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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2024, n. 17987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17987 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27897/2022 , vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. RINA IZZO;
Parte_1
ricorrente
E
(ROMA (RM), 16/03/1959), con il patrocinio dell'avv. CP_1
ANTONELLA FLORITA;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il collegio è chiamato a decidere delle condizioni della separazione tra i 2
coniugi e pronunciata con sentenza non Parte_1 CP_1
definitiva in data 28-6-2023; i figli della coppia sono maggiorenni ed autonomi entrambi, e i temi controversi attengono alle domande contrapposte di addebito della separazione e della richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
addebita al marito la ripetuta e compulsiva violazione Parte_1
dell'obbligo di fedeltà; il resistente a sua volta afferma che la moglie, affetta da ossessioni e manie religiose, abbia tenuto un comportamento morboso nei riguardi suoi e dei figli, allo stesso tempo negandogli ogni forma di intimità;
sottolinea inoltre che in prossimità della separazione, la moglie abbia dismesso l'intero patrimonio immobiliare accumulato nel corso della vita familiare, trattenendone l'intero ricavato. benché gli immobili fossero stati acquistati in massima parte con risorse del marito.
La domanda di addebito formulata dal marito si fonda su circostanze che in buona parte non presentano interferenza alcuna con i doveri che nascono dal matrimonio;
si fa riferimento alle manie religiose della donna, alla sua resistenza ad attendere alle faccende domestiche (il ricorrente si descrive
“costretto a mangiare panini anche di domenica” o a stirarsi le camicie, senza spiegare perché non potesse egli stesso provvedere a preparare pietanze cucinate, o perché ritenesse offensivo stirare i propri indumenti); si accenna poi all'ostilità della moglie per la famiglia di origine del marito, ed infine si ipotizza che la ricorrente fosse affetta da schizofrenia;
vi è poi un accenno piuttosto rapido ad una mancanza di intimità sessuale;
del resto il quadro disegnato è quello che vede una donna in condizioni di rilevante disagio sul piano psicologico, ed una relazione andata comprensibilmente degradandosi 3
nel tempo, senza che vi sia stata una consapevole violazione di doveri connessi al matrimonio alla base di tale esito. Anche nella dismissione del patrimonio immobiliare (peraltro intestato formalmente alla ricorrente) non si ravvisa alcun nesso di causalità con la dissoluzione del rapporto,
evidentemente già in atto al momento delle vendite.
La domanda di addebito formulata dalla moglie poggia invece sul tema dell'infedeltà coniugale;
la donna a tale proposito esibisce una serie di schermate telefoniche relative alla primavera del 2018 che fanno chiaramente riferimento all'esistenza di una relazione extraconiugale cui si è
accompagnata una più che sostanziosa elargizione di denaro, gioielli, pellicce e simili, di l'uomo si lamenta comprendendo di essere stato sfruttato e manipolato dalla destinataria dei messaggi;
vi sono poi tracce di spese effettuate presso la nota casa di moda presumibilmente destinate a tale CP_2
donna) ed ulteriori (numerosi) screen shots riferiti a diverse figure femminili,
cui si invia denaro, si offrono regali, ed alle quali talora si contesta un analogo comportamento subdolo ed ingannatorio. Tali circostanze non sono contestate dal resistente, il quale tuttavia le riconduce ad un effetto di una relazione affettiva ormai degenerata in una vicendevole sopportazione;
ora, in primo luogo non vi è prova che quando tali condotte sono iniziate la fine della relazione coniugale fosse ormai conclamata, ma soprattutto quanto emerge dai documenti prodotti dalla ricorrente rappresenta una modalità
particolarmente offensiva della violazione dell'obbligo di fedeltà; non si tratta infatti del sorgere di un nuovo legame affettivo a seguito del fallimento del progetto matrimoniale, ma di una sequela serrata di relazioni dal contenuto sostanzialmente mercenario, in forza delle quali il resistente sembra avere compulsivamente impiegato una larga parte delle proprie risorse;
un 4
comportamento che può ritenersi lesivo del dovere di fedeltà, ma più ancora della dignità del coniuge. La separazione va dunque addebitata al marito.
Come anticipato entrambi i figli maggiorenni della coppia sono attualmente autonomi, il maggiore (nato nel 1990) lavorava presso lo studio Per_1
legale del padre già all'avvio del procedimento, la seconda ( Marta, nata nel
1993) nel corso del giudizio è stata assunta come Guest Experience Agent
presso una società che gestisce un albergo nel centro di Roma.
Vi è dunque da valutare unicamente la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
a tale proposito è stata svolta una consulenza tecnica contabile per ricostruire per quanto possibile la situazione dei due interessati.
svolge la professione di avvocato, è comproprietario con il CP_1
fratello di un piccolo immobile nel viterbese (valore della quota pari a circa
21.000 euro, valore locativo annuo per l'intero immobile circa 1.000 euro), e di una vettura acquistata al prezzo di 36.900 euro;
è gravato da notevoli passività (oltre 800mila euro), avendo sottoscritto diversi finanziamenti in anni recenti, e da un cospicuo debito verso l' RA (773.000 euro circa); le sue entrate annue nette si attestano sui 555mila euro del 2021, i 431mila euro del 2022, ed i 590mila euro del 2023, ma le spese annue sono stabilmente pari o superiori alle entrate;
l'esame dei conti correnti evidenzia un tenore di vita alto (si considerino le voci “spese per abbigliamento”, “gioielleria”
“ristoranti”, “estetica”, che recano tutte importi piuttosto significativi); vive in un immobile in locazione nel centro storico di Roma, per il quale corrisponde un canone di 15.750 euro annui.
non svolge attività lavorativa e al momento dispone di Parte_1
scarsa liquidità; è amministratrice unica della società costituita CP_3
con denaro da lei fornito ed intestata ai due figli, che svolge attività di bed 5
and breakfast;
in prossimità della separazione ha beneficiato del ricavato del patrimonio immobiliare già in uso alla famiglia unita (la villa di via
Volumnio, venduta per 2.300.000 euro, altro immobile in Brunico), che risultava interamente a lei intestato, benchè – la circostanza non è contestata
– formato in massima parte con i proventi dell'attività lavorativa del coniuge;
tali ingenti risorse sono state utilizzate per acquistare tra appartamenti tutti nel centro di Roma (via Giulia, via del Corso, via del Gambero), intestati rispettivamente a ciascuno dei figli e alla stessa che ha poi utilizzato Pt_1
altra notevole somma (circa 800mila euro) per le spese di ristrutturazione del proprio appartamento di via del Gambero. Uno degli immobili in questione è
Parte utilizzato per svolgere l'attività di di cui è intestataria la società CP_3
a sua volta costituita con capitale fornito dalla stessa la ricorrente è Pt_1
poi contitolare di altre due unità immobiliari sinte in Nettuno (un appartamento e un box), da cui è pure ritraibile un reddito da locazione.
Il collegio osserva che l'attuale sperequazione tra le risorse dei due coniugi è
conseguenza di una libera determinazione della ricorrente, che in luogo di accantonare in tutto o in parte l'ingente ricavato delle vendite di cui si è detto,
ha deciso di acquistare un immobile di notevole valore per abitarvi,
sostenendo onerosi costi di ristrutturazione, e di fornire a i figli la provvista per acquistare altri due immobili nel centro di Roma, oltre a costituire con essi una società di capitali per l'esercizio di attività ricettiva.
E' da escludere che la scelta di investire interamente un così cospicuo patrimonio finanziario, per di più attribuendone ai figli (economicamente indipendenti) una consistente porzione, possa farsi ricadere sul coniuge separato sino a fondare in capo ad esso un obbligo di mantenimento, posto che le risorse acquisite attraverso le vendite immobiliari di cui sopra 6
avrebbero certamente garantito alla ricorrente la possibilità di mantenere un tenore di vita più che adeguato;
a ciò si aggiunga la circostanza che l'attività
Parte di di cui si è detto, interamente costituita con capitali di Pt_1
costituisce una fonte di guadagno potenziale posto che la società –
[...]
come ipotizzato dal CTU – appare sostanzialmente riferibile alla stessa, che ne è anche amministratrice.
Va dunque disposto che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27897/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così provvede:
-dichiara che la separazione è addebitabile al resistente CP_1
-dispone che ognuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;
- compensa le spese di lite fra le parti;
Roma, 8-11-2024
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27897/2022 , vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. RINA IZZO;
Parte_1
ricorrente
E
(ROMA (RM), 16/03/1959), con il patrocinio dell'avv. CP_1
ANTONELLA FLORITA;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il collegio è chiamato a decidere delle condizioni della separazione tra i 2
coniugi e pronunciata con sentenza non Parte_1 CP_1
definitiva in data 28-6-2023; i figli della coppia sono maggiorenni ed autonomi entrambi, e i temi controversi attengono alle domande contrapposte di addebito della separazione e della richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
addebita al marito la ripetuta e compulsiva violazione Parte_1
dell'obbligo di fedeltà; il resistente a sua volta afferma che la moglie, affetta da ossessioni e manie religiose, abbia tenuto un comportamento morboso nei riguardi suoi e dei figli, allo stesso tempo negandogli ogni forma di intimità;
sottolinea inoltre che in prossimità della separazione, la moglie abbia dismesso l'intero patrimonio immobiliare accumulato nel corso della vita familiare, trattenendone l'intero ricavato. benché gli immobili fossero stati acquistati in massima parte con risorse del marito.
La domanda di addebito formulata dal marito si fonda su circostanze che in buona parte non presentano interferenza alcuna con i doveri che nascono dal matrimonio;
si fa riferimento alle manie religiose della donna, alla sua resistenza ad attendere alle faccende domestiche (il ricorrente si descrive
“costretto a mangiare panini anche di domenica” o a stirarsi le camicie, senza spiegare perché non potesse egli stesso provvedere a preparare pietanze cucinate, o perché ritenesse offensivo stirare i propri indumenti); si accenna poi all'ostilità della moglie per la famiglia di origine del marito, ed infine si ipotizza che la ricorrente fosse affetta da schizofrenia;
vi è poi un accenno piuttosto rapido ad una mancanza di intimità sessuale;
del resto il quadro disegnato è quello che vede una donna in condizioni di rilevante disagio sul piano psicologico, ed una relazione andata comprensibilmente degradandosi 3
nel tempo, senza che vi sia stata una consapevole violazione di doveri connessi al matrimonio alla base di tale esito. Anche nella dismissione del patrimonio immobiliare (peraltro intestato formalmente alla ricorrente) non si ravvisa alcun nesso di causalità con la dissoluzione del rapporto,
evidentemente già in atto al momento delle vendite.
La domanda di addebito formulata dalla moglie poggia invece sul tema dell'infedeltà coniugale;
la donna a tale proposito esibisce una serie di schermate telefoniche relative alla primavera del 2018 che fanno chiaramente riferimento all'esistenza di una relazione extraconiugale cui si è
accompagnata una più che sostanziosa elargizione di denaro, gioielli, pellicce e simili, di l'uomo si lamenta comprendendo di essere stato sfruttato e manipolato dalla destinataria dei messaggi;
vi sono poi tracce di spese effettuate presso la nota casa di moda presumibilmente destinate a tale CP_2
donna) ed ulteriori (numerosi) screen shots riferiti a diverse figure femminili,
cui si invia denaro, si offrono regali, ed alle quali talora si contesta un analogo comportamento subdolo ed ingannatorio. Tali circostanze non sono contestate dal resistente, il quale tuttavia le riconduce ad un effetto di una relazione affettiva ormai degenerata in una vicendevole sopportazione;
ora, in primo luogo non vi è prova che quando tali condotte sono iniziate la fine della relazione coniugale fosse ormai conclamata, ma soprattutto quanto emerge dai documenti prodotti dalla ricorrente rappresenta una modalità
particolarmente offensiva della violazione dell'obbligo di fedeltà; non si tratta infatti del sorgere di un nuovo legame affettivo a seguito del fallimento del progetto matrimoniale, ma di una sequela serrata di relazioni dal contenuto sostanzialmente mercenario, in forza delle quali il resistente sembra avere compulsivamente impiegato una larga parte delle proprie risorse;
un 4
comportamento che può ritenersi lesivo del dovere di fedeltà, ma più ancora della dignità del coniuge. La separazione va dunque addebitata al marito.
Come anticipato entrambi i figli maggiorenni della coppia sono attualmente autonomi, il maggiore (nato nel 1990) lavorava presso lo studio Per_1
legale del padre già all'avvio del procedimento, la seconda ( Marta, nata nel
1993) nel corso del giudizio è stata assunta come Guest Experience Agent
presso una società che gestisce un albergo nel centro di Roma.
Vi è dunque da valutare unicamente la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
a tale proposito è stata svolta una consulenza tecnica contabile per ricostruire per quanto possibile la situazione dei due interessati.
svolge la professione di avvocato, è comproprietario con il CP_1
fratello di un piccolo immobile nel viterbese (valore della quota pari a circa
21.000 euro, valore locativo annuo per l'intero immobile circa 1.000 euro), e di una vettura acquistata al prezzo di 36.900 euro;
è gravato da notevoli passività (oltre 800mila euro), avendo sottoscritto diversi finanziamenti in anni recenti, e da un cospicuo debito verso l' RA (773.000 euro circa); le sue entrate annue nette si attestano sui 555mila euro del 2021, i 431mila euro del 2022, ed i 590mila euro del 2023, ma le spese annue sono stabilmente pari o superiori alle entrate;
l'esame dei conti correnti evidenzia un tenore di vita alto (si considerino le voci “spese per abbigliamento”, “gioielleria”
“ristoranti”, “estetica”, che recano tutte importi piuttosto significativi); vive in un immobile in locazione nel centro storico di Roma, per il quale corrisponde un canone di 15.750 euro annui.
non svolge attività lavorativa e al momento dispone di Parte_1
scarsa liquidità; è amministratrice unica della società costituita CP_3
con denaro da lei fornito ed intestata ai due figli, che svolge attività di bed 5
and breakfast;
in prossimità della separazione ha beneficiato del ricavato del patrimonio immobiliare già in uso alla famiglia unita (la villa di via
Volumnio, venduta per 2.300.000 euro, altro immobile in Brunico), che risultava interamente a lei intestato, benchè – la circostanza non è contestata
– formato in massima parte con i proventi dell'attività lavorativa del coniuge;
tali ingenti risorse sono state utilizzate per acquistare tra appartamenti tutti nel centro di Roma (via Giulia, via del Corso, via del Gambero), intestati rispettivamente a ciascuno dei figli e alla stessa che ha poi utilizzato Pt_1
altra notevole somma (circa 800mila euro) per le spese di ristrutturazione del proprio appartamento di via del Gambero. Uno degli immobili in questione è
Parte utilizzato per svolgere l'attività di di cui è intestataria la società CP_3
a sua volta costituita con capitale fornito dalla stessa la ricorrente è Pt_1
poi contitolare di altre due unità immobiliari sinte in Nettuno (un appartamento e un box), da cui è pure ritraibile un reddito da locazione.
Il collegio osserva che l'attuale sperequazione tra le risorse dei due coniugi è
conseguenza di una libera determinazione della ricorrente, che in luogo di accantonare in tutto o in parte l'ingente ricavato delle vendite di cui si è detto,
ha deciso di acquistare un immobile di notevole valore per abitarvi,
sostenendo onerosi costi di ristrutturazione, e di fornire a i figli la provvista per acquistare altri due immobili nel centro di Roma, oltre a costituire con essi una società di capitali per l'esercizio di attività ricettiva.
E' da escludere che la scelta di investire interamente un così cospicuo patrimonio finanziario, per di più attribuendone ai figli (economicamente indipendenti) una consistente porzione, possa farsi ricadere sul coniuge separato sino a fondare in capo ad esso un obbligo di mantenimento, posto che le risorse acquisite attraverso le vendite immobiliari di cui sopra 6
avrebbero certamente garantito alla ricorrente la possibilità di mantenere un tenore di vita più che adeguato;
a ciò si aggiunga la circostanza che l'attività
Parte di di cui si è detto, interamente costituita con capitali di Pt_1
costituisce una fonte di guadagno potenziale posto che la società –
[...]
come ipotizzato dal CTU – appare sostanzialmente riferibile alla stessa, che ne è anche amministratrice.
Va dunque disposto che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27897/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così provvede:
-dichiara che la separazione è addebitabile al resistente CP_1
-dispone che ognuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;
- compensa le spese di lite fra le parti;
Roma, 8-11-2024
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente Marta Ienzi