Ordinanza cautelare 29 maggio 2019
Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 28/06/2023, n. 3880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3880 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2023
N. 03880/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00520/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 520 del 2019, proposto da AN GI, rappresentato e difeso dall’ Avv. Danilo D’Alessio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’ Avv. Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione
- dell’ ordinanza n. 243 del 08 novembre 2018, notificata al ricorrente il 13 novembre 2018, con cui il Dirigente ad interim del IV Dipartimento del Comune di Sorrento ingiungeva ad esso AN GI “di applicare, ai sensi del su richiamato art.31 comma 4 bis del DPR n. 380/2001, a carico del Signor AN GI, nato a [...] il [...] e residente in [...], la sanzione pecuniaria pari ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) calcolata nella misura massima essendo l’abuso realizzato su aree e/o sugli edifici di cui al comma 2 dell’art.27”;
- dell’ordinanza ingiunzione a demolire n.10 del 03 gennaio 2017, emessa dal Dirigente ad interim del IV Dipartimento del Comune di Sorrento, mai notificata al ricorrente nelle forme di legge, con cui il Comune di Sorrento ingiungeva la demolizione delle opere sopra descritte ed il ripristino dello stato dei luoghi, nonché di ogni altro provvedimento correlato, preordinato, connesso, successivo e conseguente a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 giugno 2023 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato l’11 gennaio 2019 e depositato il 06 febbraio 2019, il ricorrente - proprietario di un appartamento in Sorrento (Na) alla via Nastro Verde, 23 ove nel corso dell’anno 2015 erano stati accertati alcuni interventi edilizi sine titulo (trasformazione di un vano finestra in vano porta-finestra; trasformazione di altro vano finestra in vano; la realizzazione di una tettoia esterna con copertura in tegole, delle dimensioni di mt.1,00 x mt.10,00 circa) - impugnava, unitamente alla presupposta ordinanza di demolizione (n.10 del 03 gennaio 2017), il provvedimento (ordinanza n. 243 dell’8 novembre 2018), con cui il Comune resistente, accertata l’inottemperanza all’ordine di riduzione in pristino, gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 20.000,00 ex art.31 comma 4 bis DPR, 380/2001.
2. - A sostegno del ricorso, il ricorrente articolava due ordini di censure (“violazione e falsa applicazione dell’art.31 comma 4 bis D.P.R. n. 380/2001 in relazione all’art. 27 stessa legge - illegittimità della ordinanza di ingiunzione di sanzione pecuniaria n. 243/20018 - difetto di atto presupposto - eccesso di potere”; violazione e falsa applicazione dell’art.31 comma 4 bis D.P.R. n. 380/2001 e dell’art.27 stessa legge in relazione all’art.167 d.lgs. n. 42/2004 ed all’art.2 D.P.R. n. 31/2017 - illegittimità e/o inefficacia della ordinanza di ingiunzione a demolire n°10/2017 e/o della ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria n. 243/20018 - eccesso di potere”), con cui, in sintesi, rilevava: a) il mancato perfezionamento, a monte, della notifica della presupposta ordinanza di demolizione effettuata ai sensi dell’art.140 c.p.c. (primo motivo); b) l’inefficacia del medesimo provvedimento, stante l’intervenuta presentazione, il 17 dicembre 2018, di un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica (che allegava), con conseguente illegittimità dell’irrogata sanzione amministrativa (secondo motivo).
3.- Si costituiva in giudizio il Comune di Sorrento (21 febbraio 2019), depositando memoria e documenti.
4. - Con ordinanza n. 848 del 29 maggio 2019, questo Tribunale rigettava l’istanza cautelare.
5. – Il 12 maggio 2023 il Comune di Sorrento depositava memoria ed allegata documentazione.
6. – L’8 giugno 2023, il ricorrente si costituiva a mezzo di nuovo difensore, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
7. – All’udienza di smaltimento del 22 giugno 2023, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
8. – Il ricorso è infondato.
8.1. – In proposito – pacifico ed incontestato che le opere di cui è causa sono state realizzate sine titulo – il Collegio osserva che:
aa) quanto al primo motivo, il presupposto alla base della doglianza (mancato perfezionamento della presupposta ordinanza di demolizione n.10 del 03 gennaio 2017) è smentito dalla produzione in atti, in particolare dalla copia del provvedimento, completa di relata, depositata in giudizio dal Comune resistente il 21 febbraio 2019. Dall’attestazione del messo notificatore emergono infatti chiaramente sia l’avvenuta affissione dell’avviso di deposito (il 19 gennaio 2017) presso la casa comunale, l’avviso al ricorrente presso l’indirizzo di residenza e l’invio dell’ulteriore raccomandata (n. 76662473255-4, in data 20 gennaio 2017), ricevuta da famigliare convivente (cognato) il 26 gennaio 2017, sicché deve ritenersi perfezionata la fattispecie di cui all’art. 140 c.p.c.; irrilevante, in proposito, l’erronea indicazione, nella relata di notifica, dell’anno 2016 (in luogo del 2017): trattasi, all’evidenza, di un mero errore materiale, laddove la prevalenza delle indicazioni dell’anno 2017 nelle restanti parti della medesima relata porta senz’altro a ritenere l’avvenuto perfezionamento, ad ogni effetto, del procedimento di notificazione, il 26 gennaio 2017;
bb) quanto al secondo motivo, in disparte ogni ulteriore considerazione e rilevato che l’allegata istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica è stata inoltrata al Comune, con prot. 56436, soltanto il 17 dicembre 2018 e, quindi, soltanto successivamente all’intervenuta notifica dell’ordinanza n. 243 dell’8 novembre 2018, (13 novembre 2018) quest’ultima, al momento della sua adozione, si basava su di un provvedimento (ordinanza di demolizione n. 10 del 03 gennaio 2017) valido ed efficace e sulla mancata ottemperanza al presupposto ordine di demolizione (pacifica e comunque accertata, a quanto consta, il 14 dicembre 2017).
8.1.1. - Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
8.1.2. – Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Sorrento, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
Gianluca Di Vita, Presidente FF
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Gianluca Di Vita |
IL SEGRETARIO