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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 29299/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 29299/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati via Bertola n. 2, Torino presso lo studio dell'avv. COMMODO
STEFANO MARIA e dell'avv. COMMODO SARA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note del 06/06/2025
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I figli (10/03/2007) – nelle more del procedimento divenuta maggiorenne - e Per_1 Per_2
(08/03/2010) sono nati dalla relazione tra e , Parte_1 Parte_2
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 13/12/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 Parte_2
bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il mantenimento dei figli.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
1. DISPONE che il figlio minore venga affidato ad entrambi i genitori e mantenga la residenza Per_2 anagrafica con la madre nell'abitazione già familiare sita in Almese, Via Morsino n.73.
2. DISPONE che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
3. DISPONE che limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. 337 ter, 3° co, c.c.
4. DISPONE che la casa già familiare sita in Almese, Via Morsino n.73, di proprietà della signora
(al 65%) e del signor (al 35%), viene assegnata alla signora fatto salvo quanto Pt_1 Pt_2 Pt_1
previsto infra sub.9; dando atto che il signor se è già allontanato portando seco i propri effetti Pt_2
personali, nonché i beni mobili di sua esclusiva proprietà (Mountain bike colore blu marca CAMIC, tastiera elettronica marca YAMAHA, moto HONDA-TRANSALP-BW55477 anno 2003). Il restante mobilio ed arredo presente presso l'abitazione, resterà in esclusiva proprietà della signora Pt_1
5. DA' ATTO che attualmente la figlia è all'estero per motivi di studio e DISPONE che per Per_1
quanto riguarda , già quattordicenne, potrà stare con la madre o con il padre ogni qualvolta ne Per_2
manifesti il desiderio, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici. In ogni caso ed in difetto di accordo, il padre potrà tenere con sé , con Per_2 decorrenza dall'allontanamento paterno dalla casa già familiare, secondo le seguenti modalità:
a) due fine settimana al mese, uno dal venerdì all'uscita di scuola sino al sabato sera;
l'altro dal sabato mattina alla domenica sera;
nella settimana che termina con il weekend in cui il padre non terrà Per_2
con sé, il ragazzo potrà stare con il genitore per due pomeriggi alla settimana;
invece nella settimana che termina con il weekend in cui il padre terrà con sé, il ragazzo potrà stare con il genitore per Per_2
un pomeriggio alla settimana.
Trimestralmente, entro il 20 del mese precedente al trimestre, verrà concordato il preciso calendario di visite padre/figlio che terrà conto degli impegni lavorativi di padre e madre.
b) Festività Natalizie: con riferimento al 25 dicembre le parti concordano che starà con la Per_2
madre a pranzo e con il padre a cena. Concordano altresì di alternarsi i giorni di festa e dunque Per_2
starà con il padre il 26 dicembre e il 1° gennaio negli anni pari e il 31 dicembre e il 6 gennaio nei dispari;
starà con la madre il 26 dicembre e il 1° gennaio negli anni dispari e il 31 dicembre e 6 gennaio nei pari.
c) Festività Pasquali, Carnevale coincidenti con il rispettivo periodo di sospensione scolastica: Per_2
starà ad anni alterni con ciascun genitore;
a titolo esplicativo, il periodo di sospensione scolastico del
Carnevale sarà trascorso con il padre, quello di Pasqua con la madre e così con alternanza tra i genitori per le annualità successive.
d) le festività scolastiche (25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 24 giugno e 8 dicembre) verranno trascorse da ciascun genitore col figlio in modo alternato;
e) Vacanze estive: ciascun genitore terrà con sé il figlio per un periodo non inferiore a due settimane consecutive, con l'impegno di ciascuno di essi di comunicare all'altro località e recapito (anche telefonico), relativi al luogo di villeggiatura designato per il rispettivo periodo di vacanza con;
Per_2
in difetto di accordo, i minori trascorreranno con il padre il periodo compreso dal 1 al 15 agosto negli anni pari e quello compreso dal 16 al 31 agosto negli anni dispari, con la madre viceversa;
In ordine al restante periodo di sospensione scolastica estiva, il padre terrà con sé il figlio conformemente al calendario di cui al punto 5A.
DA' ATTO che le parti convengono che l'alternanza straordinaria di cui ai punti 5B, 5C, 5D, 5F sospenda quella ordinaria di cui al punto 5A e che l'alternanza ordinaria verrà ripresa col criterio per cui il primo fine settimana successivo ad una vacanza straordinaria verrà trascorso con il genitore con cui quella vacanza non si è conclusa;
il tutto comunque dovrà essere compatibile coi desideri e gli impegni scolastici ed extrascolastici di , ormai quattordicenne. Per_2
DA' ATTO che le parti si impegnano a non accedere nelle rispettive abitazioni in assenza di consenso dell'altro. Sin tanto che il signor non avrà reperito abitazione con spazio dedicato a utile Pt_2 Per_2
allo svolgimento dei compiti, le parti convengono che i medesimi siano eseguiti presso la casa materna.
6. DISPONE che con decorrenza dalla data di rilascio dell'abitazione familiare (1 gennaio 2025), a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il signor verserà, entro il 5 di ogni mese, alla Pt_2 signora l'assegno mensile di € 150,00 per ciascun figlio (complessivi € 300,00) rivalutabile Pt_1
annualmente secondo gli indici ISTAT. A far data da giugno 2025, il signor si farà carico Pt_2
anche del 50% della paghetta dei figli, euro cento per (50 a carico del signor ) ed euro Per_1 Pt_2
50 per (25 a carico del signor ), versando i relativi importi direttamente sull'applicazione Per_2 Pt_2
Satispay oppure su carta di credito (Hype o Revolut a ciascun figlio intestate. Anche la paghetta sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. In caso di inadempimento le parti si danno reciprocamente atto che anche la paghetta fa parte dell'assegno di mantenimento per cui la signora
è legittimata attiva a domandarne il pagamento. Pt_1
7. DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli quando li avrà con sé ed entrambi ripartiranno le spese mediche, ludico sportive e straordinarie dei ragazzi al 50%, aderendo integramente al dettato del Protocollo 15.03.2016 adottato dal Tribunale di Torino.
8. DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà versato sul conto corrente della signora che ne disporrà per far fronte alle spese straordinarie dei figli, fermo quanto previsto Pt_1
sub.
7. La signora si impegna a fornire rendiconto delle spese al signor il quale si Pt_1 Pt_2 impegna, ove la quota di sua spettanza dell'assegno unico non fosse sufficiente a coprirle, ad integrarle con versamento contestuale al contributo al mantenimento del mese successivo. Viceversa eventuali crediti scaturiti, verranno suddivisi su base annuale tra le parti.
9. DA' ATTO che le parti intendono definire anche gli aspetti economici e patrimoniali derivati dalla convivenza per cui, letta la sentenza resa dalla Suprema Corte di Cassazione in data 17 febbraio 2016 nr. 3110, chiedono sin da ora applicarsi l'esenzione prevista dall'art. 19 della Legge n. 74/1987 ai trasferimenti qui previsti in quanto connessi ad un procedimento ex art. 473 bis co.51 cpc: gli accordi di sistemazione economico - patrimoniale di cui infra sono infatti necessari e funzionali alla risoluzione della crisi familiare e del presente accordo, alla definizione di ogni rapporto economico e patrimoniale esistente tra le parti ed alla tacitazione di qualunque pretesa economica presente e futura, rispondendo ad una divisione del patrimonio nell'ambito della solidarietà post convivenza more uxorio. E precisamente le parti hanno, in via transattiva, convenuto quanto segue:
9a) Contestualmente al rogito di cui al punto 9c, la signora si impegna a versare al signor Pt_1
la somma di € 10.000,00. Pt_2
9b) Il signor , proprietario del veicolo MAZDA 2 targata GJ068SY, si impegna, a volturare Pt_2
entro 20 giorni dalla pronuncia della sentenza che raccoglie il presente accordo e contestualmente il rogito di cui al punto 9c), nummo uno, la proprietà del mezzo alla signora contestualmente, Pt_1 quest'ultima, proprietaria della vettura TOYOTA CHR targata GK708PZ, si impegna a volturare al signor la proprietà del medesimo mezzo, il quale contestualmente alle volture, si impegna ad Pt_2
estinguerne il finanziamento, sostenendone comunque totalmente i costi (rate in scadenza e spese di estinzione) dal 01.01.2025.. Prima di allora le parti si faranno carico del finanziamento al 50% ciascuno. Le spese per le volture sono a carico delle parti nella misura del al 50% ciascuno e le polizze assicurative in prossima scadenza verranno pagate già dal futuro proprietario (signor per la Pt_2
Toyota e signora per la Mazda) così come tutte le spese ordinarie e straordinarie del veicolo Pt_1
in uso
9c) Il signor , comproprietario con la signora della casa familiare sita in Almese, Via Pt_2 Pt_1
Morsino n.73 identificata come segue: porzione di casa di civile abitazione elevata a due piani fuori terra collegati fra loro da scala interna con area cortilizia di pertinenza, così composta:
- al piano terreno (1 f.t.): ingresso su soggiorno, cucina, antibagno e bagno;
- al piano primo (2° f.t.): due camere, disimpegno, locale di sgombero e bagno;
detta unità immobiliare risulta così censita al Catasto Fabbricati a seguito di denuncia di variazione nr. 66999.1/2005 (per diversa distribuzione degli spazi interni-ristrutturazione) registrata all'U.T.E. di Torino il 30 maggio 2005:
- Sezione Urbana RI – Foglio 8 – mappale numero 117 – subalterno 1 – via Morsino n.73 – piano T-
1 – categoria A/3 – classe 1 – vani 6 – superficie catastale metri quadri 165 – Rendita catastale Euro
340,86; quanto sopra descritto risulta meglio graficamente illustrato nella planimetria che, previa vidimazione ai sensi di legge ed omessane lettura di ogni dicitura e legenda ivi contenute per dispensa avuta dai comparenti si allega al presente atto sotto la lettera “A”;
- appezzamenti di terreno, della superficie complessiva catastale di metri quadri 67 (sessantasette), distinti in Catasto Terreni, come segue:
- foglio 8, mappale numero 119, fabbricato rurale di are00, centiare 31, senza redditi;
- foglio 8, mappale numero 233, fabbricato rurale di are00, centiare 36, senza redditi;
alle generali coerenze: mappali numeri 125 e 303 del foglio 8 si impegna a trasferirne a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti alla signora Pt_1
che si impegna ad accettare, la quota di sua proprietà pari al 35%; le parti convengono che il rogito debba avvenire entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla pronuncia della sentenza che raccoglie il presente accordo, presso notaio di fiducia della signora Tutti gli oneri, le spese, i costi e le Pt_1
imposte eventualmente necessari per il rogito saranno a carico della signora Pt_1
Tutte le spese ordinarie, di utenze e di riscaldamento relative all'immobile sono a carico di entrambi fino all'allontanamento del signor dalla casa familiare;
successivamente a carico della signora Pt_2
A far data dal rogito definitivo saranno a carico della signora tutte le spese Pt_1 Pt_1 straordinarie relative all'immobile. Quanto alla rata del mutuo, sino alla data dell'estinzione del finanziamento sul mezzo di cui al punto 9b, entrambi si faranno carico al 50% ciascuno della rata del mutuo. Dopo di che, la signora si impegna ad accollarsi – con accollo liberatorio esterno a Pt_1 condizione che la banca lo autorizzi accogliendo l'istanza che in questi termini ella si impegna a presentare - il mutuo contratto per l'acquisto della casa già familiare ed a manlevare il signor Pt_2
da qualsivoglia richiesta che la banca mutuante dovesse rivolgersi.
9d) A far data dal mese di novembre 2024, è scaduto un investimento comune del valore di €
10.000,00 oltre interessi maturati sino a tale data;
tali somme sono state accreditate sul conto corrente comune. Il conseguente saldo attivo del conto cointestato, previa deduzione dei costi relativi alle utenze domestiche maturate al 31.12.2024 (luce, gas, acqua), è stato diviso tra le parti al 50%. Sino a che i suddetti costi non risultino addebitati sul conto, le parti si sono impegnati a non movimentarlo.
9e) I rimborsi relativi alle spese sostenute per la casa familiare, riconosciuti con la dichiarazione dei redditi modello 730, saranno fruiti dalla signora nella misura del 65% e del signor Pt_1 Pt_2 nella misura del 35%. I figli e l'animale domestico sarà fiscalmente a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
10. DA' ATTO che la signora terrà la gatta con sè; per quanto riguarda le spese ordinarie Pt_1
(come l'alimentazione), i costi saranno a carico di chi l'avrà in custodia, mentre per le spese straordinarie (come visite mediche o medicinali) i costi saranno divisi al 50% tra le parti.
11. DA' ATTO che con l'adempimento delle condizioni di cui sopra le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto pendente e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o causa eventualmente anche non dedotto.
12. DA' ATTO che le parti dichiarano che le spese della presente procedura a carico della Signora
Pt_1
NULLA sulle spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
13/06/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 29299/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati via Bertola n. 2, Torino presso lo studio dell'avv. COMMODO
STEFANO MARIA e dell'avv. COMMODO SARA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note del 06/06/2025
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I figli (10/03/2007) – nelle more del procedimento divenuta maggiorenne - e Per_1 Per_2
(08/03/2010) sono nati dalla relazione tra e , Parte_1 Parte_2
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 13/12/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 Parte_2
bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il mantenimento dei figli.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
1. DISPONE che il figlio minore venga affidato ad entrambi i genitori e mantenga la residenza Per_2 anagrafica con la madre nell'abitazione già familiare sita in Almese, Via Morsino n.73.
2. DISPONE che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
3. DISPONE che limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. 337 ter, 3° co, c.c.
4. DISPONE che la casa già familiare sita in Almese, Via Morsino n.73, di proprietà della signora
(al 65%) e del signor (al 35%), viene assegnata alla signora fatto salvo quanto Pt_1 Pt_2 Pt_1
previsto infra sub.9; dando atto che il signor se è già allontanato portando seco i propri effetti Pt_2
personali, nonché i beni mobili di sua esclusiva proprietà (Mountain bike colore blu marca CAMIC, tastiera elettronica marca YAMAHA, moto HONDA-TRANSALP-BW55477 anno 2003). Il restante mobilio ed arredo presente presso l'abitazione, resterà in esclusiva proprietà della signora Pt_1
5. DA' ATTO che attualmente la figlia è all'estero per motivi di studio e DISPONE che per Per_1
quanto riguarda , già quattordicenne, potrà stare con la madre o con il padre ogni qualvolta ne Per_2
manifesti il desiderio, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici. In ogni caso ed in difetto di accordo, il padre potrà tenere con sé , con Per_2 decorrenza dall'allontanamento paterno dalla casa già familiare, secondo le seguenti modalità:
a) due fine settimana al mese, uno dal venerdì all'uscita di scuola sino al sabato sera;
l'altro dal sabato mattina alla domenica sera;
nella settimana che termina con il weekend in cui il padre non terrà Per_2
con sé, il ragazzo potrà stare con il genitore per due pomeriggi alla settimana;
invece nella settimana che termina con il weekend in cui il padre terrà con sé, il ragazzo potrà stare con il genitore per Per_2
un pomeriggio alla settimana.
Trimestralmente, entro il 20 del mese precedente al trimestre, verrà concordato il preciso calendario di visite padre/figlio che terrà conto degli impegni lavorativi di padre e madre.
b) Festività Natalizie: con riferimento al 25 dicembre le parti concordano che starà con la Per_2
madre a pranzo e con il padre a cena. Concordano altresì di alternarsi i giorni di festa e dunque Per_2
starà con il padre il 26 dicembre e il 1° gennaio negli anni pari e il 31 dicembre e il 6 gennaio nei dispari;
starà con la madre il 26 dicembre e il 1° gennaio negli anni dispari e il 31 dicembre e 6 gennaio nei pari.
c) Festività Pasquali, Carnevale coincidenti con il rispettivo periodo di sospensione scolastica: Per_2
starà ad anni alterni con ciascun genitore;
a titolo esplicativo, il periodo di sospensione scolastico del
Carnevale sarà trascorso con il padre, quello di Pasqua con la madre e così con alternanza tra i genitori per le annualità successive.
d) le festività scolastiche (25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 24 giugno e 8 dicembre) verranno trascorse da ciascun genitore col figlio in modo alternato;
e) Vacanze estive: ciascun genitore terrà con sé il figlio per un periodo non inferiore a due settimane consecutive, con l'impegno di ciascuno di essi di comunicare all'altro località e recapito (anche telefonico), relativi al luogo di villeggiatura designato per il rispettivo periodo di vacanza con;
Per_2
in difetto di accordo, i minori trascorreranno con il padre il periodo compreso dal 1 al 15 agosto negli anni pari e quello compreso dal 16 al 31 agosto negli anni dispari, con la madre viceversa;
In ordine al restante periodo di sospensione scolastica estiva, il padre terrà con sé il figlio conformemente al calendario di cui al punto 5A.
DA' ATTO che le parti convengono che l'alternanza straordinaria di cui ai punti 5B, 5C, 5D, 5F sospenda quella ordinaria di cui al punto 5A e che l'alternanza ordinaria verrà ripresa col criterio per cui il primo fine settimana successivo ad una vacanza straordinaria verrà trascorso con il genitore con cui quella vacanza non si è conclusa;
il tutto comunque dovrà essere compatibile coi desideri e gli impegni scolastici ed extrascolastici di , ormai quattordicenne. Per_2
DA' ATTO che le parti si impegnano a non accedere nelle rispettive abitazioni in assenza di consenso dell'altro. Sin tanto che il signor non avrà reperito abitazione con spazio dedicato a utile Pt_2 Per_2
allo svolgimento dei compiti, le parti convengono che i medesimi siano eseguiti presso la casa materna.
6. DISPONE che con decorrenza dalla data di rilascio dell'abitazione familiare (1 gennaio 2025), a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il signor verserà, entro il 5 di ogni mese, alla Pt_2 signora l'assegno mensile di € 150,00 per ciascun figlio (complessivi € 300,00) rivalutabile Pt_1
annualmente secondo gli indici ISTAT. A far data da giugno 2025, il signor si farà carico Pt_2
anche del 50% della paghetta dei figli, euro cento per (50 a carico del signor ) ed euro Per_1 Pt_2
50 per (25 a carico del signor ), versando i relativi importi direttamente sull'applicazione Per_2 Pt_2
Satispay oppure su carta di credito (Hype o Revolut a ciascun figlio intestate. Anche la paghetta sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. In caso di inadempimento le parti si danno reciprocamente atto che anche la paghetta fa parte dell'assegno di mantenimento per cui la signora
è legittimata attiva a domandarne il pagamento. Pt_1
7. DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli quando li avrà con sé ed entrambi ripartiranno le spese mediche, ludico sportive e straordinarie dei ragazzi al 50%, aderendo integramente al dettato del Protocollo 15.03.2016 adottato dal Tribunale di Torino.
8. DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà versato sul conto corrente della signora che ne disporrà per far fronte alle spese straordinarie dei figli, fermo quanto previsto Pt_1
sub.
7. La signora si impegna a fornire rendiconto delle spese al signor il quale si Pt_1 Pt_2 impegna, ove la quota di sua spettanza dell'assegno unico non fosse sufficiente a coprirle, ad integrarle con versamento contestuale al contributo al mantenimento del mese successivo. Viceversa eventuali crediti scaturiti, verranno suddivisi su base annuale tra le parti.
9. DA' ATTO che le parti intendono definire anche gli aspetti economici e patrimoniali derivati dalla convivenza per cui, letta la sentenza resa dalla Suprema Corte di Cassazione in data 17 febbraio 2016 nr. 3110, chiedono sin da ora applicarsi l'esenzione prevista dall'art. 19 della Legge n. 74/1987 ai trasferimenti qui previsti in quanto connessi ad un procedimento ex art. 473 bis co.51 cpc: gli accordi di sistemazione economico - patrimoniale di cui infra sono infatti necessari e funzionali alla risoluzione della crisi familiare e del presente accordo, alla definizione di ogni rapporto economico e patrimoniale esistente tra le parti ed alla tacitazione di qualunque pretesa economica presente e futura, rispondendo ad una divisione del patrimonio nell'ambito della solidarietà post convivenza more uxorio. E precisamente le parti hanno, in via transattiva, convenuto quanto segue:
9a) Contestualmente al rogito di cui al punto 9c, la signora si impegna a versare al signor Pt_1
la somma di € 10.000,00. Pt_2
9b) Il signor , proprietario del veicolo MAZDA 2 targata GJ068SY, si impegna, a volturare Pt_2
entro 20 giorni dalla pronuncia della sentenza che raccoglie il presente accordo e contestualmente il rogito di cui al punto 9c), nummo uno, la proprietà del mezzo alla signora contestualmente, Pt_1 quest'ultima, proprietaria della vettura TOYOTA CHR targata GK708PZ, si impegna a volturare al signor la proprietà del medesimo mezzo, il quale contestualmente alle volture, si impegna ad Pt_2
estinguerne il finanziamento, sostenendone comunque totalmente i costi (rate in scadenza e spese di estinzione) dal 01.01.2025.. Prima di allora le parti si faranno carico del finanziamento al 50% ciascuno. Le spese per le volture sono a carico delle parti nella misura del al 50% ciascuno e le polizze assicurative in prossima scadenza verranno pagate già dal futuro proprietario (signor per la Pt_2
Toyota e signora per la Mazda) così come tutte le spese ordinarie e straordinarie del veicolo Pt_1
in uso
9c) Il signor , comproprietario con la signora della casa familiare sita in Almese, Via Pt_2 Pt_1
Morsino n.73 identificata come segue: porzione di casa di civile abitazione elevata a due piani fuori terra collegati fra loro da scala interna con area cortilizia di pertinenza, così composta:
- al piano terreno (1 f.t.): ingresso su soggiorno, cucina, antibagno e bagno;
- al piano primo (2° f.t.): due camere, disimpegno, locale di sgombero e bagno;
detta unità immobiliare risulta così censita al Catasto Fabbricati a seguito di denuncia di variazione nr. 66999.1/2005 (per diversa distribuzione degli spazi interni-ristrutturazione) registrata all'U.T.E. di Torino il 30 maggio 2005:
- Sezione Urbana RI – Foglio 8 – mappale numero 117 – subalterno 1 – via Morsino n.73 – piano T-
1 – categoria A/3 – classe 1 – vani 6 – superficie catastale metri quadri 165 – Rendita catastale Euro
340,86; quanto sopra descritto risulta meglio graficamente illustrato nella planimetria che, previa vidimazione ai sensi di legge ed omessane lettura di ogni dicitura e legenda ivi contenute per dispensa avuta dai comparenti si allega al presente atto sotto la lettera “A”;
- appezzamenti di terreno, della superficie complessiva catastale di metri quadri 67 (sessantasette), distinti in Catasto Terreni, come segue:
- foglio 8, mappale numero 119, fabbricato rurale di are00, centiare 31, senza redditi;
- foglio 8, mappale numero 233, fabbricato rurale di are00, centiare 36, senza redditi;
alle generali coerenze: mappali numeri 125 e 303 del foglio 8 si impegna a trasferirne a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti alla signora Pt_1
che si impegna ad accettare, la quota di sua proprietà pari al 35%; le parti convengono che il rogito debba avvenire entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla pronuncia della sentenza che raccoglie il presente accordo, presso notaio di fiducia della signora Tutti gli oneri, le spese, i costi e le Pt_1
imposte eventualmente necessari per il rogito saranno a carico della signora Pt_1
Tutte le spese ordinarie, di utenze e di riscaldamento relative all'immobile sono a carico di entrambi fino all'allontanamento del signor dalla casa familiare;
successivamente a carico della signora Pt_2
A far data dal rogito definitivo saranno a carico della signora tutte le spese Pt_1 Pt_1 straordinarie relative all'immobile. Quanto alla rata del mutuo, sino alla data dell'estinzione del finanziamento sul mezzo di cui al punto 9b, entrambi si faranno carico al 50% ciascuno della rata del mutuo. Dopo di che, la signora si impegna ad accollarsi – con accollo liberatorio esterno a Pt_1 condizione che la banca lo autorizzi accogliendo l'istanza che in questi termini ella si impegna a presentare - il mutuo contratto per l'acquisto della casa già familiare ed a manlevare il signor Pt_2
da qualsivoglia richiesta che la banca mutuante dovesse rivolgersi.
9d) A far data dal mese di novembre 2024, è scaduto un investimento comune del valore di €
10.000,00 oltre interessi maturati sino a tale data;
tali somme sono state accreditate sul conto corrente comune. Il conseguente saldo attivo del conto cointestato, previa deduzione dei costi relativi alle utenze domestiche maturate al 31.12.2024 (luce, gas, acqua), è stato diviso tra le parti al 50%. Sino a che i suddetti costi non risultino addebitati sul conto, le parti si sono impegnati a non movimentarlo.
9e) I rimborsi relativi alle spese sostenute per la casa familiare, riconosciuti con la dichiarazione dei redditi modello 730, saranno fruiti dalla signora nella misura del 65% e del signor Pt_1 Pt_2 nella misura del 35%. I figli e l'animale domestico sarà fiscalmente a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
10. DA' ATTO che la signora terrà la gatta con sè; per quanto riguarda le spese ordinarie Pt_1
(come l'alimentazione), i costi saranno a carico di chi l'avrà in custodia, mentre per le spese straordinarie (come visite mediche o medicinali) i costi saranno divisi al 50% tra le parti.
11. DA' ATTO che con l'adempimento delle condizioni di cui sopra le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto pendente e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o causa eventualmente anche non dedotto.
12. DA' ATTO che le parti dichiarano che le spese della presente procedura a carico della Signora
Pt_1
NULLA sulle spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
13/06/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.