CASS
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2025, n. 16925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16925 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.OG AN nato in [...] il [...] 2.OG AN nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Calvisi;
et4.1.44.&,2•L" udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreWlarco Patarnello che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente alla valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen. e alla dosimetria della pena. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 3 maggio 2024 la Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza emessa il 10 dicembre 2019 dal Tribunale di Rimini, con la quale gli imputati LI AN e LI NA erano stati dichiarati colpevoli del reato di tentata rapina impropria in concorso, loro contestato perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi di due giubbotti del valore 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16925 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 28/01/2025 complessivo di euro 99,90, sottraendoli dalle scaffalature del negozio "Zara", diretto da ON MO che ivi li deteneva, usavano violenza e minaccia nei confronti di DI DO RT, addetto alla sicurezza del negozio, con spinte e pugni al petto e con minacce di morte;
in particolare, è stato contestato che i due imputati, dopo avere rimosso le placche antitaccheggio ai due giubbotti con l'ausilio di un ferretto, occultandoli nella borsa di LI NA, avvedutisi che il DI li stava controllando a distanza, riponevano i giubbotti sullo scaffale e si allontanavano dal negozio, tenendo successivamente la condotta violenta e minacciosa sopra descritta. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione, con unico atto, entrambi gli imputati, per il tramite del loro difensore, chiedendone l'annullamento e articolando tre motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo deducevano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, assumendo che la condotta tenuta da LI AN non era finalizzata a garantirsi l'impunità, considerato che lo stesso non aveva sottratto alcunché dal negozio, e che l'impiego della violenza era stato determinato dal fatto che il DI, addetto alla sicurezza, lo aveva trattenuto tentando di condurlo all'interno del locale, ciò che era stato confermato dal teste ON;
precisavano anche che LI NA non aveva adottato alcun atteggiamento aggressivo in quanto, nell'occorso, si era limitata a fermarsi. 2.2. Con il secondo motivo, non specificamente inquadrato fra quelli elencati nell'art. 606 cod. proc. pen., chiedevano che il fatto fosse riqualificato come di lieve entità, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024, ritenendo tale diminuente applicabile anche alla fattispecie tentata e considerato che i capi di abbigliamento, di valore non elevato, non erano stati sottratti né danneggiati;
chiedevano, inoltre, che la Corte sollevasse questione di legittimità costituzionale in relazione all'applicabilità della diminuente del fatto di lieve entità, così come configurata dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 86/2024, anche all'ipotesi di rapina tentata. 2.3. Con il terzo motivo deducevano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, nonché alla dosimetria della pena, con particolare riguardo alla riduzione di pena operata per il tentativo, assumendo che la Corte 2 territoriale non aveva effettuato alcun giudizio in ordine alla minima rilevanza del danno, aveva motivato il diniego del riconoscimento delle circostanza attenuanti generiche con un mero riferimento ai precedenti penali e aveva giustificato la riduzione, in misura della sola metà, della pena per il tentativo sul presupposto dello stadio avanzato dell'azione, laddove in realtà erano stati posti in essere solo degli atti esecutivi preliminari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'Appello ha reso una motivazione immune da vizi nel qualificare il fatto come tentativo di rapina impropria. Ha, in particolare, osservato che dal tenore delle testimonianze assunte e dagli accertamenti effettuati sui luoghi del reato era emerso che i due imputati, prima di tentare di darsi alla fuga, avevano rimosso le placche anti taccheggio da due giubbotti esposti sui banchi del supermercato all'evidente fine di sottrarli, placche delle quali LI NA si era disfatta gettandole in un cestino, ove successivamente erano state rinvenute;
ha, quindi, evidenziato che "la sottrazione si era incontestabilmente arrestata alla fase del tentativo" in quanto i due, essendo stati notati dagli addetti al controllo, avevano tentato di allontanarsi lasciando gli indumenti all'interno dell'esercizio pubblico;
indi, ha congruamente rassegnato che l'addetto alla sicurezza DO Mourtala DI aveva tentato di bloccarli e, secondo quanto riferito dal teste ON MO, responsabile del punto vendita, quando i due si trovavano già all'esterno del negozio, LI AR aveva colpito il DI con un pugno al petto pronunciando al suo indirizzo la frase "tu non conosci chi sono io, io sono albanese, io ti ammazzo". La Corte d'Appello ha dato conto di tale dinamica richiamando in maniera puntuale le fonti di prova, in particolare le concordi testimonianze, e da tale dinamica ha tratto conseguenze del tutto logiche in punto di qualificazione del fatto, evidenziando in particolare che la violenza e la minaccia nei confronti del vigilante erano state esercitate da LI AR all'evidente fine di garantirsi l'impunità mediante la fuga. Al riguardo, deve essere opportunamente richiamato il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, secondo il quale è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, 3 dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (v., in tal senso, Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847 - 01; v. anche, in relazione a una fattispecie analoga a quella qui in trattazione, Sez. 2, n. 50662 del 18/11/2014, Ziino, Rv. 261486 - 01, secondo cui integra il tentativo di rapina impropria la condotta dell'agente che, dopo aver sottratto merce dai banchi di vendita di un supermercato ed averla occultata sulla propria persona, al fine di allontanarsi, usa violenza nei confronti dei dipendenti dell'esercizio commerciale che lo hanno colto in flagranza e trattenuto per il tempo necessario all'esecuzione della consegna agli organi di Polizia, poiché anche i privati cittadini hanno, in simili circostanze, il potere di procedere all'arresto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380, comma 2, lett. f), e 383, comma 1, cod. proc. pen., e, pertanto, la reazione violenta dell'autore del fatto non può configurarsi come difesa da un'azione illecita a norma dell'art. 52 cod. pen.). Quanto al rilievo della difesa relativo al fatto che nell'occorso LI NA non aveva adottato alcun atteggiamento aggressivo in quanto si era limitata ad arrestare la propria marcia, deve osservarsi che la LI risponde del reato contestato ai sensi dell'art. 116 cod. pen. poiché lo stesso costituisce uno sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto (v., per una fattispecie in tema di furto e rapina impropria, Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Jamarishvili, Rv. 274467 - 01, secondo cui in tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia). 2. Parimenti manifestamente infondato, è il secondo motivo. Si deve, al riguardo, osservare che la Corte d'Appello ha escluso l'applicabilità al caso di specie della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4), cod. pen., non potendo essere valutato complessivamente di speciale tenuità il pregiudizio arrecato, avuto riguardo al valore non del tutto modesto dei beni che i due imputati avevano tentato di sottrarre e alle 4 conseguenze lesive nei confronti dell'addetto alla vigilanza che era rimasto vittima di violenza e minaccia. La difesa, con il ricorso, invoca l'applicazione dell'attenuante della lieve entità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024 n. 86 (rispetto alla quale, quanto alla prospettata questione di costituzionalità, occorre osservare la questione non è qui rilevante poiché la stessa sentenza impugnata afferma che il fatto non può essere considerato di lieve entità). Occorre, in primo luogo, premettere che la doglianza è ammissibile, atteso che la questione non era proponibile in sede di appello (sia con i relativi motivi, con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni), essendo l'intervento additivo del Giudice delle Leggi successivo alla deliberazione della sentenza impugnata (pronunciata, come detto, il 3 maggio 2024). Deve al riguardo considerarsi anche che, in tema di rapina, l'attenuante della lieve entità, dì cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno strumento ulteriore, rispetto a quelli già disponibili, ivi compresa l'attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4), cod. pen., per adeguare la sanzione all'effettiva gravità del fatto, sicché, ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di offensività minima, legittimante la concessione di tale attenuante, il già avvenuto riconoscimento della diminuente comune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione della concessione dell'ulteriore attenuante (v., in tal senso, Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic, Rv. 287359 - 01). Con riferimento al riconoscimento della circostanza attenuante in discorso, la Corte di legittimità ha due possibilità: a) può riconoscerla o denegarla, qualora dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge con chiarezza che ci si trovi al cospetto di un fatto che nei suoi elementi descrittivi possa o meno prestarsi ad essere sussunto nell'alveo della diminuente;
b) allorché, invece, la risoluzione della questione involga accertamenti di fatto che non risultano essere stati compiuti nel relativo giudizio di merito, la sentenza impugnata deve essere necessariamente annullata, altrimenti demandandosi alla Corte di legittimità Io svolgimento di un compito proprio del giudice del merito (Sez. 2, n. 40514 del 24/10/2024, Farga Reynaldo, n.m.). Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata emergono elementi di valutazione espressi dalla Corte territoriale che lasciano fondatamente ritenere che il fatto non sia stato ritenuto di lieve entità, avendo il giudice del merito fatto riferimento a un pregiudizio complessivo, derivante 5 dal reato per nulla "minimale", avuto riguardo al valore dei beni oggetto del tentativo di sottrazione e al tenore della violenza e della minaccia esercitate nei confronti dell'addetto alla vigilanza. Pertanto, non vi sono margini per il riconoscimento dell'attenuante de qua. 3. È manifestamente infondato anche il terzo motivo. Si deve, invero, ritenere che la Corte territoriale abbia reso una motivazione immune da vizi in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen., effettuando, come già osservato, congruo richiamo al pregiudizio complessivo arrecato dal reato, ritenuto in maniera logica non di speciale tenuità in ragione del valore non irrisorio dei beni oggetto del tentativo di sottrazione e del tenore della violenza e della minaccia (anche di morte), esercitate nei confronti dell'addetto alla sicurezza. La Corte d'Appello ha reso congrua motivazione anche in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, richiamando per LI AN i plurimi e gravi precedenti penali e per LI NA i numerosi precedenti per il reato di furto, ciò anche in relazione alla dosimetria della pena, osservando congruamente che la riduzione di pena in ragione del tentativo era stata operata avendo riguardo allo stato avanzato dell'azione, considerato, in particolare, che, nell'occorso, i due giubbotti erano già stati riposti all'interno della borsa di LI NA, prima che gli imputati si accorgessero di essere osservati. 4. Alla stregua di tali rilievi, i ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 6 Così deciso il 28/01/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Calvisi;
et4.1.44.&,2•L" udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreWlarco Patarnello che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente alla valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen. e alla dosimetria della pena. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 3 maggio 2024 la Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza emessa il 10 dicembre 2019 dal Tribunale di Rimini, con la quale gli imputati LI AN e LI NA erano stati dichiarati colpevoli del reato di tentata rapina impropria in concorso, loro contestato perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi di due giubbotti del valore 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16925 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 28/01/2025 complessivo di euro 99,90, sottraendoli dalle scaffalature del negozio "Zara", diretto da ON MO che ivi li deteneva, usavano violenza e minaccia nei confronti di DI DO RT, addetto alla sicurezza del negozio, con spinte e pugni al petto e con minacce di morte;
in particolare, è stato contestato che i due imputati, dopo avere rimosso le placche antitaccheggio ai due giubbotti con l'ausilio di un ferretto, occultandoli nella borsa di LI NA, avvedutisi che il DI li stava controllando a distanza, riponevano i giubbotti sullo scaffale e si allontanavano dal negozio, tenendo successivamente la condotta violenta e minacciosa sopra descritta. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione, con unico atto, entrambi gli imputati, per il tramite del loro difensore, chiedendone l'annullamento e articolando tre motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo deducevano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, assumendo che la condotta tenuta da LI AN non era finalizzata a garantirsi l'impunità, considerato che lo stesso non aveva sottratto alcunché dal negozio, e che l'impiego della violenza era stato determinato dal fatto che il DI, addetto alla sicurezza, lo aveva trattenuto tentando di condurlo all'interno del locale, ciò che era stato confermato dal teste ON;
precisavano anche che LI NA non aveva adottato alcun atteggiamento aggressivo in quanto, nell'occorso, si era limitata a fermarsi. 2.2. Con il secondo motivo, non specificamente inquadrato fra quelli elencati nell'art. 606 cod. proc. pen., chiedevano che il fatto fosse riqualificato come di lieve entità, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024, ritenendo tale diminuente applicabile anche alla fattispecie tentata e considerato che i capi di abbigliamento, di valore non elevato, non erano stati sottratti né danneggiati;
chiedevano, inoltre, che la Corte sollevasse questione di legittimità costituzionale in relazione all'applicabilità della diminuente del fatto di lieve entità, così come configurata dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 86/2024, anche all'ipotesi di rapina tentata. 2.3. Con il terzo motivo deducevano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, nonché alla dosimetria della pena, con particolare riguardo alla riduzione di pena operata per il tentativo, assumendo che la Corte 2 territoriale non aveva effettuato alcun giudizio in ordine alla minima rilevanza del danno, aveva motivato il diniego del riconoscimento delle circostanza attenuanti generiche con un mero riferimento ai precedenti penali e aveva giustificato la riduzione, in misura della sola metà, della pena per il tentativo sul presupposto dello stadio avanzato dell'azione, laddove in realtà erano stati posti in essere solo degli atti esecutivi preliminari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'Appello ha reso una motivazione immune da vizi nel qualificare il fatto come tentativo di rapina impropria. Ha, in particolare, osservato che dal tenore delle testimonianze assunte e dagli accertamenti effettuati sui luoghi del reato era emerso che i due imputati, prima di tentare di darsi alla fuga, avevano rimosso le placche anti taccheggio da due giubbotti esposti sui banchi del supermercato all'evidente fine di sottrarli, placche delle quali LI NA si era disfatta gettandole in un cestino, ove successivamente erano state rinvenute;
ha, quindi, evidenziato che "la sottrazione si era incontestabilmente arrestata alla fase del tentativo" in quanto i due, essendo stati notati dagli addetti al controllo, avevano tentato di allontanarsi lasciando gli indumenti all'interno dell'esercizio pubblico;
indi, ha congruamente rassegnato che l'addetto alla sicurezza DO Mourtala DI aveva tentato di bloccarli e, secondo quanto riferito dal teste ON MO, responsabile del punto vendita, quando i due si trovavano già all'esterno del negozio, LI AR aveva colpito il DI con un pugno al petto pronunciando al suo indirizzo la frase "tu non conosci chi sono io, io sono albanese, io ti ammazzo". La Corte d'Appello ha dato conto di tale dinamica richiamando in maniera puntuale le fonti di prova, in particolare le concordi testimonianze, e da tale dinamica ha tratto conseguenze del tutto logiche in punto di qualificazione del fatto, evidenziando in particolare che la violenza e la minaccia nei confronti del vigilante erano state esercitate da LI AR all'evidente fine di garantirsi l'impunità mediante la fuga. Al riguardo, deve essere opportunamente richiamato il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, secondo il quale è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, 3 dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (v., in tal senso, Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847 - 01; v. anche, in relazione a una fattispecie analoga a quella qui in trattazione, Sez. 2, n. 50662 del 18/11/2014, Ziino, Rv. 261486 - 01, secondo cui integra il tentativo di rapina impropria la condotta dell'agente che, dopo aver sottratto merce dai banchi di vendita di un supermercato ed averla occultata sulla propria persona, al fine di allontanarsi, usa violenza nei confronti dei dipendenti dell'esercizio commerciale che lo hanno colto in flagranza e trattenuto per il tempo necessario all'esecuzione della consegna agli organi di Polizia, poiché anche i privati cittadini hanno, in simili circostanze, il potere di procedere all'arresto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380, comma 2, lett. f), e 383, comma 1, cod. proc. pen., e, pertanto, la reazione violenta dell'autore del fatto non può configurarsi come difesa da un'azione illecita a norma dell'art. 52 cod. pen.). Quanto al rilievo della difesa relativo al fatto che nell'occorso LI NA non aveva adottato alcun atteggiamento aggressivo in quanto si era limitata ad arrestare la propria marcia, deve osservarsi che la LI risponde del reato contestato ai sensi dell'art. 116 cod. pen. poiché lo stesso costituisce uno sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto (v., per una fattispecie in tema di furto e rapina impropria, Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Jamarishvili, Rv. 274467 - 01, secondo cui in tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia). 2. Parimenti manifestamente infondato, è il secondo motivo. Si deve, al riguardo, osservare che la Corte d'Appello ha escluso l'applicabilità al caso di specie della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4), cod. pen., non potendo essere valutato complessivamente di speciale tenuità il pregiudizio arrecato, avuto riguardo al valore non del tutto modesto dei beni che i due imputati avevano tentato di sottrarre e alle 4 conseguenze lesive nei confronti dell'addetto alla vigilanza che era rimasto vittima di violenza e minaccia. La difesa, con il ricorso, invoca l'applicazione dell'attenuante della lieve entità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024 n. 86 (rispetto alla quale, quanto alla prospettata questione di costituzionalità, occorre osservare la questione non è qui rilevante poiché la stessa sentenza impugnata afferma che il fatto non può essere considerato di lieve entità). Occorre, in primo luogo, premettere che la doglianza è ammissibile, atteso che la questione non era proponibile in sede di appello (sia con i relativi motivi, con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni), essendo l'intervento additivo del Giudice delle Leggi successivo alla deliberazione della sentenza impugnata (pronunciata, come detto, il 3 maggio 2024). Deve al riguardo considerarsi anche che, in tema di rapina, l'attenuante della lieve entità, dì cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno strumento ulteriore, rispetto a quelli già disponibili, ivi compresa l'attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4), cod. pen., per adeguare la sanzione all'effettiva gravità del fatto, sicché, ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di offensività minima, legittimante la concessione di tale attenuante, il già avvenuto riconoscimento della diminuente comune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione della concessione dell'ulteriore attenuante (v., in tal senso, Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic, Rv. 287359 - 01). Con riferimento al riconoscimento della circostanza attenuante in discorso, la Corte di legittimità ha due possibilità: a) può riconoscerla o denegarla, qualora dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge con chiarezza che ci si trovi al cospetto di un fatto che nei suoi elementi descrittivi possa o meno prestarsi ad essere sussunto nell'alveo della diminuente;
b) allorché, invece, la risoluzione della questione involga accertamenti di fatto che non risultano essere stati compiuti nel relativo giudizio di merito, la sentenza impugnata deve essere necessariamente annullata, altrimenti demandandosi alla Corte di legittimità Io svolgimento di un compito proprio del giudice del merito (Sez. 2, n. 40514 del 24/10/2024, Farga Reynaldo, n.m.). Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata emergono elementi di valutazione espressi dalla Corte territoriale che lasciano fondatamente ritenere che il fatto non sia stato ritenuto di lieve entità, avendo il giudice del merito fatto riferimento a un pregiudizio complessivo, derivante 5 dal reato per nulla "minimale", avuto riguardo al valore dei beni oggetto del tentativo di sottrazione e al tenore della violenza e della minaccia esercitate nei confronti dell'addetto alla vigilanza. Pertanto, non vi sono margini per il riconoscimento dell'attenuante de qua. 3. È manifestamente infondato anche il terzo motivo. Si deve, invero, ritenere che la Corte territoriale abbia reso una motivazione immune da vizi in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen., effettuando, come già osservato, congruo richiamo al pregiudizio complessivo arrecato dal reato, ritenuto in maniera logica non di speciale tenuità in ragione del valore non irrisorio dei beni oggetto del tentativo di sottrazione e del tenore della violenza e della minaccia (anche di morte), esercitate nei confronti dell'addetto alla sicurezza. La Corte d'Appello ha reso congrua motivazione anche in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, richiamando per LI AN i plurimi e gravi precedenti penali e per LI NA i numerosi precedenti per il reato di furto, ciò anche in relazione alla dosimetria della pena, osservando congruamente che la riduzione di pena in ragione del tentativo era stata operata avendo riguardo allo stato avanzato dell'azione, considerato, in particolare, che, nell'occorso, i due giubbotti erano già stati riposti all'interno della borsa di LI NA, prima che gli imputati si accorgessero di essere osservati. 4. Alla stregua di tali rilievi, i ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 6 Così deciso il 28/01/2025