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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12594 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13979 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco
BATTAGLIA per procura in atti
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il
Tribunale
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/02/2023, – premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio il 12/01/1979 con , da cui non aveva avuto figli CP_1
e da cui si era separato in virtù di sentenza del Tribunale di Roma n. 16718/1987, irrevocabile, senza successiva ricostituzione dell'unione materiale e morale tra i coniugi
– ha chiesto di: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Roma in data 12 /01/1979 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Roma atto n. 00127 parte 1 serie 01 anno 1979 tra i Sigg.ri e Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza con
l'accoglimento delle seguenti condizioni: i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
integrale compensazione delle spese di lite”.
Espletato senza esito il tentativo di conciliazione, stante l'irreperibilità della resistente, all'udienza presidenziale il ricorrente ha dichiarato di non vedere più la moglie da molti anni ed ha confermato la volontà di divorziare;
pertanto, confermate in via provvisoria ed urgente le condizioni di separazione, rinnovata la notifica dell'ordinanza presidenziale, il ricorrente ha reiterato le iniziali domande e, dichiarata la contumacia della resistente, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio..
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di sentenza del Tribunale di Roma n. 16718 /1987, irrevocabile.
Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto,
i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio (trascritto nella parte I del Registro degli Atti di matrimonio, pertanto celebrato con rito civile).
L'esito negativo del tentativo di conciliazione (nell'assenza della resistente), il tempo trascorso dalla separazione e la irreperibilità della resistente convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza, senza ulteriori statuizioni, in assenza di figli e di domande accessorie.
Stante la natura costitutiva necessaria della pronuncia, va dichiarata la irripetibilità delle spese di lite (di cui peraltro lo stesso ricorrente ha chiesto la compensazione).
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede: 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma da Parte_1
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
[...] CP_1
comune (atto n. 00127, Parte I, Serie 01, Anno 1979);
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
3) spese irripetibili.
Roma, 4.9.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13979 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco
BATTAGLIA per procura in atti
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il
Tribunale
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/02/2023, – premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio il 12/01/1979 con , da cui non aveva avuto figli CP_1
e da cui si era separato in virtù di sentenza del Tribunale di Roma n. 16718/1987, irrevocabile, senza successiva ricostituzione dell'unione materiale e morale tra i coniugi
– ha chiesto di: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Roma in data 12 /01/1979 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Roma atto n. 00127 parte 1 serie 01 anno 1979 tra i Sigg.ri e Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza con
l'accoglimento delle seguenti condizioni: i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
integrale compensazione delle spese di lite”.
Espletato senza esito il tentativo di conciliazione, stante l'irreperibilità della resistente, all'udienza presidenziale il ricorrente ha dichiarato di non vedere più la moglie da molti anni ed ha confermato la volontà di divorziare;
pertanto, confermate in via provvisoria ed urgente le condizioni di separazione, rinnovata la notifica dell'ordinanza presidenziale, il ricorrente ha reiterato le iniziali domande e, dichiarata la contumacia della resistente, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio..
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di sentenza del Tribunale di Roma n. 16718 /1987, irrevocabile.
Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto,
i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio (trascritto nella parte I del Registro degli Atti di matrimonio, pertanto celebrato con rito civile).
L'esito negativo del tentativo di conciliazione (nell'assenza della resistente), il tempo trascorso dalla separazione e la irreperibilità della resistente convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza, senza ulteriori statuizioni, in assenza di figli e di domande accessorie.
Stante la natura costitutiva necessaria della pronuncia, va dichiarata la irripetibilità delle spese di lite (di cui peraltro lo stesso ricorrente ha chiesto la compensazione).
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede: 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma da Parte_1
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
[...] CP_1
comune (atto n. 00127, Parte I, Serie 01, Anno 1979);
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
3) spese irripetibili.
Roma, 4.9.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi