Articolo 11 della Legge 27 febbraio 1958, n. 173
Articolo 10
Versione
15 novembre 1958
Art. 11.

Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge sara' fatto fronte con gli stanziamenti di bilancio iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi della assistenza pubblica.

Entrata in vigore il 15 novembre 1958