Sentenza 11 maggio 2004
Massime • 1
La notifica del ricorso per Cassazione al domicilio reale della parte costituita nel precedente grado di giudizio non determina la inesistenza giuridica dell'impugnazione bensì la sua nullità, sanata con effetto "ex tunc" dal tempestivo deposito del controricorso.
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- 1. Valida la notifica a persona diversa dal destinatario, firmata in modo illeggibileAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 24 maggio 2010
- 2. Corte di Cassazione: Sentenza n.9962 del 27 aprile 2010https://www.antonellapedone.com/articoli · 27 aprile 2010
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Svolgimento del processo V.A., passeggera sull'autovettura Alfa 75 condotta da C.A. e di proprietà di C.M., assicurata presso la HDI Assicurazioni s.p.a. a seguito della collisione di tale veicolo con altra auto di proprietà di S.A., condotta da N.M. e assicurata presso la Sara s.p.a., ha convenuto in giudizio innanzi al giudice di pace di Roma il N., il S. e la Sara Assicurazioni (nelle rispettive qualità di conducente, proprietario ed assicuratrice dell'auto Lancia Prisma con la quale si era scontrata la Alfa 75 sulla quale essa attrice era trasportata), chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni alla persona riportati a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2004, n. 8893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8893 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - rel. Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI BE LI e RI RO, elettivamente domiciliati in Roma, Via Orazio, n. 12, presso l'avv. Giovanni Tortorici, che li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
contro
NI ED RO, elettivamente domiciliato in Roma, via San Saba, n. 7, presso l'avv. Sergio Maglio, che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
nei confronti di:
NI PA RO, con il suo tutore provvisorio avv. Alessandro Cipollaro;
- intimato -
e dal
PROCURATOMI GENERALE PRESSO LA CORTI D'APPELLO DI FIRENZE;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1707 pubblicata il 13 ottobre 2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23 marzo 2004 dal Relatore Cons. Dr. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Sergio MAGLIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25 marzo 1996 DO TO CO chiedeva al Tribunale di Prato la pronuncia di interdizione nei confronti del fratello LO TO, affetto da schizofrenia grave cronica con deliri e disorganizzazione della vita sociale.
Il tribunale nominava un tutore provvisorio nella persona dell'avv. Alessandro Cipollero e quindi, sentiti il ricorrente, l'interdicendo, i parenti e gli affini indicati in ricorso, disponeva l'espletamento di una consulenza tecnica psichiatrica, e, all'esito, con sentenza del 28 luglio - 2 settembre 1999, dichiarava l'interdizione di LO TO CO.
Su gravame della sorella LI TA e di suo marito TO OR e, in via incidentale, di DO TO CO, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 25 maggio - 13 ottobre 2001, confermava la pronuncia impugnata.
Sosteneva la corte che la pronuncia del primo giudice meritava consenso avendo il tribunale correttamente affermato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che la malattia mentale di LO TO CO, seppur ben contenuta con l'uso di farmaci, era tuttora sussistente poiché permaneva il sintomo negativo dell'abulia, proprio della schizofrenia, sebbene con prognosi favorevole verso una completa remissione. Parimenti condivisibile doveva ritenersi l'affermazione che l'incapacità del CO di attendere ai propri interessi non poteva dirsi esclusa dalla considerazione che egli - secondo il consulente d'ufficio - non aveva perso il contatto con la realtà, interagiva adeguatamente con altre persone, riusciva a compiere semplici calcoli e indicava correttamente i prezzi dei generi di prima necessità, poiché dagli elementi emersi nel corso dell'istruzione era rimasto accertato il suo totale disinteresse per il decoroso mantenimento della persona nonché per le scelte economiche e la gestione quotidiana dei propri interessi, com'era confermato da fatto che la pensione di cui era titolare veniva riscossa dal cognato TO OR munito di delega;
che egli si era allontanato dall'abitazione del fratello DO, con la cui famiglia conviveva, adducendo futili motivi e consumando i pasti fuori casa;
che non aveva chiesto ospitalità alla sorella che gliela aveva spontaneamente offerta;
che aveva acquistato un'antenna parabolica per un importo superiore a due mensilità della pensione senza poi installarla: tali episodi confermavano che l'abulia, come mancanza di volontà nell'atteggiamento dell'interdicendo, si estendeva alla gestione degli interessi patrimoniali e morali, compromettendo la sua capacità di autodeterminarsi in modo tale da non consentirgli alcuna valida partecipazione al compimento di atti giuridici, tanto più che gli appellanti si erano limitati a sostenere la sola sua capacità di intendere. Andava respinto anche l'appello incidentale, che investiva la disposta compensazione totale delle spese giudiziali, avendo la sentenza impugnata congruamente motivato la sua statuizione al riguardo.
Contro la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione TA LI CO e TO OR con un unico motivo.
Resiste DO TO CO con controricorso illustrato da memoria. Non ha presentato difese il curatore speciale dell'interdicendo. Con ordinanza del 4 luglio 2003, comunicata il 5 settembre successivo, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, parte necessaria nel giudizio di interdizione, da eseguirsi nel termine di novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'integrazione è stata ritualmente effettuata con atto notificato il 4 dicembre 2003, depositato in cancelleria il 24 dicembre successivo. Il controricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti denunciano il vizio di Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in quanto la sentenza impugnata, nel confermare la pronuncia di primo grado, avrebbe omesso ogni collegamento tra l'infermità di mente, presente fin dalla nascita, e l'incidenza di essa sulla capacità dell'interdicendo di provvedere ai propri interessi, capacità riconosciuta dal consulente tecnico d'ufficio, e contestano il giudizio espresso circa la validità degli elementi emersi dalla compiuta istruzione a consentire un giudizio difforme dalle conclusioni espresse nella relazione di consulenza tecnica. Il controricorrente ha eccepito la nullità del la procura e l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione. Entrambe le eccezioni sono destituite di fonda mento. Per quanto concerne i rilievo attinenti alla procura, del tutto irrilevante deve ritenersi il fatto che il ricorso risulti proposto nell'interesse "dei sigg.ri CO TA LI, rappresentati e difesi, come da mandato a margine dall'avv. Giuseppe Tortorici", mentre la procura risulta sottoscritta da CO TA e da OR TO, poiché dalla formulazione letterale dell'intestazione del ricorso risulta con ogni evidenza che la mancata indicazione del nome di TO OR è frutto di omissione dovuta a mero errore materiale. Irrilevante, poi, deve ritenersi la illeggibilità della firma apposta per autentica in calce alla pro cura, in quanto dalla richiesta di notificazione del ricorso risulta attestato dall'ufficiale giudiziario la sua provenienza dall'avv. Tortorici e ciò è sufficiente a eliminare ogni incertezza al riguardo. Inoltre, la notificazione del ricorso, effettuata unitamente all'atto di precetto alla controparte nel suo domicilio reale, non è inesistente, bensì nulla (Cass. 23 giugno 1997, n. 5575) e la nullità è sanata con effetti ex tunc dal tempestivo deposito del controricorso.
Passando all'esame del ricorso non ha fondamento la censura mossa contro la motivazione della sentenza impugnata la quale, contrariamente a quanto mostrano di ritenere i ricorrenti, fornisce corretta e adeguata giustificazione del dissenso espresso dal primo giudice rispetto alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, evidenziando che dalle risultanze della compiuta istruttoria, diffusamente esposte nella narrativa che precede, emergeva che l'abulia mostrata dall'interdicendo comprometteva la sua capacità di autodeterminazione in modo così grave da escludere la possibilità di una pronuncia di mera inabilitazione nei suoi confronti. La censura dei ricorrenti mira, in effetti, attraverso la denuncia del vizio di motivazione, ad un inammissibile riesame delle risultanze istruttorie al fine di pervenire ad una decisione ad essi favorevole sulla base di ampie citazioni di massime giurisprudenziali che, lette correttamente, confermano in realtà il buon fondamento della decisione impugnata.
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.
La natura delle contestazioni sottoposte all'esame del giudice giustificano la compensazione totale delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dispone la compensazione totale delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2004