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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 25/06/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.349/2024
Oggi 25/06/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi in collegamento da remoto: per la parte ricorrente l'avv. Gurrado con la d.ssa Lourdes Cepele ai fini della pratica forense;
per la parte resistente l'avv. Bellinello.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 349/2024 R.L. promossa da
( rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Carmela Gurrado ed Andrea Tanzariello;
ricorrente contro
Controparte_1
),
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Massimo Belinello;
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia dichiarare nullo o revocare il decreto ingiuntivo n. 67/2024 emesso nel procedimento iscritto sub RG 265/2024 in favore della Controparte_1
in persona del Presidente legale rappresentante
[...]
geom. , con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia CP_2
n. 4, (Cod. Fisc. , P. IVA ), rappresentata P.IVA_1 P.IVA_2
nell'odierno giudizio dall'avv. Massimo Bellinello del Foro di Rovigo
2 (Cod. Fisc.: , PEC: CodiceFiscale_2
con domicilio eletto presso il suo Email_1
studio in Rovigo, via G. Mazzini n. 3, per essere stato pronunciato in assenza dei presupposti di fatto e di diritto e ciò per i motivi esposti in narrativa In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, spese forfettarie, IVA e CNPA, come per legge”.
Per la parte resistente: “- In via principale, rigettarsi, per le motivazioni in atti, le domande formulate da parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'opposizione, rideterminarsi gli importi dovuti a
[...]
in isura non inferiore all'importo non contestato di euro CP_1
6.923,42, o nella diversa somma che dovesse risultare di giustizia. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 7.8.2024, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo nr. 67/2024, notificatogli, unitamente al precetto, in data 30.7.2024, e contenente ingiunzione di pagamento dotata di formula esecutiva per il pagamento della somma di € 92.408,69, oltre interessi e spese legali, relativa ad importi non pagati, sanzioni ed interessi per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
2. Deduceva l'opponente, che l'Agenzia delle Entrate aveva intavolato sull'immobile in P.T. 2037 di Cologna, ipoteca legale sul diritto d'usufrutto di cui era titolare, per il debito di € 210.313,99 maturato sino al 2016, come risulta dal decreto tavolare sub G.N. 3151/2016. Dalla lettura della documentazione costituente il titolo per l'intavolazione dell'ipoteca si traeva conferma del fatto che tra i crediti inseriti nelle varie
3 cartelle vi erano anche quelli riconducibili alla ed oggetto CP_1
di ingiunzione. Successivamente all'intavolazione della citata ipoteca, in data 7.11.2022 l'Agenzia gli aveva trasmesso Controparte_3
“Comunicazione preventiva di Iscrizione ipotecaria” per le somme maturate nelle more e non incluse nell'ipoteca già intavolata, sempre con riferimento ai crediti oggetto d'ingiunzione.
3. Tanto premesso in fatto, eccepiva in diritto la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati dalla e per i ruoli successivi al 1° luglio 2005 CP_1
e sino al 2012 la decadenza della pretesa, dovendosi applicare si applica la disciplina ratione temporis vigente che imponeva al concessionario, a pena di decadenza, di notificare la cartella esattoriale entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo. Per i contributi asseritamente maturati dal 1° gennaio 2004 e sino al 2010 deduceva essere intervenuta la decadenza dalla pretesa per tardiva esecutorietà del ruolo.
Deduceva inoltre che la pretesa avanzata con il decreto ingiuntivo, essendo relativa a poste per le quali si era già formato un titolo esecutivo, era inammissibile per duplicazione del titolo e violazione del divieto del ne bis in idem e del principio dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
4. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la Cassa opposta, dimettendo documentazione attinente a nr. 17 comunicazioni con le quali asseriva di aver interrotto la prescrizione quinquennale. Quanto alla questione della duplicazione dei titoli esecutivi rilevava che non vi era alcun obbligo giuridico in capo all'Ente di procedere alla riscossione dei contributi insoluti a mezzo ruoli, potendo, a propria discrezione, esperire azione ordinaria. Inoltre rilevava come non fosse previsto, all'interno dell'ordinamento giuridico, alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli di credito, a patto che non venisse intrapreso un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del
4 medesimo credito già dedotto in giudizio, che fosse ricorrente l'interesse ad agire, e non si sconfinasse nell'abuso del diritto. Nel caso di specie, le azioni proposte da Agenzia delle Entrate non avevano portato al recupero del credito, non ricorreva una vera duplicazione del titolo in quanto la aveva ha inteso richiedere il pagamento dell'intero credito maturato CP_1
(dal 2004 al 2020) e non di alcuni singoli periodi od anni e vi era un evidente interesse ad agire del creditore ad ottenere un unico titolo esecutivo per le diverse annualità.
5. La causa veniva decisa all'odierna udienza sulla base della documentazione allegata agli atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato e deve essere parzialmente accolto, con le statuizioni e per i motivi che di seguito si riportano.
7. Preliminarmente, va sottolineata l'assenza di una contestazione in merito alla sussistenza degli obblighi di iscrizione e versamento da cui sono scaturiti i debiti della parte opponente. L'opposizione a decreto ingiuntivo si basa infatti su motivi che nulla hanno a che fare con il merito della pretesa, non contestato.
8. Il primo motivo è relativo alla asserita illegittimità del ricorso della CP_1
alla procedura monitoria prevista dall'art. 633 c.p.c.. Sul punto la prospettazione di parte ricorrente è infondata.
9. L'art. 18 c. 6 della legge nr. 773/1982, richiamato da parte ricorrente a sostegno del proprio assunto prevede che: “La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle
5 imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso”. Come risulta chiaro dal tenore della norma, il legislatore si è limitato a prevedere, in favore della una facoltà e non un obbligo di procedere alla CP_1
riscossione tramite redazione di ruoli. E' quindi legittimo nel caso di specie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 633, 635, 442 e 444, comma terzo c.p.c., riscuotere un credito tramite procedura monitoria.
Assunto che non è contestabile nemmeno alla luce del disposto dell'art. 17 c. 1 del D. Lgs. 46/99, il quale fa riferimento ai contributi degli enti pubblici, categoria alla quale non appartengono le Casse di previdenza come la convenuta.
10. Risultando ammissibile la procedura monitoria, alcun fondamento risulta avere la prospettazione dell'opponente in ordine al ricorrere di decadenze che risultano connesse con una procedura di riscossione che non è stata utilizzata nel caso di specie.
11. Quanto all'ulteriore prospettazione di parte ricorrente, inerente all'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per duplicazione di titolo esecutivo, va rammentato che anche in tempi recenti la Corte di
Cassazione ha confermato il proprio orientamento, ormai consolidato, sul punto, affermando che: “Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché
l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo” (Cass. nr. 13612/2025).
Ebbene, premesso che non è eccepito da parte ricorrente il ricorrere di un ne bis in idem, nel caso di specie risultano effettivamente alcuni titoli esecutivi per i vari crediti vantati dalla in relazione alle annualità CP_1
maturate nel corso del tempo e mai saldate dal ricorrente, ma
6 effettivamente vi era un interesse per la creditrice ad ottenere un nuovo titolo esecutivo, valido per tutte i crediti e le annualità maturate nel corso del tempo, che semplificasse la procedura esecutiva. La prospettazione di parte ricorrente è dunque, sul punto, infondata.
12. In ordine all'eccezione di prescrizione, va rammentato che “In materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335 ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre
1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione CP_1
della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge” (Cass. Civ. Sez. L, n. 4981 del 04/03/2014). In un'ltra pronuncia la Corte di Cassazione (Cass. nr. 12182/2021) ha affermato che: “…consolidato è il principio affermato da questa Corte secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio”,
l'inerzia che, “per assumere valenza di elemento costitutivo della eccezione, implica necessariamente … la indicazione di un termine iniziale e di un eventuale termine finale, dacché soltanto in presenza di tali elementi cronologici è possibile apprezzare il “fatto storico-tempo” nel senso di “durata” – sequenza temporale ininterrotta – della inerzia)”.
La decisione se tale inerzia sia di durata sufficiente al “verificarsi dell'effetto estintivo si configura come una “quaestio iuris” concernente
l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge”, la parte avrà pertanto il solo onere “di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare
7 di quell'effetto”, il giudice il compito di identificare “le norme applicabili al caso di specie … con il solo limite posto dal precetto generale dell'art.
112 c.p.c., di non poter modificare i fatti che costituivano il fondamento della prescrizione e di ricercare autonomamente nell'ambito di essi la data di inizio del decorso prescrizionale”. I rapporti tra le parti, invece, sono caratterizzati da una “dialettica tra postulazione della esistenza del diritto ed eccezione di inesistenza per consumazione del tempo di esercizio di quello stesso diritto”, dialettica che comporta necessariamente, da un lato, che “il diritto risulti esattamente individuato nella sua consistenza … in base all'atto introduttivo del giudizio”, dall'altro “che la eccezione estintiva venga formulata in relazione ad un determinato momento iniziale dal quale il diritto … doveva reputarsi esercitabile”. Pertanto “il debitore, che eccepisce la prescrizione, ha
l'onere di provare la stessa (quale fatto estintivo del diritto azionato) e quindi anche la data di decorrenza (Cass. 13/12/2002, n. 17832; Cass.
05/02/2000, n. 1300 … ed ancora di Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4366 del 19/03/2012 e di Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14662 del
18/07/2016)”.
13. Rilevato che nel caso di specie, nel ricorso introduttivo, parte ricorrente alcuna circostanza di fatto ha allegato per consentire allo scrivente di individuare il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione, applicati al caso di specie i principi sopra enunciati, non si potrà che ritenere infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale con riferimento al periodo intercorso fino alla prima comunicazione con la quale, anno per anno, la ha richiesto la corresponsione dei crediti CP_1
contributivi per le annualità oggetto di giudizio. Ciò essendo non determinabile il primo dies a quo, e dovendosi, per i principi sopra enunciati, porre a carico di parte ricorrente le conseguenze di tale
8 indeterminatezza. Quanto al periodo successivo, si deve ricordare che ai sensi dell'art. 2935 c.c. c. 1: “per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione”, e dunque si dovrà verificare se dopo la prima interruzione siano stati utilmente comunicati ulteriori atti interruttivi idonei nel corso del tempo.
14. Ebbene, alla luce della documentazione depositata da parte resistente, evidenziando che le comunicazioni non menzionate di seguito sono inidonee per la loro genericità ad interrompere la prescrizione, si rileva:
(contributi 2004): Parte_2
comunicazione ricevuta il 29.12.2011 (docc. 3 e 4); comunicazione ricevuta il 16.6.2015 (doc. 13 e 14); comunicazione ricevuta il 29.6.2020
(doc. 30 e 31). Il credito non risulta prescritto considerata la sospensione della prescrizione disposta ex lege, durante i 311 giorni di sospensione
(gg. 129 + 182) per effetto della legislazione emergenziale (art. 37 del d.l.
n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
21/2021) adottata durante l'emergenza sanitaria da COVID-19.
Ruolo 2006 (contributi 2005): comunicazione ricevuta il 29.12.2011 (docc. 3 e 4); comunicazione agosto
2014 (docc. 9 e 10); comunicazione ricevuta il 29.6.2020 (doc. 30 e 31).
Il credito risulta prescritto nell'agosto 2019.
Ruolo 2007 (contributi 2006): comunicazione ricevuta il 5.12.2012 (docc. 5 e 6); comunicazione ricevuta il 6.10.2017 (docc. 20 e 21); comunicazione ricevuta l'1.4.2022
(docc. 32 e 33). Il credito non risulta prescritto.
Ruolo 2008: (contributi 2007)
9 comunicazione ricevuta il 30.10.2013 (docc. 7 e 8); comunicazione ricevuta il 26.7.2018 (docc. 22 e 23); comunicazione ricevuta l'1.4.2022
(docc. 32 e 33). Il credito non risulta prescritto.
Ruolo 2009: (contributi 2008)
Comunicazione 14.6.2023 (doc. 34 e 35). Il credito non risulta prescritto, non essendo noto il dies a quo del termine di prescrizione.
Ruolo 2010: (contributi 2009) comunicazione ricevuta il 28.10.2014 (docc. 11 e 12); comunicazione ricevuta il 29.6.2020 (doc. 30 e 31). Il credito risulta prescritto in data
28.10.2019.
Ruolo 2011: (contributi 2010) comunicazione ricevuta il 17.12.2016 (docc. 15 e 16); comunicazione ricevuta il 29.6.2020 (doc. 30 e 31). Il credito non risulta prescritto.
Ruolo 2012: (contributi 2011)
Comunicazione 14.6.2023 (doc. 34 e 35); Il credito non risulta prescritto, non essendo noto il dies a quo del termine di prescrizione.
Ruolo 2013: (contributi 2012)
Comunicazione 14.6.2023 (doc. 34 e 35); Il credito non risulta prescritto, non essendo noto il dies a quo del termine di prescrizione.
Ruolo 2014 (contributi 2013)
Comunicazione 14.2.2019 (docc. 26 e 27); Comunicazione 14.6.2023
(doc. 34 e 35). Il credito non risulta prescritto.
Ruolo 2015 (contributi 2014)
Comunicazione 12.12.2019 (doc. 28 e 29); Comunicazione 14.6.2023
(doc. 34 e 35). Il credito non risulta prescritto.
Ruolo 2016 (contributi 2015) comunicazione ricevuta l'1.4.2022 (docc. 32 e 33). Il credito non risulta prescritto, non essendo noto il dies a quo del termine di prescrizione.
10 Ruolo 2017 (contributi 2016)
Comunicazione 14.6.2023 (doc. 34 e 35). Il credito non risulta prescritto, non essendo noto il dies a quo del termine di prescrizione.
Ruolo 2018: (contributi 2017)
Comunicazione 14.6.2023 (doc. 34 e 35). Il credito non risulta prescritto.
Ruolo 2019: (contributi 2018)
Comunicazione 14.6.2023 (doc. 34 e 35). Il credito non risulta prescritto.
Ruolo 2020 (contributi 2019)
Comunicazione 14.6.2023 (doc. 34 e 35). Il credito non risulta prescritto.
L'eccezione di prescrizione deve essere dunque accolta limitatamente alle annualità inerenti ai ruoli 2006 e 2010.
15. Ne consegue pertanto che l'opposizione deve essere in parte accolta e revocato il decreto ingiuntivo deve accertarsi e dichiararsi che il ricorrente
è debitore nei confronti della Cassa opposta dell'importo di € 81.935,68 (€
92.408,69 - € 4554,84 ruolo 2006, - 5.918,17 ruolo 2010) oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo.
16. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara che è debitore, nei confronti di parte Parte_1
opposta, dell'importo di € 81.935,68, per i titoli dedotti in atti;
b) per l'effetto condanna a corrispondere alla Cassa Parte_3
opposta l'importo indicato al punto che precede, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
c) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio e della fase monitoria.
11 Così deciso in Trieste, data 25/06/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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