Art. 11.
Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge sara' fatto fronte con gli stanziamenti di bilancio iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi della assistenza pubblica.
Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge sara' fatto fronte con gli stanziamenti di bilancio iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi della assistenza pubblica.