che la normativa emergenziale CO-VID-19 invocata da parte attrice si riferisce alla sola sospensione dei termini processuali che sarebbero venuti a scadere nei periodi previsti dalla stessa e comunque ai soli casi di termini sostanziali per i quali la possibilità di agire in giudizio per interromperli costituiva per il titolare del diritto l'unico rimedio per farlo valere.
Nel caso in esame si verte in tema di decorrenza di un termine sostanziale di prescrizione rientrante tra quelli previsti dall'art.2946 cc..
Per esercitare lo stesso non era necessario il compimento delle attività processuali i cui termini erano stati sospesi con l'art. 83 comma 8 del D.L. n. 18/2020, ben potendo parte attrice interrompere il decorso dello stesso anche con la trasmissione di un atto stragiudiziale o con la notifica di una diffida a mezzo posta elettronica certificata, anche durante il periodo della emergenza pandemica.
Difatti l'utilizzo degli strumenti elettronici di comunicazione, usati abitualmente per le comunicazioni commerciali ed i contratti, non era per nulla impedito ed anzi il loro utilizzo era stato incentivato proprio a seguito del lockdown conseguente alla emergenza pandemica.
Non risulta dunque giustificato che la società attrice, certamente dotata di detti strumenti e delle relative competenze e capacità professionali, abbia esercitato il suo diritto solo dopo il decorso del termine decennale di prescrizione, senza mai sollecitare il risarcimento in esame nelle more.
Ne consegue che, alla data del 23/9/2023 quando erano decorsi 10 anni dall'ultima diffida del 23/9/2013, è intervenuta la prescrizione del diritto oggetto di causa e, conseguentemente, il rigetto delle domande attoree.
Con rigetto o assorbimento di ogni altra domanda e eccezione sollevata in giudizio tra le parti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese e competenze processuali e di mediazione, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., vanno poste a carico della attrice ed a favore del convenuto . CP_1
Le stesse, determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra domanda e istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
1) Rigetta le domande di parte attrice Parte_2
2) Condanna la attrice a corrispondere al convenuto di Parte_2 CP_1
pagina 6 di 7 , in Milano, le spese e competenze di lite e di mediazione, liquidate in €.5.000,00 per compensi, Controparte_3 oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, come per legge.
Milano, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Pietro Paolo Pisani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Paolo Pisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45560/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADELASCO TIZIANO, elettivamente domiciliato
[...] P.IVA_1 in VIA BONI, 24 20144 MILANO presso il difensore avv. ADELASCO TIZIANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACI Controparte_1 P.IVA_2
LUCA, elettivamente domiciliato in VIA DE AMICIS, 45 20123 MILANO presso il difensore avv. PACI LUCA
CONVENUTO
- OGGETTO: risarcimento danni.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 26/6/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
La stessa si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dalla società con atto di Parte_2 citazione, regolarmente notificato, con il quale ha convenuto in giudizio il Controparte_2 CP_
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) dato atto che è stato assolto l'onere di
[...]
pagina 1 di 7 presentazione della domanda obbligatoria di mediazione ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, accogliere la presente domanda, e condannare per l'effetto il , in persona del suo Controparte_3
Amministratore pro-tempore, al risarcimento del danno a favore della
[...] quantificato in € 90.034,36 come in narrativa, oltre interessi legali dal dovuto al Parte_3 saldo, per il costo di re impermeabilizzazione delle aiole ubicate nel cortile alla partita 169718, fg. 472, mapp.
39 Catasto Milano per la dedotta violazione contrattuale del punto 3 dell'atto di vendita pilota 20.10.1967 Rep.
110505 Notaio Dott. di Milano, e conseguente responsabilità; 2) con vittoria delle spese, Persona_1 comprese quelle generali ex art. 2 2° comma D.M. n. 55/2014, e compensi professionali, oltre C.P.A.”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il convenuto eccependo preliminarmente la CP_1 prescrizione della domanda e, comunque chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice perché infondata in fatto e diritto e non provata. Il tutto con vittoria delle spese e delle competenze di lite aumentate del rimborso forfetario dell'iva e della c.p.a. come per legge.
La causa veniva assegnata al giudice di questa sezione del Tribunale di Milano, dott.ssa Lorenza Zuffada.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della udienza di comparizione personale delle parti, considerato che nessuno compariva personalmente per parte attrice, la causa veniva rinviata all'udienza del
6.11.2024 per la comparizione personale delle parti ai fini di tentarne la conciliazione.
Nelle more, a seguito del trasferimento ad altra sezione di questo Tribunale della Dr.ssa Zuffada la causa veniva definitivamente assegnata a questo giudice che, con decreto del 30.10.2024 la rinviava per i medesimi incombenti al 15.1.2025.
All'esito dell'udienza del 15.1.2025, sciogliendo la riserva assunta in quella occasione, non venivano ammesse le prove orali articolate e richieste dalle parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.6.2025 con termine per il deposito di brevi note conclusionali sino a dieci giorni prima dell'udienza.
Entrambe le parti depositavano le loro note cnclusionali.
Parte attrice precisava le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, che qui si trascrivono integralmente: “1) in via preliminare rigettare l'eccezione di prescrizione della domanda svolta, accertandone e dichiarandone la tempestività per la sospensione dei termini processuali prevista dagli artt. 83 2° comma del D.L. n. 18/2020 e 36 1° comma del D.L. n. 23/2020, anche per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, che hanno comportato la complessiva sospensione delle attività processuali dal 9.3.2020 all'11.5.2020, e per l'effetto anche una proroga del decorso dei termini di prescrizione/decadenza che sarebbero stati interrotti/impediti da detti atti introduttivi, e la possibilità di rilascio della procura alle liti “a distanza” solo col 30.4.2020 ex art. 83 20-ter del D.L. n. 18/2020; 2) sempre in via preliminare disporre, se del caso, con ordinanza ex art. 363 bis 1° comma c.p.c. il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione, affinché questa, previo vaglio di ammissibilità da parte del Primo Presidente, in sede pregiudiziale, enunci un principio di diritto in ordine alla seguente questione: “Dica la Corte di
Cassazione se l'art. 83 2° comma del D.L. n. 18/2020 nella misura in cui dispone, per il periodo dal 9 Marzo al
pagina 2 di 7 15 Aprile 2020, poi esteso dall'art. 36 1° comma del D.L. n. 23/2020 all'11 Maggio 2020, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, e così per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, debba essere inteso nel senso che debba ritenersi sospeso, per il medesimo periodo, anche il termine di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., o debba invece essere interpretato nel senso che detto termine di prescrizione abbia continuato a decorrere anche nel predetto periodo emergenziale”, sospendendo per l'effetto ai sensi del 2° comma il procedimento, in attesa del pronunciamento della Suprema Corte;
3) nel merito, dato atto che è stato assolto l'onere di presentazione della domanda obbligatoria di mediazione ex art. 5
D.Lgs. n. 28/2010, accogliere la presente domanda, e condannare per l'effetto il Controparte_3
, in persona del suo Amministratore pro-tempore, al risarcimento del danno a favore della
[...] quantificato in € 90.034,36 come nell'atto Parte_4 introduttivo del giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, per il costo di reimpermeabilizzazione delle aiole ubicate nel cortile alla partita 169718, fg. 472, mapp. 39 Catasto Mi-lano, per la dedotta violazione contrattuale del punto 3 dell'atto di vendita pilota 20.10.1967 Rep. 110505 Notaio Dott. Persona_1 di Milano, e conseguente responsabilità per inadempimento contrattuale;
4) con vittoria delle spese, comprese quelle generali ex art. 2 2° comma D.M. n. 55/2014, e compensi professionali, oltre C.P.A. In via istruttoria richiama le istanze di prove orali di cui alla 2^ me-moria integrativa ex art. 171 ter c.p.c.
7.6.2024. Si oppone alle istanze istruttorie del convenuto di cui alla 2^ memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. CP_1
10.6.2024, come da 3^ memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. 19.6.2024”.
Parte convenuta precisava le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che qui trascrivono integralmente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta da parte attrice essendo infondata in fatto e diritto, prescritta e non provata;
con vittoria di spese e competenze di lite aumentate del rimborso forfetario dell'iva e della c.p.a. come per legge”.
All'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, la causa viene oggi decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 5.12.2023 per mancata adesione del Condominio e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Nel merito della controversia parte attrice deduce:
- di essere proprietaria di un immobile adibito ad autorimessa pubblica (attualmente concessa in locazione) situato in Milano, via Savona n. 6, con i relativi depositi, le sovrastanti aree di copertura destinate a cortile interno e ad aiuole, con piantumazione bassa, del convenuto e ai due corpi di box interni;
CP_3
- che secondo il contratto di compravendita stipulato in data 20.12.1967 tra la signora e la Parte_5
Immobiliare Ordelafo S.p.a. (originaria unica proprietaria dell'immobile) l'area soprastante l'autorimessa ed identificata con la particella catastale n. 39, di cui risulta proprietaria la attrice e sulla quale risulta costituita in favore del convenuto una servitù perpetua di passo pedonale e di passo carraio, deve essere sempre CP_1
pagina 3 di 7 tenuta dagli aventi causa della società venditrice parte a cortile di transito e parte ad aiuole con piantumazione bassa (cfr. art. 3 del contratto);
- che il , pur essendone obbligato ai sensi dell'art. 6 del suddetto contratto, non ha mai effettuato CP_1 alcuna manutenzione dei cortili e della stradella di accesso ai medesimi posta alla via Savona n. 6, piantando all'interno delle aiuole, a circa 30 cm da terra, piante di alto e medio fusto (magnolie e betulle) così contravvenendo a quanto previsto dall'art. 3 del contratto (cfr. doc. 25, 26);
- che secondo le conclusioni (cfr. doc. 20) cui è pervenuto il proprio tecnico di parte, Geometra
[...]
le cause delle gravi infiltrazioni che hanno interessato la propria autorimessa nel lontano marzo 2008 Per_2 sarebbero tutte riconducibili alla mancata manutenzione dei cortili da parte del e in particolare allo CP_3 stato degli strati impermeabilizzanti originali, eseguiti con bitumi a caldo, a) ormai invecchiati, b) con carenze rispetto ai raccordi contro le murature ed i telai delle griglie ossidati, c) sottoposti a usura e sforzi non assorbiti per la tipologia delle pavimentazioni, fessurate e lesionate, soggette a transito veicolare, d) probabilmente deteriorati dalle piantumazioni (radici di essenze arboree non compatibili rispetto allo spessore del terreno ed alle protezioni originali) di alberi di alto fusto;
- che in data 15.6.2009, dopo diverse contestazioni reciproche intercorse con il sulle spese da CP_1 sostenersi per la manutenzione delle aree, al fine di porre rimedio al susseguirsi delle infiltrazioni e all'inerzia di parte oggi convenuta, stipulava con la un contratto di appalto dei lavori di Parte_6 impermeabilizzazione dei cortili subordinandone l'esecuzione alla condizione sospensiva del rilascio da parte del di apposita autorizzazione ad occupare le aree gravate da servitù di passaggio;
CP_3
- che, pervenuta in data 10.7.2009 l'autorizzazione condominiale all'esecuzione dei predetti lavori a cura e spese di parte attrice, gli stessi venivano effettuati dalla e conclusi dalla stessa a fine agosto Parte_6
2009.
Su questi presupposti in fatti allega di avere il diritto a vedersi risarcita dal dell'importo di euro CP_1
90.034,46 pagato alla per l'esecuzione dei lavori straordinari di impermeabilizzazione Parte_6 delle aiuole ubicate nel cortile identificato con la particella catastale n. 39 perché commissionati alla stessa a causa della compromissione dell'originaria impermeabilizzazione delle aiuole cagionata dalla piantumazione di alberi di alto fusto effettuata in violazione dell'art. 3 del contratto pilota stipulato avanti al notaio in Per_1 data 20.10.1967.
Allega inoltre di aver richiesto detto risarcimento con lettere di diffida e costituzione in mora trasmesse in data
8.8.2013 e 23.9.2013 e che il suo diritto sussiste indipendentemente dalla delibera con la quale l'assemblea condominiale in data 3.9.2013, punto n. 3 dell'O.D.G., ha deciso di rifiutare di corrispondere il richiesto importo di euro 90.034,46.
Il si difende eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 del diritto di CP_1 credito di parte attrice essendo decorsi più di dieci anni tra l'ultima richiesta di pagamento, datata 23.9.2013 (cfr. doc. 30 del fascicolo di parte attrice), e la domanda di mediazione datata 3.11.2023 (cfr. doc. 32 del fascicolo di parte attrice).
pagina 4 di 7 Nel merito sostiene che la domanda risulta infondata in quanto:
- non risulta provato che il disposto di cui all'art. 3 del contratto di compravendita stipulato in data 20.12.1967 sia riferibile al Condominio, in quanto il contratto invocato dalla società attrice sarebbe stato stipulato tra la società venditrice, unica proprietaria del tempo, e la signora Parte_5
- l'art. 3 dell'invocato contratto di compravendita non prevede un espresso divieto di piantumazione alta, sicché la menzione della piantumazione bassa poteva e può essere interpretata quale mera indicazione e non come un vero e proprio impegno, essendo quest'ultimo identificabile nella sola destinazione dell'area a cortile di transito e ad aiuola;
- che il nesso di causalità tra il deterioramento degli strati impermeabilizzati e la piantumazione degli alberi ad alto fusto non risulta provato considerato che il tecnico di pare attrice avrebbe concluso che tra le cause del danno e/o deterioramento e delle infiltrazioni vi sarebbero a) la vetusta degli originali strati, b) le carenze rispetto ai raccordi contro le murature ed i telai delle griglie ossidati, c) l'usura e gli sforzi non assorbiti per il transito veicolare, costituendo invece la piantumazione degli alberi ad alto fusto una mera probabilità e non una certezza dell'avvenuto deterioramento;
- diversamente da quanto sostenuto da parte attrice il non ha piantumato nelle aiuole dell'area in CP_1 questione delle magnolie e delle betulle e che ciò risulterebbe provato dall'elenco delle piante da abbattere allegato alla DIA PG 526284/2009, nel quale non risulta alcuna magnolia e alcuna betulla e dai preliminari di compravendita depositati quali doc. 1, 2 dai quali si ricava che le piante di alto fusto fossero già presenti nell'area in questione dal lontano 1968.
In via preliminare e pregiudiziale va esaminata l'eccepita prescrizione del credito vantato da parte attrice.
E' pacifico in atti che tale credito ha natura contrattuale ed allo stesso, quindi, si applica la prescrizione decennale ex art. 2946 cc;
nonchè che la attrice ha chiesto il risarcimento dei danni in esame con lettere di diffida e costituzione in mora trasmesse in data 8.8.2013 e 23.9.2013 e poi con la domanda di mediazione del
3.11.2023.
Parte attrice contesta la eccezione del convenuto invocando la applicazione della normativa sulla CP_1 sospensione del decorso dei termini delle attività processuali a causa dell'emergenza epidemiologica CO-VID-19 come prevista dall'art. 83 comma 2 del D.L. n. 18/2020 e della successiva proroga operata dall'art. 36 comma 1 del D.L. n. 23/2020, che hanno comportato la complessiva sospensione delle attività processuali dal 9.3.2020 all'11.5.2020.
Allega quindi che, per l'effetto di tale normativa, anche il termine di prescrizione del suo credito sarebbe stato interrotto/impedito nel periodo di cui alla sopra richiamata normativa emergenziale, per complessivi 64 giorni;
e che, conseguentemente alla data della domanda di mediazione il credito non era prescritto.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Va preliminarmente rilevato che non è pertinente ai fini della risoluzione del caso in esame la giurisprudenza invocata da parte attrice ed in particolare la ordinanza della Cassazione Sez. 1^ n°960/2025, atteso che la stessa si è pronunciata sulla diversa materia, regolamentata specificamente dall'art. 67, d.l. n. 18 del 2020, dei termini pagina 5 di 7 relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Mentre, per quanto riguarda il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione disposto dal Tribunale di
Napoli Nord ,3^ Sez. Civile, con ordinanza ex art. 363 bis 1° comma c.p.c. del 4.1.2024, lo stesso verteva in tema di termini di decadenza ex art 69 legge fallimentare e la Corte di Cassazione, Sez. U, con Decreto n. 4121 del 2024, lo ha dichiarato inammissibile.
Va quindi osservato che la normativa emergenziale CO-VID-19 invocata da parte attrice si riferisce alla sola sospensione dei termini processuali che sarebbero venuti a scadere nei periodi previsti dalla stessa e comunque ai soli casi di termini sostanziali per i quali la possibilità di agire in giudizio per interromperli costituiva per il titolare del diritto l'unico rimedio per farlo valere.
Nel caso in esame si verte in tema di decorrenza di un termine sostanziale di prescrizione rientrante tra quelli previsti dall'art.2946 cc..
Per esercitare lo stesso non era necessario il compimento delle attività processuali i cui termini erano stati sospesi con l'art. 83 comma 8 del D.L. n. 18/2020, ben potendo parte attrice interrompere il decorso dello stesso anche con la trasmissione di un atto stragiudiziale o con la notifica di una diffida a mezzo posta elettronica certificata, anche durante il periodo della emergenza pandemica.
Difatti l'utilizzo degli strumenti elettronici di comunicazione, usati abitualmente per le comunicazioni commerciali ed i contratti, non era per nulla impedito ed anzi il loro utilizzo era stato incentivato proprio a seguito del lockdown conseguente alla emergenza pandemica.
Non risulta dunque giustificato che la società attrice, certamente dotata di detti strumenti e delle relative competenze e capacità professionali, abbia esercitato il suo diritto solo dopo il decorso del termine decennale di prescrizione, senza mai sollecitare il risarcimento in esame nelle more.
Ne consegue che, alla data del 23/9/2023 quando erano decorsi 10 anni dall'ultima diffida del 23/9/2013, è intervenuta la prescrizione del diritto oggetto di causa e, conseguentemente, il rigetto delle domande attoree.
Con rigetto o assorbimento di ogni altra domanda e eccezione sollevata in giudizio tra le parti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese e competenze processuali e di mediazione, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., vanno poste a carico della attrice ed a favore del convenuto . CP_1
Le stesse, determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra domanda e istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
1) Rigetta le domande di parte attrice Parte_2
2) Condanna la attrice a corrispondere al convenuto di Parte_2 CP_1
pagina 6 di 7 , in Milano, le spese e competenze di lite e di mediazione, liquidate in €.5.000,00 per compensi, Controparte_3 oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, come per legge.
Milano, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Pietro Paolo Pisani
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