Art. 4.
Il Ministro delle finanze approva i piani di attuazione del programma indicato nella presente legge.
All'esecuzione dei lavori di costruzione di immobili, di ristrutturazione, ampliamento, completamento e sistemazione degli immobili demaniali provvede il Ministero dei lavori pubblici, cui spettano, altresi', il conferimento degli eventuali incarichi di progettazione e la competenza esclusiva per l'accertamento previsto dal secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. Dette opere sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Ministro dei lavori pubblici, i fondi necessari per l'esecuzione dei lavori predetti e quelli eventualmente occorrenti per le relative progettazioni saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Il Ministro delle finanze approva i piani di attuazione del programma indicato nella presente legge.
All'esecuzione dei lavori di costruzione di immobili, di ristrutturazione, ampliamento, completamento e sistemazione degli immobili demaniali provvede il Ministero dei lavori pubblici, cui spettano, altresi', il conferimento degli eventuali incarichi di progettazione e la competenza esclusiva per l'accertamento previsto dal secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. Dette opere sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Ministro dei lavori pubblici, i fondi necessari per l'esecuzione dei lavori predetti e quelli eventualmente occorrenti per le relative progettazioni saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.